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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/11/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa NA Lo Iacono Consigliere
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Catania, viale XX
[...]
Settembre, n. 45, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nesi (C.F. ), che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
nei confronti
(C.F. - P.IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Bologna, via Stalingrado n. 45, quale impresa designata alla gestione delle istanze di liquidazione riferite al F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Catania, Corso delle Province n. 203, presso lo studio legale degli avv.ti Antonino G. TE (c.f.
e NA TE ( ) che la rappresentano e CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 difendono giusta procura in atti;
pagina 1 di 9 APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10 maggio 2017, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Catania, la quale impresa designata dal Fondo Controparte_2 di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett.
a), del D.Lgs. n. 209/2005, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'incidente occorsogli il 24 settembre 2010.
Nella resistenza della società convenuta, il Tribunale, con sentenza n. 4559/2024, pubblicata il 26 settembre 2024 (nel giudizio iscritto al n. 9909/2017 R.G.), rigettava le domande attoree, ritenendo non provato, all'esito dell'istruttoria, che il sinistro fosse effettivamente avvenuto per effetto della condotta di un veicolo rimasto non identificato, e condannava l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta, ponendo altresì le spese della consulenza tecnica d'ufficio a suo carico.
Con atto di citazione notificato il 25 ottobre 2024, proponeva appello Parte_1 avverso la menzionata sentenza, formulando un unico motivo di gravame e chiedendo la riforma della decisione impugnata con accoglimento delle originarie domande.
Si costituiva in giudizio la (oggi , quale Controparte_2 Controparte_1 impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 3 marzo 2025 veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 10 novembre 2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, la causa, esaurita la discussione orale, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, con un unico motivo di gravame, deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e degli artt.
115 e 116 c.p.c., eccependo l'erroneità della ricostruzione fattuale operata dal giudice di primo grado e la fondatezza della propria pretesa risarcitoria, assumendo la responsabilità del conducente di una vettura di colore scuro, rimasta ignota, nella causazione del sinistro.
pagina 2 di 9 Contesta, inoltre, l'erronea valutazione del materiale probatorio, sostenendo che l'esito dell'istruttoria avrebbe confermato la fondatezza della domanda attorea e lamenta che: a) il giudice di prime cure ha erroneamente individuato nella condotta negligente della vittima la causa esclusiva del sinistro;
b) la ricostruzione del fatto avrebbe dovuto avvenire sulla base delle risultanze istruttorie che, valutate unitariamente (dichiarazione del testimone, c.t.u. medico-legale, produzione fotografica), dimostrerebbero il nesso causale.
Il motivo non è fondato.
L'art. 283, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 209/2005 prevede che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada risarcisca i danni causati dalla circolazione di veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato. In tali ipotesi, “il danneggiato deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. civ., Sez. III, 10 giugno 2005, n. 12304; Cass. civ., Sez. III, 26 gennaio 2016, n. 1325; Cass. civ., Sez. III, ord. 19 aprile 2023, n. 10540).
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in tema di intervento del Fondo, il regime probatorio debba essere rigoroso, atteso che il giudizio si svolge in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto (Cass. civ., Sez. III, 9 gennaio 2025, n. 450).
Può affermarsi, dunque, che l'intervento del F.G.V.S., lungi dal sostituirsi all'ordinario sistema di tutela risarcitoria, non modifica la regola generale secondo cui il danneggiato è tenuto a provare il fatto generatore del danno e, più in generale, ogni presupposto di operatività della tutela invocata (cfr. Cass. civ., 10 giugno 2005, n. 12304).
Nel caso di specie, l'appellante deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e travisamento delle prove, lamentando che il primo giudice abbia ritenuto inattendibile il teste e abbia Testimone_1 attribuito rilievo alla testimonianza de relato della teste pur legata da rapporto Testimone_2 lavorativo con la società assicuratrice convenuta.
La censura non merita accoglimento.
Secondo consolidato orientamento, spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute idonee a dimostrare la veridicità dei fatti (Cass. civ., Sez. VI, ord. 13 gennaio 2020, n. 331).
pagina 3 di 9 Alla luce dei richiamati principi, cui questo Collegio aderisce, l'esame del materiale probatorio conduce a ritenere non provata la riconducibilità del sinistro alla responsabilità esclusiva o concorrente di un veicolo rimasto ignoto, essendo la prova affidata alla sola deposizione del teste Tes_1
Quest'ultimo ha dichiarato di percorrere la via Giacomo Matteotti in direzione via Aldo Moro, trovandosi dietro l'autovettura che seguiva il motociclo condotto dal e di aver assistito Pt_1 all'incidente. Ha riferito di aver visto il sterzare bruscamente verso destra per evitare di essere Pt_1 investito da un'auto che, provenendo dal senso opposto di marcia, aveva invaso la sua corsia, perdendo il controllo dello scooter e cadendo. Dopo l'accaduto, si è fermato per prestare soccorso insieme ad altre persone, mentre una di queste ha telefonato al 118 per chiedere l'intervento dei sanitari, poiché il non riusciva a rialzarsi da terra. Pt_1
Il teste ha precisato che l'autovettura aveva invaso gran parte della corsia opposta e che l'incidente si è verificato in un tratto curvilineo. Ha aggiunto che il conducente dell'autovettura non si è fermato per prestare soccorso, ma si è allontanato dal luogo dell'incidente, e che sino all'arrivo dell'ambulanza non
è giunta alcuna autorità di Pubblica Sicurezza. Ha affermato di trovarsi abbastanza vicino, dietro la macchina che seguiva immediatamente il motociclo, e di aver visto chiaramente la dinamica del sinistro nonostante la curva. Ha inoltre dichiarato che il motociclo percorreva la strada nella sua corsia di marcia, più o meno in prossimità del centro, e che il conducente dell'auto che seguiva il motociclo non ha effettuato alcuna manovra di emergenza e non è stato coinvolto nel sinistro, fermandosi solo dopo per prestare soccorso. Ha riferito di non ricordare la posizione di quiete finale del motorino, che è scivolato senza raggiungere l'altra corsia. Infine, ha confermato che tra i mezzi coinvolti, lo scooter e l'auto di colore scuro, non vi è stata collisione e che la brusca manovra del motociclista è stata effettuata per evitare lo scontro con l'auto che aveva invaso la corsia.
Il Tribunale ha motivato in modo adeguato e condivisibile il giudizio di inattendibilità di tale deposizione, evidenziandone le contraddizioni e l'inverosimiglianza.
In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto inverosimile la possibilità che il teste avesse una piena visibilità della dinamica del sinistro, considerata la presenza di un veicolo frapposto e la conformazione curvilinea della strada. Sul punto, le censure mosse dall'appellante non sono idonee a scalfire la coerenza e la logicità della motivazione. L'appellante sostiene che la strada teatro del sinistro, seppure leggermente curvilinea, non creava alcun ostacolo all'avvistamento, allegando a sostegno una fotografia della via Giacomo Matteotti che ritrae un tratto diverso da quella prodotta in primo grado.
pagina 4 di 9 Tale documento, oltre a essere inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto nuovo e quindi non producibile per la prima volta in appello, è stato specificamente contestato dalla parte appellata, che nega che esso raffiguri il tratto stradale in cui si è verificato l'incidente.
L'appellante deduce, inoltre, che la semplice presenza di una vettura che precedeva il mezzo su cui viaggiava il testimone non consentiva di trarre la conclusione cui è pervenuto il primo giudice circa l'inverosimiglianza delle dichiarazioni, poiché il teste aveva affermato di trovarsi in posizione tale da vedere perfettamente il sinistro. Anche tale argomento non coglie nel segno, poiché la stessa affermazione del teste è smentita da dati oggettivi riferiti dallo stesso. Né vale richiamare l'assenza di un riscontro sulla distanza tra i veicoli, trattandosi di circostanza chiarita dal che ha dichiarato Tes_1 di essere “abbastanza vicino”, trovandosi dietro la macchina che seguiva immediatamente il motociclo, lasciando intendere che i veicoli procedessero a breve distanza l'uno dall'altro. Ciò conferma la valutazione del primo giudice secondo cui, nella situazione descritta, fosse inverosimile che il teste potesse aver visto chiaramente la dinamica del sinistro, considerata la presenza della vettura frapposta e il tratto curvilineo.
Ulteriore elemento di inverosimiglianza valorizzato nella sentenza impugnata è la dichiarazione del secondo cui il conducente dell'auto frapposta tra lui e l'attore non sarebbe stato coinvolto nel Tes_1 sinistro e non avrebbe posto in essere alcuna manovra di emergenza. Nel contestare tale rilievo,
l'appellante osserva che il primo giudice non conosceva la distanza tra i veicoli, non considerava la larghezza della carreggiata e trascurava il dettaglio, emerso dalla deposizione, secondo cui il Pt_1 viaggiava nella propria corsia di marcia, più o meno in prossimità del centro. Da ciò, secondo l'appellante, si sarebbe dovuto desumere che l'attore cadde non al centro della corsia, ma verso destra, direzione verso la quale aveva sterzato per evitare l'urto frontale.
Ritiene il Collegio che anche tali elementi siano irrilevanti e non possano inficiare la valutazione, perfettamente condivisibile, compiuta dal primo giudice. Anche considerando la larghezza della carreggiata, il teste ha dichiarato di non ricordare il punto finale di quiete del motociclo, ma solo che non raggiunse l'altra corsia. In ogni caso, “gran parte” - come riferito dal davanti al Tribunale - Tes_1 ovvero la totalità - come dichiarato nella sua precedente dichiarazione scritta del 26 maggio 2015, prodotta da parte attrice con la prima memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. - della corsia era occupata dall'auto pirata, che era fuoriuscita dalla propria corsia di marcia e aveva invaso quella opposta, percorsa dal motociclista. Ne deriva che, a fronte dei plurimi ostacoli che si ponevano pagina 5 di 9 improvvisamente, risulta inverosimile - come già considerato dal primo giudice - che il conducente della vettura che seguiva immediatamente il motociclo dell'attore non sia rimasto coinvolto e non abbia posto in essere alcuna manovra di emergenza.
Va ribadito che il teste ha indicato soltanto il colore dell'autovettura, descrivendolo come Tes_1 scuro, ovvero grigio scuro, nella testimonianza resa il 26 maggio 2015, senza fornire alcuna informazione sul modello, sulla marca né, neppure in parte, sulla targa. Tale lacuna è difficilmente spiegabile, considerato che il testimone oculare ha dichiarato in giudizio di trovarsi sul luogo del sinistro e di aver visto chiaramente l'intera dinamica, affermando di essere “abbastanza vicino, trovandomi dietro l'auto che seguiva immediatamente il motociclo”.
A ciò si aggiunge un dato significativo: la tardiva indicazione del teste avvenuta solo nel 2015, Tes_1
a distanza di oltre quattro anni dal sinistro e dopo la prima diffida del 2012 (v. doc. 1 del fascicolo di primo grado dell'appellante), che non conteneva alcuna menzione né della dinamica né del testimone.
Tale ritardo, unitamente all'assenza di denuncia-querela e alla genericità delle prime dichiarazioni, incide negativamente sull'attendibilità della prova, poiché priva la versione dell'appellante di quei riscontri tempestivi che avrebbero potuto corroborarla.
D'altra parte, è vero che, secondo costante giurisprudenza, non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia e l'esito della causa risarcitoria, ma l'onere della prova di quanto accaduto grava sul danneggiato, e il giudice di merito è tenuto a valutare tutti gli elementi disponibili
(Cass., ord. 31 agosto 2020, n. 18097). Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente applicato tale principio, affermando che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
Fondo di Garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve provare le modalità del sinistro e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, nonché dimostrare che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto. Sulla base di questa premessa, il primo giudice ha correttamente evidenziato che parte attrice non aveva presentato alcuna denuncia-querela in relazione ai fatti, vanificando la funzione giuridica della querela, che non è soltanto quella di denunciare l'omissione di soccorso, ma anche quella di fornire prova del sinistro attraverso le dichiarazioni di eventuali testimoni tempestivamente indicati e di dare impulso alle indagini finalizzate all'identificazione del veicolo non identificato e alla ricerca del colpevole.
pagina 6 di 9 Inoltre, va condivisa la valutazione del primo giudice circa l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio libero, secondo cui solo dopo circa due anni dal sinistro egli avrebbe incontrato per caso, in un bar di Aci Sant'Antonio non meglio precisato, il il quale, Tes_1 conoscendolo di vista, gli riferiva di aver assistito all'incidente. L'assoluta implausibilità di tale narrato concorre, insieme agli altri elementi già considerati, a fondare il convincimento circa l'inattendibilità del testimone escusso in primo grado, che, peraltro, non ha mai dichiarato di conoscere di vista il né di essere stato rintracciato da lui con tale casuale modalità. Né tale valutazione negativa può Pt_1 essere superata alla luce delle circostanze invocate dall'appellante in ordine alla lunga riabilitazione cui fu sottoposto e alle ridotte dimensioni del centro abitato del comune di Aci Sant'Antonio. Anche considerando tali elementi, le modalità dichiarate in sede di interrogatorio libero restano inverosimili.
A fronte di tale quadro probatorio, la testimonianza resa da si rivela priva di Testimone_1 riscontri oggettivi e, anzi, contraddetta da elementi di segno opposto. In particolare, la deposizione della teste escussa in primo grado, assume rilievo. La a confermato di Testimone_2 Tes_2 avere ricevuto incarico dalla quale impresa designata per il Fondo di Controparte_2
Garanzia per le Vittime della Strada, di svolgere accertamenti sull'incidente. Ha dichiarato di aver contattato l'utenza indicata nel verbale del 118 e di aver parlato con tale il quale riferiva di Per_1 aver assistito al fatto e specificava che nessuna vettura aveva invaso la corsia del motociclo, chiarendo che il era caduto autonomamente a causa dell'eccessiva velocità, mentre gareggiava con altri Pt_1 motocicli. inoltre, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di rendersi disponibile a Per_1 testimoniare, circostanza che ha impedito alla convenuta di citarlo.
Quanto all'efficacia probatoria, non può negarsi attendibilità alla solo per il rapporto Tes_2 professionale con la compagnia, a fronte della intrinseca coerenza e verosimiglianza delle sue dichiarazioni, valutate unitamente agli altri elementi oggettivi già esaminati. Inoltre, come correttamente osservato dal Tribunale, la testimonianza de relato, pur attenuata perché indiretta, assume rilievo nel concorso di tali elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità
(Cass. n. 3137/2016; Cass. n. 8358/2007).
Né le altre risultanze processuali offrono elementi univoci. In particolare: non risulta alcun intervento delle Forze dell'Ordine; le dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio libero non possono valere nemmeno come argomenti di prova, stante la loro inattendibilità; l'appellante non ha sporto denuncia-querela, omissione che, pur non essendo di per sé sufficiente a giustificare il rigetto della pagina 7 di 9 domanda (Cass. n. 3019/2016), non depone a favore della prospettata modalità di verificazione dei fatti;
il referto ospedaliero si limita a indicare “incidente stradale”, senza alcuna menzione al fatto di un conducente sconosciuto;
la c.t.u. medico – legale non è idonea a colmare la lacuna probatoria in ordine al nesso eziologico tra le lesioni e la condotta di un veicolo ignoto.
Alla luce di tali considerazioni, la ratio decidendi del Tribunale - fondata sul rigore probatorio richiesto nei giudizi contro il Fondo e sulla non attendibilità della deposizione del unico elemento a Tes_1 sostegno della domanda - deve essere integralmente confermata. L'appello, pertanto, va rigettato, poiché la prova offerta dall'appellante è non solo inidonea a dimostrare l'effettiva riconducibilità del sinistro a un veicolo rimasto non identificato, ma smentita da elementi di segno contrario, coerenti e convergenti, che rendono implausibile la dinamica prospettata.
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (D.M.
Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle) per le cause di valore compreso tra € 260.000,01 ed €
520.000,00, avuto riguardo all'effettiva attività difensiva, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, da liquidarsi ai minimi, in mancanza di una specifica attività istruttoria.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. Tale attestazione deve essere resa da questa Corte anche in presenza di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio
2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1422/2024 R.G.A.C., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4559/2024 del 26 settembre 2024 del Parte_1
Tribunale di Catania (resa nel giudizio iscritto al n. 9909/2017 R.G.), che conferma;
condanna l'appellante, in favore di (già , Controparte_1 Controparte_2 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 17.179,00 per compensi di avvocato (di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, €
pagina 8 di 9 2.940,00 per la fase della trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte, il 20 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolo' Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa NA Lo Iacono Consigliere
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Catania, viale XX
[...]
Settembre, n. 45, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nesi (C.F. ), che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
nei confronti
(C.F. - P.IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Bologna, via Stalingrado n. 45, quale impresa designata alla gestione delle istanze di liquidazione riferite al F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Catania, Corso delle Province n. 203, presso lo studio legale degli avv.ti Antonino G. TE (c.f.
e NA TE ( ) che la rappresentano e CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 difendono giusta procura in atti;
pagina 1 di 9 APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10 maggio 2017, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Catania, la quale impresa designata dal Fondo Controparte_2 di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett.
a), del D.Lgs. n. 209/2005, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'incidente occorsogli il 24 settembre 2010.
Nella resistenza della società convenuta, il Tribunale, con sentenza n. 4559/2024, pubblicata il 26 settembre 2024 (nel giudizio iscritto al n. 9909/2017 R.G.), rigettava le domande attoree, ritenendo non provato, all'esito dell'istruttoria, che il sinistro fosse effettivamente avvenuto per effetto della condotta di un veicolo rimasto non identificato, e condannava l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta, ponendo altresì le spese della consulenza tecnica d'ufficio a suo carico.
Con atto di citazione notificato il 25 ottobre 2024, proponeva appello Parte_1 avverso la menzionata sentenza, formulando un unico motivo di gravame e chiedendo la riforma della decisione impugnata con accoglimento delle originarie domande.
Si costituiva in giudizio la (oggi , quale Controparte_2 Controparte_1 impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 3 marzo 2025 veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 10 novembre 2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, la causa, esaurita la discussione orale, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, con un unico motivo di gravame, deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e degli artt.
115 e 116 c.p.c., eccependo l'erroneità della ricostruzione fattuale operata dal giudice di primo grado e la fondatezza della propria pretesa risarcitoria, assumendo la responsabilità del conducente di una vettura di colore scuro, rimasta ignota, nella causazione del sinistro.
pagina 2 di 9 Contesta, inoltre, l'erronea valutazione del materiale probatorio, sostenendo che l'esito dell'istruttoria avrebbe confermato la fondatezza della domanda attorea e lamenta che: a) il giudice di prime cure ha erroneamente individuato nella condotta negligente della vittima la causa esclusiva del sinistro;
b) la ricostruzione del fatto avrebbe dovuto avvenire sulla base delle risultanze istruttorie che, valutate unitariamente (dichiarazione del testimone, c.t.u. medico-legale, produzione fotografica), dimostrerebbero il nesso causale.
Il motivo non è fondato.
L'art. 283, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 209/2005 prevede che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada risarcisca i danni causati dalla circolazione di veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato. In tali ipotesi, “il danneggiato deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. civ., Sez. III, 10 giugno 2005, n. 12304; Cass. civ., Sez. III, 26 gennaio 2016, n. 1325; Cass. civ., Sez. III, ord. 19 aprile 2023, n. 10540).
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in tema di intervento del Fondo, il regime probatorio debba essere rigoroso, atteso che il giudizio si svolge in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto (Cass. civ., Sez. III, 9 gennaio 2025, n. 450).
Può affermarsi, dunque, che l'intervento del F.G.V.S., lungi dal sostituirsi all'ordinario sistema di tutela risarcitoria, non modifica la regola generale secondo cui il danneggiato è tenuto a provare il fatto generatore del danno e, più in generale, ogni presupposto di operatività della tutela invocata (cfr. Cass. civ., 10 giugno 2005, n. 12304).
Nel caso di specie, l'appellante deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e travisamento delle prove, lamentando che il primo giudice abbia ritenuto inattendibile il teste e abbia Testimone_1 attribuito rilievo alla testimonianza de relato della teste pur legata da rapporto Testimone_2 lavorativo con la società assicuratrice convenuta.
La censura non merita accoglimento.
Secondo consolidato orientamento, spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute idonee a dimostrare la veridicità dei fatti (Cass. civ., Sez. VI, ord. 13 gennaio 2020, n. 331).
pagina 3 di 9 Alla luce dei richiamati principi, cui questo Collegio aderisce, l'esame del materiale probatorio conduce a ritenere non provata la riconducibilità del sinistro alla responsabilità esclusiva o concorrente di un veicolo rimasto ignoto, essendo la prova affidata alla sola deposizione del teste Tes_1
Quest'ultimo ha dichiarato di percorrere la via Giacomo Matteotti in direzione via Aldo Moro, trovandosi dietro l'autovettura che seguiva il motociclo condotto dal e di aver assistito Pt_1 all'incidente. Ha riferito di aver visto il sterzare bruscamente verso destra per evitare di essere Pt_1 investito da un'auto che, provenendo dal senso opposto di marcia, aveva invaso la sua corsia, perdendo il controllo dello scooter e cadendo. Dopo l'accaduto, si è fermato per prestare soccorso insieme ad altre persone, mentre una di queste ha telefonato al 118 per chiedere l'intervento dei sanitari, poiché il non riusciva a rialzarsi da terra. Pt_1
Il teste ha precisato che l'autovettura aveva invaso gran parte della corsia opposta e che l'incidente si è verificato in un tratto curvilineo. Ha aggiunto che il conducente dell'autovettura non si è fermato per prestare soccorso, ma si è allontanato dal luogo dell'incidente, e che sino all'arrivo dell'ambulanza non
è giunta alcuna autorità di Pubblica Sicurezza. Ha affermato di trovarsi abbastanza vicino, dietro la macchina che seguiva immediatamente il motociclo, e di aver visto chiaramente la dinamica del sinistro nonostante la curva. Ha inoltre dichiarato che il motociclo percorreva la strada nella sua corsia di marcia, più o meno in prossimità del centro, e che il conducente dell'auto che seguiva il motociclo non ha effettuato alcuna manovra di emergenza e non è stato coinvolto nel sinistro, fermandosi solo dopo per prestare soccorso. Ha riferito di non ricordare la posizione di quiete finale del motorino, che è scivolato senza raggiungere l'altra corsia. Infine, ha confermato che tra i mezzi coinvolti, lo scooter e l'auto di colore scuro, non vi è stata collisione e che la brusca manovra del motociclista è stata effettuata per evitare lo scontro con l'auto che aveva invaso la corsia.
Il Tribunale ha motivato in modo adeguato e condivisibile il giudizio di inattendibilità di tale deposizione, evidenziandone le contraddizioni e l'inverosimiglianza.
In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto inverosimile la possibilità che il teste avesse una piena visibilità della dinamica del sinistro, considerata la presenza di un veicolo frapposto e la conformazione curvilinea della strada. Sul punto, le censure mosse dall'appellante non sono idonee a scalfire la coerenza e la logicità della motivazione. L'appellante sostiene che la strada teatro del sinistro, seppure leggermente curvilinea, non creava alcun ostacolo all'avvistamento, allegando a sostegno una fotografia della via Giacomo Matteotti che ritrae un tratto diverso da quella prodotta in primo grado.
pagina 4 di 9 Tale documento, oltre a essere inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto nuovo e quindi non producibile per la prima volta in appello, è stato specificamente contestato dalla parte appellata, che nega che esso raffiguri il tratto stradale in cui si è verificato l'incidente.
L'appellante deduce, inoltre, che la semplice presenza di una vettura che precedeva il mezzo su cui viaggiava il testimone non consentiva di trarre la conclusione cui è pervenuto il primo giudice circa l'inverosimiglianza delle dichiarazioni, poiché il teste aveva affermato di trovarsi in posizione tale da vedere perfettamente il sinistro. Anche tale argomento non coglie nel segno, poiché la stessa affermazione del teste è smentita da dati oggettivi riferiti dallo stesso. Né vale richiamare l'assenza di un riscontro sulla distanza tra i veicoli, trattandosi di circostanza chiarita dal che ha dichiarato Tes_1 di essere “abbastanza vicino”, trovandosi dietro la macchina che seguiva immediatamente il motociclo, lasciando intendere che i veicoli procedessero a breve distanza l'uno dall'altro. Ciò conferma la valutazione del primo giudice secondo cui, nella situazione descritta, fosse inverosimile che il teste potesse aver visto chiaramente la dinamica del sinistro, considerata la presenza della vettura frapposta e il tratto curvilineo.
Ulteriore elemento di inverosimiglianza valorizzato nella sentenza impugnata è la dichiarazione del secondo cui il conducente dell'auto frapposta tra lui e l'attore non sarebbe stato coinvolto nel Tes_1 sinistro e non avrebbe posto in essere alcuna manovra di emergenza. Nel contestare tale rilievo,
l'appellante osserva che il primo giudice non conosceva la distanza tra i veicoli, non considerava la larghezza della carreggiata e trascurava il dettaglio, emerso dalla deposizione, secondo cui il Pt_1 viaggiava nella propria corsia di marcia, più o meno in prossimità del centro. Da ciò, secondo l'appellante, si sarebbe dovuto desumere che l'attore cadde non al centro della corsia, ma verso destra, direzione verso la quale aveva sterzato per evitare l'urto frontale.
Ritiene il Collegio che anche tali elementi siano irrilevanti e non possano inficiare la valutazione, perfettamente condivisibile, compiuta dal primo giudice. Anche considerando la larghezza della carreggiata, il teste ha dichiarato di non ricordare il punto finale di quiete del motociclo, ma solo che non raggiunse l'altra corsia. In ogni caso, “gran parte” - come riferito dal davanti al Tribunale - Tes_1 ovvero la totalità - come dichiarato nella sua precedente dichiarazione scritta del 26 maggio 2015, prodotta da parte attrice con la prima memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. - della corsia era occupata dall'auto pirata, che era fuoriuscita dalla propria corsia di marcia e aveva invaso quella opposta, percorsa dal motociclista. Ne deriva che, a fronte dei plurimi ostacoli che si ponevano pagina 5 di 9 improvvisamente, risulta inverosimile - come già considerato dal primo giudice - che il conducente della vettura che seguiva immediatamente il motociclo dell'attore non sia rimasto coinvolto e non abbia posto in essere alcuna manovra di emergenza.
Va ribadito che il teste ha indicato soltanto il colore dell'autovettura, descrivendolo come Tes_1 scuro, ovvero grigio scuro, nella testimonianza resa il 26 maggio 2015, senza fornire alcuna informazione sul modello, sulla marca né, neppure in parte, sulla targa. Tale lacuna è difficilmente spiegabile, considerato che il testimone oculare ha dichiarato in giudizio di trovarsi sul luogo del sinistro e di aver visto chiaramente l'intera dinamica, affermando di essere “abbastanza vicino, trovandomi dietro l'auto che seguiva immediatamente il motociclo”.
A ciò si aggiunge un dato significativo: la tardiva indicazione del teste avvenuta solo nel 2015, Tes_1
a distanza di oltre quattro anni dal sinistro e dopo la prima diffida del 2012 (v. doc. 1 del fascicolo di primo grado dell'appellante), che non conteneva alcuna menzione né della dinamica né del testimone.
Tale ritardo, unitamente all'assenza di denuncia-querela e alla genericità delle prime dichiarazioni, incide negativamente sull'attendibilità della prova, poiché priva la versione dell'appellante di quei riscontri tempestivi che avrebbero potuto corroborarla.
D'altra parte, è vero che, secondo costante giurisprudenza, non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia e l'esito della causa risarcitoria, ma l'onere della prova di quanto accaduto grava sul danneggiato, e il giudice di merito è tenuto a valutare tutti gli elementi disponibili
(Cass., ord. 31 agosto 2020, n. 18097). Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente applicato tale principio, affermando che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
Fondo di Garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve provare le modalità del sinistro e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, nonché dimostrare che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto. Sulla base di questa premessa, il primo giudice ha correttamente evidenziato che parte attrice non aveva presentato alcuna denuncia-querela in relazione ai fatti, vanificando la funzione giuridica della querela, che non è soltanto quella di denunciare l'omissione di soccorso, ma anche quella di fornire prova del sinistro attraverso le dichiarazioni di eventuali testimoni tempestivamente indicati e di dare impulso alle indagini finalizzate all'identificazione del veicolo non identificato e alla ricerca del colpevole.
pagina 6 di 9 Inoltre, va condivisa la valutazione del primo giudice circa l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio libero, secondo cui solo dopo circa due anni dal sinistro egli avrebbe incontrato per caso, in un bar di Aci Sant'Antonio non meglio precisato, il il quale, Tes_1 conoscendolo di vista, gli riferiva di aver assistito all'incidente. L'assoluta implausibilità di tale narrato concorre, insieme agli altri elementi già considerati, a fondare il convincimento circa l'inattendibilità del testimone escusso in primo grado, che, peraltro, non ha mai dichiarato di conoscere di vista il né di essere stato rintracciato da lui con tale casuale modalità. Né tale valutazione negativa può Pt_1 essere superata alla luce delle circostanze invocate dall'appellante in ordine alla lunga riabilitazione cui fu sottoposto e alle ridotte dimensioni del centro abitato del comune di Aci Sant'Antonio. Anche considerando tali elementi, le modalità dichiarate in sede di interrogatorio libero restano inverosimili.
A fronte di tale quadro probatorio, la testimonianza resa da si rivela priva di Testimone_1 riscontri oggettivi e, anzi, contraddetta da elementi di segno opposto. In particolare, la deposizione della teste escussa in primo grado, assume rilievo. La a confermato di Testimone_2 Tes_2 avere ricevuto incarico dalla quale impresa designata per il Fondo di Controparte_2
Garanzia per le Vittime della Strada, di svolgere accertamenti sull'incidente. Ha dichiarato di aver contattato l'utenza indicata nel verbale del 118 e di aver parlato con tale il quale riferiva di Per_1 aver assistito al fatto e specificava che nessuna vettura aveva invaso la corsia del motociclo, chiarendo che il era caduto autonomamente a causa dell'eccessiva velocità, mentre gareggiava con altri Pt_1 motocicli. inoltre, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di rendersi disponibile a Per_1 testimoniare, circostanza che ha impedito alla convenuta di citarlo.
Quanto all'efficacia probatoria, non può negarsi attendibilità alla solo per il rapporto Tes_2 professionale con la compagnia, a fronte della intrinseca coerenza e verosimiglianza delle sue dichiarazioni, valutate unitamente agli altri elementi oggettivi già esaminati. Inoltre, come correttamente osservato dal Tribunale, la testimonianza de relato, pur attenuata perché indiretta, assume rilievo nel concorso di tali elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità
(Cass. n. 3137/2016; Cass. n. 8358/2007).
Né le altre risultanze processuali offrono elementi univoci. In particolare: non risulta alcun intervento delle Forze dell'Ordine; le dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio libero non possono valere nemmeno come argomenti di prova, stante la loro inattendibilità; l'appellante non ha sporto denuncia-querela, omissione che, pur non essendo di per sé sufficiente a giustificare il rigetto della pagina 7 di 9 domanda (Cass. n. 3019/2016), non depone a favore della prospettata modalità di verificazione dei fatti;
il referto ospedaliero si limita a indicare “incidente stradale”, senza alcuna menzione al fatto di un conducente sconosciuto;
la c.t.u. medico – legale non è idonea a colmare la lacuna probatoria in ordine al nesso eziologico tra le lesioni e la condotta di un veicolo ignoto.
Alla luce di tali considerazioni, la ratio decidendi del Tribunale - fondata sul rigore probatorio richiesto nei giudizi contro il Fondo e sulla non attendibilità della deposizione del unico elemento a Tes_1 sostegno della domanda - deve essere integralmente confermata. L'appello, pertanto, va rigettato, poiché la prova offerta dall'appellante è non solo inidonea a dimostrare l'effettiva riconducibilità del sinistro a un veicolo rimasto non identificato, ma smentita da elementi di segno contrario, coerenti e convergenti, che rendono implausibile la dinamica prospettata.
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (D.M.
Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle) per le cause di valore compreso tra € 260.000,01 ed €
520.000,00, avuto riguardo all'effettiva attività difensiva, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, da liquidarsi ai minimi, in mancanza di una specifica attività istruttoria.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. Tale attestazione deve essere resa da questa Corte anche in presenza di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio
2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1422/2024 R.G.A.C., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4559/2024 del 26 settembre 2024 del Parte_1
Tribunale di Catania (resa nel giudizio iscritto al n. 9909/2017 R.G.), che conferma;
condanna l'appellante, in favore di (già , Controparte_1 Controparte_2 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 17.179,00 per compensi di avvocato (di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, €
pagina 8 di 9 2.940,00 per la fase della trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte, il 20 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolo' Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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