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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1060/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMBROSIO LUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15739/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2501122946 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 ottobre 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omesso/insufficiente pagamento della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) – anno 2023 N. 2501122946 - datato
10/07/2025 ed emanato dal Comune di Roma Capitale, con il quale lo stesso “accerta” che in ordine a quanto dovuto per l'anno 2023 (euro 2.627,00) è stata versata la somma di euro 243,03 e, di conseguenza, contesta l'omesso pagamento di euro 2.383,97, applica sanzioni per euro 715,19, nonché interessi per euro 94,39 per un totale di euro 3.193,55, da versare nel termine di 60 giorni.
La notizia dell'avviso qui impugnato è stata notificata all'impresa tramite SEND (servizio notifiche digitali) a mezzo PEC il 1° agosto 2025 alle ore 01,35 ed effettivamente ricevuta nei giorni successivi.
Fa presente che l'impresa individuale Società_1 di Ricorrente_1 , come risulta dalla “Visura ordinaria” presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma ha il codice ATECO
47.75.2 e codice NACE 47.75 ovvero “Erboristeria” (come prevalenza) e vendita di altri articoli non alimentari.
Sin dall'inizio delle attività dell'impresa individuale Società_1 di Ricorrente_1 Roma Capitale, attraverso AMA s.p.a., ha intimato il pagamento per inesistenti attività di categoria 23 e, solo a seguito di numerose richieste agli sportelli e via PEC (27 febbraio 2020) ad AMA s.p.a. ha preso atto che l'attività è di categoria 12, ma ha risolto la questione pretendendo un doppio pagamento, sia per le attività di categoria
12, sia per le inesistenti attività di categoria 23 ed a nulla sono valse le ripetute richieste di correzione agli sportelli Società_2 e via PEC (15 ottobre 2023) a Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche.
Neanche la sentenza n. 11488/2023 Sez. 12 depositata il 28 settembre 2023 di questa Corte di giustizia tributaria di primo grado, ha sortito effetti.
Per l'anno 2023, cui si riferisce l'avviso di accertamento qui impugnato, il debito dell'impresa è di soli euro
256,97 riferito al secondo semestre (e non 2.383,97) a fronte di un credito di euro 1.459,12 per spese legali di cui alla sentenza citata, ritualmente richiesti. Anche se Roma Capitale consente la compensazione di debiti e crediti, non ha provveduto in tal senso. Solo dal 2024 sono giunte richieste di pagamento corrette e l'impresa ha provveduto, nei termini dati, al pagamento, come Roma Capitale può confermare: - doc.
112400238413 del 17 maggio 2024, per euro 514,00 – intero anno 2024 - pagato il 30 luglio 2024; - doc.
112500203610 del 6 marzo 2025, per euro 502,00 – intero anno 2025 - pagato il 31 maggio 2025.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto, con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito nel presente grado di giudizio sostenendo la legittimità e la correttezza del proprio operato.
In particolare, fa presente che il documento di pagamento sotteso all'avviso oggi impugnato, pari a 2.627,00 euro comprensivo del periodo di imposta che va dal 10/11/2018 al 31/12/2023, è relativo all'immobile di Indirizzo_1, categoria 12 per 37 mq.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con ordinanza n. 3308/2025 questa Corte di giustizia tributaria ha accolto l'istanza cautelare prodotta dalla ricorrente.
Con memoria depositata in data 09/01/2026 la ricorrente insiste nelle proprie conclusioni, eccependo, inoltre, che l'atto di costituzione in giudizio dell'ente impositore è firmato come segue “per il Direttore Dott. Nominativo_1 – la Dirigente delegata – Dr.ssa Nominativo_2”, ma che tale delega non risulta essere stata depositata.
All'udienza del 20 gennaio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dalla documentazione depositata in atti dal Comune di
Roma Capitale risulta che, con nota protocollo U231000043119 del 13/10/2023, l'Amministrazione a seguito dell'istruttoria effettuata in relazione al ricorso proposto dalla ricorrente avverso la cartella di pagamento nr.
0972022014846797900, ha rappresentato alla ricorrente di aver provveduto a rettificare le posizioni Tari.
Nello specifico, ha fatto presente di aver provveduto ad annullare totalmente la posizione Tari identificata con il numero utente Codice_Utente_1 attiva dall'11/12/2018 ed a rettificare la posizione Tari attribuita al codice utente Codice_Utente_2 attiva dal 10/11/2018, variando dal 10/11/2018 (ovvero dall'attivazione) la categoria tariffaria dell'utenza sita in Roma, Indirizzo_1, attribuendo la categoria 12 a fronte della categoria tariffaria 23, come da documento nr. 112390058467 del 2/10/2023, sotteso all'avviso impugnato.
