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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 25/11/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in funzione di GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 115/2021 R.L.P.A.
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo Parte_1 studio dell'avv. TOLA CARLO che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro
[...] Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI ARAGONI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Rendita per danno biologico da malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/03/2021, ritualmente notificato, Pt_1
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l , affermando
[...] CP_1 di essere affetto da malattia invalidante (ernie discali lombari, epicondilite bilaterale;
artrosi bilaterale dell'articolazione radio-carpale; tendinopatia della
1 cuffia dei rotatori bilaterale e periartrite bilaterale alle spalle e gonartropatia), di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell assicuratore CP_3 resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stesse derivato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che le malattie erano state determinate, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_1 infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 25 novembre 2025 la causa veniva decisa con sentenza recante contestuale motivazione.
La domanda é fondata.
Com'è noto, trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro – sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da e la patologia Parte_1 successivamente in sorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal
2 ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
Il consulente nominato, Dott. , dopo una dettagliata analisi Persona_1 delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente:
“.....Dalla documentazione agli atti risulta che il signor ha Parte_1 svolto nella sua vita lavorativa la professione di operaio edile: manovale, muratore, carpentiere. In queste attività, per le mansioni svolte, ha sottoposto la colonna vertebrale e gli arti superiori a sovraccarichi funzionali e posture incongrue. Ritengo che queste attività lavorative possano avere svolto almeno un ruolo concausale nel determinismo delle patologie oggetto di causa. In particolare la patologia del rachide lombare, delle spalle, dei gomiti. Per quanto riguarda la patologia dei polsi e delle ginocchia i referti degli esami in atti descrivono condizione artrosica compatibile con l'età anagrafica. All'esame obiettivo non sono stati evidenziati deficit significativi. Riconosco al signor
, per gli esiti della patologia del rachide, delle spalle, dei gomiti, Pt_1 riconducibile alla attività lavorativa svolta, danno biologico complessivo del
17%. Ho utilizzato per il riconoscimento del suddetto valore di danno biologico i seguenti codici tabellari. Cod. 213: ernia del disco del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti: fino a 12%. Cod. 227: esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale, fino a 4%. Cod.
224: limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi, 3%. Cod. 232: esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo- tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità, fino a 5%. Per quanto riguarda la decorrenza del danno biologico, ritengo debba essere riconosciuta al signor sin dalla data di presentazione della domanda del Pt_1
09.01.2019. In questa data tutte le patologie, riconosciute di origine professionale, erano state diagnosticate.”
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13
Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l'indennizzo, mediante rendita, del danno biologico subito da , sulla base delle ragioni indicate nella Parte_1 relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si intende qui
3 integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L viene pertanto condannata alla corresponsione della rendita richiesta, CP_1 unitamente ai ratei scaduti e agli interessi legali sui medesimi, decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ai sensi dell'articolo art. 7 della Legge n. 533/1973) e sino al saldo effettivo.
Considersto che si è reso necessario per il ricorrente instaurare il presente giudizio in quanto L in sede amministrativa aveva rigettato tutte le richieste CP_1 negando ogni rapporto di causalità, L viene condannata, ai sensi dell'art. 91 CP_1
CPC, al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di quelle di
CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ Dichiara che ha diritto alla corresponsione della rendita Parte_1 prevista dall'art. 13, comma 2°, D. Lgs. 23.02.2000 n° 38, per il danno biologico complessivo subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 17%, e condanna l resistente al CP_1 pagamento della prestazione, decorrente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, determinata nella misura di legge, unitamente ai ratei scaduti maggiorati agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo.
➢ Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
3.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidato con separato decreto.
Oristano, addì 25 novembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Elisabetta Sanna
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