Sentenza breve 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 24/03/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00466/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00214/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Martina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Parabita, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello, 13/A;
Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandra Pezzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’Ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il 4.12.2025, del Settore 2 “Lavori Pubblici, Urbanistica, Rifiuti, Servizi Cimiteriali, Edilizia Residenziale Pubblica” del Comune di Parabita, avente ad oggetto: “ Alloggio di edilizia residenziale pubblica… - Dichiarazione di occupazione abusiva ed ordinanza di sgombero ” ;
- della nota prot.n.-OMISSIS- e ricevuta a mezzo pec il 28.1.26 con la quale il Settore 2 “Lavori Pubblici, Urbanistica, Rifiuti, Servizi Cimiteriali, Edilizia Residenziale Pubblica” del Comune di Parabita” ha rigettato l’istanza avanzata dal Ricorrente di subentro in sanatoria nel rapporto locativo alloggio E.R.P.;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parabita e dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 il dott. IN DE IT e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Premesso che:
- con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato il 2.2.2026 e depositato il 3.3.2026, parte ricorrente ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe, di cui ha chiesto l’annullamento sulla base di plurimi motivi di doglianza, così compendiati: I. “ Errata interpretazione artt. 13 e 3 della Legge Regionale n. 10/2014 e s.m.i. (L.R. 3/2025) - Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Contraddittorietà dell’azione amministrativa – Legittimo affidamento ”; II. “ Mancata applicazione art. 20 commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 10/2014 e s.m.i. (L.R. 3/2025) - Abuso di potere – Difetto di motivazione sotto altro profilo – Ingiustizia Manifesta ”; III. “ Illegittima adozione ordinanza di sgombero. Violazione art.3 L.R. Puglia n.22/2014. Abuso di potere sotto altro profilo ”;
- sulla base di tali motivi, la parte ha rassegnato le seguenti conclusioni: a ) annullare, previa sospensione cautelare, i provvedimenti impugnati; b ) ove competente, accertare il diritto a subentrare nell’assegnazione/locazione del padre -OMISSIS- dell’alloggio sito in Parabita alla P.zza -OMISSIS-, scala B piano 3 int. 8;
- il ricorrente ha formulato, altresì, istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
2. Premesso, altresì, che:
- il 3.3.2026 si è costituito in giudizio il Comune di Parabita;
- in data 13.3.2026 si è costituita anche l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare;
- entrambe le parti resistenti hanno sviluppato le proprie difese, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e, nel merito, l’infondatezza dell’impugnativa;
- all’udienza camerale del 23.3.2026, previo avviso alle parti di una possibile definizione della causa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata infine trattenuta per la decisione;
3. Considerato che:
- in via preliminare rispetto a qualsiasi ulteriore questione deve essere vagliata l’effettiva sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo rispetto all’oggetto del contendere (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2015);
- sul punto costituisce principio ormai consolidato, quello secondo cui “ … la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene ” (si veda Cass., Sez. Un., n. 621/2021, nonché, in maniera conforme, Id. , nn. 20761/2021, 4366/2021, 1427/2019, 9683/2019, n. 24148/2017 e 14956/2011);
- in tal senso, si è condivisibilmente affermato che rientra nella giurisdizione ordinaria una controversia proposta da un soggetto che occupa un alloggio economico e popolare avverso il decreto di rilascio dell’alloggio stesso, nonché per l’accertamento del suo diritto all’assegnazione o al subentro nel rapporto; in tal caso, infatti, la situazione giuridica dell’interessato è qualificabile in termini di diritto soggettivo, perché la pretesa del privato di conservare la disponibilità dell’immobile si oppone ad un provvedimento dell’amministrazione comunale di rilascio dell’immobile stesso occupato senza titolo, che non costituisce esito della valutazione dell’interesse pubblico nell’esercizio del potere discrezionale, bensì atto imposto dalla legge come forma esecutiva per il recupero dell’immobile alla mano pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2020 n. 2975; Cass. sez. un. 15 gennaio 2021, n. 621);
4. Rilevato che, alla luce del richiamato orientamento ermeneutico, nella vicenda per cui è causa si ravvisa il difetto di giurisdizione di questo Giudice tanto con riferimento alla domanda di annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS-, adottata dal Comune di Parabita con riguardo all’alloggio occupato sine titulo dal ricorrente, quanto con riferimento alla domanda di annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- di rigetto dell’istanza avente ad oggetto “regolarizzazione rapporto locativo per sanatoria” e di conseguente accertamento del diritto del ricorrente di subentrare nell’assegnazione/locazione del padre, venendo in rilievo in entrambi i casi una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, implicante dunque la devoluzione in parte qua della controversia in favore del Giudice Ordinario (si veda, in proposito, anche T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 153/2023);
5. Precisato, a tale ultimo riguardo, che – come emerge dal tenore letterale della istanza di regolarizzazione, avanzata dal ricorrente in data 30.12.2025 e registrata al protocollo comunale n. -OMISSIS- (v. All. n. 3) – la stessa non è stata formulata ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 3, della L.R. Puglia n. 10/2014, come sostenuto dalla difesa attorea, essendo invece diretta, ex art. 13 della prefata legge regionale, all’assegnazione dell’alloggio “con subentro nell’assegnazione del padre -OMISSIS-” ;
6. Ritenuto che:
- alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo, in relazione al petitum sostanziale fatto valere dal ricorrente, la giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto secondo le condizioni ed entro i termini perentori di cui all’art. 11 c.p.a.;
- va respinta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per assenza dei relativi presupposti ex artt. 76 e ss. del d.P.R. n. 115/2002;
- le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in causa, stante la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, avanti il quale il gravame potrà essere riproposto nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
- respinge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IN DE IT, Presidente FF, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IN DE IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.