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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 13.5.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4194 del ruolo del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Donato Menza, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in San
Gregorio Magno, alla via E. Berlinguer n. 10;
Ricorrente
E
-, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio
Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi
n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.7.2024 , premesso di aver lavorato Parte_1
nell'anno 2017 alle dipendenze dell'azienda agricola “AS GI”, per n. 77 giornate, occupandosi della “piantagione e coltivazione di fagiolini, insalatina, scarola, finocchi e cavolfiori”, nei terreni siti nei comuni di Eboli, località Fiocche, e Capaccio, località Ponte Barizzo, esponeva che l' , con CP_1
provvedimento notificato il 25.7.2024, aveva inopinatamente disposto la sua cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per la citata annualità.
Sosteneva che la determinazione assunta dall'Istituto previdenziale era del tutto illegittima, avendo ella effettivamente prestato la sua attività lavorativa, nell'anno 2017, in favore della citata azienda agricola, per il numero di giornate sopra indicato.
La adiva, quindi, il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno chiedendo Pt_1
che, previa ammissione della prova per testi articolata in ricorso, fosse accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo dedotto in giudizio e, conseguentemente, fosse ordinato all' di procedere CP_1
alla reiscrizione di essa ricorrente negli elenchi bracciantili per l'anno 2017, per n. 77 giornate, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 1.8.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio ed CP_1
evidenziava l'infondatezza dell'avversa domanda, alla luce delle risultanze dell'indagine ispettiva, invocando il rigetto del ricorso, con rivalsa delle spese di causa.
Indi, ammessa ed espletata la prova per testi hinc et inde articolata e ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, il giudice
2 decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Osserva in via preliminare il giudicante che la giurisprudenza di legittimità, sulla scia della nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1186 del 17 novembre 2000, è ormai concorde nell'affermare che colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati nel settore dell'agricoltura ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 1° febbraio 2024, n. 3003, che ha precisato che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto conseguenziale;
v., altresì, in termini, Cass.
Civ., Sez. Lav., 2 dicembre 2022, n. 35548; 16 maggio 2018, n. 12001; 11 febbraio 2016, n. 2739; 2 agosto 2012, n. 12877; 23 dicembre 2011, n. 28716;
28 giugno 2011, n. 14296).
Alla luce dei princìpi testè enunciati, incombeva sulla ricorrente l'onere di fornire idonea prova della effettività degli elementi fondanti il rapporto di lavoro subordinato agricolo alle dipendenze dell'azienda “AS GI” nell'anno 2017, ma tale prova non è stata adeguatamente fornita, non essendo certo sufficiente, per convincere dell'effettiva sussistenza di detto rapporto, la
3 documentazione prodotta (buste paga e Comunicazione Unilav), relativa ad elementi meramente formali la cui inidoneità in caso di contestazione è stata già evidenziata, nonché proveniente da soggetto datoriale la cui affidabilità è stata gravemente posta in dubbio dagli accertamenti ispettivi dei quali vi è copia in atti, le cui risultanze, peraltro, sono state integralmente confermate dall'ispettrice , escussa in qualità di teste. Persona_1
Né la prova dell'effettività del rapporto lavorativo risulta essere stata adeguatamente fornita a mezzo delle dichiarazioni rese dai testi addotti dalla ricorrente.
Giova al riguardo evidenziare che, secondo l'autorevole e condivisibile orientamento della Corte Regolatrice, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex multis, tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 27 febbraio 2025, n.
5144 e 17 maggio 2024, n. 13792, che hanno precisato – recte: ribadito – che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del
4 proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata;
v., altresì, Cass. Civ., Sez. I,
30 marzo 2023, n. 8988, che ha precisato che il giudizio circa la veridicità della deposizione testimoniale è sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva – precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc. – e di carattere soggettivo – credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite –, con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità; v., negli stessi termini, Sez. I, 15 dicembre 2022, n. 36802; cfr., ancora, Sez. III, 22 marzo 2022,
n. 9236, secondo cui lo stabilire se un testimone è attendibile o non attendibile, se le dichiarazioni da lui rese siano congrue o incongrue, se esse siano coerenti o incoerenti con gli altri elementi probatori acquisiti al giudizio, costituiscono altrettante valutazioni riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità, non essendo consentita, in tale sede, una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente, rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito;
v., infine, Sez. II, 3 novembre
2021, n. 31247; Sez. VI, 1° marzo 2021, n. 5560; 24 settembre 2020, n. 20017;
Sez. II, 4 marzo 2020, n. 6084; 8 agosto 2019, n. 21187).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va subito precisato che l'ispettrice Controparte_2
, nel confermare integralmente il contenuto del verbale redatto il
[...]
23.10.2023, ha in primo luogo dichiarato di aver raccolto le dichiarazioni del titolare dell'azienda de qua (AS GI), il quale ebbe a riferire di aver avuto alle sue dipendenze, a partire dall'anno 2017, non più di 10 – 15 dipendenti e indicò anche i nominativi degli operai che “avevano lavorato tutti gli anni”.
5 Ha poi aggiunto: “poiché noi sapevamo che il AS aveva denunziato per ogni anno, dal 2017, un numero di dipendenti di gran lunga superiore, gli chiedemmo spiegazioni al riguardo e lui si riservò di fornirci i chiarimenti e di portarci la documentazione relativa agli altri dipendenti;
ciò nonostante, il AS è venuto una sola volta presso i nostri uffici e ci ha portato documentazione di cui eravamo già in possesso, mentre sarebbe stato necessario che ci esibisse i L.U.L. e le buste paga;
il AS ci disse che tale ultima documentazione era in possesso del consulente del lavoro, dott. , che però, pure da noi invitato a mezzo Per_2
email, non ha esibito alcuna documentazione”.
La teste ha inoltre affermato: “noi decidemmo quindi di interpellare le lavoratrici che ci aveva indicato il AS, che convocammo presso la sede di CP_1
Battipaglia; alcune di esse ci fecero anche altri nomi, in aggiunta a quelli già indicati dal AS, e noi, verificata la precisione delle loro dichiarazioni ed avendole ritenute pienamente attendibili, ampliammo la platea delle lavoratrici che avevano prestato lavoro in quella annualità per l'azienda AS”.
Ha infine dichiarato: “preciso che né il AS, né le lavoratrici da noi interpellate ci hanno fatto il nome di;
ricordo che vi erano tra le lavoratrici due Parte_1
sorelle di cognome una delle quali fu da noi sentita, e che, pur Per_3
provenendo, se non erro, da San Gregorio Magno (ndr: luogo di residenza della ricorrente), neppure ci fece il nome, quale collega di lavoro, di ”. Parte_1
Le circostanze testè descritte inducono con tutta ragionevolezza ad escludere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio: a tale conclusione è dato pervenire sol che si consideri che il nominativo della Pt_1
non venne indicato agli ispettori di vigilanza dal titolare dell'azienda CP_1
(elemento, questo, di per sé estremamente significativo) e di esso, poi, non fecero menzione neppure le lavoratrici in seguito interpellate dai funzionari dell' previdenziale, le quali pure segnalarono altre colleghe di lavoro, in CP_1
aggiunta a quelle menzionate dal AS, tant'è che gli ispettori, avendo
6 verificato la precisione delle loro dichiarazioni, ampliarono la platea delle lavoratrici che avevano lavorato in quella annualità per l'azienda AS.
Osserva a questo punto il decidente che le puntuali e dettagliate risultanze dell'indagine ispettiva non sono state infirmate e/o smentite dalle dichiarazioni rese dai testi addotti dalla ricorrente ( e ), che, Tes_1 Testimone_2
peraltro, presentano non pochi profili atti a minarne in radice l'attendibilità.
La prima, infatti, ha riferito che anche il suo rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima azienda agricola, relativo agli anni 2017 e 2018, è stato disconosciuto dall e che, pertanto, ella ha instaurato un'analoga CP_1
controversia (tuttora pendente dinanzi a questo Tribunale) al fine di ottenere la reiscrizione negli elenchi bracciantili per le suddette annualità.
La sua versione, dunque, per ovvie e intuitive ragioni, dev'essere valutata con estrema cautela, non essendo immune dal sospetto di compiacenza: la teste – all'evidenza – è portatrice di uno specifico e concreto interesse al riconoscimento dell'effettività dei rapporti di lavoro agricolo facenti capo all'azienda in esame, in quanto destinataria di analogo disconoscimento per effetto delle risultanze ispettive allegate dall' . CP_1
Del pari inattendibile e, comunque, priva di determinante rilevanza probatoria è da ritenersi la deposizione resa da , suocera dell'odierna Testimone_2
ricorrente.
Anch'ella, infatti, ha riferito di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2017 e 2018, in conseguenza degli accertamenti eseguiti dagli ispettori di vigilanza nei confronti dell'azienda “AS GI”, e CP_1
ha poi aggiunto di aver intrapreso un'azione giudiziaria volta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza dei suddetti rapporti lavorativi e la conseguente reiscrizione negli appositi elenchi.
7 La , in ogni caso, ha reso dichiarazioni che appaiono ictu oculi vaghe Tes_2
e imprecise.
Ha infatti affermato di aver lavorato “da gennaio a dicembre, per 151 giornate”, e di non saper “dire con precisione” per quante giornate avesse lavorato la nuora.
Ritiene in definitiva il giudicante che le generiche dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente (per di più interessati, per le ragioni esposte, all'accoglimento delle pretese attoree), non siano idonee a confutare le risultanze degli accertamenti ispettivi e a comprovare, quindi, in maniera certa e inequivoca, la sussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il rigetto della domanda di reiscrizione negli elenchi bracciantili per l'anno 2017 proposta da . Parte_1
Avendo allegato una valida dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4194 del ruolo generale dell'anno 2023, promosso da contro l' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Salerno, il 13.5.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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