Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 24/04/2026, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00781/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01100/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato OV Mandoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
- del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Firenze, recante divieto al ricorrente di fare ritorno nel Comune di CC (FI) per la durata di anni due a partire dalla notifica del presente provvedimento senza preventiva autorizzazione di questo Ufficio con l’ingiunzione di lasciare il territorio del comune di CC (FI) entro 24 ore dalla notifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il dott. OV IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato il provvedimento n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Firenze, recante il divieto al ricorrente di fare ritorno nel Comune di CC (FI) per la durata di anni due.
Detto provvedimento è stato emanato a seguito dei fatti del -OMISSIS-, allorquando durante un servizio di perlustrazione del territorio, i militari della Stazione dei Carabinieri di CC (FI) notavano un’autovettura parcheggiata nel comprensorio delle Cerbaie, posto nel Comune di CC (FI), con la portiera aperta.
Dopo aver constatato che alla vista dei militari il Sig. -OMISSIS- era uscito dal bosco ed era entrato nella sua autovettura, i Carabinieri avevano proceduto ad una perquisizione personale nei confronti del ricorrente, che dava tuttavia esito negativo.
Malgrado ciò, il Questore della Provincia di Firenze ha emanato il provvedimento sopra citato con il quale ha disposto che fosse fatto “ divieto a -OMISSIS- -OMISSIS-di fare ritorno nel Comune di CC (FI) per la durata di anni due a partire dalla notifica del presente provvedimento, senza preventiva autorizzazione di questo Ufficio con l’ingiunzione di lasciare il territorio del comune di CC (FI) entro 24 ore dalla notifica dell’impugnando provvedimento ”.
Nell’impugnare il sopra citato provvedimento si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione degli artt. 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, così come modificati dal D.L. n. 123/2023 e il venire in essere di un eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto il Questore della Provincia di Firenze nel proprio provvedimento del -OMISSIS- avrebbe dato per scontato che il ricorrente si trovasse nel comprensorio delle Cerbaie per realizzare lo spaccio di sostanze stupefacenti e, ciò, senza considerare che nulla era emerso a seguito della perquisizione personale alla quale il ricorrente era stato sottoposto;
2. la violazione dell’art. 7 della L. 241 del 1990 ed omessa motivazione, in quanto all’odierno ricorrente non è stata notificata alcuna comunicazione in merito all’avvio del procedimento amministrativo secondo quanto disposto dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990;
3. la violazione dell’art. 2 del D.lgs. n. 159 del 06.09.2021 così come modificati dal D.L. n. 123/2023, in quanto nel provvedimento impugnato il Questore della Provincia di Firenze ha intimato al sig. -OMISSIS- il divieto di ritorno nel Comune di CC (FI), mentre avrebbe omesso di intimare al medesimo ricorrente di fare rientro nel proprio Comune di residenza;
4. la violazione del dovere di assistenza agli anziani genitori, in quanto il provvedimento impugnato impedirebbe al ricorrente di poter assistere i suoi genitori, entrambi ultraottantenni, che risiedono nel Comune di CC.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 5 settembre 2024 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare e con ordinanza n. 495/2024.
All’udienza del 16 aprile 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DI
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 È da respingere la prima censura con la quale si sostiene che dal provvedimento impugnato non sarebbe desumibile alcuna pericolosità del ricorrente, così come peraltro confermato dalla perquisizione alla quale era stato sottoposto nell’imminenza dell’accertamento.
1.2 È necessario premettere che il ricorrente risiede nel Comune di Lucca (LU) e che dal suo Certificato del Casellario Giudiziale risulta essere risultato destinatario di una condanna con sentenza del -OMISSIS- del Tribunale di Lucca per traffico illecito di sostanze stupefacenti in concorso e, ancora, di essere stato condannato successivamente il -OMISSIS-, per maltrattamenti inerenti a fatti avvenuti tra il giugno ed il dicembre del 2018.
1.3 Si consideri, inoltre, che come ha evidenziato l’Amministrazione, la zona ove è stato fermato il ricorrente ricade nell’area collinare delle Cerbaie ed è caratterizzata da fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti che, nell'ultimo periodo, hanno creato forte preoccupazione nella popolazione residente, costretta ad assistere ad un continuo passaggio di autovetture che, dopo brevi soste, in prossimità della menzionata zona boschiva, ripartono a forte velocita.
1.4 Ne consegue che il Questore di Firenze ha emesso il provvedimento di Foglio di via obbligatorio a seguito di un'adeguata istruttoria, prendendo in esame le concrete condizioni di vita e la pericolosità del ricorrente e avendo a riferimento anche i precedenti di polizia, circostanze che nel loro complesso consentono di desumere come si fosse in presenza di una persona non estranea a condotte connotate da pericolosità sociale.
1.4 Va evidenziato che, con riferimento alla fattispecie, in esame la giurisprudenza ha chiarito che " assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla dedizione del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati " (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 20 maggio 2021, n. 504).
1.5 Essendosi in presenza di una misura di polizia diretta a prevenire reati e non a reprimerli, si presuppone un giudizio di pericolosità sotto il profilo della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica il quale, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali dell'interessato, ossia a episodi di vita atti a rivelare in modo oggettivo un'apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti, fermo restando che tali comportamenti non si concretizzino necessariamente in circostanze univoche ed episodi definiti, ma possano desumersi da una valutazione indiziaria fondata su elementi di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi (T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 12/02/2019, n. 775).
1.6 Ulteriori pronunce hanno avuto modo di chiarire (in questo senso si veda Consiglio di Stato, Sezione III, 29 novembre 2023, n. 10249) che “ la funzione preventiva, di cui costituisce manifestazione il provvedimento-foglio di via obbligatorio impugnato in primo grado, non persegue la finalità di sanzionare specifici comportamenti lesivi dei beni giuridici da essa tutelati, ma di rimuovere, attraverso l’allontanamento delle persone socialmente pericolose dai luoghi, diversi da quelli di residenza, nei quali hanno avuto occasione di palesare la loro pericolosità, il rischio che una concreta aggressione a quei beni realmente si verifichi”, non essendo necessario “l’accertamento di una condotta immediatamente lesiva per i medesimi interessi, rendendosi sufficiente che, dagli elementi di fatto raccolti, complessivamente e logicamente valutati, emerga una concreta propensione dell’interessato a comprometterli”, pur dovendo “osservarsi che il minus probatorio che legittima la funzione preventiva rispetto a quella tipicamente sanzionatoria, devoluta al giudice penale, deve essere compensato dal quid pluris che le relative disposizioni richiedono ai fini della integrazione dei relativi presupposti, rappresentato come si è detto da una condizione di “pericolosità” del sottoposto alla misura, declinata dall’art. 1, comma 1, lett. c) d.lvo n. 159/2011”.
In questa prospettiva, l’onere dell’Amministrazione procedente è quello di dare conto della proiezione del comportamento del soggetto “potenzialmente pregiudizievole per quei valori, sebbene non attualizzata in comportamenti concretamente lesivi, ma suscettibili di evolvere in tale direzione ove non tempestivamente contenuta attraverso l’applicazione della più idonea e proporzionata misura preventiva.” (Consiglio di Stato, Sezione III, 7 luglio 2022, n. 5652), indicando il Comune presso cui il destinatario del provvedimento deve rientrare (Consiglio di Stato, Sezione III, 19 luglio 2022, n. 6259; Consiglio di Stato, III Sez., 5 luglio 2024, n. 5993)”.
1.7 È allora evidente come sussistessero tutti i presupposti, anche indiziari, idonei a ricondurre il comportamento adottato nell’ambito della pericolosità sociale e al fine di consentire l'adozione del provvedimento di Foglio di via Obbligatorio nei confronti dell’attuale ricorrente.
1.8 Altrettanto da respingere è il secondo motivo, in quanto l’Amministrazione ha dato conto delle esigenze di celerità che le hanno impedito di comunicare l’avvio del procedimento e, ciò, peraltro in conformità di un costante orientamento giurisprudenziale diretto a rilevare l’esigenza prioritaria di tutelare con immediatezza la sicurezza pubblica (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 giugno 2022, n. 576; T.A.R. Veneto, Sez. I, 12 settembre 2022, n. 1352).
1.9 Si consideri, inoltre, che l'art. 2 del del d. Lgs. n. 159/2011 come modificato dal D. L. n. 123/2023
non prevede più l'ordine di "rimpatrio" con FVO nel luogo di residenza, che viene sostituito da un ordine di lasciare il territorio del comune entro un congruo termine, stabilito dal Questore, comunque non superiore a quarantotto ore (in questo senso si veda il terzo motivo).
2. Vanno da ultimo respinte anche le argomentazioni alla base della quarta censura, in quanto il provvedimento impugnato non impedisce al ricorrente di fornire assistenza ai genitori che risiedono nel Comune di CC, essendo evidente che il divieto di rientro nel comune dal quale il destinatario della misura è stato allontanato può essere derogato dal Questore su istanza dell'interessato per consentire la tutela di rilevanti interessi costituzionalmente garantiti.
2.1 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
In conseguenza dell’accoglimento dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato e considerato che l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002 rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’impegno professionale” si ritiene di dover determinare, in relazione alla natura della controversia ed all’impegno professionale richiesto, in euro 1.500,00 la somma spettante per il presente grado di giudizio a titolo di onorario all’avv. OV Mandoli (c.f. -OMISSIS-) abilitato al gratuito patrocinio nelle liste per il processo amministrativo, cui devono essere aggiunte le spese generali, I.V.A. e C.A.P.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Liquida all’Avv. OV Mandoli la somma pari a euro 1.500,00 (millecinquecento//00) a titolo di compenso per il patrocinio a spese dello Stato, così come precisato in parte motiva, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC AN, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
OV IC, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| OV IC | IC AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.