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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 4.12.2024 da elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Parte_1
Giampaolo Lando e Marco Ceresani che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. Claudia D. CP_1
Perucca Orfei che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 519/24 del Tribunale di Vicenza Corte d'Appello di Venezia
In punto: licenziamento per superamento del periodo di comporto
Causa trattata all'udienza del 5.06.2025
Conclusioni per parte appellante: “I. - Nel merito:
1. - in totale riforma della sentenza n. 519/2024 pubblicata in data
17.10.2024 e notificata in data 4.11.2024 (nella causa, avanti al
Tribunale di Vicenza, n. 670/2023 R.G.L.), accertata, per i motivi e come chiarito in narrativa, la discriminazione nei confronti del ricorrente, o, in subordine, in via incidentale, la sussistenza della malattia professionale, o, in ulteriore subordine, la riconducibilità delle assenze per malattia all'adibizione a mansioni incompatibili o, in gradato subordine, alla violazione delle norme antinfortunistiche, accertare la nullità/invalidità/illegittimità del licenziamento e condannare , con sede legale in MO VI (VI), CP_1
via Giacomo Pellizzari n. 3 (C.F. e P.IVA: ), in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro e a risarcirgli il danno, pari a un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto - quantificata in
Euro 2.100,34, come indicato in narrativa, salvo il diverso importo risultante in causa - dal recesso alla reintegra, con il minimo di 5 mensilità, ex art. 18, 1° e 2° comma, S.L., o, in subordine, con il limite di 12 mensilità, ex art. 18, 7° e 4° comma, S.L., o, in ulteriore subordine, a corrispondergli un'indennità risarcitoria compresa tra
12 e 24 mensilità della suddetta ultima retribuzione globale di fatto, ex art. 18, comma 5°, S.L., come indicato in narrativa;
2. - il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429
c.p.c. e art. 1284, 4° comma, c.c.;
3. - con rifusione integrale di spese, diritti ed onorari di causa, previa distrazione in favore dei procuratori costituiti, che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per parte appellata: “- confermi la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 519/2024;
- rigetti, in ogni caso, l'Appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, respingendo tutte le domande svolte dal ricorrente in primo grado;
- condanni il Signor a rifondere a le Parte_1 CP_1
spese dell'odierno giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 4.12.2024, il sig.
[...]
– già dipendente della sin dal 2012 e addetto a Pt_1 CP_1
mansioni di rasatura del cuoio – ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda con cui era stato chiesto di accertare la nullità del licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto in quanto discriminatorio, alla luce della rappresentata condizione di disabilità, e ha parimenti escluso che le patologie che l'avevano costretto ad assentarsi dal lavoro per oltre 400 giorni avessero origine professionale.
Il giudice di prime cure ha rilevato che il ricorrente era rimasto assente dal lavoro in relazione a tre distinte patologie nei seguenti periodi: per circa 180 giorni tra settembre 2019 e marzo 2020 a causa di una malattia legata al carcinoma al palato;
nel periodo tra il 6 luglio 2021
e il 26 luglio 2021 nonché tra l'11 ottobre 2021 e il 15 aprile 2022 per ansia e depressione;
dal 19 aprile 2022 al 14 luglio 2022 per uno stato febbrile virale persistente. Ha poi affermato che le patologie certificate riferibili all'ultimo periodo considerato non integravano gli estremi della disabilità secondo il canone elaborato in sede europea,
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
apparendo piuttosto delle malattie comuni di carattere virale. Con riferimento alla patologia neoplastica ha rilevato come non emergessero riscontri in merito alla persistenza della malattia dopo il rientro al lavoro nel marzo 2020 e non vi fosse prova in merito ad una correlazione tra tale patologia e il successivo insorgere della malattia depressiva, documentata solo a partire da luglio 2021 (doc. 16 ric.).
Ha quindi concluso che non vi fossero evidenze in merito ad effetti pregiudizievoli permanenti o comunque protrattisi oltre il periodo certificato di malattia, venendo così in rilievo degli episodi morbigeni isolati e ben definiti, inidonei a concretare una condizione di disabilità di carattere duraturo in grado di ostacolare la partecipazione del lavoratore alla vita professionale in condizione di parità con gli altri lavoratori. Il Tribunale ha, parimenti, escluso che vi fossero sufficienti allegazioni per poter ritenere la patologia neoplastica di origine professionale.
Propone appello l'originario ricorrente sulla base di tre motivi:
a) Con il primo contesta la decisione di primo grado perché il giudice, pur indicando correttamente la nozione di disabilità, come elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, avrebbe errato nel ritenere che una malattia comune o più malattie, anche non collegate l'una all'altra, non rientrino nel concetto di patologia disabilitante atteso che anche secondo la giurisprudenza di legittimità qualsiasi patologia, ove comporti menomazioni di carattere duraturo, può ostacolare la partecipazione del lavoratore alla vita professionale in condizioni di parità (Cass.
n. 17629/23). Il giudice di prime cure, di contro, avrebbe dovuto verificare se le assenze computate nel periodo di conservazione del posto fossero legate alla disabilità del
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
lavoratore e se in tale periodo la sua disabilità avesse ostacolato o meno la partecipazione alla vita professionale.
b) Con il secondo motivo, connesso al primo, sostiene – da un lato
– che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare la patologia tumorale una malattia di lunga durata avente effetti invalidanti, richiamando sul punto sia il decorso clinico della stessa, sia la valutazione di idoneità con limitazioni espressa dal medico competente al rientro dal lungo periodo di assenza;
dall'altro, evidenza che avrebbe errato il giudice di prime cure a ritenere la malattia depressiva non correlata alla precedente patologia tumorale e, in ogni caso a non valutarla – anche autonomamente – come malattia di lunga durata (attesa l'assenza per circa 190 giorni). Rileva, inoltre, che al momento del licenziamento il lavoratore soffriva anche di tubercolosi linfonodale, che aggravava lo stato disabilità. Sostiene, quindi, che il licenziamento deve ritenersi nullo in quanto discriminatorio ed afferma che il datore di lavoro era nelle condizioni di poter conoscere la condizione di disabilità in ragione delle visite del medico competente e della documentazione medica trasmessa. Non gioverebbe a parte appellata il fatto di aver intimato il recesso dopo aver atteso 472 giorni di malattia in luogo dei 365 previsti dalla contrattazione collettiva, ritenendo che si sarebbe dovuto scomputare dal comporto l'intero periodo d'assenza legato alla condizione di disabilità o prevedere il raddoppio del termine di comporto per il disabile rispetto agli altri lavoratori.
c) Con il terzo motivo d'appello censura la sentenza gravata per aver escluso la natura professionale della malattia tumorale.
Richiama sul punto le risultanze del certificato della medicina
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
del lavoro dell'Università di Padova in cui si afferma che la polvere di cuoio è un noto cancerogeno associato alle neoplasie della cavità nasale e dei seni paranasali e che, in base ad una monografia scientifica citata, tale polvere potrebbe aumentare anche il rischio di cancro alla bocca;
circostanza da valorizzare in assenza di fattori di rischio diversi ed essendo pacifico che il lavoratore nell'attività di rasatura del cuoio non utilizzava la mascherina protettiva. Sarebbe sul punto irrilevante il rigetto dell' rispetto alla domanda amministrativa di CP_2
riconoscimento della malattia professionale.
In via subordinata ripropone la doglianza secondo cui la malattia (tumore e depressione) avrebbe quale concausa l'adibizione a mansioni non compatibili con il suo stato di salute o svolte in violazione delle norme antinfortunistiche.
Da ultimo, sostiene che alcuni dei giorni di assenza presi in considerazione nella missiva di licenziamento non sarebbero computabili nel comporto in quanto riferiti ad assenze per controlli o visite mediche, a giorni di ricovero o a giornate non coperte da certificati di malattia.
Si è costituita in giudizio la società sostenendo la CP_1
correttezza della decisione gravata e affermando, in particolare, la non riconducibilità delle patologie lamentate al concetto di disabilità, la non correlazione tra la patologia tumorale e quella depressiva,
l'inammissibilità della perizia di parte prodotta con l'atto di appello in funzione integratoria della prova, l'impossibilità per il datore di lavoro di conoscere o essere nelle condizioni di conoscere la condizione patologica che affliggeva il lavoratore, tanto più a fronte di periodi di malattia distanti tra loro coperti da certificati medici che nulla dicevano in merito alle patologie, l'infondatezza della qualificazione
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
della patologia tumorale come malattia professionale atteso che il processo di rasatura non comporta la presenza di sostanze aerodisperse nocive in ragione della presenza dell'impianto di aspirazione e come dimostrato dalle analisi del laboratorio chimico veneto prodotte in giudizio.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 5.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I primi due motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
1.1 - Secondo la giurisprudenza di legittimità, coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE formatasi sul punto, il rischio aggiuntivo di essere assente dal lavoro per malattia di un lavoratore disabile deve essere tenuto in conto nell'assetto dei rispettivi diritti e obblighi in materia, con la conseguenza che la sua obliterazione in concreto, mediante applicazione del periodo di comporto breve come per i lavoratori non disabili, costituisce condotta datoriale indirettamente discriminatoria e, perciò vietata (cfr. Cass. n.
35747/2023).
Inoltre, giova rilevare che, come affermato anche di recente da Cass.
n. 10568/2024, “secondo la Corte di Giustizia "la nozione di
"handicap" di cui alla direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
lunga durata (CGUE sentenze 11 aprile 2013, HK C-33/11 CP_3
e (C-337/11, punti 38-42; 18 marzo 2014, Z., C-363/12, punto 76; 18 Perso dicembre 2014, C-354/13, punto 53; 1 dicembre 2016, Mo. Da.
C-395/15, punti 41-42)”. Tuttavia, risulta rilevante la conoscenza o la conoscibilità dell'esistenza di un fattore discriminatorio. La Suprema
Corte, nella pronuncia n. 15282 del 31/05/2024, ha avuto modo di affermare che “Il presupposto della conoscenza dello stato di disabilità o la possibilità di conoscerlo secondo l'ordinaria diligenza incide, evidentemente, sulla possibilità che il datore di lavoro possa fornire la prova liberatoria circa la ragionevolezza degli accomodamenti da adottare e, quindi, rappresenta un momento indispensabile nella valutazione della fattispecie. Con riguardo a tale aspetto, possono enuclearsi due ipotesi in caso di licenziamento del disabile per superamento del periodo di comporto: la prima, in cui il datore di lavoro abbia colpevolmente ignorato la disabilità del dipendente;
la seconda, in cui il fattore di protezione, pur non risultando espressamente portato a conoscenza del datore di lavoro, avrebbe potuto essere ritenuto reale secondo un comportamento di questi improntato a diligenza.
Nella prima ipotesi rientrano certamente i casi in cui la disabilità sia conosciuta dal datore di lavoro per essere, per esempio, il lavoratore stato assunto ai sensi della legge n. 68/1999 ovvero perché il lavoratore stesso ha rappresentato, nella comunicazione delle assenze
o in qualsiasi altro modo, la propria situazione di disabilità alla parte datoriale.