Le lavorazioni sopra riportate hanno dunque determinato per l'utenza nr. Codice_Utente_1 l'annullamento di tutti gli avvisi di pagamento Tari emessi e per l'utenza nr. Codice_Utente_2 l'annullamento di tutti gli avvisi di pagamento Tari emessi con categoria tariffaria errata.
Quest'ultima operazione ha determinato l'emissione del documento di pagamento sotteso all'avviso oggi impugnato, pari a 2.627,00 euro comprensivo del periodo di imposta che va dal 10/11/2018 al 31/12/2023, relativo all'immobile in Indirizzo_1, categoria 12 per 37 mq.
Inoltre, la cessazione del codice utente Codice_Utente_1 ha generato un credito a favore della ricorrente pari ad
€ 243,03, che l'ente impositore ha provveduto a compensare sull'avviso di pagamento TaRi n. 112390058467, di cui sopra.
Con riferimento, infine, all'eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine al fatto che le controdeduzioni dell'ente impositore siano state firmate dal dirigente delegato, si precisa che la giurisprudenza della Corte di Cassazione conferma che la difesa di un Comune può essere validamente firmata dal dirigente delegato, in quanto i dirigenti negli enti locali hanno poteri di autonomia decisionale e di rappresentanza esterna.
D'altra parte, la stessa Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la delega di firma di un dirigente comunale
è un atto interno all'ente, non ha rilevanza esterna e non necessita di pubblicazione formale all'albo pretorio, ma deve essere resa conoscibile, spesso con un semplice ordine di servizio che individua la qualifica del funzionario delegato.
Questo è ciò che è avvenuto in quanto, nell'atto di costituzione del Comune di Roma Capitale è anche indicata, a pag. 4, la determinazione dirigenziale con la quale sono stati conferiti tali poteri di firma, per cui l'eccezione sollevata non ha alcun fondamento giuridico.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, respinto, in quanto infondato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, tenuto conto dell'iniziale errore del Comune di Roma Capitale nella determinazione della categoria tariffaria nella quale ricomprendere l'attività esercitata dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Roma, 20 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
GI MB
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMBROSIO LUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15739/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2501122946 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 ottobre 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omesso/insufficiente pagamento della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) – anno 2023 N. 2501122946 - datato
10/07/2025 ed emanato dal Comune di Roma Capitale, con il quale lo stesso “accerta” che in ordine a quanto dovuto per l'anno 2023 (euro 2.627,00) è stata versata la somma di euro 243,03 e, di conseguenza, contesta l'omesso pagamento di euro 2.383,97, applica sanzioni per euro 715,19, nonché interessi per euro 94,39 per un totale di euro 3.193,55, da versare nel termine di 60 giorni.
La notizia dell'avviso qui impugnato è stata notificata all'impresa tramite SEND (servizio notifiche digitali) a mezzo PEC il 1° agosto 2025 alle ore 01,35 ed effettivamente ricevuta nei giorni successivi.
Fa presente che l'impresa individuale Società_1 di Ricorrente_1 , come risulta dalla “Visura ordinaria” presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma ha il codice ATECO
47.75.2 e codice NACE 47.75 ovvero “Erboristeria” (come prevalenza) e vendita di altri articoli non alimentari.
Sin dall'inizio delle attività dell'impresa individuale Società_1 di Ricorrente_1 Roma Capitale, attraverso AMA s.p.a., ha intimato il pagamento per inesistenti attività di categoria 23 e, solo a seguito di numerose richieste agli sportelli e via PEC (27 febbraio 2020) ad AMA s.p.a. ha preso atto che l'attività è di categoria 12, ma ha risolto la questione pretendendo un doppio pagamento, sia per le attività di categoria
12, sia per le inesistenti attività di categoria 23 ed a nulla sono valse le ripetute richieste di correzione agli sportelli Società_2 e via PEC (15 ottobre 2023) a Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche.
Neanche la sentenza n. 11488/2023 Sez. 12 depositata il 28 settembre 2023 di questa Corte di giustizia tributaria di primo grado, ha sortito effetti.
Per l'anno 2023, cui si riferisce l'avviso di accertamento qui impugnato, il debito dell'impresa è di soli euro
256,97 riferito al secondo semestre (e non 2.383,97) a fronte di un credito di euro 1.459,12 per spese legali di cui alla sentenza citata, ritualmente richiesti. Anche se Roma Capitale consente la compensazione di debiti e crediti, non ha provveduto in tal senso. Solo dal 2024 sono giunte richieste di pagamento corrette e l'impresa ha provveduto, nei termini dati, al pagamento, come Roma Capitale può confermare: - doc.
112400238413 del 17 maggio 2024, per euro 514,00 – intero anno 2024 - pagato il 30 luglio 2024; - doc.
112500203610 del 6 marzo 2025, per euro 502,00 – intero anno 2025 - pagato il 31 maggio 2025.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto, con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito nel presente grado di giudizio sostenendo la legittimità e la correttezza del proprio operato.
In particolare, fa presente che il documento di pagamento sotteso all'avviso oggi impugnato, pari a 2.627,00 euro comprensivo del periodo di imposta che va dal 10/11/2018 al 31/12/2023, è relativo all'immobile di Indirizzo_1, categoria 12 per 37 mq.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con ordinanza n. 3308/2025 questa Corte di giustizia tributaria ha accolto l'istanza cautelare prodotta dalla ricorrente.
Con memoria depositata in data 09/01/2026 la ricorrente insiste nelle proprie conclusioni, eccependo, inoltre, che l'atto di costituzione in giudizio dell'ente impositore è firmato come segue “per il Direttore Dott. Nominativo_1 – la Dirigente delegata – Dr.ssa Nominativo_2”, ma che tale delega non risulta essere stata depositata.
All'udienza del 20 gennaio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dalla documentazione depositata in atti dal Comune di
Roma Capitale risulta che, con nota protocollo U231000043119 del 13/10/2023, l'Amministrazione a seguito dell'istruttoria effettuata in relazione al ricorso proposto dalla ricorrente avverso la cartella di pagamento nr.
0972022014846797900, ha rappresentato alla ricorrente di aver provveduto a rettificare le posizioni Tari.
Nello specifico, ha fatto presente di aver provveduto ad annullare totalmente la posizione Tari identificata con il numero utente Codice_Utente_1 attiva dall'11/12/2018 ed a rettificare la posizione Tari attribuita al codice utente Codice_Utente_2 attiva dal 10/11/2018, variando dal 10/11/2018 (ovvero dall'attivazione) la categoria tariffaria dell'utenza sita in Roma, Indirizzo_1, attribuendo la categoria 12 a fronte della categoria tariffaria 23, come da documento nr. 112390058467 del 2/10/2023, sotteso all'avviso impugnato.
Le lavorazioni sopra riportate hanno dunque determinato per l'utenza nr. Codice_Utente_1 l'annullamento di tutti gli avvisi di pagamento Tari emessi e per l'utenza nr. Codice_Utente_2 l'annullamento di tutti gli avvisi di pagamento Tari emessi con categoria tariffaria errata.
Quest'ultima operazione ha determinato l'emissione del documento di pagamento sotteso all'avviso oggi impugnato, pari a 2.627,00 euro comprensivo del periodo di imposta che va dal 10/11/2018 al 31/12/2023, relativo all'immobile in Indirizzo_1, categoria 12 per 37 mq.
Inoltre, la cessazione del codice utente Codice_Utente_1 ha generato un credito a favore della ricorrente pari ad
€ 243,03, che l'ente impositore ha provveduto a compensare sull'avviso di pagamento TaRi n. 112390058467, di cui sopra.
Con riferimento, infine, all'eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine al fatto che le controdeduzioni dell'ente impositore siano state firmate dal dirigente delegato, si precisa che la giurisprudenza della Corte di Cassazione conferma che la difesa di un Comune può essere validamente firmata dal dirigente delegato, in quanto i dirigenti negli enti locali hanno poteri di autonomia decisionale e di rappresentanza esterna.
D'altra parte, la stessa Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la delega di firma di un dirigente comunale
è un atto interno all'ente, non ha rilevanza esterna e non necessita di pubblicazione formale all'albo pretorio, ma deve essere resa conoscibile, spesso con un semplice ordine di servizio che individua la qualifica del funzionario delegato.
Questo è ciò che è avvenuto in quanto, nell'atto di costituzione del Comune di Roma Capitale è anche indicata, a pag. 4, la determinazione dirigenziale con la quale sono stati conferiti tali poteri di firma, per cui l'eccezione sollevata non ha alcun fondamento giuridico.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, respinto, in quanto infondato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, tenuto conto dell'iniziale errore del Comune di Roma Capitale nella determinazione della categoria tariffaria nella quale ricomprendere l'attività esercitata dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Roma, 20 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
GI MB