TAR Roma, sez. 5T, sentenza 11/05/2026, n. 8660
TAR
Decreto presidenziale 28 febbraio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge (Art. 117 Cost., Art. 4 L. 118/2022)

    Le censure relative alla durata della concessione e all'introduzione della royalty sono state ritenute ammissibili in quanto incidono sugli elementi essenziali della concessione e preesistono allo svolgimento della procedura. Tuttavia, la durata inferiore a quella minima prevista dalla legge è stata ritenuta giustificata dalla necessità di una gara ponte in assenza di concessioni in essere, e l'introduzione della royalty è stata considerata un legittimo strumento di valorizzazione del bene demaniale.

  • Inammissibile
    Illegittimità dell’Avviso Pubblico per mancanza della determinazione dell’importo dell’indennizzo ai gestori uscenti

    La censura è stata dichiarata inammissibile. Nel caso specifico, non vi erano concessionari uscenti ma occupanti sine titulo.

  • Rigettato
    Illegittima previsione della Royalty a titolo di offerta economica

    La previsione della royalty è stata ritenuta legittima in quanto strumento di valorizzazione del bene demaniale e non contrasta con la normativa statale. Non rende indeterminabile l'offerta, ma la rende flessibile e adattabile ai ricavi effettivi.

  • Rigettato
    Impossibilità di formulazione di una proposta congrua e remunerativa a causa della durata limitata, incertezza del canone e indennizzo, royalty aggiuntiva

    La durata limitata è stata giustificata dalla natura di gara ponte. L'indeterminatezza del canone e dell'indennizzo è stata ritenuta infondata. La royalty è stata ritenuta legittima.

  • Rigettato
    Violazione normativa (L. 118/2022, R.D. 327/1942, DPR 328/1952, L.R. Lazio, Reg. Lazio, D.M. 202/2022, D.G.C. 136/2024, Direttiva UE 24/2014, D.Lgs. 36/2023)

    I vincoli di partecipazione e aggiudicazione sono stati ritenuti legittimi in quanto volti a garantire la massima apertura del mercato e la partecipazione di piccole e medie imprese.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’Avviso Pubblico per violazione della Delibera di NT AP n. 136/2024

    Gli obblighi normativi in materia di lavoro sono cogenti indipendentemente dal bando. La qualità dell'offerta e gli investimenti sono valutabili nell'ambito dei criteri previsti. La progettazione è stata ritenuta sufficientemente specificata.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’Avviso Pubblico per violazione della Delibera della NT n. 136/2024 e illogicità del punteggio per l’Esperienza pregressa

    La previsione di un punteggio premiale per imprese giovanili è coerente con l'obiettivo di valorizzare nuovi operatori e temperare le rendite di posizione.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’art. 22 co. 2 dell’Avviso Pubblico per illogicità e irragionevolezza

    L'amministrazione non è obbligata a esplicitare nel bando il regime giuridico di futuri atti di revoca; la revoca seguirà il suo regime proprio.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 95 comma 1 lett. d) del codice degli appalti e dell’art. 7.1 dell’avviso pubblico – violazione del principio del contraddittorio preventivo

    L'esclusione è stata ritenuta legittima in quanto basata su indizi gravi, precisi e concordanti di un unico centro decisionale, e l'apporto della ricorrente in giudizio non avrebbe potuto modificare l'esito. L'omessa attivazione del contraddittorio è sanata ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/1990.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 95 comma 1 lett. d) del codice degli appalti – violazione dell’art. 7.1. dell’avviso pubblico – violazione del principio del contraddittorio preventivo

    L'amministrazione ha fornito rilevanti indizi (stretti legami familiari, identità di residenza/domicilio, identità di sede legale, costituzione e iscrizione contestuali, partecipazione agli stessi lotti) che supportano l'esistenza di un unico centro decisionale. Le spiegazioni della ricorrente non sono state sufficienti a superare il quadro indiziario.

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Commentario1

  • 1Nelle gare “ponte” per le concessioni demaniali marittime è legittima la previsione tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di una…
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5T, sentenza 11/05/2026, n. 8660
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 8660
Data del deposito : 11 maggio 2026
Fonte ufficiale :

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