Art. 1.
Le vigenti disposizioni che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' di guerra ai militari mutilati ed invalidi ed alle famiglie dei militari morti in guerra sono applicabili ai cittadini che siano rimasti mutilati ed invalidi in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e alle famiglie dei morti in occasione ed in conseguenza dei fatti medesimi.
Le pensioni, gli assegni e le indennita' di cui sopra sono liquidate nella misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra, maggiorata del venti per cento.
Le vigenti disposizioni che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' di guerra ai militari mutilati ed invalidi ed alle famiglie dei militari morti in guerra sono applicabili ai cittadini che siano rimasti mutilati ed invalidi in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e alle famiglie dei morti in occasione ed in conseguenza dei fatti medesimi.
Le pensioni, gli assegni e le indennita' di cui sopra sono liquidate nella misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra, maggiorata del venti per cento.