Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 18/03/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente RT ANGIONI Giudice relatore LI BORELLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32634 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. 66004 reso da NA LD quale riscuotitore del Comune di LL (VI) per l’esercizio 2019 (01.02.2019 - 31.03.2019),
depositato in data 16 giugno 2020;
Vista la relazione n. 308/2025 del 16.6.2025 del magistrato istruttore del conto;
Esaminati gli atti di causa;
Udito, nella pubblica udienza del 12 febbraio 2026 - celebrata con l’assistenza del funzionario Mara Agostini e data per letta la relazione del giudice relatore, Cons. RT ON - il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino, come da separato verbale.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 308/2025 del 16.06.2025, il magistrato istruttore del conto n. 66004 reso da NA LD quale riscuotitore del Comune di LL (VI) per l’esercizio 2019 (01.02.2019 - 31.03.2019), dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) il conto in esame - avente ad oggetto entrate varie del Comune di LL (VI), sottoscritto dall’agente e debitamente parificato - era stato reso dall’agente contabile, economo dell’Amministrazione comunale, a seguito della gestione in via di fatto anche delle attività di riscossione (in quanto avvenuta in assenza di formale nomina di agente contabile per le ridette attività);
b) sebbene non fosse stato redatto un verbale di passaggio di consegne, non risultavano somme giacenti al termine dell’esercizio, avendo l’agente provveduto all’integrale riversamento della cassa al termine della gestione entro il 31.03.2019: le acquisizioni istruttorie avevano consentito di verificare la corrispondenza delle scritture del conto relative agli incassi e ai riversamenti con le scritture dell’ente;
c) i riversamenti risultavano avvenuti con regolarità e periodicità e sebbene tra il 14 e il 18 febbraio 2019 l’agente avesse riscosso somme per diritti di segreteria-anagrafe e per carte di identità elettroniche, che apparentemente afferiscono a gestioni diverse da quella economale, e quindi da rendicontarsi diversamente, il livello di analiticità del documento di rendicontazione, consentiva di delimitare l’ambito delle gestioni;
d) la gestione nel suo complesso era da ritenersi sostanzialmente regolare e se ne proponeva dunque l’approvazione, con discarico dell’agente, risultando riferibile all’Amministrazione la mancanza della relazione prevista dall’art.139 c.g.c. (stante l’inidoneità dell’attestazione di regolarità dell’Ente a sopperire a tale mancanza).
2. All’udienza odierna, il Pubblico Ministero, condivise le valutazioni della relazione istruttoria, concludeva per la dichiarazione di regolarità del conto e il discarico dell’agente contabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il Collegio, preso atto dei rilievi e delle considerazioni del magistrato istruttore del conto, nonché della conforme posizione espressa da parte della Procura regionale nel corso dell’udienza di discussione, osserva che sussistono i presupposti per dichiarare la regolarità del conto e pronunciare il discarico dell’agente, anche tenuto conto livello minimale della gestione oggetto di rendicontazione.
Ciò non esime, tuttavia il Collegio dal dover effettuare alcune raccomandazioni all’Amministrazione, la quale è comunque chiamata a dare una corretta veste formale agli incarichi di gestione, onde evitare che si verifichino gestioni in via di fatto come quella oggetto d’esame, e, soprattutto, a fare in modo che la relativa rendicontazione sia effettuata in maniera autonoma e distinta rispetto a quella relativa ad altre gestioni.
Al riguardo si deve considerare che il livello minuto della gestione svolta in via di fatto, nonché il limitatissimo arco temporale in cui si è protratta, unitamente all’analiticità del documento di rendicontazione, hanno consentito di delimitare con chiarezza l’ambito delle singoli gestioni, mentre il ripetersi di tale anomalia per periodi più lunghi (e per gestioni anche solo per questo più complesse), rischia, inevitabilmente, di determinare una confusione tra le stesse e di rendere la relativa rendicontazione, per quanto analitica, non sufficientemente rappresentativa in termini di chiarezza e percepibilità, sia dei singoli fatti gestionali, sia della gestione nel suo complesso.
Discorso sostanzialmente analogo riguarda la redazione del verbale di passaggio di consegne, previsto dall’art. 233 del D.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 26 del DPR n. 254/2022 al fine di delimitare l’arco temporale delle attività degli agenti contabili succedutisi nella gestione e di ripartire tra gli stessi le relative responsabilità, assicurando all’Ente la regolarità nel passaggio delle consegne.
4. Come da consolidata giurisprudenza di questa Sezione, non costituisce irregolarità riferibile all’agente contabile, ma all’Amministrazione, l’accertata mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2 c.g.c. (sul punto, si veda ex multis, Corte dei conti Sezione Veneto, sentenza n. 198/2024).
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32634 del registro di Segreteria dichiara regolare il conto n. 66004 reso da NA LD quale riscuotitore del Comune di LL (VI) per l’esercizio 2019 (01.02.2019 -
31.03.2019), depositato in data 16 giugno 2020, e ammette a discarico l’agente.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
RT ON MA NO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)