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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1174/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16941/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250110021111000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata la cartella di pagamento in epigrafe notificata il 28.8.2025, con importo di € 373,55 (tassa automobilistica 2020) che richiama, quale atto presupposto, un avviso di accertamento notificato il 25.8.2023.
Parte ricorrente contesta i seguenti motivi di diritto: omessa notifica dell'atto presupposto, estinzione per prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, difetto di motivazione.
Si sono costituite le controparti (Agenzia delle Entrate IS;
Regione Campania) che producono documentazione e chiedono il rigetto del gravame.
Con memoria del 3.1.2026 parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che:
- ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”;
- a norma dell'art. 155 c.p.c. e dell'art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa
(o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, va considerato che nella fattispecie è stata comprovata la notifica dell'avviso di accertamento alla data indicata nel provvedimento impugnato.
Quanto alla ritualità della predetta notifica, per giurisprudenza consolidata (ex multis,T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 24 marzo 2015, n. 711) le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale. Pertanto, la comunicazione dell'atto, per il combinato disposto dell'art. 40, comma 3, del d.P.R. del 29 maggio 1982 n. 655 e dell'art. 1335 c.c., si perfeziona per il destinatario necessariamente secondo le due seguenti modalità alternative: a) allorché provveda al ritiro del piego;
b) per fictio iuris (ai sensi dell'art. 1335 c.c.), al momento della scadenza del termine di "compiuta giacenza" (cfr. art. 8 della L. n. 890/1982).
Secondo la giurisprudenza amministrativa, il destinatario, per superare la presunzione di conoscenza di cui sopra, deve provare di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto. La prova richiesta dalla legge, per poter vincere la presunzione legale, deve necessariamente avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e deve, altresì, dimostrare che tale situazione è incolpevole, non poteva cioè essere superata dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (T.A.R. Campania, Napoli,
n. 774/2020).
Nel caso di specie, al deposito della prova della notifica non è stata fatta alcuna opposizione da parte dell'istante, né è stata fornita prova contraria rispetto alla notifica per compiuta giacenza. Per l'effetto, va dequotata la censura concernente il presunto difetto di motivazione poiché, una volta acclarata la rituale notifica dell'atto presupposto, deve ritenersi che il contribuente fosse edotto delle ragioni della pretesa impositiva.
In ragione di quanto precede, ribadita la rituale notifica dell'avviso di accertamento alla data indicata nel provvedimento, deve ritenersi che alla data di notifica della cartella impugnata in questa sede non vi è ragione di ritenere estinta la pretesa creditoria, non essendo decorso il termine di tre anni previsto dall'art. 5 del D.
L. n. 953/1982.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
La condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 280,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16941/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250110021111000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata la cartella di pagamento in epigrafe notificata il 28.8.2025, con importo di € 373,55 (tassa automobilistica 2020) che richiama, quale atto presupposto, un avviso di accertamento notificato il 25.8.2023.
Parte ricorrente contesta i seguenti motivi di diritto: omessa notifica dell'atto presupposto, estinzione per prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, difetto di motivazione.
Si sono costituite le controparti (Agenzia delle Entrate IS;
Regione Campania) che producono documentazione e chiedono il rigetto del gravame.
Con memoria del 3.1.2026 parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che:
- ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”;
- a norma dell'art. 155 c.p.c. e dell'art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa
(o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, va considerato che nella fattispecie è stata comprovata la notifica dell'avviso di accertamento alla data indicata nel provvedimento impugnato.
Quanto alla ritualità della predetta notifica, per giurisprudenza consolidata (ex multis,T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 24 marzo 2015, n. 711) le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale. Pertanto, la comunicazione dell'atto, per il combinato disposto dell'art. 40, comma 3, del d.P.R. del 29 maggio 1982 n. 655 e dell'art. 1335 c.c., si perfeziona per il destinatario necessariamente secondo le due seguenti modalità alternative: a) allorché provveda al ritiro del piego;
b) per fictio iuris (ai sensi dell'art. 1335 c.c.), al momento della scadenza del termine di "compiuta giacenza" (cfr. art. 8 della L. n. 890/1982).
Secondo la giurisprudenza amministrativa, il destinatario, per superare la presunzione di conoscenza di cui sopra, deve provare di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto. La prova richiesta dalla legge, per poter vincere la presunzione legale, deve necessariamente avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e deve, altresì, dimostrare che tale situazione è incolpevole, non poteva cioè essere superata dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (T.A.R. Campania, Napoli,
n. 774/2020).
Nel caso di specie, al deposito della prova della notifica non è stata fatta alcuna opposizione da parte dell'istante, né è stata fornita prova contraria rispetto alla notifica per compiuta giacenza. Per l'effetto, va dequotata la censura concernente il presunto difetto di motivazione poiché, una volta acclarata la rituale notifica dell'atto presupposto, deve ritenersi che il contribuente fosse edotto delle ragioni della pretesa impositiva.
In ragione di quanto precede, ribadita la rituale notifica dell'avviso di accertamento alla data indicata nel provvedimento, deve ritenersi che alla data di notifica della cartella impugnata in questa sede non vi è ragione di ritenere estinta la pretesa creditoria, non essendo decorso il termine di tre anni previsto dall'art. 5 del D.
L. n. 953/1982.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
La condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 280,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.