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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 6493/2021 pendente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
RA AS (C.F. ) e dell'Avv. (C.F. ); C.F._2 C.F._2
APPELLANTE
E
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Trieste alla via Macchiavelli n. 4;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
18.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
N. 6493/2021 1 | P A G . 1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. , con atto di citazione in appello, ha proposto impugnazione avverso la sentenza Parte_1
n. 456/2021 del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, emessa all'esito del giudizio recante
R.G.A.CC. 2304/2017 e depositata in data 09.03.2021, allegando in particolare che in data 21.11.2016 alle ore 19.30 circa, in Pomigliano d'Arco (NA) all'altezza imbocco SS162 – direzione Napoli, il veicolo Mercedes Classe A TG. FC996NM di sua proprietà era stato tamponato dal veicolo Scania
CVR 164 TG. DW329RF e scaraventato, in conseguenza dell'urto ricevuto, contro il guardrail presente a destra, riportando ingenti danni alla parte posteriore per effetto dell'urto diretto, alla parte anteriore per effetto dell'urto indiretto, oltre che ulteriori danni accertati in seguito a perizia tecnica.
Rappresentava che il Giudice di Pace, all'esito della prova orale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, aveva rigettato la domanda risarcitoria, rilevando il difetto di legittimazione attiva dell'attrice oltre che la mancata prova del danno e censurava la sentenza di prime cure in ragione dell'erronea valutazione del materiale istruttorio in atti, chiedendo di accogliere l'impugnazione e riformare integralmente la pronuncia accogliendo la domanda risarcitoria, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. La compagnia pur ritualmente citata in appello, non si è costituita e ne è stata dichiarata CP_1 la contumacia all'udienza del 22.02.2022.
4. In via del tutto preliminare, deve darsi atto che l'appello è ammissibile in quanto tempestivamente proposto nei termini di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stato notificato in data 11.10.2021, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza avvenuta in data 09.02.2021 e di cui non risulta documentata l'avvenuta notifica, ed è altresì procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., essendo stato iscritto a ruolo in data 20.10.2021
5. La sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla con consequenziale rimessione del procedimento al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. non essendo stato correttamente integrato il contraddittorio.
N. 6493/2021 2 | P A G . Ed invero, l'odierna appellante, attrice in primo grado, ha proposto domanda dinanzi al Giudice di
Pace di Pomigliano d'Arco ai sensi dell'art. 149 c.p.c. nei confronti della propria compagnia assicurativa, onde ottenere il risarcimento del danno cagionatogli dal conducente del veicolo Scania
CVR 164 TG. DW329RF.
Rileva il Tribunale che dall'esame del fascicolo di prime cure, acquisito in questa sede non è stato chiamato in giudizio il responsabile civile, ossia il proprietario del veicolo danneggiato, e che pertanto la sentenza gravata è nulla in quanto emessa senza l'integrazione del contraddittorio tra i litisconsorti necessari.
Giova specificare che il difetto di contraddittorio in primo grado costituisce vizio rilevabile d'ufficio, anche se non rilevato dalle parti o dal Giudice in primo grado ovvero se, ritualmente rilevata dalle parti in primo grado, il Giudice non abbia disposto la citazione dei litisconsorti ai sensi dell'art. 102
c.p.c. e che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, ove risulti la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei litisconsorti necessari nel giudizio di prime cure, il Giudice
d'appello deve rilevare anche d'ufficio tale vizio della sentenza impugnata e pronunciare la nullità della stessa con consequenziale rimessione della causa al Giudice di primo grado, prescindendo dalle deduzioni formulate dalle parti con gli atti introduttivi (cfr. Cass. civ., n. 18127/2013).
Peraltro, è stato precisato che non osta alla rilevabilità in grado d'appello del vizio di nullità l'esigenza di garantire la durata ragionevole del processo, in quanto “l'inscindibilità del contraddittorio come contenuto fondamentale del diritto di difesa ne impedisce comunque il sacrificio integrale a fronte della celerità della definizione del giudizio” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 26019/2008).
Tanto premesso, nel corso del giudizio di prime cure il contraddittorio nei confronti del soggetto ritenuto responsabile del danno allegato non è mai stato disposto, ancorché la Controparte_1 convenuta in primo grado, non costituitasi in fase d'appello, avesse espressamente richiesto con la propria comparsa di costituzione e risposta, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, ossia del proprietario del veicolo Scania CVR 164 tg DW329RF, la quale non è stata disposta dal Giudice di prime cure, ancorché nuovamente sottoposta al Giudice di Pace all'udienza del 7 giugno 2017 (cfr. verbale in atti).
Occorre precisare che l'attrice ha agito in giudizio nei confronti della compagnia assicurativa presso cui è assicurato il proprio veicolo Mercedes Classe A TG. FC996NM per ottenere il risarcimento del danno derivante dal sinistro stradale cagionato, secondo la relativa prospettazione, dal conducente del veicolo Scania CVR 164 tg DW329RF, senza tuttavia citare il proprietario del veicolo ritenuto
N. 6493/2021 3 | P A G . responsabile del sinistro, giacché, come dichiarato all'udienza del 07.06.2017, la domanda risarcitoria
è stata proposta ai sensi dell'art. 149 del d. lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazioni Private).
In punto di diritto, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto prevista ai sensi dell'art. 149 Cod. Ass.
Priv., che disciplina l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma terzo, del Codice delle Assicurazioni Private. Detto litisconsorzio tra il responsabile del danno e l'assicuratore della RCA del soggetto danneggiato, a seguito dell'interpretazione resa dal diritto vivente, è diretto a rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento della responsabilità al primo al pari di quanto previsto nell'ipotesi di azione diretta ex art. 144, comma terzo, del Codice delle Assicurazioni
(cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, ord. 20.09.2017. n. 21896; Cass. civ., Sez. III, 07.05.2025, n. 12109; nello stesso senso anche la giurisprudenza di merito Trib. Roma, Sez. XIII – Roma, 22.05.2023, n. 7952).
Nel caso di specie, è evidente dagli atti del giudizio di primo grado che, nonostante l'eccezione sollevata dalla Compagnia convenuta, non è stato integrato il contraddittorio nei confronti del soggetto responsabile del danno allegato da parte attrice, con la conseguente mancata integrazione del contraddittorio.
Ne consegue la nullità della sentenza impugnata con la rimessione degli atti al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
6. Quanto alle spese, il Giudice d'Appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 c.p.c., nel rimettere la causa al primo giudice deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione può decidere anche sulle spese di primo grado. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.12.2024, n.
32933; nello stesso senso anche Cass. civ., Sez. VI, 06.05.2021, n. 11865).
Nel caso in esame, nulla va disposto per le spese del presente grado di giudizio stante la contumacia della che non si è costituita in grado di appello, con la conseguenza che le stesse restano a CP_1 carico dell'appellante che le ha anticipate.
N. 6493/2021 4 | P A G . La nullità della sentenza impugnata travolge anche le statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado contenute all'interno della stessa. Tenuto conto della circostanza per cui l'attrice non ha citato il responsabile civile e ha peraltro resistito all'eccezione della non costituitasi nel presente CP_1 grado di giudizio, la stessa va condannata alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti della compagnia Le spese si liquidano, come da dispositivo, in CP_1 applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia, ridotti del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, del suddetto per la semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 456/2021 del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, Parte_1 pubblicata in data 09.03.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara nulla la sentenza n. 456/2021 del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, pubblicata in data 09.03.2021, e per l'effetto dispone la rimessione della causa al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
b) nulla per le spese del presente grado di giudizio;
c) condanna al pagamento in favore della delle spese Parte_1 Controparte_2 di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 633,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e rimborso forfetario al 15%, come per legge.
Così deciso in Nola, il 10 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Peluso
N. 6493/2021 5 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 6493/2021 pendente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
RA AS (C.F. ) e dell'Avv. (C.F. ); C.F._2 C.F._2
APPELLANTE
E
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Trieste alla via Macchiavelli n. 4;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
18.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
N. 6493/2021 1 | P A G . 1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. , con atto di citazione in appello, ha proposto impugnazione avverso la sentenza Parte_1
n. 456/2021 del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, emessa all'esito del giudizio recante
R.G.A.CC. 2304/2017 e depositata in data 09.03.2021, allegando in particolare che in data 21.11.2016 alle ore 19.30 circa, in Pomigliano d'Arco (NA) all'altezza imbocco SS162 – direzione Napoli, il veicolo Mercedes Classe A TG. FC996NM di sua proprietà era stato tamponato dal veicolo Scania
CVR 164 TG. DW329RF e scaraventato, in conseguenza dell'urto ricevuto, contro il guardrail presente a destra, riportando ingenti danni alla parte posteriore per effetto dell'urto diretto, alla parte anteriore per effetto dell'urto indiretto, oltre che ulteriori danni accertati in seguito a perizia tecnica.
Rappresentava che il Giudice di Pace, all'esito della prova orale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, aveva rigettato la domanda risarcitoria, rilevando il difetto di legittimazione attiva dell'attrice oltre che la mancata prova del danno e censurava la sentenza di prime cure in ragione dell'erronea valutazione del materiale istruttorio in atti, chiedendo di accogliere l'impugnazione e riformare integralmente la pronuncia accogliendo la domanda risarcitoria, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. La compagnia pur ritualmente citata in appello, non si è costituita e ne è stata dichiarata CP_1 la contumacia all'udienza del 22.02.2022.
4. In via del tutto preliminare, deve darsi atto che l'appello è ammissibile in quanto tempestivamente proposto nei termini di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stato notificato in data 11.10.2021, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza avvenuta in data 09.02.2021 e di cui non risulta documentata l'avvenuta notifica, ed è altresì procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., essendo stato iscritto a ruolo in data 20.10.2021
5. La sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla con consequenziale rimessione del procedimento al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. non essendo stato correttamente integrato il contraddittorio.
N. 6493/2021 2 | P A G . Ed invero, l'odierna appellante, attrice in primo grado, ha proposto domanda dinanzi al Giudice di
Pace di Pomigliano d'Arco ai sensi dell'art. 149 c.p.c. nei confronti della propria compagnia assicurativa, onde ottenere il risarcimento del danno cagionatogli dal conducente del veicolo Scania
CVR 164 TG. DW329RF.
Rileva il Tribunale che dall'esame del fascicolo di prime cure, acquisito in questa sede non è stato chiamato in giudizio il responsabile civile, ossia il proprietario del veicolo danneggiato, e che pertanto la sentenza gravata è nulla in quanto emessa senza l'integrazione del contraddittorio tra i litisconsorti necessari.
Giova specificare che il difetto di contraddittorio in primo grado costituisce vizio rilevabile d'ufficio, anche se non rilevato dalle parti o dal Giudice in primo grado ovvero se, ritualmente rilevata dalle parti in primo grado, il Giudice non abbia disposto la citazione dei litisconsorti ai sensi dell'art. 102
c.p.c. e che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, ove risulti la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei litisconsorti necessari nel giudizio di prime cure, il Giudice
d'appello deve rilevare anche d'ufficio tale vizio della sentenza impugnata e pronunciare la nullità della stessa con consequenziale rimessione della causa al Giudice di primo grado, prescindendo dalle deduzioni formulate dalle parti con gli atti introduttivi (cfr. Cass. civ., n. 18127/2013).
Peraltro, è stato precisato che non osta alla rilevabilità in grado d'appello del vizio di nullità l'esigenza di garantire la durata ragionevole del processo, in quanto “l'inscindibilità del contraddittorio come contenuto fondamentale del diritto di difesa ne impedisce comunque il sacrificio integrale a fronte della celerità della definizione del giudizio” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 26019/2008).
Tanto premesso, nel corso del giudizio di prime cure il contraddittorio nei confronti del soggetto ritenuto responsabile del danno allegato non è mai stato disposto, ancorché la Controparte_1 convenuta in primo grado, non costituitasi in fase d'appello, avesse espressamente richiesto con la propria comparsa di costituzione e risposta, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, ossia del proprietario del veicolo Scania CVR 164 tg DW329RF, la quale non è stata disposta dal Giudice di prime cure, ancorché nuovamente sottoposta al Giudice di Pace all'udienza del 7 giugno 2017 (cfr. verbale in atti).
Occorre precisare che l'attrice ha agito in giudizio nei confronti della compagnia assicurativa presso cui è assicurato il proprio veicolo Mercedes Classe A TG. FC996NM per ottenere il risarcimento del danno derivante dal sinistro stradale cagionato, secondo la relativa prospettazione, dal conducente del veicolo Scania CVR 164 tg DW329RF, senza tuttavia citare il proprietario del veicolo ritenuto
N. 6493/2021 3 | P A G . responsabile del sinistro, giacché, come dichiarato all'udienza del 07.06.2017, la domanda risarcitoria
è stata proposta ai sensi dell'art. 149 del d. lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazioni Private).
In punto di diritto, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto prevista ai sensi dell'art. 149 Cod. Ass.
Priv., che disciplina l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma terzo, del Codice delle Assicurazioni Private. Detto litisconsorzio tra il responsabile del danno e l'assicuratore della RCA del soggetto danneggiato, a seguito dell'interpretazione resa dal diritto vivente, è diretto a rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento della responsabilità al primo al pari di quanto previsto nell'ipotesi di azione diretta ex art. 144, comma terzo, del Codice delle Assicurazioni
(cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, ord. 20.09.2017. n. 21896; Cass. civ., Sez. III, 07.05.2025, n. 12109; nello stesso senso anche la giurisprudenza di merito Trib. Roma, Sez. XIII – Roma, 22.05.2023, n. 7952).
Nel caso di specie, è evidente dagli atti del giudizio di primo grado che, nonostante l'eccezione sollevata dalla Compagnia convenuta, non è stato integrato il contraddittorio nei confronti del soggetto responsabile del danno allegato da parte attrice, con la conseguente mancata integrazione del contraddittorio.
Ne consegue la nullità della sentenza impugnata con la rimessione degli atti al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
6. Quanto alle spese, il Giudice d'Appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 c.p.c., nel rimettere la causa al primo giudice deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione può decidere anche sulle spese di primo grado. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.12.2024, n.
32933; nello stesso senso anche Cass. civ., Sez. VI, 06.05.2021, n. 11865).
Nel caso in esame, nulla va disposto per le spese del presente grado di giudizio stante la contumacia della che non si è costituita in grado di appello, con la conseguenza che le stesse restano a CP_1 carico dell'appellante che le ha anticipate.
N. 6493/2021 4 | P A G . La nullità della sentenza impugnata travolge anche le statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado contenute all'interno della stessa. Tenuto conto della circostanza per cui l'attrice non ha citato il responsabile civile e ha peraltro resistito all'eccezione della non costituitasi nel presente CP_1 grado di giudizio, la stessa va condannata alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti della compagnia Le spese si liquidano, come da dispositivo, in CP_1 applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia, ridotti del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, del suddetto per la semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 456/2021 del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, Parte_1 pubblicata in data 09.03.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara nulla la sentenza n. 456/2021 del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, pubblicata in data 09.03.2021, e per l'effetto dispone la rimessione della causa al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
b) nulla per le spese del presente grado di giudizio;
c) condanna al pagamento in favore della delle spese Parte_1 Controparte_2 di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 633,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e rimborso forfetario al 15%, come per legge.
Così deciso in Nola, il 10 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Peluso
N. 6493/2021 5 | P A G .