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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NE IT CO, Presidente
GR RD, RE
CAVONE CO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1539/2023
proposto da
Regione Puglia In Persona Del L.r.p.t. Dott. Rappresentante_1 - 80017210727
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bari - C.so Vittorio Emanuele Ii 84 70100 Bari BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 191/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 12 e pubblicata il 14/11/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2217 I.C.I. 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di riassunzione depositato telematicamente, la Regione Puglia, evocava il Comune di Bari ricorrendo dinnazi a questo collegio dopo il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, che aveva annullato la decisione sull'appello proposto dall'ente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Bari, resa in data 4/14 novembre 2013. Tale sentenza, in effetti, discutendosi dell'accertamento ICI per l'anno
2011 sulle aree di sedime del costruendo (all'epoca) edificio del Consiglio regionale e sugli immobili regionali utilizzati dall'Soggetto_1 ), aveva accolto solo in parte l'originario ricorso, unicamente a riguardo della non applicabilità delle sanzioni, stante il ricorrere di un'obiettiva incertezza normativa;
aveva rigettato, invece, la domanda di merito relativa alla imponibilità di quei beni.
Il giudizio di cassazione faceva seguito alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale depositata il 13 gennaio 2015, che, disattendendo l'appello, aveva confermato la decisione di primo grado.
La Suprema Corte rigettava i motivi di ricorso concernenti la completezza motivazionale dell'accertamento sulla ritenuta inapplicabilità delle esenzioni, correlate alla destinazione d'uso delle aree fabbricabili e degli immobili Soggetto_1 e sulla determinazione del valore dei suoli, mentre accoglieva, nel merito, le ragioni dell'ente regionale relative alla non imponibilità delle aree fabbricabili rivolte alla costruzione dell'edificio destinato a sede del Consiglio, riconoscendo il ricorrere delle finalità istituzionali anche nella fase propedeutica e funzionale (nel caso di specie accertato dalla previsione urbanistica dei suoli, indirizzata alla costruzione dell'edificio regionale).
Quanto agli immobili Soggetto_1 dava rilievo affermativo unicamente al motivo concernente le unità immobiliari sede del Collegio universitario, perché, ravvisato il presupposto esentativo nella natura non commerciale dell'attività di derivazione pubblicistica, anche quando assicurata indirettamente dall'ente possessore, il giudice di appello, in raccordo con il divieto unionale degli aiuti di Stato, avrebbe dovuto accertare se le attività ricettive fornite dall'Soggetto_1 agli studenti universitari corrispondevano a modalità non commerciali;
disponeva procedersi, così, a giudizio di rinvio per l'individuazione dei “criteri di economicità delle attività commerciali”, mediante la dimostrazione economica delle rette ”effettivamente corrisposte per il godimento degli alloggi, e con onere probatorio a carico del contribuente”.
Con l'atto di riassunzione, la Regione, premessa la ricostruzione della vicenda giudiziaria come sopra riportata, evidenziava la definitività della statuizione già originariamente accolta dalla Commissione Tributaria
Provinciale, circa l'illegittima irrogazione delle sanzioni, e ugualmente la non debenza del tributo sulle aree edificatorie di Indirizzo_1, destinate alla costruzione della sede del Consiglio regionale, statuita senza rinvio dalla Corte di Cassazione.
Riconosceva, non di meno, che per le porzioni immobiliari possedute dall'Soggetto_1 e destinate a Uffici, la Suprema Corte avesse escluso il ricorrere delle condizioni esentative, accertando definitivamente la legittimità dell'accertamento a riguardo di tali cespiti.
Si riferiva pertanto agli immobili di Indirizzo_2, destinati dall'Soggetto_1 a collegio universitario, e osservato che il rinvio della Corte era rivolto a rimettere al nuovo giudizio l'accertamento in concreto dell'economicità dell'attività recettiva rivolta agli studenti universitari, sosteneva che l'attività fosse priva di carattere economico, non destinata a generare proventi profittevoli e ristretta all'utilizzo di quota parte delle borse di studio assegnate agli studenti, senza una correlazione significativa rispetto ai costi dei servizi erogati, tanto da potersi ravvisare il contenuto meramente simbolico degli importi trattenuti.
Si costituiva il Comune di Bari che contestava gli avversi assunti e, riportata in premessa la ricostruzione della vicenda giudiziaria, distingueva le conclusioni del giudizio di Cassazione, ricavando i presupposti di imponibilità anche per gli immobili di Indirizzo_2 destinati a collegio universitario, sia riproponendo la questione della soggettività dell'Soggetto_1 rispetto alla riconoscibilità dell'esenzione, quale ente separato dalla Regione e abilitato a un'attività economica, sia a riguardo dell'accertamento in concreto del ritorno economico, osservando che la controparte aveva disatteso all'onere probatorio che le imponeva di dare compiuto riscontro delle rette corrisposte dagli studenti e della minima entità di queste rispetto ai costi, al fine di corroborare il requisito della simbolicità del corrispettivo, mentre ricorreva una prova contraria tratta dai bilanci dell'Agenzia e dalle osservazioni dirette del mercato residenziale.
Sulla scorta di questi argomenti, all'udienza del 17 novembre 2025, il collegio assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnativa della Regione, nei limiti delle decisioni rimesse a questo collegio con il rinvio della Cassazione, va rigettata.
Al di là della questione del requisito soggettivo dell'esenzione con riferimento all'Agenzia Regionale che, soggetto diverso dall'ente locale, si configura in ogni caso come ente pubblico, e, di per sé, è astrattamente destinatario dell'esenzione prevista dal comma 1, lett. i) dlgs n. 504 del 1992, trova rilievo discriminante l'accertamento delle modalità di svolgimento delle attività, in ordine alla configurabilità di queste come non commerciali.
Sul punto, la sentenza di rinvio non risulta consentire una diversa conclusione, che la Cassazione ha già statuito, distinguendo l'operatività dell'esenzione rispetto agli uffici dell'Soggetto_1 per i quali è stata negata (ai sensi della lettera a) del detto articolo), diversamente che per gli immobili del collegio universitario, destinati alle attività recettive che favoriscono il diritto allo studio dei non abbienti, per i quali è condizionata soltanto dalla non economicità del servizio (ai sensi della lettera i).
Concentrando la valutazione degli atti sull'indagine che la Cassazione ha rimesso a questo collegio, deve ravvisarsi che la Regione ha disatteso all'onere probatorio che le incombeva.
La dimostrazione richiesta all'appellante va riferita alla “destinazione degli immobili ad attività peculiari che non siano produttive di reddito” assecondando un requisito oggettivo rappresentato “dallo svolgimento esclusivo di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore”, dalle quali non deve scaturire una remunerazione e, in particolare, quando assicurate attraverso servizi di natura recettiva, non deve conseguire la riscossione di canoni locativi, se non aventi natura meramente “simbolica”.
In adesione alla normativa unionale, espressa dalla decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, infatti, l'utilizzo dell'unità immobiliare, sia in modo diretto, sia indiretto, attraverso un ente strumentale come l'Soggetto_1 deve avvenire con modalità non commerciali e perciò in forma “gratuita ovvero dietro versamento di un importo simbolico”, con la precisazione che quest'ultimo non coincide con un corrispettivo tenue e modesto, il quale, rispetto all'altro costituisce espressione del rapporto contrattuale e sinallagmatico.
Su queste premesse, può disattendersi l'argomento del Comune di Bari quando riconduce il detto presupposto oggettivo alla complessiva attività dell'Soggetto_1 con riferimento alla totalità delle sue possidenze, laddove, discutendosi di un imposta reale, l'indagine va compiuta con stretto riguardo all'immobile di cui deve accertarsi l'imponibilità, e quindi, nel caso che ci occupa, ai locali di Indirizzo_2, senza che abbia interesse l'indagine sull'utilizzo con criteri di economicità o di non economicità, di tutti gli altri immobili dell'Agenzia sparsi sul territorio regionale;
ma proprio con riguardo alla specifica considerazione del collegio universitario barese, la Regione non ha dimostrato il criterio di non economicità, non potendosi ravvisare una condizione di gratuità, per l'esplicita ammissione della riscossione di un corrispettivo del servizio, ma nemmeno l'importo meramente simbolico di questo.
