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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1640/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1943/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Di Montechiaro - Via Fiorentino 89 92020 Palma Di Montechiaro AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1226/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 28/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 844 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sez. I, n. 1226/1/2023, che ha rigettato l'impugnazione avverso l'Avviso
d'accertamento n. 844 del 01.12.2021 per IMU anno di imposta 2016 notificato in data 10.12.2021 limitatamente agli immobili indicati al foglio di mappa Dati_catastali_1 (siti tra le Indirizzo_3 ed ai terreni al foglio di mappa Dati_catastali_2 - Indirizzo_1) per l'imposta applicata sugli gli immobili ubicati nel Comune di Palma di Montechiaro.
Ha dedotto l'erroneità della sentenza gravata ed ha concluso – per i motivi che di seguito saranno esaminati
- per la riforma (cfr. appello in atti).
Il Comune appellato non si è costituito.
La controversia è stata esaminata nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è parzialmente fondato nei termini dei quali meglio si dirà.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- I motivi di appello riferiti agli immobili in condizioni di inagibilità sono fondati.
Il primo Giudice – erroneamente – ha ritenuto che l' immobile - di cui al foglio Dati_catastali_3 sito tra le Indirizzo_3 e Indirizzo_2 - non sarebbe stato inserito nell'Avviso di accertamento.
Ed infatti, come dimostrato dal ricorrente, l'Avviso di accertamento includeva anche l'immobile sito nella
Indirizzo_3 (cfr. pag. 3 Avviso originariamente impugnato in atti).
Nell'ipotesi di immobile “inagibile” ovvero “inabitabile”, l'imposta va ridotta al 50 per cento ai sensi dell'art. 8, c. 1 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché dell'articolo 13, c. 3, lett. b), D.L. 201/2011.
Nella fattispecie la condizione di “inagibilità” è stato provato da perizia tecnica versata in atti (cfr. consulenza tecnica – fascicolo processuale).
2.- I motivi di appello riferiti alla asserita non imponibilità del terreno di C.da Celona sono infondati.
La Corte di legittimità (Ordinanza n. 6690 del 13 marzo 2024) ha ritenuto che “L'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile, fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione di esso da parte della Regione e dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi (conformi: Cassazione, sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16174; Cassazione sez. 5, 16 novembre 2012,
n. 20137; Cassazione sez. 5, 5 marzo 2014, n. 5161; Cassazione sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4091 e
Cassazione sez. 6-5, Ord. 27 aprile 2017, n. 10476).
3.- A nulla rileva il fatto che la potestà edificatoria possa conseguire unicamente dall'inclusione del terreno nel successivo piano operativo comunale, trattandosi di strumento urbanistico che incide sul mero ius edificandi laddove la natura edificabile del terreno consegue all'approvazione dello strumento generale di pianificazione (Cassazione, Sez. 5 del 27.01.2017. n. 2109; Sez. 5, del 27.03.2019, n. 8549; Sez. 5, del
3.04.2019, n. 12938).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità l'affermazione di edificabilità del terreno ai fini della determinazione del suo valore venale - una volta riconosciuta tale edificabilità da uno strumento urbanistico generale - non può ritenersi inficiata dalla (eventuale) mancanza di un piano particolareggiato o attuativo, atteso l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità incentrato sull'art. 36, c. 2, d.l. 223/2006 cit., secondo il quale l'edificabilità deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi" (Cassazione: 5 novembre 2018, n. 28175; 27 gennaio 2017,
n. 2109; 19 ottobre 2016, n. 21156; 21 maggio 2014, n. 11182; dell'11.03.2022, n. 7928 e Corte costituzionale n. 64/2021).”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è parzialmente fondato nei termini che precedono.
Nulla per le spese in considerazione del parziale accoglimento e della mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Accoglie l'appello limitatamente all'immobile di cui al foglio Dati_catastali_3
Rigetta per il resto.
Nulla per le spese.