Nella seconda, invece, vanno compresi i casi in cui, pur in presenza di una formale omessa conoscenza, la stessa non può ritenersi incolpevole perché il datore di lavoro era in grado di averne comunque consapevolezza per non avere, ad esempio, effettuato
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
correttamente la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs. n.
81/2008 ovvero perché le certificazioni mediche e/o la documentazione inviate erano sintomatiche di un particolare stato di salute costituente una situazione di handicap come sopra delineata dalla normativa in materia”. Successivamente è stato ulteriormente chiarito che “la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore - o la possibilità di conoscerlo secondo l'ordinaria diligenza - da parte del datore di lavoro fa sorgere l'onere datoriale - a cui non può corrispondere un comportamento ostruzionistico del lavoratore - di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa
l'eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità, al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli imposti dall'art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. n.
216 del 2003, la cui adozione presuppone l'interlocuzione ed il confronto tra le parti” (cfr. Cass. sez. lav., 07/01/2025, n. 170).
1.3 – Nel caso di specie, quand'anche si convenisse con parte appellante in merito al fatto che la patologia tumorale (in connessione o meno con quella depressiva successivamente insorta) possa aver dato luogo ad una disabilità, nel significato espresso dalla giurisprudenza comunitaria sopra riportato, deve ritenersi dimostrato che la società datrice di lavoro non avesse coscienza delle patologie di cui il lavoratore soffriva e neppure aveva a disposizione elementi sintomatici della condizione di disabilità, idonei a rendere doveroso un approfondimento in merito alle ragioni delle assenze dal lavoro. I certificati medici trasmessi al datore di lavoro non riportavano indicazione della patologia e riguardavano periodi anche significativamente distanziati temporalmente (tra il primo periodo assenza terminato il 30.03.2020 e la successiva assenza per malattia decorrono un anno e tre mesi, e anche in seguito vi sono degli
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intervalli tra i periodi coperti dai certificati), è pacifico che il lavoratore non abbia mai comunicato o fatto presente al datore di lavoro la sua condizione patologica, neppure con la lettera di impugnazione del licenziamento (circostanza che neppure è stata dedotta in causa), gli esiti delle visite del medico competente al rientro dai periodi di assenza per malattia non erano noti al datore di lavoro nella parte riferita alla descrizione delle patologie sofferte e i giudizi di idoneità (doc. 16 e 17 res.), contenenti la sola indicazione di alcune limitazioni (no esposizione irritanti respiratori), non possono certamente ritenersi sintomatici di una condizione di disabilità in grado di causare i lunghi periodi di assenza per malattia. Tali limitazioni, infatti, appaiono meramente sintomatiche di una particolare sensibilità dell'apparato respiratorio, senza suggerire l'esistenza di una limitazione di lunga durata derivante da una malattia in grado di compromettere la partecipazione alla vita professionale in condizioni di parità con gli altri lavoratori. Tanto più che il ricorrente
è stato giudicato idoneo e la limitazione prescritta è stata prontamente recepita adibendolo a mansioni che (pacificamente) escludevano ogni possibilità di esposizione a irritanti respiratori, garantendo così la piena partecipazione dello stesso alla vita professionale. Inoltre, il lavoratore non ha neppure richiesto – come era sua facoltà in base all'art. 60 CCNL – la sospensione del decorso del comporto sino ad un massimo di tre mesi in relazione ad assenze, anche non continuative, legate a patologie oncologiche (potendo per tale via ottenere il duplice risultato di vedersi garantito il prolungamento del comporto e di rendere nota una condizione potenzialmente invalidante).
Si deve, conseguentemente, escludere che la società datrice di lavoro si sia resa colpevolmente inadempiente all'obbligo di assumere
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informazioni circa la natura delle patologie che avevano determinato i periodi di assenza e di adottare possibili accorgimenti ragionevoli imposti dall'art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. n. 216 del 2003 prima di procedere al licenziamento.
1.4 – Peraltro, sotto diverso profilo, si deve rilevare come la società abbia comunque atteso ben oltre il termine di comporto previsto dal contratto collettivo prima di procedere al licenziamento. Se, infatti, il
CCNL prevedeva un periodo di comporto pari a 365 giorni, il licenziamento è stato intimato attendendo ulteriori 107 giorni;
misura da ritenersi – quand'anche si volesse ritenere conoscibile con l'ordinaria diligenza la possibile condizione di disabilità – un accomodamento ragionevole al fine di garantire un'adeguata differenziazione tra il comporto garantito al disabile rispetto al comporto dei lavoratori non disabili. D'altro canto, la già citata Cass.
n. 14402/24 indica a titolo di esempio, quale possibile accomodamento ragionevole, anche un allungamento del periodo di comporto ex art. 2110, comma 2, c.c..
Parte appellante sostiene che, in ogni caso, dovrebbero escludersi dal comporto circa 30 giorni di assenza perché dipendenti da visite mediche dipendenti dalla patologia oncologica o dalla depressione
(3.09.2019, 12.09.2019, 30.09.2019, 28.10.2021, 17.01.2022,
21.06.2022) o perché non coperti da certificati medici (dal 22.10.2019 al 7.11.2019) o perché legati a ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni (dall'8.11.2019 al 14.11.2019). In realtà, le assenze nei giorni in cui sono stati effettuate visite legate al carcinoma avrebbero potuto essere scomputate solo se preventivamente documentate al datore di lavoro in base a quanto previsto dall'art. 60 CCNL (ma ciò non risulta essere avvenuto) e i giorni dal 22.10.2019 al 7.11.2019 sono coperti da certificato medico di malattia (rinvenibile nel doc. 12 ric. e sub
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doc. 26 res.). Al più, avrebbero potuto essere scomputati solo i sette giorni dall'8.11.19 al 14.11.2019 per ricovero ospedaliero (di cui, in ogni caso, non consta sia stato notiziato il datore di lavoro, che ha continuato a ricevere per il periodo in parola i certificati di malattia del medico di medicina generale), residuando comunque cento giorni di conservazione del posto di lavoro che sono stati assicurati all'appellante, ulteriori rispetto al comune comporto fissato in 365 giorni.