Di fatto, la Regione si è affidata per la dimostrazione dei suoi assunti, alla attestazione dei costi dei servizi di alloggio degli studenti a firma del proprio dirigente e di una tabella di comparazione ricavata dallo studio del corrispondente ente che opera in Piemonte.
Entrambi i documenti, tuttavia, sono visibilmente incompleti e ininfluenti, una volta che, come si è detto, va fatto riferimento non alla gestione complessiva degli enti, ma all'utilizzo dello specifico immobile in attività non remunerative, di modo che è certamente inutile la comparazione dei costi elaborata dall'ente piemontese, ma pure lo è l'attestazione del dirigente, che si riferisce in modo generico alla “sede di Bari”.
In ogni caso, l'interesse alla dimostrazione dei costi è solo indiretto, perché l'indagine deve riguardare più direttamente la qualificazione del corrispettivo che l'Soggetto_1 pacificamente riceve, dovendosi accertare, una volta esclusa la gratuità della prestazione, se l'importo sia configurabile come “simbolico”; di modo che la mera indicazione dei costi manca del dato effettivamente rilevante, perché non consente di formulare un giudizio di proporzionalità fra spese e introiti, che qualifichino questi ultimi in misura effettivamente infima rispetto alle prime.
Quanto agli introiti, in effetti, la Regione si è affidata a un mero argomento, ritratto dalla normativa di settore, la quale stabilisce, con l'art. 9, comma 5 del Dpcm 9 aprile 2001, la riduzione delle borse di studio assegnate agli studenti fuori sede in una misura massima stabilita in euro 1.500,00 annue per il servizio abitativo e in euro 6,00 giornaliere per il servizio di ristorazione. Ma il semplice richiamo normativo disattende all'onere che doveva assolvere in base alla sentenza di rinvio, funzionale all'accertamento, in concreto, dell'importo
“delle rette effettivamente corrisposte per il godimento degli alloggi” (pag. 14 della sentenza).
E' vero infatti, che è del tutto assente, agli atti del presente giudizio, la conoscenza effettiva di quanto sia stato concretamente versato dagli studenti che hanno avuto accesso al servizio di alloggio e di ristorazione assicurato dall'Soggetto_1 mediante l'utilizzo degli immobili di Indirizzo_2 , venendo meno l'unico dato effettivamente necessario.
Peraltro, in senso affatto contrario alle ragioni che l'appellante ha dispiegato sul punto, militano i documenti allegati dalla difesa del Comune i quali, sia pur relativi alla complessiva gestione dell'Agenzia e ad anni diversi da quelli di imposta, valgono comunque ad acquisire la conoscenza di elementi indiretti utili a ricavare un giudizio deduttivo. Fra questi appaiono pertinenti i due bilanci prodotti con riferimento agli anni 2018 e
2022, che sono fra loro congruenti nella individuazione di un conto economico complessivamente in utile, ma pure significativo di una gestione profittevole dei servizi.
In effetti, depurata la contabilità dell'Agenzia dalle poste relative ai contributi sul lato attivo, e agli ammortamenti sul lato passivo, così da concentrare l'analisi sui costi e sui proventi propri dell'attività di servizio, ci si avvede di un sostanziale equilibrio fra uscite e introiti, con una possibile, ovvero solo occasionale, preponderanza dell'attivo (nel 2022 la voce relativa a "ricavi e proventi delle prestazioni di servizio" indica un attivo di 17.598.820, rispetto a un passivo aggregato di più voci che comprendono "acquisto di beni di consumo, prestazioni di servizio, personale e oneri diversi di gestione" di euro 18.628.428,15; nel 2018 il confronto fra le stesse voci è di 20.920.481,12 per i ricavi, addirittura superiore ai costi aggregati pari a
19.195.631,96).
Questo è di per sé significativo di una economicità effettiva dell'attività recettiva dell'Soggetto_1. La stessa Corte di Cassazione, infatti, ha ribadito come il concetto di corrispettivo simbolico ha trovato un riscontro regolativo nel d.m. n. 200 del 2012, entro il limite “della metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale”, stabilendo però che il superamento di tale limite serve di per sé a escludere il diritto all'esenzione, ma non costituisce un criterio rilevante nel riconoscimento del diritto, affidato invece alla prioritaria considerazione del rapporto uscite/introiti.
Quindi, una volta accertato, in via generale, che i conti dell'Soggetto_1 Puglia mantengono una sostanziale pariteticità fra costi per il servizio di alloggio e ricavi derivante dalla stessa prestazione agli studenti, è fuorviante la comparazione tratta dagli esborsi medi per l'utilizzo di strutture recettive reperibili sul mercato, le quali si dispiegano in differenti modalità comunque non comparabili (certamente dissimile il servizio abitativo presso il collegio universitario, dall'utilizzo di una stanza di albergo o dalla locazione di un intero appartamento).
In conclusione, disattesa da parte della Regione la prova positiva del carattere simbolico del corrispettivo ricevuto, l'elemento deduttivo ricavabile dai conti economici dell'Agenzia, dà contezza che gli introiti dell'attività recettiva hanno carattere di economicità sufficienti a escludere il diritto all'esenzione dell'imposta locale per gli immobili della Regione che l'Soggetto_1 utilizza in Indirizzo_2 per finalità ricettive.
L'esito definitivo dell'accertamento, che ha visto la Regione vittoriosa su una parte rilevante delle questioni trattate, sia in riferimento all'irrogazione delle sanzioni, sia con riguardo ai suoli di Indirizzo_1, ma non anche agli altri immobili utilizzati dall'Soggetto_1 consente una compensazione complessiva delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio della Corte di Cassazione, rigetta l'appello proposto dalla Regione Puglia nei termini di cui in motivazione. Dichiara compensante fra le parti le spese dei quattro gradi di giudizio.
Bari, 17 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NE IT CO, Presidente
GR RD, RE
CAVONE CO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1539/2023
proposto da
Regione Puglia In Persona Del L.r.p.t. Dott. Rappresentante_1 - 80017210727
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bari - C.so Vittorio Emanuele Ii 84 70100 Bari BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 191/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 12 e pubblicata il 14/11/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2217 I.C.I. 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di riassunzione depositato telematicamente, la Regione Puglia, evocava il Comune di Bari ricorrendo dinnazi a questo collegio dopo il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, che aveva annullato la decisione sull'appello proposto dall'ente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Bari, resa in data 4/14 novembre 2013. Tale sentenza, in effetti, discutendosi dell'accertamento ICI per l'anno
2011 sulle aree di sedime del costruendo (all'epoca) edificio del Consiglio regionale e sugli immobili regionali utilizzati dall'Soggetto_1 ), aveva accolto solo in parte l'originario ricorso, unicamente a riguardo della non applicabilità delle sanzioni, stante il ricorrere di un'obiettiva incertezza normativa;
aveva rigettato, invece, la domanda di merito relativa alla imponibilità di quei beni.
Il giudizio di cassazione faceva seguito alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale depositata il 13 gennaio 2015, che, disattendendo l'appello, aveva confermato la decisione di primo grado.
La Suprema Corte rigettava i motivi di ricorso concernenti la completezza motivazionale dell'accertamento sulla ritenuta inapplicabilità delle esenzioni, correlate alla destinazione d'uso delle aree fabbricabili e degli immobili Soggetto_1 e sulla determinazione del valore dei suoli, mentre accoglieva, nel merito, le ragioni dell'ente regionale relative alla non imponibilità delle aree fabbricabili rivolte alla costruzione dell'edificio destinato a sede del Consiglio, riconoscendo il ricorrere delle finalità istituzionali anche nella fase propedeutica e funzionale (nel caso di specie accertato dalla previsione urbanistica dei suoli, indirizzata alla costruzione dell'edificio regionale).
Quanto agli immobili Soggetto_1 dava rilievo affermativo unicamente al motivo concernente le unità immobiliari sede del Collegio universitario, perché, ravvisato il presupposto esentativo nella natura non commerciale dell'attività di derivazione pubblicistica, anche quando assicurata indirettamente dall'ente possessore, il giudice di appello, in raccordo con il divieto unionale degli aiuti di Stato, avrebbe dovuto accertare se le attività ricettive fornite dall'Soggetto_1 agli studenti universitari corrispondevano a modalità non commerciali;
disponeva procedersi, così, a giudizio di rinvio per l'individuazione dei “criteri di economicità delle attività commerciali”, mediante la dimostrazione economica delle rette ”effettivamente corrisposte per il godimento degli alloggi, e con onere probatorio a carico del contribuente”.
Con l'atto di riassunzione, la Regione, premessa la ricostruzione della vicenda giudiziaria come sopra riportata, evidenziava la definitività della statuizione già originariamente accolta dalla Commissione Tributaria
Provinciale, circa l'illegittima irrogazione delle sanzioni, e ugualmente la non debenza del tributo sulle aree edificatorie di Indirizzo_1, destinate alla costruzione della sede del Consiglio regionale, statuita senza rinvio dalla Corte di Cassazione.
Riconosceva, non di meno, che per le porzioni immobiliari possedute dall'Soggetto_1 e destinate a Uffici, la Suprema Corte avesse escluso il ricorrere delle condizioni esentative, accertando definitivamente la legittimità dell'accertamento a riguardo di tali cespiti.
Si riferiva pertanto agli immobili di Indirizzo_2, destinati dall'Soggetto_1 a collegio universitario, e osservato che il rinvio della Corte era rivolto a rimettere al nuovo giudizio l'accertamento in concreto dell'economicità dell'attività recettiva rivolta agli studenti universitari, sosteneva che l'attività fosse priva di carattere economico, non destinata a generare proventi profittevoli e ristretta all'utilizzo di quota parte delle borse di studio assegnate agli studenti, senza una correlazione significativa rispetto ai costi dei servizi erogati, tanto da potersi ravvisare il contenuto meramente simbolico degli importi trattenuti.
Si costituiva il Comune di Bari che contestava gli avversi assunti e, riportata in premessa la ricostruzione della vicenda giudiziaria, distingueva le conclusioni del giudizio di Cassazione, ricavando i presupposti di imponibilità anche per gli immobili di Indirizzo_2 destinati a collegio universitario, sia riproponendo la questione della soggettività dell'Soggetto_1 rispetto alla riconoscibilità dell'esenzione, quale ente separato dalla Regione e abilitato a un'attività economica, sia a riguardo dell'accertamento in concreto del ritorno economico, osservando che la controparte aveva disatteso all'onere probatorio che le imponeva di dare compiuto riscontro delle rette corrisposte dagli studenti e della minima entità di queste rispetto ai costi, al fine di corroborare il requisito della simbolicità del corrispettivo, mentre ricorreva una prova contraria tratta dai bilanci dell'Agenzia e dalle osservazioni dirette del mercato residenziale.
Sulla scorta di questi argomenti, all'udienza del 17 novembre 2025, il collegio assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnativa della Regione, nei limiti delle decisioni rimesse a questo collegio con il rinvio della Cassazione, va rigettata.
Al di là della questione del requisito soggettivo dell'esenzione con riferimento all'Agenzia Regionale che, soggetto diverso dall'ente locale, si configura in ogni caso come ente pubblico, e, di per sé, è astrattamente destinatario dell'esenzione prevista dal comma 1, lett. i) dlgs n. 504 del 1992, trova rilievo discriminante l'accertamento delle modalità di svolgimento delle attività, in ordine alla configurabilità di queste come non commerciali.
Sul punto, la sentenza di rinvio non risulta consentire una diversa conclusione, che la Cassazione ha già statuito, distinguendo l'operatività dell'esenzione rispetto agli uffici dell'Soggetto_1 per i quali è stata negata (ai sensi della lettera a) del detto articolo), diversamente che per gli immobili del collegio universitario, destinati alle attività recettive che favoriscono il diritto allo studio dei non abbienti, per i quali è condizionata soltanto dalla non economicità del servizio (ai sensi della lettera i).
Concentrando la valutazione degli atti sull'indagine che la Cassazione ha rimesso a questo collegio, deve ravvisarsi che la Regione ha disatteso all'onere probatorio che le incombeva.
La dimostrazione richiesta all'appellante va riferita alla “destinazione degli immobili ad attività peculiari che non siano produttive di reddito” assecondando un requisito oggettivo rappresentato “dallo svolgimento esclusivo di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore”, dalle quali non deve scaturire una remunerazione e, in particolare, quando assicurate attraverso servizi di natura recettiva, non deve conseguire la riscossione di canoni locativi, se non aventi natura meramente “simbolica”.
In adesione alla normativa unionale, espressa dalla decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, infatti, l'utilizzo dell'unità immobiliare, sia in modo diretto, sia indiretto, attraverso un ente strumentale come l'Soggetto_1 deve avvenire con modalità non commerciali e perciò in forma “gratuita ovvero dietro versamento di un importo simbolico”, con la precisazione che quest'ultimo non coincide con un corrispettivo tenue e modesto, il quale, rispetto all'altro costituisce espressione del rapporto contrattuale e sinallagmatico.
Su queste premesse, può disattendersi l'argomento del Comune di Bari quando riconduce il detto presupposto oggettivo alla complessiva attività dell'Soggetto_1 con riferimento alla totalità delle sue possidenze, laddove, discutendosi di un imposta reale, l'indagine va compiuta con stretto riguardo all'immobile di cui deve accertarsi l'imponibilità, e quindi, nel caso che ci occupa, ai locali di Indirizzo_2, senza che abbia interesse l'indagine sull'utilizzo con criteri di economicità o di non economicità, di tutti gli altri immobili dell'Agenzia sparsi sul territorio regionale;
ma proprio con riguardo alla specifica considerazione del collegio universitario barese, la Regione non ha dimostrato il criterio di non economicità, non potendosi ravvisare una condizione di gratuità, per l'esplicita ammissione della riscossione di un corrispettivo del servizio, ma nemmeno l'importo meramente simbolico di questo.
Di fatto, la Regione si è affidata per la dimostrazione dei suoi assunti, alla attestazione dei costi dei servizi di alloggio degli studenti a firma del proprio dirigente e di una tabella di comparazione ricavata dallo studio del corrispondente ente che opera in Piemonte.
Entrambi i documenti, tuttavia, sono visibilmente incompleti e ininfluenti, una volta che, come si è detto, va fatto riferimento non alla gestione complessiva degli enti, ma all'utilizzo dello specifico immobile in attività non remunerative, di modo che è certamente inutile la comparazione dei costi elaborata dall'ente piemontese, ma pure lo è l'attestazione del dirigente, che si riferisce in modo generico alla “sede di Bari”.
In ogni caso, l'interesse alla dimostrazione dei costi è solo indiretto, perché l'indagine deve riguardare più direttamente la qualificazione del corrispettivo che l'Soggetto_1 pacificamente riceve, dovendosi accertare, una volta esclusa la gratuità della prestazione, se l'importo sia configurabile come “simbolico”; di modo che la mera indicazione dei costi manca del dato effettivamente rilevante, perché non consente di formulare un giudizio di proporzionalità fra spese e introiti, che qualifichino questi ultimi in misura effettivamente infima rispetto alle prime.
Quanto agli introiti, in effetti, la Regione si è affidata a un mero argomento, ritratto dalla normativa di settore, la quale stabilisce, con l'art. 9, comma 5 del Dpcm 9 aprile 2001, la riduzione delle borse di studio assegnate agli studenti fuori sede in una misura massima stabilita in euro 1.500,00 annue per il servizio abitativo e in euro 6,00 giornaliere per il servizio di ristorazione. Ma il semplice richiamo normativo disattende all'onere che doveva assolvere in base alla sentenza di rinvio, funzionale all'accertamento, in concreto, dell'importo
“delle rette effettivamente corrisposte per il godimento degli alloggi” (pag. 14 della sentenza).
E' vero infatti, che è del tutto assente, agli atti del presente giudizio, la conoscenza effettiva di quanto sia stato concretamente versato dagli studenti che hanno avuto accesso al servizio di alloggio e di ristorazione assicurato dall'Soggetto_1 mediante l'utilizzo degli immobili di Indirizzo_2 , venendo meno l'unico dato effettivamente necessario.
Peraltro, in senso affatto contrario alle ragioni che l'appellante ha dispiegato sul punto, militano i documenti allegati dalla difesa del Comune i quali, sia pur relativi alla complessiva gestione dell'Agenzia e ad anni diversi da quelli di imposta, valgono comunque ad acquisire la conoscenza di elementi indiretti utili a ricavare un giudizio deduttivo. Fra questi appaiono pertinenti i due bilanci prodotti con riferimento agli anni 2018 e
2022, che sono fra loro congruenti nella individuazione di un conto economico complessivamente in utile, ma pure significativo di una gestione profittevole dei servizi.
In effetti, depurata la contabilità dell'Agenzia dalle poste relative ai contributi sul lato attivo, e agli ammortamenti sul lato passivo, così da concentrare l'analisi sui costi e sui proventi propri dell'attività di servizio, ci si avvede di un sostanziale equilibrio fra uscite e introiti, con una possibile, ovvero solo occasionale, preponderanza dell'attivo (nel 2022 la voce relativa a "ricavi e proventi delle prestazioni di servizio" indica un attivo di 17.598.820, rispetto a un passivo aggregato di più voci che comprendono "acquisto di beni di consumo, prestazioni di servizio, personale e oneri diversi di gestione" di euro 18.628.428,15; nel 2018 il confronto fra le stesse voci è di 20.920.481,12 per i ricavi, addirittura superiore ai costi aggregati pari a
19.195.631,96).
Questo è di per sé significativo di una economicità effettiva dell'attività recettiva dell'Soggetto_1. La stessa Corte di Cassazione, infatti, ha ribadito come il concetto di corrispettivo simbolico ha trovato un riscontro regolativo nel d.m. n. 200 del 2012, entro il limite “della metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale”, stabilendo però che il superamento di tale limite serve di per sé a escludere il diritto all'esenzione, ma non costituisce un criterio rilevante nel riconoscimento del diritto, affidato invece alla prioritaria considerazione del rapporto uscite/introiti.
Quindi, una volta accertato, in via generale, che i conti dell'Soggetto_1 Puglia mantengono una sostanziale pariteticità fra costi per il servizio di alloggio e ricavi derivante dalla stessa prestazione agli studenti, è fuorviante la comparazione tratta dagli esborsi medi per l'utilizzo di strutture recettive reperibili sul mercato, le quali si dispiegano in differenti modalità comunque non comparabili (certamente dissimile il servizio abitativo presso il collegio universitario, dall'utilizzo di una stanza di albergo o dalla locazione di un intero appartamento).
In conclusione, disattesa da parte della Regione la prova positiva del carattere simbolico del corrispettivo ricevuto, l'elemento deduttivo ricavabile dai conti economici dell'Agenzia, dà contezza che gli introiti dell'attività recettiva hanno carattere di economicità sufficienti a escludere il diritto all'esenzione dell'imposta locale per gli immobili della Regione che l'Soggetto_1 utilizza in Indirizzo_2 per finalità ricettive.
L'esito definitivo dell'accertamento, che ha visto la Regione vittoriosa su una parte rilevante delle questioni trattate, sia in riferimento all'irrogazione delle sanzioni, sia con riguardo ai suoli di Indirizzo_1, ma non anche agli altri immobili utilizzati dall'Soggetto_1 consente una compensazione complessiva delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio della Corte di Cassazione, rigetta l'appello proposto dalla Regione Puglia nei termini di cui in motivazione. Dichiara compensante fra le parti le spese dei quattro gradi di giudizio.
Bari, 17 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco dott. Vito Francesco Nettis