Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.9489/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9498/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 nte domiciliato in Eboli (SA) alla via XXIV M
[...] io dell'avv. Antonella Piegari dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
, nato a [...] l'[...], C.F: Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in BA (SA) alla Via Udine n. 30 C.F._2 io dell'avv. Laura Landi dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
1999 nel Comune di BA (SA) e ch ale erano nati due figli, (11.07.2000) e (15.09.2005), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 cess li effetti civili monio, precisando che, il Tribunale di Salerno con decreto del 29.11.2011 cron. 8211/2011, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare, con la conferma dell'obbligo a carico del ricorrente di corrisponderle la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento della figlia e di corrispondere direttamente a Per_2 Per_1 la medesima somma per antenimento, oltre al 50% del straordinarie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, Controparte_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili de tava quanto allegato dalla ricorrente e precisava di versare in precarie condizioni economiche tali da determinare una condizione di reale stato di bisogno;
rilevava altresì che il figlio maggiore aveva raggiunto la propria indipendenza economica e, pertanto, chiedeva la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere la somma per il suo mantenimento, oltre al riconoscimento del diritto di ricevere dall'ex moglie una somma a titolo di assegno divorzile.
2. In data 15 marzo 2022, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 4121/2022, il Tribunale di Salerno pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha disposto una riduzione della misura del mantenimento per i figli a € 100,00 per a € 200,00 per . Per_1 Per_2
Con provvedimento reso all'udienza naio 2024, il G cato l'obbligo a carico del resistente di corrispondere la somma mensile di € 100,00 per il mantenimento del figlio Per_1 Tanto premesso, occorre rilevare che nulla deve essere statuito in merito all'affidamento della figlia e ai tempi di permanenza presso ciascun Per_2 genitore, essendo la stessa aggiorenne nel corso del giudizio. Mantenimento dei figli maggiorenni In merito alle disposizioni a contenuto economico, con particolare riferimento al mantenimento dei figli, occorre premettere che parte ricorrente ha richiesto la conferma degli obblighi a contenuto economico a carico dell'ex marito per il mantenimento di entrambi i figli, contestando in particolare l'accertata autosufficienza economica di mentre il resistente ha richiesto la Per_1 conferma di quanto statuito nel giudizio. A tal proposito, la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha più volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, però, precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti devono essere suffragati da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, e stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacita lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). Ciò posto, nel caso di specie, si rileva che deve confermarsi quanto disposto dal G.I. in merito alla revoca del mantenimento per considerato che lo Per_1 stesso deve considerarsi inserito nel mondo del lav conto della sua età (quasi 25 anni), del notevole lasso di tempo trascorso dal conseguimento del diploma e delle diverse esperienze lavorative, sia pure part-time, che gli hanno garantito una retribuzione maggiore rispetto a quella percepita dal padre;
di conseguenza, deve rigettarsi la relativa domanda avanzata dalla ricorrente. Diversamente deve concludersi per , di anni 19, per la quale deve Per_2 presumersi invece che il percorso for fessionale sia ancora in itinere. In merito alla misura del mantenimento, poi, si rileva che parte ricorrente ha depositato una busta paga attestante una retribuzione di € 1.400,00, mentre il resistente ha dichiarato di avere percepito il reddito di cittadinanza e di percepire attualmente quello di inclusione pari a € 393,00 mensili, depositando tuttavia documentazione non del tutto completa ed esaustiva in quanto priva di riscontri attuali e di riferimenti soggettivi (cfr. documentazione in atti) Tanto premesso, tenuto conto delle risultanze istruttorie, il Tribunale ritiene equo confermare quanto già previsto e disporre l'obbligo di di Controparte_1 corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a i € Parte_1
200,00, oltre rivalutazione annuale secondo T, a titolo di mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie Per_2
(mediche, universitarie, pe formazione, ricreative, sportive etc…) da concordare ( a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Assegno Divorzile Al riguardo, occorre valutare la richiesta delle parti in merito all'assegno divorzile, avendone la ricorrente richiesto il mancato riconoscimento a fronte della domanda avanzata dal resistente in ragione del proprio stato di bisogno. A tal proposito, il Tribunale condivide i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 18287/2018, premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi. Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità, considerando che tale contributo è frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed è espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio. In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacità del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare. Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte. Tale funzione equilibratrice dell'assegno non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. Orbene, l'applicazione di tali principi nel caso in esame conduce a escludere il riconoscimento in favore del resistente del diritto di ricevere una somma mensile a titolo di assegno divorzile tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria compiuta. In particolare, il Tribunale in primo luogo osserva che non risulta uno stato di bisogno economico attuale nell'ottica del riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno divorzile, atteso che la documentazione depositata non è idonea di per sé a fornire un sicuro riscontro delle effettive entrate del resistente in quanto non attuale e priva di riferimenti soggettivi, come in precedenza evidenziato. Inoltre, per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, non è stato adeguatamente provato il contributo prestato alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale della moglie, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>). D'altra parte, a tacer d'altro, si evidenzia che, dalla documentazione depositata (estratto contributivo), è emerso che parte resistente ha sempre lavorato in costanza di matrimonio e che, pertanto, è ragionevole presumere che nessun contributo e stato fornito durante il matrimonio alla crescita lavorativa e alla carriera dell'ex moglie e che non vi sono state rinunce a specifiche occasioni lavorative. In definitiva, per i motivi esposti, la domanda deve essere rigettata. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a € 200,00, oltre rivalutazione annuale Parte_1 secondo gli i lo di mantenimento della figlia;
Per_2
B) dispone l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire n del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia (mediche, scolastiche/universitarie sportive e ludiche), che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate;
C) rigetta la domanda di mantenimento in favore del figlio vanzata dalla Per_1 ricorrente;
D) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dal resistente;
E) dichiara integralmente compensate le spese di lite;
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 marzo 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi