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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13225 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6879/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 22 dicembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6879/2025 R.G.A.C., cui sono riunite le cause aventi nn.
7167/2025 e 15075/2025 R.G.A.C., promosse
DA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
e – Avv.ti F. Costantini e A. Folliero
[...] Parte_10 ricorrenti
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. - Avv. A. Depunzio CP_1 resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi ritualmente depositati e notificati i nominati in epigrafe convenivano in giudizio la società resistente per sentirla condannare al pagamento dell'indennità per ferie e permessi non goduti maturati in ragione del rapporto di lavoro intercorso con la mandante Capital s.r.l., successivamente dichiarata fallita, atteso che la società resistente, in qualità di mandataria, aveva costituito un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) per la partecipazione al Bando di
Gara del Ministero della Difesa, successivamente aggiudicato, per il servizio mensa, catering e ristorazione presso Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi dell'Esercito
Italiano, Aeronautica Militare e Marina Italiana, appalto durato dal gennaio 2019 al dicembre 2021 con proroga tecnica fino al 30 aprile 2022, fondando tali domande sul disposto dell'art. 48, comma quinto, D. Lgs. 50/2016.
Si costituiva in ciascun giudizio la società resistente chiedendo preliminarmente la chiamata in causa delle altre società costituenti il RTI e nel merito il rigetto di ciascun ricorso. Riuniti i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la richiesta di chiamata in causa formulata da parte resistente non può trovare accoglimento in quanto le domande attoree sono state spiegate solamente contro la società resistente che, in caso di soccombenza, ben potrebbe rivalersi nei confronti delle altre società del RTI che ritenesse responsabili in solido.
Nel merito, i ricorsi meritano accoglimento per i motivi di seguito esposti, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
L'eccezione di decadenza formulata dalla società resistente è priva di fondamento in quanto i ricorrenti non hanno chiesto l'applicazione dell'art. 29 D.
Lgs. 276/2003, che prevede il termine decadenziale di due anni, bensì
l'applicazione dell'art. 48, comma quinto, D. Lgs. 50/2016, che non richiama la disciplina del D. Lgs. 276/2003.
L'art. 48 sopra menzionato è applicabile al caso di specie in quanto tale norma ha il medesimo tenore del dettato normativo di cui all'art.13, comma 2, della Legge
109/1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), con riferimento al quale la
Suprema Corte ha chiarito che nell'espressione “fornitori” devono essere ricompresi i lavoratori dipendenti della/e società mandante/i con conseguente responsabilità solidale della mandataria per i crediti di lavoro vantati dai dipendenti delle imprese associate ai fini della realizzazione dell'appalto pubblico (Cass. Civ., sezione lavoro, sentenza n. 24063 del 25.11.2015: “L'impresa mandataria dell'associazione temporanea di imprese (ATI) è responsabile per i crediti di lavoro vantati dal singolo dipendente di una delle imprese associate ai fini della realizzazione di lavori pubblici, dovendosi interpretare estensivamente la nozione di "fornitori" responsabili ex art.
13, comma 2, della legge n. 109 del 1994, poiché la prestazione lavorativa costituisce oggetto della "fornitura" ed elemento indispensabile ai fini dell'esecuzione delle opere appaltate.”).
L'eccezione di inesistenza del credito azionato per intervenuta estinzione per remissione formulata dalla società resistente è infondata in quanto i verbali di udienza e dell'ammissione al passivo prodotti dalla società resistente a sostegno di tale eccezione dimostrano che vi sia stata rinuncia non al diritto di credito bensì all'azione in quello specifico giudizio al fine di agevolare la sollecita definizione del procedimento. I verbali di udienza del giorno 17.12.2022 (poi richiamati nei singoli provvedimenti di ammissione degli ex dipendenti) riportano infatti quanto segue:
“Per ciò che concerne i lavoratori il curatore evidenzia che vi sono essenzialmente pretese per TFR ed ultime mensilità oltre le solite problematiche concernenti ferie arretrate, permessi ed altro di natura contrattuale. Ai fini di un rapido espletamento della procedura di verifica, tenuto anche conto delle modeste prospettive di realizzo, si potrebbe provvedere ad uno scrutinio essenzialmente incentrato sul TFR, le ultime mensilità e tredicesime, che almeno della tutela previdenziale, eliminando ogni ulteriore approfondimento relativo agli istituti contrattuali per i quali emergerebbero complesse problematiche giuridiche e fattuali.”. I ricorrenti non hanno quindi rinunciato ad alcun diritto, bensì hanno acconsentito a che l'accertamento del passivo si limitasse solamente ad alcune voci retributive.
Anche l'eccezione di non debenza degli importi richiesti in quanto non aventi natura retributiva sollevata da parte resistente è infondata, in quanto i ricorrenti chiedono la condanna della società resistente in quanto responsabile solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, D. Lgs. 50/2016, che prevede la responsabilità solidale della mandataria nei confronti dei fornitori sic et simpliciter senza specificare o limitare la tipologia di crediti che godono di questo regime di solidarietà.
La prova dell'an e del quantum debeatur è costituita dall'ultima busta paga consegnata ai ricorrenti dalla Capital s.r.l. relativa alla mensilità di gennaio 2022 ove sono indicate le ore di ferie e permessi non goduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, buste paga tutte allegate ai ricorsi. Alcuna contestazione, neanche generica, è stata formulata dalla società resistente in relazione ai conteggi predisposti per la quantificazione delle indennità rivendicate.
Per tali ragioni i ricorsi meritano integrale accoglimento, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO condanna parte resistente al pagamento in favore di ciascun ricorrente delle somme in euro indicate nel seguente schema, oltre accessori di legge:
[...]
: 1.554,81; : 492,22; 1.516,27; Pt_1 Parte_2 Parte_3
2.488,16; 1.101,47; : 744,14; Parte_4 Parte_5 Parte_6 2.451,18; 1.364,34; 1.131,55; Parte_7 Parte_8 Parte_9
: 2.569,04; Parte_10 pone a carico di parte resistente le spese di lite, che liquida in complessivi euro
2.530,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente dovuto e versato a titolo di contributo unificato, da distrarsi.
Roma, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 22 dicembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6879/2025 R.G.A.C., cui sono riunite le cause aventi nn.
7167/2025 e 15075/2025 R.G.A.C., promosse
DA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
e – Avv.ti F. Costantini e A. Folliero
[...] Parte_10 ricorrenti
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. - Avv. A. Depunzio CP_1 resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi ritualmente depositati e notificati i nominati in epigrafe convenivano in giudizio la società resistente per sentirla condannare al pagamento dell'indennità per ferie e permessi non goduti maturati in ragione del rapporto di lavoro intercorso con la mandante Capital s.r.l., successivamente dichiarata fallita, atteso che la società resistente, in qualità di mandataria, aveva costituito un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) per la partecipazione al Bando di
Gara del Ministero della Difesa, successivamente aggiudicato, per il servizio mensa, catering e ristorazione presso Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi dell'Esercito
Italiano, Aeronautica Militare e Marina Italiana, appalto durato dal gennaio 2019 al dicembre 2021 con proroga tecnica fino al 30 aprile 2022, fondando tali domande sul disposto dell'art. 48, comma quinto, D. Lgs. 50/2016.
Si costituiva in ciascun giudizio la società resistente chiedendo preliminarmente la chiamata in causa delle altre società costituenti il RTI e nel merito il rigetto di ciascun ricorso. Riuniti i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la richiesta di chiamata in causa formulata da parte resistente non può trovare accoglimento in quanto le domande attoree sono state spiegate solamente contro la società resistente che, in caso di soccombenza, ben potrebbe rivalersi nei confronti delle altre società del RTI che ritenesse responsabili in solido.
Nel merito, i ricorsi meritano accoglimento per i motivi di seguito esposti, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
L'eccezione di decadenza formulata dalla società resistente è priva di fondamento in quanto i ricorrenti non hanno chiesto l'applicazione dell'art. 29 D.
Lgs. 276/2003, che prevede il termine decadenziale di due anni, bensì
l'applicazione dell'art. 48, comma quinto, D. Lgs. 50/2016, che non richiama la disciplina del D. Lgs. 276/2003.
