Art. 33.
In ordine alle impugnazioni gia' proposte alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti. Tuttavia per i ricorsi avverso ordini o mandati di cattura o di arresto ovvero contro decreti di convalida di arresto, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Corte di cassazione decide anche nel merito, nei casi in cui dalla legge stessa sia consentito il riesame del provvedimento e l'imputato ne faccia richiesta con dichiarazione presentata alla cancelleria della Corte entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale .
In ordine alle impugnazioni gia' proposte alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti. Tuttavia per i ricorsi avverso ordini o mandati di cattura o di arresto ovvero contro decreti di convalida di arresto, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Corte di cassazione decide anche nel merito, nei casi in cui dalla legge stessa sia consentito il riesame del provvedimento e l'imputato ne faccia richiesta con dichiarazione presentata alla cancelleria della Corte entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale .