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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/03/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1440/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito dell'invito alla trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1440/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLO Parte_1 C.F._1
LUCA VINCENZO
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore , rappresentat_ e difes_ da_ Avv. CONTURSI CHIARA.
Resistente
Premesso con ricorso depositato il 14/02/2024 la parte indicata in intestazione adiva questa A.G. proponendo opposizione (per le ragioni indicate in motivazione) avverso l'avviso di addebito n. 343 2023 00014447
28 0000 per somme (€ 8117,81) dovute alla Gestione Commercianti per il periodo 2021/2022; contestava la ricorrenza dei presupposti di legge per l'iscrizione. Si costituiva_ l' , eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e CP_1 chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Con vittoria delle spese di lite.
Si dava corso alla prova per testi richiesta dall' . CP_1
La causa era quindi portata in decisione nelle forme della trattazione scritta.
Osserva
E' possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (opposizione al ruolo esattoriale, entro giorni 40 dalla notifica della cartella) sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ. E' pure possibile una opposizione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., per questioni in particolare attinenti fatti sopravvenuti alla formazione del titolo (così la prescrizione, il pagamento, etc.), svincolata da termini di decadenza (che l'articolo 615 c.p.c. non prevede). Il ricorso va qualificato come opposizione al ruolo in riferimento al credito portato dall'avviso di addebito pacificamente notificato dall' . CP_1
pagina 1 di 7 Vale la pena di osservare che anche la domanda di accertamento negativo del credito, se riferita a fatti precedenti la notifica, deve ritenersi preclusa a causa dell'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale costituito dalla cartella esattoriale, per non essere stata proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 Dlgs 46/99.
E' assunta infatti ormai costantemente nella giurisprudenza di legittimità e di merito la natura perentoria del termine di 40 giorni posto dalla suddetta norma (cfr. sin da Cass. 4506/2007).
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dal ruolo esattoriale di cui la cartella esattoriale tardivamente opposta è estratto- non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito ovvero di eventi estintivi quali la prescrizione già maturata. La distinzione riguarda non soltanto l'osservanza dei termini di decadenza ma anche la legittimazione passiva (con quanto ne segue in punto di spese): l' , quale ente impositore, è legittimato passivo CP_1 nelle opposizioni avverso il ruolo, mentre le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi sono pertinenti al Concessionario (parte soccombente in caso di accoglimento della domanda nei termini sopra indicati).
Al di là dei profili di ammissibilità, non sono decisivi- in caso di richiesta verifica del credito- i vizi formali della cartella (difetto di motivazione;
omessa notifica dell'avviso di accertamento;
mancato rispetto del termine di decadenza ai fini della trasmissione dei ruoli, Cass. 6232/2001): l'opposizione dà infatti luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto ben può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (sicchè non è necessaria la proposizione di una riconvenzionale) e tale diritto resta fermo ove anche la cartella presenti un qualche vizio formale, residuando pur sempre anche in tale ipotesi in favore dell' , che non può valersi della cartella quale titolo esecutivo, la possibilità CP_2 di agire in giudizio nelle forme ordinarie per l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito. Ove non accompagnata da censure relative alle statuizioni sul merito della pretesa azionata, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può pertanto limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., n. 14149/2012), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , CP_2 di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr, Cass., n. 26395/2013).
Il riscontro di fondatezza della pretesa del creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) ascrive al creditore medesimo gli oneri di allegazione e prova dei fatti posti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez.lav., 17-11-1997,11417).
Inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla leggo, con norme, giocoforza, di natura eccezionale. Ovviamente occorrerà verificare se la pretesa contributiva dell' o meno su atti e/o Parte_2 documenti aventi già un qualche valore dimostrativo, tale da determinare una presunzione a favore dell'Amministrazione. Nel caso in cui l'atto di opposizione sia solo parzialmente fondato, ancora opera la simmetria del presente modello di giudizio a quello di opposizione a decreto ingiuntivo;
come tale non ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma esteso all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto.
Pertanto, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il pagina 2 di 7 decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito. Ovviamente troverà applicazione analogica l'articolo 645 c.p.c., a mente del quale- revocato il decreto- il titolo esecutivo viene ad essere costituito dalla sentenza di condanna, fatti salvi gli effetti della già intrapresa esecuzione.
Anche va rilevato che è consentita la rideterminazione del quantum anche attraverso il semplice richiamo alle voci portate in cartella e ritenute non dovute;
senza che ciò determini condanna generica.
In tal caso trova applicazione la regola (di più generale portata) elaborata da Cassazione civile, sez. lav.,
02/04/2002, n. 4653 (Se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all'an debeatur, (c.d. condanna generica), fermo restando che non può considerarsi generica la condanna al pagamento di una somma denaro che, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa. E' chiaro che in tal caso la revoca/annullamento della cartella (con contestuale condanna dell'opponente al pagamento del residuo dovuto) impone di ascrivere a questi la soccombenza.
Le doglianze dell'opponente pertengono anzitutto alla ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione nella Gestione Commercianti, disposta d'ufficio dall' , presupposto dell'obbligazione contributiva qui al CP_1 vaglio.
Ai sensi dell'art. 29, l. n. 160 del 1975, come modificato dall'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996,
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché' per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
L'art. 1, comma 208, della legge citata dispone poi: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all decidere Controparte_3 sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, senza i comitati amministratori delle CP_2 rispettive gestioni pensionistiche".
Ancora si osserva, con specifico riferimento alle società di persone e con riguardo alle società in accomandita semplice, che è stato detto dalla medesima giurisprudenza che "in forza dell'art. 1, comma
203, della L. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della L. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della L. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la pagina 3 di 7 partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore" (cfr. Cass. 26 febbraio 2016, n. 3835).
Quanto sopra affermato ha trovato ulteriore riscontro in Cassazione n. 5210 del 28 febbraio 2017, che ha ribadito che "nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della L. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della L. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della L. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario)".
In particolare, nella citata sentenza n. 5210/2017, i giudici di legittimità hanno anche precisato che, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, e' ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010 nella quale e' stato evidenziato che "detta assicurazione e' posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non gia' dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa". In definitiva, nel caso di specie, alla luce del dettato normativo e della copiosa giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, per la sussistenza dell'obbligo all'iscrizione obbligatoria nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto previdenziale deve provare la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. CP_ Grava quindi sull' creditore sostanziale, l'onere di dimostrare la sussistenza dei ricordati presupposti idonei a far sorgere l'obbligo contributivo oggetto di causa.
La Corte di Appello di Bari (sentenza 1387/2018) con orientamento ampiamente motivato e condivisibile, in fattispecie analoga ha ritenuto che la contemporanea iscrizione ….presso la gestione CP separata, in quanto amministratore unico della ……s. non annullerebbe nè l'iscrizione del medesimo presso la Gestione Commercianti -poiché socio di una s.r.l- né subordinerebbe l'iscrizione presso la ridetta Gestione Commercianti ad un giudizio di prevalenza dell'attività esercitata. Infatti, le due attività dovrebbero necessariamente considerarsi quali attività distinte ed autonome, con conseguente distinto ed autonomo obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. A tal proposito, è opportuno chiarire che l'odierno contendere è frutto di un ampio e discusso contenzioso che negli anni ha visto numerose e contrastanti pronunce giurisprudenziali;
tali diatribe inizialmente sono state risolte grazie alla pronuncia della Sezioni Unite nel 2010. Infatti la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza del 12 febbraio 2010, n. 3240, ha enunciato il principio di diritto che ivi si riporta testualmente, secondo cui “la regola dettata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente - si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta dell'iscrizione nella gestione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, spetta all' CP_1 secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi
pagina 4 di 7 percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”. Successivamente il legislatore è intervenuto con l'art. 11, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, e, con norma di interpretazione autentica, ha stabilito che “la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi CP_1 dall'applicazione della legge n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26”. Ciò comporta che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, accompagnato all'esercizio di attività lavorativa nell'impresa commerciale, comportante di per sé l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' non fa scattare il criterio dell'attività CP_1 prevalente;
le due attività restano distinte e parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Sul punto, si è altresì espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 8.8.2011 n. 17076, all'uopo stabilendo che “in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996”. Il criterio dell'attività prevalente, di cui alla L. n. 662/1996, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali, nel caso di svolgimento di più attività, che autonomamente considerate comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, artigiani e coltivatori diretti. Solo per queste attività, vale il criterio dell'attività prevalente al fine di determinare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali. Il suddetto criterio della prevalenza, invece, non opera nei confronti dei lavoratori autonomi che, invece, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata e, nel caso in cui esercitino contestualmente attività d'impresa CP_1 commerciale, artigiana e agricola, sono obbligati altresì ad iscriversi anche alla relativa gestione assicurativa presso l' (si veda tra le tante Cassazione n. 15327 del 25 luglio 2016; Cassazione n. CP_1
2139 del 31 gennaio 2014; Cassazione SS. UU. n. 17076 dell'8 agosto 2011). Sicché, risulta pacifico e condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non rileva la verifica del requisito della prevalenza circa l'attività svolta all'interno dell'impresa, e pertanto per le attività suindicate, non si applica il criterio dell'unificazione della posizione contributiva in un'unica gestione. Ergo, chi risulta essere contemporaneamente lavoratore autonomo e svolge l'attività di amministratore di una società o di socio della medesima attività, considerata la non applicazione del criterio della prevalenza, sarà soggetto all'iscrizione delle relative posizioni previdenziali. Trattasi di principio confermato anche da una recente pronuncia della Cassazione la quale ha stabilito che “in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della l. n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione, con conseguente assoggettamento a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa. Quindi, il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, sarà soggetto a doppia contribuzione, sia presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo sai presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa” (Cassazione n. 5452/2017; v. anche Cassazione n. 20519/2015; Cassazione n. 9803/2012). Occorre tuttavia precisare che, nel caso si specie,
pagina 5 di 7 il Giudice di prime cure ha accertato il diritto del ricorrente alla cancellazione dalla gestione assicurativa commercianti, non - come erroneamente deduce l'appellante - perchè l'attività di amministratore unico fosse svolta con carattere di prevalenza rispetto alla partecipazione continuativa
e non occasionale al lavoro aziendale, ma perché lo svolgimento di tale ultima attività non è stato provato………. Alla stregua dell'esame delle prove (documentali e testimoniali) fornite dalle parti, il Giudice ha ritenuto che il …. non avesse svolto altra attività, se non quella di amministratore unico della
…. CP_5
Il ricorrente assume essere ammnistratore unico di a fare data dal 21-11-2019. Controparte_6
Non può in questa sede dolersi il ricorrente di avere avuto notizia dell'intervenuta iscrizione d'ufficio nella Gestione, avendone certamente avuto pregressa conoscenza quantomeno con la notifica del precedente avviso portato al vagli o del Giudice del Lavoro di Foggia che, con sentenza 84/2023, giudicava inammissibile l'opposizione.
Quanto al merito il ricorrente invoca l'assenza dei presupposti fissati dall'art. 1, co. 203, 208 L. 662/1996.
Irrilevante che il ricorrente, nella comunicazione unica di inizio attività del 27-1-2020 abbia dichiarato di non essere tenuto alla iscrizione nella Gestione, al pari di tutte le altre circostanze sottoposte all'attenzione di questa A.G. a pg. 11, 12) del ricorso introduttivo, l'opponente deduce di avere la società assunto alle proprie dipendenze i soggetti indicati al § b, pg. 13 e segg. ; e ciò al fine di dimostrare che l'attività operativa aveva avuto inizio solo il 6 marzo 2020 e- per ciascuna qualifica- a mezzo di personale dipendente e che pertanto farebbe difetto il requisito della abitualità/prevalenza nei termini generali sopra richiamati. Tale assetto organizzativo, inoltre, rimaneva inalterato anche nei periodi successivi (ivi compresi quelli ai quali è riferibile la pretesa contributiva qui al vaglio).
Ciò premesso, si rileva che l'odierno opposto , ai fini di provare la sussistenza dell'obbligo di CP_1 iscrizione e di contribuzione dell'opponente, in qualità di socio ed amministratore di s.r.l. alla Gestione Commercianti, deve offrire elementi probatori circa l'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale.
E ciò in quanto presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010
l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa.
A tale riguardo l' invoca: CP_2
- La consistenza del pacchetto di partecipazione sociale (75%) detenuto dal ricorrente;
- La natura strutturata dell'impresa, la quale occupa lavoratori dipendenti;
- La denuncia- comunicata dall' dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente . CP_7 Pt_1
Gli estremi di tale comunicazione sono stati ritualmente acquisiti agli atti.
Sentita in corso di causa, la teste , Capo Area Aziende presso la Sede di Testimone_1 CP_7
Foggia, riferiva che…. con riferimento alla posizione del Sig. , socio e A.U. di Parte_3
NGN Carni s.r.l., la mia conoscenza dei fatti deriva solo ed esclusivamente da un accesso telematico nel nostro archivio, nel quale risulta una denuncia di iscrizione del Socio finalizzata ad ottenere la copertura;
come rilevo sull'estrapolato cartaceo, la denuncia risale al 6-2-2020; CP_7
pagina 6 di 7 ADR) a seguito di tale denuncia abbiamo richiesto ulteriori chiarimenti volti a verificare sia le modalità esplicative dell'attività- funzionale alla attribuzione della voce di rischio- sia per verificare la partecipazione del socio all'attività lavorativa;
ADR) la nostra richiesta fu riscontrata dal Consulente Aziendale dr. , il quale con mail in Per_1 data 6 marzo 2020, al §3), dichiarava che il socio amministratore e rappresentante legale
[...] rende parte all'attività di vendita; per quanto ha riguardato ciò ha comportato Parte_4 CP_7 una voce di rischio connessa all'attività di vendita e non pure di mero lavoro in ufficio; ADR) con (comunicazione che va fatta obbligatoriamente all' Controparte_8 CP_7 quando i soci partecipino alla attività lavorativa) , prot. 1974013, in data 6-3-2020, fu indicato il CP_7 nominativo di per la finalità da me appena indiata;
dopo l'apertura della Parte_1 posizione non vi sono stati atti sopravvenuti e la stessa posizione è tuttora in essere;
CP_7
CP_ Se solo si abbia riguardo alle mansioni espletate dai dipendenti della (pg. 13-16 del ricorso introduttivo) non si rileva in capo ad alcuno dei soggetti ivi indicati (…impiegato d'archivio, addetto al controllo ed alla verichica della merci, autista di autocarro, magazziniere, operaio di manovra, camionista …..) lo svolgimento di mansioni sovrapponibili a quelle comunicate dallo stesso ricorrente all' Pt_1 CP_7
Lo svolgimento di attività di (unico) addetto alla vendita, oggetto di riscontro per tabulas e testimoniale, impone il rigetto della domanda dando conferma alla posizione dell' , non potendop affermarsi, per CP_1 dirla con la Corte d'Appello, che il ricorrente …….non avesse svolto altra attività, se non quella di amministratore unico della …. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' così dispone: CP_1
- rigetta la domanda;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' che si liquidano in € 2.500,00 oltre accessori di legge. CP_1
Foggia, data del deposito.
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito dell'invito alla trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1440/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLO Parte_1 C.F._1
LUCA VINCENZO
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore , rappresentat_ e difes_ da_ Avv. CONTURSI CHIARA.
Resistente
Premesso con ricorso depositato il 14/02/2024 la parte indicata in intestazione adiva questa A.G. proponendo opposizione (per le ragioni indicate in motivazione) avverso l'avviso di addebito n. 343 2023 00014447
28 0000 per somme (€ 8117,81) dovute alla Gestione Commercianti per il periodo 2021/2022; contestava la ricorrenza dei presupposti di legge per l'iscrizione. Si costituiva_ l' , eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e CP_1 chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Con vittoria delle spese di lite.
Si dava corso alla prova per testi richiesta dall' . CP_1
La causa era quindi portata in decisione nelle forme della trattazione scritta.
Osserva
E' possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (opposizione al ruolo esattoriale, entro giorni 40 dalla notifica della cartella) sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ. E' pure possibile una opposizione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., per questioni in particolare attinenti fatti sopravvenuti alla formazione del titolo (così la prescrizione, il pagamento, etc.), svincolata da termini di decadenza (che l'articolo 615 c.p.c. non prevede). Il ricorso va qualificato come opposizione al ruolo in riferimento al credito portato dall'avviso di addebito pacificamente notificato dall' . CP_1
pagina 1 di 7 Vale la pena di osservare che anche la domanda di accertamento negativo del credito, se riferita a fatti precedenti la notifica, deve ritenersi preclusa a causa dell'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale costituito dalla cartella esattoriale, per non essere stata proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 Dlgs 46/99.
E' assunta infatti ormai costantemente nella giurisprudenza di legittimità e di merito la natura perentoria del termine di 40 giorni posto dalla suddetta norma (cfr. sin da Cass. 4506/2007).
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dal ruolo esattoriale di cui la cartella esattoriale tardivamente opposta è estratto- non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito ovvero di eventi estintivi quali la prescrizione già maturata. La distinzione riguarda non soltanto l'osservanza dei termini di decadenza ma anche la legittimazione passiva (con quanto ne segue in punto di spese): l' , quale ente impositore, è legittimato passivo CP_1 nelle opposizioni avverso il ruolo, mentre le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi sono pertinenti al Concessionario (parte soccombente in caso di accoglimento della domanda nei termini sopra indicati).
Al di là dei profili di ammissibilità, non sono decisivi- in caso di richiesta verifica del credito- i vizi formali della cartella (difetto di motivazione;
omessa notifica dell'avviso di accertamento;
mancato rispetto del termine di decadenza ai fini della trasmissione dei ruoli, Cass. 6232/2001): l'opposizione dà infatti luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto ben può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (sicchè non è necessaria la proposizione di una riconvenzionale) e tale diritto resta fermo ove anche la cartella presenti un qualche vizio formale, residuando pur sempre anche in tale ipotesi in favore dell' , che non può valersi della cartella quale titolo esecutivo, la possibilità CP_2 di agire in giudizio nelle forme ordinarie per l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito. Ove non accompagnata da censure relative alle statuizioni sul merito della pretesa azionata, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può pertanto limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., n. 14149/2012), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , CP_2 di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr, Cass., n. 26395/2013).
Il riscontro di fondatezza della pretesa del creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) ascrive al creditore medesimo gli oneri di allegazione e prova dei fatti posti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez.lav., 17-11-1997,11417).
Inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla leggo, con norme, giocoforza, di natura eccezionale. Ovviamente occorrerà verificare se la pretesa contributiva dell' o meno su atti e/o Parte_2 documenti aventi già un qualche valore dimostrativo, tale da determinare una presunzione a favore dell'Amministrazione. Nel caso in cui l'atto di opposizione sia solo parzialmente fondato, ancora opera la simmetria del presente modello di giudizio a quello di opposizione a decreto ingiuntivo;
come tale non ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma esteso all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto.
Pertanto, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il pagina 2 di 7 decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito. Ovviamente troverà applicazione analogica l'articolo 645 c.p.c., a mente del quale- revocato il decreto- il titolo esecutivo viene ad essere costituito dalla sentenza di condanna, fatti salvi gli effetti della già intrapresa esecuzione.
Anche va rilevato che è consentita la rideterminazione del quantum anche attraverso il semplice richiamo alle voci portate in cartella e ritenute non dovute;
senza che ciò determini condanna generica.
In tal caso trova applicazione la regola (di più generale portata) elaborata da Cassazione civile, sez. lav.,
02/04/2002, n. 4653 (Se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all'an debeatur, (c.d. condanna generica), fermo restando che non può considerarsi generica la condanna al pagamento di una somma denaro che, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa. E' chiaro che in tal caso la revoca/annullamento della cartella (con contestuale condanna dell'opponente al pagamento del residuo dovuto) impone di ascrivere a questi la soccombenza.
Le doglianze dell'opponente pertengono anzitutto alla ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione nella Gestione Commercianti, disposta d'ufficio dall' , presupposto dell'obbligazione contributiva qui al CP_1 vaglio.
Ai sensi dell'art. 29, l. n. 160 del 1975, come modificato dall'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996,
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché' per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
L'art. 1, comma 208, della legge citata dispone poi: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all decidere Controparte_3 sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, senza i comitati amministratori delle CP_2 rispettive gestioni pensionistiche".
Ancora si osserva, con specifico riferimento alle società di persone e con riguardo alle società in accomandita semplice, che è stato detto dalla medesima giurisprudenza che "in forza dell'art. 1, comma
203, della L. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della L. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della L. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la pagina 3 di 7 partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore" (cfr. Cass. 26 febbraio 2016, n. 3835).
Quanto sopra affermato ha trovato ulteriore riscontro in Cassazione n. 5210 del 28 febbraio 2017, che ha ribadito che "nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della L. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della L. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della L. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario)".
In particolare, nella citata sentenza n. 5210/2017, i giudici di legittimità hanno anche precisato che, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, e' ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010 nella quale e' stato evidenziato che "detta assicurazione e' posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non gia' dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa". In definitiva, nel caso di specie, alla luce del dettato normativo e della copiosa giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, per la sussistenza dell'obbligo all'iscrizione obbligatoria nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto previdenziale deve provare la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. CP_ Grava quindi sull' creditore sostanziale, l'onere di dimostrare la sussistenza dei ricordati presupposti idonei a far sorgere l'obbligo contributivo oggetto di causa.
La Corte di Appello di Bari (sentenza 1387/2018) con orientamento ampiamente motivato e condivisibile, in fattispecie analoga ha ritenuto che la contemporanea iscrizione ….presso la gestione CP separata, in quanto amministratore unico della ……s. non annullerebbe nè l'iscrizione del medesimo presso la Gestione Commercianti -poiché socio di una s.r.l- né subordinerebbe l'iscrizione presso la ridetta Gestione Commercianti ad un giudizio di prevalenza dell'attività esercitata. Infatti, le due attività dovrebbero necessariamente considerarsi quali attività distinte ed autonome, con conseguente distinto ed autonomo obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. A tal proposito, è opportuno chiarire che l'odierno contendere è frutto di un ampio e discusso contenzioso che negli anni ha visto numerose e contrastanti pronunce giurisprudenziali;
tali diatribe inizialmente sono state risolte grazie alla pronuncia della Sezioni Unite nel 2010. Infatti la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza del 12 febbraio 2010, n. 3240, ha enunciato il principio di diritto che ivi si riporta testualmente, secondo cui “la regola dettata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente - si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta dell'iscrizione nella gestione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, spetta all' CP_1 secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi
pagina 4 di 7 percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”. Successivamente il legislatore è intervenuto con l'art. 11, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, e, con norma di interpretazione autentica, ha stabilito che “la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi CP_1 dall'applicazione della legge n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26”. Ciò comporta che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, accompagnato all'esercizio di attività lavorativa nell'impresa commerciale, comportante di per sé l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' non fa scattare il criterio dell'attività CP_1 prevalente;
le due attività restano distinte e parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Sul punto, si è altresì espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 8.8.2011 n. 17076, all'uopo stabilendo che “in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996”. Il criterio dell'attività prevalente, di cui alla L. n. 662/1996, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali, nel caso di svolgimento di più attività, che autonomamente considerate comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, artigiani e coltivatori diretti. Solo per queste attività, vale il criterio dell'attività prevalente al fine di determinare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali. Il suddetto criterio della prevalenza, invece, non opera nei confronti dei lavoratori autonomi che, invece, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata e, nel caso in cui esercitino contestualmente attività d'impresa CP_1 commerciale, artigiana e agricola, sono obbligati altresì ad iscriversi anche alla relativa gestione assicurativa presso l' (si veda tra le tante Cassazione n. 15327 del 25 luglio 2016; Cassazione n. CP_1
2139 del 31 gennaio 2014; Cassazione SS. UU. n. 17076 dell'8 agosto 2011). Sicché, risulta pacifico e condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non rileva la verifica del requisito della prevalenza circa l'attività svolta all'interno dell'impresa, e pertanto per le attività suindicate, non si applica il criterio dell'unificazione della posizione contributiva in un'unica gestione. Ergo, chi risulta essere contemporaneamente lavoratore autonomo e svolge l'attività di amministratore di una società o di socio della medesima attività, considerata la non applicazione del criterio della prevalenza, sarà soggetto all'iscrizione delle relative posizioni previdenziali. Trattasi di principio confermato anche da una recente pronuncia della Cassazione la quale ha stabilito che “in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della l. n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione, con conseguente assoggettamento a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa. Quindi, il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, sarà soggetto a doppia contribuzione, sia presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo sai presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa” (Cassazione n. 5452/2017; v. anche Cassazione n. 20519/2015; Cassazione n. 9803/2012). Occorre tuttavia precisare che, nel caso si specie,
pagina 5 di 7 il Giudice di prime cure ha accertato il diritto del ricorrente alla cancellazione dalla gestione assicurativa commercianti, non - come erroneamente deduce l'appellante - perchè l'attività di amministratore unico fosse svolta con carattere di prevalenza rispetto alla partecipazione continuativa
e non occasionale al lavoro aziendale, ma perché lo svolgimento di tale ultima attività non è stato provato………. Alla stregua dell'esame delle prove (documentali e testimoniali) fornite dalle parti, il Giudice ha ritenuto che il …. non avesse svolto altra attività, se non quella di amministratore unico della
…. CP_5
Il ricorrente assume essere ammnistratore unico di a fare data dal 21-11-2019. Controparte_6
Non può in questa sede dolersi il ricorrente di avere avuto notizia dell'intervenuta iscrizione d'ufficio nella Gestione, avendone certamente avuto pregressa conoscenza quantomeno con la notifica del precedente avviso portato al vagli o del Giudice del Lavoro di Foggia che, con sentenza 84/2023, giudicava inammissibile l'opposizione.
Quanto al merito il ricorrente invoca l'assenza dei presupposti fissati dall'art. 1, co. 203, 208 L. 662/1996.
Irrilevante che il ricorrente, nella comunicazione unica di inizio attività del 27-1-2020 abbia dichiarato di non essere tenuto alla iscrizione nella Gestione, al pari di tutte le altre circostanze sottoposte all'attenzione di questa A.G. a pg. 11, 12) del ricorso introduttivo, l'opponente deduce di avere la società assunto alle proprie dipendenze i soggetti indicati al § b, pg. 13 e segg. ; e ciò al fine di dimostrare che l'attività operativa aveva avuto inizio solo il 6 marzo 2020 e- per ciascuna qualifica- a mezzo di personale dipendente e che pertanto farebbe difetto il requisito della abitualità/prevalenza nei termini generali sopra richiamati. Tale assetto organizzativo, inoltre, rimaneva inalterato anche nei periodi successivi (ivi compresi quelli ai quali è riferibile la pretesa contributiva qui al vaglio).
Ciò premesso, si rileva che l'odierno opposto , ai fini di provare la sussistenza dell'obbligo di CP_1 iscrizione e di contribuzione dell'opponente, in qualità di socio ed amministratore di s.r.l. alla Gestione Commercianti, deve offrire elementi probatori circa l'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale.
E ciò in quanto presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010
l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa.
A tale riguardo l' invoca: CP_2
- La consistenza del pacchetto di partecipazione sociale (75%) detenuto dal ricorrente;
- La natura strutturata dell'impresa, la quale occupa lavoratori dipendenti;
- La denuncia- comunicata dall' dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente . CP_7 Pt_1
Gli estremi di tale comunicazione sono stati ritualmente acquisiti agli atti.
Sentita in corso di causa, la teste , Capo Area Aziende presso la Sede di Testimone_1 CP_7
Foggia, riferiva che…. con riferimento alla posizione del Sig. , socio e A.U. di Parte_3
NGN Carni s.r.l., la mia conoscenza dei fatti deriva solo ed esclusivamente da un accesso telematico nel nostro archivio, nel quale risulta una denuncia di iscrizione del Socio finalizzata ad ottenere la copertura;
come rilevo sull'estrapolato cartaceo, la denuncia risale al 6-2-2020; CP_7
pagina 6 di 7 ADR) a seguito di tale denuncia abbiamo richiesto ulteriori chiarimenti volti a verificare sia le modalità esplicative dell'attività- funzionale alla attribuzione della voce di rischio- sia per verificare la partecipazione del socio all'attività lavorativa;
ADR) la nostra richiesta fu riscontrata dal Consulente Aziendale dr. , il quale con mail in Per_1 data 6 marzo 2020, al §3), dichiarava che il socio amministratore e rappresentante legale
[...] rende parte all'attività di vendita; per quanto ha riguardato ciò ha comportato Parte_4 CP_7 una voce di rischio connessa all'attività di vendita e non pure di mero lavoro in ufficio; ADR) con (comunicazione che va fatta obbligatoriamente all' Controparte_8 CP_7 quando i soci partecipino alla attività lavorativa) , prot. 1974013, in data 6-3-2020, fu indicato il CP_7 nominativo di per la finalità da me appena indiata;
dopo l'apertura della Parte_1 posizione non vi sono stati atti sopravvenuti e la stessa posizione è tuttora in essere;
CP_7
CP_ Se solo si abbia riguardo alle mansioni espletate dai dipendenti della (pg. 13-16 del ricorso introduttivo) non si rileva in capo ad alcuno dei soggetti ivi indicati (…impiegato d'archivio, addetto al controllo ed alla verichica della merci, autista di autocarro, magazziniere, operaio di manovra, camionista …..) lo svolgimento di mansioni sovrapponibili a quelle comunicate dallo stesso ricorrente all' Pt_1 CP_7
Lo svolgimento di attività di (unico) addetto alla vendita, oggetto di riscontro per tabulas e testimoniale, impone il rigetto della domanda dando conferma alla posizione dell' , non potendop affermarsi, per CP_1 dirla con la Corte d'Appello, che il ricorrente …….non avesse svolto altra attività, se non quella di amministratore unico della …. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' così dispone: CP_1
- rigetta la domanda;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' che si liquidano in € 2.500,00 oltre accessori di legge. CP_1
Foggia, data del deposito.
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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