Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 26/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
n. 270/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice on. dott. Luca Pelliccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in prima istanza iscritta al nr. 270 dell'anno 2024 ruolo generale affari contenziosi sulle conclusioni precisate da verbale ed atti, fra le parti:
l'avv. , nata il [...] a [...] ed ivi residente in piazza Venezuela n. 21, CP_1
C.F. , in proprio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via C.F._1
Sallustio n. 7/E a Sulmona
Ricorrente
E
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
C.F._2
Resistente contumace
OGGETTO: pagamento prestazione opera intellettuale
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. , in proprio, conveniva in giudizio CP_1 CP_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione,
1.891,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi al tasso legale a decorrere dal 19.03.2024, data della costituzione in mora, fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la sig.ra , quindi, a pagare la somma di € 1.891,00 oltre rimborso CP_2 forfettario ed accessori di legge ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi al tasso legale a decorrere dal 19.03.2024, data della costituzione in mora, fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
A sostegno della propria richiesta esponeva:
- di avere assistito la resistente per l'attività professionale svolta in suo favore nella qualità di difensore nominato d'ufficio nell'ambito del procedimento penale n. 288/2019 RGNR e n. 238/2020
RG davanti il Tribunale di Sulmona nel corso dell'udienza del 12.02.2024;
- in tale udienza si procedeva alla discussione e il Giudice emetteva sentenza di assoluzione per l'ipotesi sub A) per non aver commesso il fatto e di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela per l'ipotesi sub B) del capo di imputazione;
- di avere diffidato in data 19.3.2024, a mezzo raccomandata, al pagamento della CP_2 somma di € 1.891,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
richiesta rimasta senza esito.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e allegato provvedimento di fissazione dell'udienza, la resistente rimaneva contumace e all'udienza del 10.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda formulata dal ricorrente merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Ai sensi dell'art 31 disp. att. c.p.p. “fermo quanto previsto dalle norme in materia di gratuito patrocinio,
l'attività svolta dal difensore d'ufficio è in ogni caso retribuita”.
Pertanto ai fini del riconoscimento del compenso per l'attività prestata il professionista deve provare l'esistenza del rapporto di prestazione d'opera, l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'attività esercitata.
Nel caso di specie risultano agli atti la prova della nomina a difensore d'ufficio del ricorrente, i verbali delle udienze istruttorie e la sentenza di primo grado del procedimento penale.
In ragione di quanto sopra il compenso va liquidato tenendo presente i parametri medi del DM
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. così CP_1 provvede: - accerta il diritto dell'avv. al pagamento del compenso per l'attività professionale CP_1 prestata in favore di nel procedimento penale n. 288/2019 RGNR e n. 238/2020 RG CP_2 dinanzi al Tribunale di Sulmona, e per l'effetto
- condanna al pagamento in favore dell'avv. della somma di euro CP_2 CP_1
1891,00, comprensivo delle fasi di studio e decisionale, valori medi, con gli interessi legali a decorrere dalla data di messa in mora fino all'effettivo soddisfo, oltre al rimborso forfettario pari al
15% ed accessori di legge, quale compenso per l'attività professionale svolta;
- condanna al pagamento in favore dell'avv. delle spese del presente CP_2 CP_1 giudizio che liquida in euro 1700,00, scaglione da 1101 a 5200, fasi di studio, introduttiva e decisionale, valori medi, per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Sulmona il 26 aprile 2025.
Il Giudice
Gop Luca Pelliccia