L'art. 48 sopra menzionato è applicabile al caso di specie in quanto tale norma ha il medesimo tenore del dettato normativo di cui all'art.13, comma 2, della Legge
109/1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), con riferimento al quale la
Suprema Corte ha chiarito che nell'espressione “fornitori” devono essere ricompresi i lavoratori dipendenti della/e società mandante/i con conseguente responsabilità solidale della mandataria per i crediti di lavoro vantati dai dipendenti delle imprese associate ai fini della realizzazione dell'appalto pubblico (Cass. Civ., sezione lavoro, sentenza n. 24063 del 25.11.2015: “L'impresa mandataria dell'associazione temporanea di imprese (ATI) è responsabile per i crediti di lavoro vantati dal singolo dipendente di una delle imprese associate ai fini della realizzazione di lavori pubblici, dovendosi interpretare estensivamente la nozione di "fornitori" responsabili ex art.
13, comma 2, della legge n. 109 del 1994, poiché la prestazione lavorativa costituisce oggetto della "fornitura" ed elemento indispensabile ai fini dell'esecuzione delle opere appaltate.”).
L'eccezione di inesistenza del credito azionato per intervenuta estinzione per remissione formulata dalla società resistente è infondata in quanto i verbali di udienza e dell'ammissione al passivo prodotti dalla società resistente a sostegno di tale eccezione dimostrano che vi sia stata rinuncia non al diritto di credito bensì all'azione in quello specifico giudizio al fine di agevolare la sollecita definizione del procedimento. I verbali di udienza del giorno 17.12.2022 (poi richiamati nei singoli provvedimenti di ammissione degli ex dipendenti) riportano infatti quanto segue:
“Per ciò che concerne i lavoratori il curatore evidenzia che vi sono essenzialmente pretese per TFR ed ultime mensilità oltre le solite problematiche concernenti ferie arretrate, permessi ed altro di natura contrattuale. Ai fini di un rapido espletamento della procedura di verifica, tenuto anche conto delle modeste prospettive di realizzo, si potrebbe provvedere ad uno scrutinio essenzialmente incentrato sul TFR, le ultime mensilità e tredicesime, che almeno della tutela previdenziale, eliminando ogni ulteriore approfondimento relativo agli istituti contrattuali per i quali emergerebbero complesse problematiche giuridiche e fattuali.”. I ricorrenti non hanno quindi rinunciato ad alcun diritto, bensì hanno acconsentito a che l'accertamento del passivo si limitasse solamente ad alcune voci retributive.
Anche l'eccezione di non debenza degli importi richiesti in quanto non aventi natura retributiva sollevata da parte resistente è infondata, in quanto i ricorrenti chiedono la condanna della società resistente in quanto responsabile solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, D. Lgs. 50/2016, che prevede la responsabilità solidale della mandataria nei confronti dei fornitori sic et simpliciter senza specificare o limitare la tipologia di crediti che godono di questo regime di solidarietà.
La prova dell'an e del quantum debeatur è costituita dall'ultima busta paga consegnata ai ricorrenti dalla Capital s.r.l. relativa alla mensilità di gennaio 2022 ove sono indicate le ore di ferie e permessi non goduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, buste paga tutte allegate ai ricorsi. Alcuna contestazione, neanche generica, è stata formulata dalla società resistente in relazione ai conteggi predisposti per la quantificazione delle indennità rivendicate.
Per tali ragioni i ricorsi meritano integrale accoglimento, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO condanna parte resistente al pagamento in favore di ciascun ricorrente delle somme in euro indicate nel seguente schema, oltre accessori di legge:
[...]
: 1.554,81; : 492,22; 1.516,27; Pt_1 Parte_2 Parte_3
2.488,16; 1.101,47; : 744,14; Parte_4 Parte_5 Parte_6 2.451,18; 1.364,34; 1.131,55; Parte_7 Parte_8 Parte_9
: 2.569,04; Parte_10 pone a carico di parte resistente le spese di lite, che liquida in complessivi euro
2.530,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente dovuto e versato a titolo di contributo unificato, da distrarsi.
Roma, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE