CASS
Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 30/05/2023, n. 23717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23717 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UR IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23717 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 23/02/2023 Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la Corte di appello di Catanzaro abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da NI RT avverso sentenza con la quale gli era stata applicata, per reato contravvenzionale, pena esclusivamente pecuniaria, anziché qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione e disporre la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, appare fondato;
che tale circostanza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione dei reati per intervenuta consumazione, a far data dal 29 giugno 2014, data di commissione del reato, del termine prescrizionale massimo di cinque anni;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23717 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 23/02/2023 Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la Corte di appello di Catanzaro abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da NI RT avverso sentenza con la quale gli era stata applicata, per reato contravvenzionale, pena esclusivamente pecuniaria, anziché qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione e disporre la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, appare fondato;
che tale circostanza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione dei reati per intervenuta consumazione, a far data dal 29 giugno 2014, data di commissione del reato, del termine prescrizionale massimo di cinque anni;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23/02/2023