Palermo, 24 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ AR
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1943/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Di Montechiaro - Via Fiorentino 89 92020 Palma Di Montechiaro AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1226/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 28/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 844 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sez. I, n. 1226/1/2023, che ha rigettato l'impugnazione avverso l'Avviso
d'accertamento n. 844 del 01.12.2021 per IMU anno di imposta 2016 notificato in data 10.12.2021 limitatamente agli immobili indicati al foglio di mappa Dati_catastali_1 (siti tra le Indirizzo_3 ed ai terreni al foglio di mappa Dati_catastali_2 - Indirizzo_1) per l'imposta applicata sugli gli immobili ubicati nel Comune di Palma di Montechiaro.
Ha dedotto l'erroneità della sentenza gravata ed ha concluso – per i motivi che di seguito saranno esaminati
- per la riforma (cfr. appello in atti).
Il Comune appellato non si è costituito.
La controversia è stata esaminata nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è parzialmente fondato nei termini dei quali meglio si dirà.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- I motivi di appello riferiti agli immobili in condizioni di inagibilità sono fondati.
Il primo Giudice – erroneamente – ha ritenuto che l' immobile - di cui al foglio Dati_catastali_3 sito tra le Indirizzo_3 e Indirizzo_2 - non sarebbe stato inserito nell'Avviso di accertamento.
Ed infatti, come dimostrato dal ricorrente, l'Avviso di accertamento includeva anche l'immobile sito nella
Indirizzo_3 (cfr. pag. 3 Avviso originariamente impugnato in atti).
Nell'ipotesi di immobile “inagibile” ovvero “inabitabile”, l'imposta va ridotta al 50 per cento ai sensi dell'art. 8, c. 1 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché dell'articolo 13, c. 3, lett. b), D.L. 201/2011.
Nella fattispecie la condizione di “inagibilità” è stato provato da perizia tecnica versata in atti (cfr. consulenza tecnica – fascicolo processuale).
2.- I motivi di appello riferiti alla asserita non imponibilità del terreno di C.da Celona sono infondati.
La Corte di legittimità (Ordinanza n. 6690 del 13 marzo 2024) ha ritenuto che “L'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile, fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione di esso da parte della Regione e dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi (conformi: Cassazione, sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16174; Cassazione sez. 5, 16 novembre 2012,
n. 20137; Cassazione sez. 5, 5 marzo 2014, n. 5161; Cassazione sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4091 e
Cassazione sez. 6-5, Ord. 27 aprile 2017, n. 10476).
3.- A nulla rileva il fatto che la potestà edificatoria possa conseguire unicamente dall'inclusione del terreno nel successivo piano operativo comunale, trattandosi di strumento urbanistico che incide sul mero ius edificandi laddove la natura edificabile del terreno consegue all'approvazione dello strumento generale di pianificazione (Cassazione, Sez. 5 del 27.01.2017. n. 2109; Sez. 5, del 27.03.2019, n. 8549; Sez. 5, del
3.04.2019, n. 12938).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità l'affermazione di edificabilità del terreno ai fini della determinazione del suo valore venale - una volta riconosciuta tale edificabilità da uno strumento urbanistico generale - non può ritenersi inficiata dalla (eventuale) mancanza di un piano particolareggiato o attuativo, atteso l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità incentrato sull'art. 36, c. 2, d.l. 223/2006 cit., secondo il quale l'edificabilità deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi" (Cassazione: 5 novembre 2018, n. 28175; 27 gennaio 2017,
n. 2109; 19 ottobre 2016, n. 21156; 21 maggio 2014, n. 11182; dell'11.03.2022, n. 7928 e Corte costituzionale n. 64/2021).”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è parzialmente fondato nei termini che precedono.
Nulla per le spese in considerazione del parziale accoglimento e della mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Accoglie l'appello limitatamente all'immobile di cui al foglio Dati_catastali_3
Rigetta per il resto.
Nulla per le spese.
Palermo, 24 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ AR