1.5 – Risulta, da ultimo, irrilevante ai fini di causa la tubercolosi di cui soffriva l'appellante ai fini della dedotta natura discriminatoria del licenziamento e ciò per un triplice ordine di ragioni: a) è la stessa parte appellante ad affermare che non possa con certezza essere ricollegato alla tubercolosi l'ultimo periodo di malattia ricompreso nel comporto (tenuto conto della sua diagnosi in data successiva al licenziamento); b) la malattia in parola neppure era stata indicata nel ricorso di primo grado al fine di sostenere l'esistenza di una condizione di disabilità del lavoratore in corso di rapporto;
c) nessuna delle assenze computate nel comporto risulta chiaramente collegata alla tubercolosi.
2 – Il terzo motivo d'appello è, parimenti, infondato.
Parte appellante sostiene che la patologia tumorale al palato avrebbe un'eziologia professionale attesa la dispersione nell'ambiente di lavoro di polveri di cuoio, aventi natura cancerogena, e il mancato utilizzo durante le lavorazioni di rasatura di mascherine protettive delle vie respiratorie.
È ben vero che la polvere di cuoio è cancerogena, ma l'esposizione a tali polveri è correlata all'insorgenza di neoplasie della cavità nasale e dei seni paranasali, come evidenziato nel certificato della medicina del lavoro di Padova prodotto dal ricorrente e come risulta confermato
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anche dalla lettura della tabella delle malattie professionali nell'industria (al numero 64) di cui all'art. 3 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni. La patologia contratta dal ricorrente, tuttavia, è il carcinoma muco-epidermoide del palato duro, la cui insorgenza non è in correlazione con l'esposizione a polveri di cuoio in base alla tabella delle malattie professionali e nel certificato della medicina del lavoro ci si limita ad indicare che le polveri di cuoio possono aumentare il rischio di contrarre il cancro alla bocca.
Nulla di più aggiunge in termini di valutazione del nesso di causa anche la consulenza di parte prodotta in appello che si limita a richiamare quanto indicato nel certificato di cui si è detto.
Posto che le stesse allegazioni di parte indicano che l'insorgenza della patologia è solo possibile a fronte dell'esposizione a polveri di cuoio, si deve escludere (tanto più a fronte del rigetto della domanda di riconoscimento di malattia professionale inoltrata all' che CP_2
l'eziologia professionale possa ritenersi dimostrata in termini di elevata probabilità o secondo il criterio del più probabile che non.
Inoltre, in via assorbente, si deve rilevare come parte appellata abbia prodotto in giudizio delle analisi ambientali svolte nel corso degli anni da un laboratorio esterno (doc.
7-10 res.) da cui emerge come le polveri aerodisperse riferibili alla postazione di lavoro della rasatura
(ove era addetto il ricorrente) fossero sempre ampiamente al di sotto dei valori limite di soglia. Tali analisi di laboratorio (denominate
“rapporto di prova chimica finalizzata alla determinazione della concentrazione di sostanze nocive nell'ambiente lavorativo, conforme quanto previsto dal titolo ix del d.lgs. 81/08 e dall' a.c.g.i.h.”) smentiscono l'affermazione di parte appellante in ordine alla dispersione di polveri di cuoio o quanto meno conducono ad escludere che vi fosse il rischio di un'esposizione significativa in termini di
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possibili rischi per la salute. Non risulta, poi, oggetto di specifica contestazione la deduzione di parte appellata, contenuta nella memoria difensiva di primo grado, in ordine alla presenza di sistemi di aspirazione dell'aria presso la macchina rasatrice (come emerge anche dalla lettura del DVR sub doc. 14 res.) atteso che la difesa attorea, in prima udienza, si era sul punto limitata a contestare “che l'aria fosse priva di polveri aereodisperse” ma senza prendere posizione in merito alla presenza del sistema di aspirazione, la cui efficienza si ricava indirettamente dai dati degli esami di laboratorio prodotti dalla società.
Esclusa l'origine professionale della patologia tumorale, si deve anche escludere l'eziologia professionale della malattia ansioso depressiva che la stessa parte appellante ritiene conseguenza delle comprensibili preoccupazioni legate alla patologia oncologica. Parimenti, si deve escludere che tali patologie siano connesse in termini di concausalità all'adibizione del lavoratore a mansioni non compatibili con il suo stato di salute o svolte senza l'utilizzo della mascherina protettiva
(atteso che, per le ragioni esposte, non vi è prova che vi fosse una significativa esposizione all'inalazione di polveri di cuoio aerodisperse e la società ha, come visto, prontamente adempiuto alla prescrizione del medico competente adibendolo, dopo l'adozione di tale limitazione, a mansioni che pacificamente escludevano del tutto l'esposizione all'inalazione di sostanze irritanti per le vie respiratorie).
4 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite del grado possono essere compensate in ragione della complessità e dell'evoluzione giurisprudenziale della questione di diritto oggetto dei primi due motivi d'appello.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da
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parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Compensa le spese del grado;
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 5.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 4.12.2024 da elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Parte_1
Giampaolo Lando e Marco Ceresani che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. Claudia D. CP_1
Perucca Orfei che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 519/24 del Tribunale di Vicenza Corte d'Appello di Venezia
In punto: licenziamento per superamento del periodo di comporto
Causa trattata all'udienza del 5.06.2025
Conclusioni per parte appellante: “I. - Nel merito:
1. - in totale riforma della sentenza n. 519/2024 pubblicata in data
17.10.2024 e notificata in data 4.11.2024 (nella causa, avanti al
Tribunale di Vicenza, n. 670/2023 R.G.L.), accertata, per i motivi e come chiarito in narrativa, la discriminazione nei confronti del ricorrente, o, in subordine, in via incidentale, la sussistenza della malattia professionale, o, in ulteriore subordine, la riconducibilità delle assenze per malattia all'adibizione a mansioni incompatibili o, in gradato subordine, alla violazione delle norme antinfortunistiche, accertare la nullità/invalidità/illegittimità del licenziamento e condannare , con sede legale in MO VI (VI), CP_1
via Giacomo Pellizzari n. 3 (C.F. e P.IVA: ), in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro e a risarcirgli il danno, pari a un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto - quantificata in
Euro 2.100,34, come indicato in narrativa, salvo il diverso importo risultante in causa - dal recesso alla reintegra, con il minimo di 5 mensilità, ex art. 18, 1° e 2° comma, S.L., o, in subordine, con il limite di 12 mensilità, ex art. 18, 7° e 4° comma, S.L., o, in ulteriore subordine, a corrispondergli un'indennità risarcitoria compresa tra
12 e 24 mensilità della suddetta ultima retribuzione globale di fatto, ex art. 18, comma 5°, S.L., come indicato in narrativa;
2. - il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429
c.p.c. e art. 1284, 4° comma, c.c.;
3. - con rifusione integrale di spese, diritti ed onorari di causa, previa distrazione in favore dei procuratori costituiti, che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per parte appellata: “- confermi la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 519/2024;
- rigetti, in ogni caso, l'Appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, respingendo tutte le domande svolte dal ricorrente in primo grado;
- condanni il Signor a rifondere a le Parte_1 CP_1
spese dell'odierno giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 4.12.2024, il sig.
[...]
– già dipendente della sin dal 2012 e addetto a Pt_1 CP_1
mansioni di rasatura del cuoio – ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda con cui era stato chiesto di accertare la nullità del licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto in quanto discriminatorio, alla luce della rappresentata condizione di disabilità, e ha parimenti escluso che le patologie che l'avevano costretto ad assentarsi dal lavoro per oltre 400 giorni avessero origine professionale.
Il giudice di prime cure ha rilevato che il ricorrente era rimasto assente dal lavoro in relazione a tre distinte patologie nei seguenti periodi: per circa 180 giorni tra settembre 2019 e marzo 2020 a causa di una malattia legata al carcinoma al palato;
nel periodo tra il 6 luglio 2021
e il 26 luglio 2021 nonché tra l'11 ottobre 2021 e il 15 aprile 2022 per ansia e depressione;
dal 19 aprile 2022 al 14 luglio 2022 per uno stato febbrile virale persistente. Ha poi affermato che le patologie certificate riferibili all'ultimo periodo considerato non integravano gli estremi della disabilità secondo il canone elaborato in sede europea,
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apparendo piuttosto delle malattie comuni di carattere virale. Con riferimento alla patologia neoplastica ha rilevato come non emergessero riscontri in merito alla persistenza della malattia dopo il rientro al lavoro nel marzo 2020 e non vi fosse prova in merito ad una correlazione tra tale patologia e il successivo insorgere della malattia depressiva, documentata solo a partire da luglio 2021 (doc. 16 ric.).
Ha quindi concluso che non vi fossero evidenze in merito ad effetti pregiudizievoli permanenti o comunque protrattisi oltre il periodo certificato di malattia, venendo così in rilievo degli episodi morbigeni isolati e ben definiti, inidonei a concretare una condizione di disabilità di carattere duraturo in grado di ostacolare la partecipazione del lavoratore alla vita professionale in condizione di parità con gli altri lavoratori. Il Tribunale ha, parimenti, escluso che vi fossero sufficienti allegazioni per poter ritenere la patologia neoplastica di origine professionale.
Propone appello l'originario ricorrente sulla base di tre motivi:
a) Con il primo contesta la decisione di primo grado perché il giudice, pur indicando correttamente la nozione di disabilità, come elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, avrebbe errato nel ritenere che una malattia comune o più malattie, anche non collegate l'una all'altra, non rientrino nel concetto di patologia disabilitante atteso che anche secondo la giurisprudenza di legittimità qualsiasi patologia, ove comporti menomazioni di carattere duraturo, può ostacolare la partecipazione del lavoratore alla vita professionale in condizioni di parità (Cass.
n. 17629/23). Il giudice di prime cure, di contro, avrebbe dovuto verificare se le assenze computate nel periodo di conservazione del posto fossero legate alla disabilità del
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lavoratore e se in tale periodo la sua disabilità avesse ostacolato o meno la partecipazione alla vita professionale.
b) Con il secondo motivo, connesso al primo, sostiene – da un lato
– che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare la patologia tumorale una malattia di lunga durata avente effetti invalidanti, richiamando sul punto sia il decorso clinico della stessa, sia la valutazione di idoneità con limitazioni espressa dal medico competente al rientro dal lungo periodo di assenza;
dall'altro, evidenza che avrebbe errato il giudice di prime cure a ritenere la malattia depressiva non correlata alla precedente patologia tumorale e, in ogni caso a non valutarla – anche autonomamente – come malattia di lunga durata (attesa l'assenza per circa 190 giorni). Rileva, inoltre, che al momento del licenziamento il lavoratore soffriva anche di tubercolosi linfonodale, che aggravava lo stato disabilità. Sostiene, quindi, che il licenziamento deve ritenersi nullo in quanto discriminatorio ed afferma che il datore di lavoro era nelle condizioni di poter conoscere la condizione di disabilità in ragione delle visite del medico competente e della documentazione medica trasmessa. Non gioverebbe a parte appellata il fatto di aver intimato il recesso dopo aver atteso 472 giorni di malattia in luogo dei 365 previsti dalla contrattazione collettiva, ritenendo che si sarebbe dovuto scomputare dal comporto l'intero periodo d'assenza legato alla condizione di disabilità o prevedere il raddoppio del termine di comporto per il disabile rispetto agli altri lavoratori.
c) Con il terzo motivo d'appello censura la sentenza gravata per aver escluso la natura professionale della malattia tumorale.
Richiama sul punto le risultanze del certificato della medicina
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del lavoro dell'Università di Padova in cui si afferma che la polvere di cuoio è un noto cancerogeno associato alle neoplasie della cavità nasale e dei seni paranasali e che, in base ad una monografia scientifica citata, tale polvere potrebbe aumentare anche il rischio di cancro alla bocca;
circostanza da valorizzare in assenza di fattori di rischio diversi ed essendo pacifico che il lavoratore nell'attività di rasatura del cuoio non utilizzava la mascherina protettiva. Sarebbe sul punto irrilevante il rigetto dell' rispetto alla domanda amministrativa di CP_2
riconoscimento della malattia professionale.
In via subordinata ripropone la doglianza secondo cui la malattia (tumore e depressione) avrebbe quale concausa l'adibizione a mansioni non compatibili con il suo stato di salute o svolte in violazione delle norme antinfortunistiche.
Da ultimo, sostiene che alcuni dei giorni di assenza presi in considerazione nella missiva di licenziamento non sarebbero computabili nel comporto in quanto riferiti ad assenze per controlli o visite mediche, a giorni di ricovero o a giornate non coperte da certificati di malattia.
Si è costituita in giudizio la società sostenendo la CP_1
correttezza della decisione gravata e affermando, in particolare, la non riconducibilità delle patologie lamentate al concetto di disabilità, la non correlazione tra la patologia tumorale e quella depressiva,
l'inammissibilità della perizia di parte prodotta con l'atto di appello in funzione integratoria della prova, l'impossibilità per il datore di lavoro di conoscere o essere nelle condizioni di conoscere la condizione patologica che affliggeva il lavoratore, tanto più a fronte di periodi di malattia distanti tra loro coperti da certificati medici che nulla dicevano in merito alle patologie, l'infondatezza della qualificazione
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della patologia tumorale come malattia professionale atteso che il processo di rasatura non comporta la presenza di sostanze aerodisperse nocive in ragione della presenza dell'impianto di aspirazione e come dimostrato dalle analisi del laboratorio chimico veneto prodotte in giudizio.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 5.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I primi due motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
1.1 - Secondo la giurisprudenza di legittimità, coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE formatasi sul punto, il rischio aggiuntivo di essere assente dal lavoro per malattia di un lavoratore disabile deve essere tenuto in conto nell'assetto dei rispettivi diritti e obblighi in materia, con la conseguenza che la sua obliterazione in concreto, mediante applicazione del periodo di comporto breve come per i lavoratori non disabili, costituisce condotta datoriale indirettamente discriminatoria e, perciò vietata (cfr. Cass. n.
35747/2023).
Inoltre, giova rilevare che, come affermato anche di recente da Cass.
n. 10568/2024, “secondo la Corte di Giustizia "la nozione di
"handicap" di cui alla direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di
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lunga durata (CGUE sentenze 11 aprile 2013, HK C-33/11 CP_3
e (C-337/11, punti 38-42; 18 marzo 2014, Z., C-363/12, punto 76; 18 Perso dicembre 2014, C-354/13, punto 53; 1 dicembre 2016, Mo. Da.
C-395/15, punti 41-42)”. Tuttavia, risulta rilevante la conoscenza o la conoscibilità dell'esistenza di un fattore discriminatorio. La Suprema
Corte, nella pronuncia n. 15282 del 31/05/2024, ha avuto modo di affermare che “Il presupposto della conoscenza dello stato di disabilità o la possibilità di conoscerlo secondo l'ordinaria diligenza incide, evidentemente, sulla possibilità che il datore di lavoro possa fornire la prova liberatoria circa la ragionevolezza degli accomodamenti da adottare e, quindi, rappresenta un momento indispensabile nella valutazione della fattispecie. Con riguardo a tale aspetto, possono enuclearsi due ipotesi in caso di licenziamento del disabile per superamento del periodo di comporto: la prima, in cui il datore di lavoro abbia colpevolmente ignorato la disabilità del dipendente;
la seconda, in cui il fattore di protezione, pur non risultando espressamente portato a conoscenza del datore di lavoro, avrebbe potuto essere ritenuto reale secondo un comportamento di questi improntato a diligenza.
Nella prima ipotesi rientrano certamente i casi in cui la disabilità sia conosciuta dal datore di lavoro per essere, per esempio, il lavoratore stato assunto ai sensi della legge n. 68/1999 ovvero perché il lavoratore stesso ha rappresentato, nella comunicazione delle assenze
o in qualsiasi altro modo, la propria situazione di disabilità alla parte datoriale.
Nella seconda, invece, vanno compresi i casi in cui, pur in presenza di una formale omessa conoscenza, la stessa non può ritenersi incolpevole perché il datore di lavoro era in grado di averne comunque consapevolezza per non avere, ad esempio, effettuato
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correttamente la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs. n.
81/2008 ovvero perché le certificazioni mediche e/o la documentazione inviate erano sintomatiche di un particolare stato di salute costituente una situazione di handicap come sopra delineata dalla normativa in materia”. Successivamente è stato ulteriormente chiarito che “la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore - o la possibilità di conoscerlo secondo l'ordinaria diligenza - da parte del datore di lavoro fa sorgere l'onere datoriale - a cui non può corrispondere un comportamento ostruzionistico del lavoratore - di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa
l'eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità, al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli imposti dall'art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. n.
216 del 2003, la cui adozione presuppone l'interlocuzione ed il confronto tra le parti” (cfr. Cass. sez. lav., 07/01/2025, n. 170).
1.3 – Nel caso di specie, quand'anche si convenisse con parte appellante in merito al fatto che la patologia tumorale (in connessione o meno con quella depressiva successivamente insorta) possa aver dato luogo ad una disabilità, nel significato espresso dalla giurisprudenza comunitaria sopra riportato, deve ritenersi dimostrato che la società datrice di lavoro non avesse coscienza delle patologie di cui il lavoratore soffriva e neppure aveva a disposizione elementi sintomatici della condizione di disabilità, idonei a rendere doveroso un approfondimento in merito alle ragioni delle assenze dal lavoro. I certificati medici trasmessi al datore di lavoro non riportavano indicazione della patologia e riguardavano periodi anche significativamente distanziati temporalmente (tra il primo periodo assenza terminato il 30.03.2020 e la successiva assenza per malattia decorrono un anno e tre mesi, e anche in seguito vi sono degli
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intervalli tra i periodi coperti dai certificati), è pacifico che il lavoratore non abbia mai comunicato o fatto presente al datore di lavoro la sua condizione patologica, neppure con la lettera di impugnazione del licenziamento (circostanza che neppure è stata dedotta in causa), gli esiti delle visite del medico competente al rientro dai periodi di assenza per malattia non erano noti al datore di lavoro nella parte riferita alla descrizione delle patologie sofferte e i giudizi di idoneità (doc. 16 e 17 res.), contenenti la sola indicazione di alcune limitazioni (no esposizione irritanti respiratori), non possono certamente ritenersi sintomatici di una condizione di disabilità in grado di causare i lunghi periodi di assenza per malattia. Tali limitazioni, infatti, appaiono meramente sintomatiche di una particolare sensibilità dell'apparato respiratorio, senza suggerire l'esistenza di una limitazione di lunga durata derivante da una malattia in grado di compromettere la partecipazione alla vita professionale in condizioni di parità con gli altri lavoratori. Tanto più che il ricorrente
è stato giudicato idoneo e la limitazione prescritta è stata prontamente recepita adibendolo a mansioni che (pacificamente) escludevano ogni possibilità di esposizione a irritanti respiratori, garantendo così la piena partecipazione dello stesso alla vita professionale. Inoltre, il lavoratore non ha neppure richiesto – come era sua facoltà in base all'art. 60 CCNL – la sospensione del decorso del comporto sino ad un massimo di tre mesi in relazione ad assenze, anche non continuative, legate a patologie oncologiche (potendo per tale via ottenere il duplice risultato di vedersi garantito il prolungamento del comporto e di rendere nota una condizione potenzialmente invalidante).
Si deve, conseguentemente, escludere che la società datrice di lavoro si sia resa colpevolmente inadempiente all'obbligo di assumere
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informazioni circa la natura delle patologie che avevano determinato i periodi di assenza e di adottare possibili accorgimenti ragionevoli imposti dall'art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. n. 216 del 2003 prima di procedere al licenziamento.
1.4 – Peraltro, sotto diverso profilo, si deve rilevare come la società abbia comunque atteso ben oltre il termine di comporto previsto dal contratto collettivo prima di procedere al licenziamento. Se, infatti, il
CCNL prevedeva un periodo di comporto pari a 365 giorni, il licenziamento è stato intimato attendendo ulteriori 107 giorni;
misura da ritenersi – quand'anche si volesse ritenere conoscibile con l'ordinaria diligenza la possibile condizione di disabilità – un accomodamento ragionevole al fine di garantire un'adeguata differenziazione tra il comporto garantito al disabile rispetto al comporto dei lavoratori non disabili. D'altro canto, la già citata Cass.
n. 14402/24 indica a titolo di esempio, quale possibile accomodamento ragionevole, anche un allungamento del periodo di comporto ex art. 2110, comma 2, c.c..
Parte appellante sostiene che, in ogni caso, dovrebbero escludersi dal comporto circa 30 giorni di assenza perché dipendenti da visite mediche dipendenti dalla patologia oncologica o dalla depressione
(3.09.2019, 12.09.2019, 30.09.2019, 28.10.2021, 17.01.2022,
21.06.2022) o perché non coperti da certificati medici (dal 22.10.2019 al 7.11.2019) o perché legati a ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni (dall'8.11.2019 al 14.11.2019). In realtà, le assenze nei giorni in cui sono stati effettuate visite legate al carcinoma avrebbero potuto essere scomputate solo se preventivamente documentate al datore di lavoro in base a quanto previsto dall'art. 60 CCNL (ma ciò non risulta essere avvenuto) e i giorni dal 22.10.2019 al 7.11.2019 sono coperti da certificato medico di malattia (rinvenibile nel doc. 12 ric. e sub
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doc. 26 res.). Al più, avrebbero potuto essere scomputati solo i sette giorni dall'8.11.19 al 14.11.2019 per ricovero ospedaliero (di cui, in ogni caso, non consta sia stato notiziato il datore di lavoro, che ha continuato a ricevere per il periodo in parola i certificati di malattia del medico di medicina generale), residuando comunque cento giorni di conservazione del posto di lavoro che sono stati assicurati all'appellante, ulteriori rispetto al comune comporto fissato in 365 giorni.
1.5 – Risulta, da ultimo, irrilevante ai fini di causa la tubercolosi di cui soffriva l'appellante ai fini della dedotta natura discriminatoria del licenziamento e ciò per un triplice ordine di ragioni: a) è la stessa parte appellante ad affermare che non possa con certezza essere ricollegato alla tubercolosi l'ultimo periodo di malattia ricompreso nel comporto (tenuto conto della sua diagnosi in data successiva al licenziamento); b) la malattia in parola neppure era stata indicata nel ricorso di primo grado al fine di sostenere l'esistenza di una condizione di disabilità del lavoratore in corso di rapporto;
c) nessuna delle assenze computate nel comporto risulta chiaramente collegata alla tubercolosi.
2 – Il terzo motivo d'appello è, parimenti, infondato.
Parte appellante sostiene che la patologia tumorale al palato avrebbe un'eziologia professionale attesa la dispersione nell'ambiente di lavoro di polveri di cuoio, aventi natura cancerogena, e il mancato utilizzo durante le lavorazioni di rasatura di mascherine protettive delle vie respiratorie.
È ben vero che la polvere di cuoio è cancerogena, ma l'esposizione a tali polveri è correlata all'insorgenza di neoplasie della cavità nasale e dei seni paranasali, come evidenziato nel certificato della medicina del lavoro di Padova prodotto dal ricorrente e come risulta confermato
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anche dalla lettura della tabella delle malattie professionali nell'industria (al numero 64) di cui all'art. 3 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni. La patologia contratta dal ricorrente, tuttavia, è il carcinoma muco-epidermoide del palato duro, la cui insorgenza non è in correlazione con l'esposizione a polveri di cuoio in base alla tabella delle malattie professionali e nel certificato della medicina del lavoro ci si limita ad indicare che le polveri di cuoio possono aumentare il rischio di contrarre il cancro alla bocca.
Nulla di più aggiunge in termini di valutazione del nesso di causa anche la consulenza di parte prodotta in appello che si limita a richiamare quanto indicato nel certificato di cui si è detto.
Posto che le stesse allegazioni di parte indicano che l'insorgenza della patologia è solo possibile a fronte dell'esposizione a polveri di cuoio, si deve escludere (tanto più a fronte del rigetto della domanda di riconoscimento di malattia professionale inoltrata all' che CP_2
l'eziologia professionale possa ritenersi dimostrata in termini di elevata probabilità o secondo il criterio del più probabile che non.
Inoltre, in via assorbente, si deve rilevare come parte appellata abbia prodotto in giudizio delle analisi ambientali svolte nel corso degli anni da un laboratorio esterno (doc.
7-10 res.) da cui emerge come le polveri aerodisperse riferibili alla postazione di lavoro della rasatura
(ove era addetto il ricorrente) fossero sempre ampiamente al di sotto dei valori limite di soglia. Tali analisi di laboratorio (denominate
“rapporto di prova chimica finalizzata alla determinazione della concentrazione di sostanze nocive nell'ambiente lavorativo, conforme quanto previsto dal titolo ix del d.lgs. 81/08 e dall' a.c.g.i.h.”) smentiscono l'affermazione di parte appellante in ordine alla dispersione di polveri di cuoio o quanto meno conducono ad escludere che vi fosse il rischio di un'esposizione significativa in termini di
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possibili rischi per la salute. Non risulta, poi, oggetto di specifica contestazione la deduzione di parte appellata, contenuta nella memoria difensiva di primo grado, in ordine alla presenza di sistemi di aspirazione dell'aria presso la macchina rasatrice (come emerge anche dalla lettura del DVR sub doc. 14 res.) atteso che la difesa attorea, in prima udienza, si era sul punto limitata a contestare “che l'aria fosse priva di polveri aereodisperse” ma senza prendere posizione in merito alla presenza del sistema di aspirazione, la cui efficienza si ricava indirettamente dai dati degli esami di laboratorio prodotti dalla società.
Esclusa l'origine professionale della patologia tumorale, si deve anche escludere l'eziologia professionale della malattia ansioso depressiva che la stessa parte appellante ritiene conseguenza delle comprensibili preoccupazioni legate alla patologia oncologica. Parimenti, si deve escludere che tali patologie siano connesse in termini di concausalità all'adibizione del lavoratore a mansioni non compatibili con il suo stato di salute o svolte senza l'utilizzo della mascherina protettiva
(atteso che, per le ragioni esposte, non vi è prova che vi fosse una significativa esposizione all'inalazione di polveri di cuoio aerodisperse e la società ha, come visto, prontamente adempiuto alla prescrizione del medico competente adibendolo, dopo l'adozione di tale limitazione, a mansioni che pacificamente escludevano del tutto l'esposizione all'inalazione di sostanze irritanti per le vie respiratorie).
4 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite del grado possono essere compensate in ragione della complessità e dell'evoluzione giurisprudenziale della questione di diritto oggetto dei primi due motivi d'appello.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da
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parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Compensa le spese del grado;
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 5.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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