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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3573 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il CP C.F._2
2/03/1973,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Boris VENTURA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con disposizione che
l'ufficiale di Stato Civile del Comune di Solagna annoti l'emananda sentenza nell'atto
di matrimonio sopra indicato.
2) La casa coniugale sita in Solagna (VI), via Ferracina n. 17/B, int. 1, con i relativi
arredi che la compongono, rimarrà nella piena disponibilità e godimento del signor
; si dà atto che la signora ha già lasciato la casa, con CP Controparte_1
i propri effetti personali, trasferendosi presso altra abitazione insieme alla figlia
[...]
. Persona_1
3) Per quanto riguarda la figlia , maggiorenne ma non ancora Persona_1
autonoma e indipendente economicamente, la stessa vivrà prevalentemente con la
madre, nella nuova casa dalla stessa individuata, ove trasferirà la propria residenza,
come da sua espressa volontà. Il padre, entro il giorno 10 di ogni mese, corrisponderà
alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di
euro 300,00 (trecento/00), rivalutabile di anno in anno in base agli indici Istat, mediante
bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie (salvo variazioni future da
comunicare da parte della madre):
[...].
Le spese straordinarie, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Vicenza,
saranno divise tra le parti nella misura del 50%.
4) I coniugi danno atto di avere già definito con separata scrittura privata ogni loro
rapporto di carattere patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, per cui nessuno
di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo, salvo quanto separatamente
pattuito con scrittura privata per i rispettivi crediti e debiti.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di non avere nulla
reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento e di aver già provveduto a
dividere i propri effetti personali, beni mobili di casa e suppellettili, per cui non risulta più nulla in comune tra loro.
6) Le parti convengono che gli assegni famigliari saranno percepiti nella misura del
100% dalla signora ”. Controparte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni
congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 4/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Solagna (VI) in data 16/11/2015, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 6/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo CP
di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento della Controparte_1
figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_1
mensile di euro 300,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale
che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP
, uniti in matrimonio in Solagna (VI) in data 16/11/2015 con atto trascritto al n.
[...]
2, parte 1, anno 2015, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Solagna
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3573 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il CP C.F._2
2/03/1973,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Boris VENTURA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con disposizione che
l'ufficiale di Stato Civile del Comune di Solagna annoti l'emananda sentenza nell'atto
di matrimonio sopra indicato.
2) La casa coniugale sita in Solagna (VI), via Ferracina n. 17/B, int. 1, con i relativi
arredi che la compongono, rimarrà nella piena disponibilità e godimento del signor
; si dà atto che la signora ha già lasciato la casa, con CP Controparte_1
i propri effetti personali, trasferendosi presso altra abitazione insieme alla figlia
[...]
. Persona_1
3) Per quanto riguarda la figlia , maggiorenne ma non ancora Persona_1
autonoma e indipendente economicamente, la stessa vivrà prevalentemente con la
madre, nella nuova casa dalla stessa individuata, ove trasferirà la propria residenza,
come da sua espressa volontà. Il padre, entro il giorno 10 di ogni mese, corrisponderà
alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di
euro 300,00 (trecento/00), rivalutabile di anno in anno in base agli indici Istat, mediante
bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie (salvo variazioni future da
comunicare da parte della madre):
[...].
Le spese straordinarie, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Vicenza,
saranno divise tra le parti nella misura del 50%.
4) I coniugi danno atto di avere già definito con separata scrittura privata ogni loro
rapporto di carattere patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, per cui nessuno
di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo, salvo quanto separatamente
pattuito con scrittura privata per i rispettivi crediti e debiti.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di non avere nulla
reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento e di aver già provveduto a
dividere i propri effetti personali, beni mobili di casa e suppellettili, per cui non risulta più nulla in comune tra loro.
6) Le parti convengono che gli assegni famigliari saranno percepiti nella misura del
100% dalla signora ”. Controparte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni
congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 4/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Solagna (VI) in data 16/11/2015, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 6/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo CP
di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento della Controparte_1
figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_1
mensile di euro 300,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale
che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP
, uniti in matrimonio in Solagna (VI) in data 16/11/2015 con atto trascritto al n.
[...]
2, parte 1, anno 2015, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Solagna
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo