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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/10/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3088/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Valeria Ardoino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]10,
e
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]10,
entrambi elettivamente domiciliati in Genova (GE), Via Assarotti n. 31/6, presso lo studio dell'Avv. Claudio Biagi, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 21/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/05/2025, le parti hanno chiesto congiuntamente che venisse pronunciata la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Rilevato che all'udienza del 21/10/2025 le parti, presenti personalmente, hanno confermato di volersi separare alle condizioni concordate a verbale, formalizzando reciproci trasferimenti immobiliari, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
▪ i coniugi si sono sposati con matrimonio celebrato a Genova (GE) in data 24/06/2004;
▪ il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova (GE)
(N. 220 Parte II Serie A Anno 2004), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo;
▪ dall'unione coniugale sono nati a Genova (GE) i figli ed rispettivamente Per_1 Per_2
in data 10/09/2003 e in data 01/03/2010;
▪ i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
▪ sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed aderenti al superiore interesse dei figli.
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti, le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a statuire sulle spese di lite del presente giudizio.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
MANDA l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Genova (GE) ad annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 24/06/2004 in Genova
(GE) e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 220 Parte II Serie
A Anno 2004;
OMOLOGA
le seguenti concordate condizioni concordate dalle parti:
a) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e non richiedono alcun contributo l'un l'altro;
b) I coniugi vivono già in abitazioni separate ove hanno la residenza;
c) I figli nati dall'unione continueranno ad abitare prevalentemente presso la casa del padre ove manterranno la residenza;
d) la figlia minore nata a [...] il [...], rimane affidata in via Persona_3
condivisa ad entrambi i genitori e, in considerazione dell'età, sarà libera di frequentare ed abitare a piacimento entrambe le dimore di residenza dei genitori, prevedendo almeno tre giorni al mese con ciascun genitore previa richiesta da inviarsi anche via whatsapp all'altro;
e) I figli decideranno a piacimento con quale genitore passare le festività e le vacanze;
f) I coniugi decidono che le spese di mantenimento di ciascun figlio ammontano ad Euro
300,00, importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT come per legge, e saranno sopportate nella misura di 4/7 a carico del padre e 3/7 a carico della madre ed a favore del genitore presso il quale abiteranno in maniera prevalente durante il mese di competenza con la precisazione che fino a quando rimane autosufficiente la sua quota non è dovuta (a Per_1 titolo esemplificativo: se resta economicamente autosufficiente e vive Per_1 Per_2
durante un mese prevalentemente presso il padre, la madre dovrà pagare al padre un contributo di Euro 128,57 mentre se non fosse più economicamente autosufficiente Per_1
per un periodo superiore a un mese e e vivono durante un mese Per_1 Per_2 prevalentemente presso il padre, la madre dovrà pagare al padre un contributo di Euro
257,14);
g) Le spese straordinarie inerenti i figli saranno concordate di comune accordo, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Genova e ripartite nelle seguenti proporzioni di 4/7 a carico del padre ed i restanti 3/7 a carico della madre;
h) i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore;
i) Nell'ambito dei rapporti tra coniugi gli stessi hanno deciso di sciogliere la comunione dei beni formata con l'acquisto di beni immobili in modo da avere ciascuno un'immobile di proprietà esclusiva ed all'uopo l'immobile sito in Genova, Via OL Bianco n. 121/10, attualmente di proprietà comune indivisa dei ricorrenti in ragione di una metà ciascuno diverrà di proprietà esclusiva per l'intero del Sig. così come il terreno sito in Parte_1
Genova, identificato al NCT Sez. 1 Foglio 11 particella 1674 mentre l'immobile sito in
Genova, Via Adelaide Ristori, 17/10, attualmente di proprietà comune indivisa dei ricorrenti in ragione di una metà ciascuno diverrà di proprietà esclusiva per l'intero della Sig.ra Pt_2
j) In ottemperanza di quanto sopra il Sig. cede alla Sig.ra che Parte_1 Parte_2
accetta la quota di una metà dell'immobile sito in Genova, Via Adelaide Ristori, 17/10 identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Genova alla Sez. SAM, Foglio 38, particella
160, sub. 6, ZC 3, Cat. A/3, Cl. 3, 4,5 vani RC Euro 418,33 e la Sig.ra cede al Parte_2
Sig. che accetta la quota di una metà dell'immobile sito in Genova, Via Parte_1
OL Bianco, 121/10 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Genova alla
Sez. GEC, Foglio 4, particella 1419, sub. 13, ZC 1, Cat. A/3, Cl. 3, 11 vani, RC Euro 1.562,28
e la metà del terreno sito in Genova al Catasto Terreni del Comune di Genova, Sez. 1, Foglio
11, particella 1674, seminativo arborato, Cl. 2, 768 mq, RD Euro 5,75;
k) In relazione al trasferimento degli immobili sopra descritti le parti ai sensi dell'art 19 D.L.
n 78/2010 concordemente dichiarano quanto segue:
I) I confini delle unità immobiliari sono i seguenti: per l'immobile di Via OL Bianco
121/10, appartamento interno 9, appartamento interno 8, vano scale e muri perimetrali su distacco su tre lati;
per l'immobile di Via Adelaide Ristori, 17/10, appartamento interno 9, vano scale, muri perimetrali su Via Ristori e muri perimetrali su distacco;
per il terreno, mappali 479, 1525, 1669, 1664, 1665 e 484 del foglio 11;
II) I coniugi dichiarano che le planimetrie depositate in catasto (All. B) sono conformi allo stato di fatto degli immobili oggetto del presente accordo;
III) Dichiarano i coniugi che gli immobili oggetto di trasferimento sono pervenuti agli stessi in forza di atto di acquisto del 22/06/2009 a rogito Notaio di Genova racc. 315 Per_4 registrato a Genova il 25/06/2009 n. 4993 s. 1T e atto di acquisto del 28/03/2017 a rogito
Notaio di Genova racc. 2460 registrato a Genova il 21/04/2017 al n. 4820 s. 1T per Per_5
l'immobile di Via OL Bianco;
in forza di acquisto del 05/12/2001 a rogito Notaio
di Genova racc. 547 registrato a Genova il 20/12/2001 al n. 5705 per l'immobile Per_6 di via Adelaide Ristori e atto di acquisto del 01/12/2020 a rogito Notaio di Genova Per_7 racc. 13583 registrato a Genova il 28/12/2020 al n. 40788 serie 1T per il terreno. Le parti dichiarano che tutti gli immobili di cui sopra sono liberi da trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, debiti, liti, oneri in genere e vincoli di prelazione;
IV) SITUAZIONE URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, e successive proroghe e modifiche, le parti titolari degli immobili trasferiti dichiarano sotto la loro personale responsabilità, previa l'ammonizione di rito, consapevoli delle pene stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi dell'art.76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n.445:
- che l'immobile oggetto di trasferimento sito in Via OL Bianco è stato costruito in data anteriore al 01/09/1967 e che dopo la sua costruzione non ha subito modifiche che comportino permesso di costruire o DIA o SCIA ad eccezione della pratica C.A.A.O.I.
4696/2009 inerente opere interne e CILA 7090/2017 inerente alla fusione tra i due immobili prima interni 9 e 10;
- che l'immobile oggetto di trasferimento in Via Adelaide Ristori è stato costruito in data anteriore al 01/09/1967 e che dopo la sua costruzione non ha subito modifiche che comportino permesso di costruire o DIA o SCIA;
- che quanto al terreno si allega il certificato di destinazione urbanistica n. 397/2025 (All. C)
a firma dell'architetto del Comune di Genova;
Testimone_1
V) CERTIFICATO ENERGETICO
Le parti allegano al presente accordo i certificati energetico previsti dal D.L. del 19/8/2005
n.192 n. 07202541727 per l'immobile sito in Genova, Via OL Bianco n. 121/10 e n. 07202541726 per l'immobile sito in Genova, Via Adelaide Ristori n. 17/10, entrambi a firma dell'Arch. (All. D); Persona_8
VI) I coniugi dichiarano l'un l'altro, per quanto possa occorrere di rinunziare all'iscrizione di ipoteca legale e manlevano il competente Conservatore da ogni responsabilità in merito alla trascrizione dell'atto di passaggio di proprietà.
Le Parti assumono espressamente l'onere della trascrizione presso la Conservatoria competente del titolo del presente trasferimento immobiliare manlevando la Cancelleria del
Tribunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, anche di natura economica e fiscale e/o comunque connessa alla trascrizione e voltura del titolo del presente trasferimento immobiliare, e si impegnano a provvedere al deposito entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione della sentenza presso la Cancelleria di copia della relativa nota di trascrizione e della visura catastale aggiornata.
l) Il Sig. verserà la somma di Euro 44.654,00 Parte_1
(quarantaquattromilaseicentocinquantaquattro,00) alla Sig.ra entro due mesi Pt_2 dall'omologa del presente verbale quale pagamento dare/avere delle spese effettuate per la famiglia negli anni di matrimonio, ivi compresi gli acquisti degli immobili e quant'altro;
m) I beni mobili motocicli targati EV51876, EK37800 e DZ94575 attualmente intestati al Sig.
su sua semplice richiesta scritta, anche ciascuno separatamente, saranno intestati Parte_1 al figlio entro tre mesi dalla stessa, ovvero, sempre su sua semplice richiesta scritta, Per_1
anche ciascuno separatamente, potranno essere venduti ed il ricavato versato a ”. Per_1
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Valeria Ardoino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Valeria Ardoino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]10,
e
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]10,
entrambi elettivamente domiciliati in Genova (GE), Via Assarotti n. 31/6, presso lo studio dell'Avv. Claudio Biagi, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 21/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/05/2025, le parti hanno chiesto congiuntamente che venisse pronunciata la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Rilevato che all'udienza del 21/10/2025 le parti, presenti personalmente, hanno confermato di volersi separare alle condizioni concordate a verbale, formalizzando reciproci trasferimenti immobiliari, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
▪ i coniugi si sono sposati con matrimonio celebrato a Genova (GE) in data 24/06/2004;
▪ il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova (GE)
(N. 220 Parte II Serie A Anno 2004), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo;
▪ dall'unione coniugale sono nati a Genova (GE) i figli ed rispettivamente Per_1 Per_2
in data 10/09/2003 e in data 01/03/2010;
▪ i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
▪ sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed aderenti al superiore interesse dei figli.
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti, le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a statuire sulle spese di lite del presente giudizio.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
MANDA l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Genova (GE) ad annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 24/06/2004 in Genova
(GE) e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 220 Parte II Serie
A Anno 2004;
OMOLOGA
le seguenti concordate condizioni concordate dalle parti:
a) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e non richiedono alcun contributo l'un l'altro;
b) I coniugi vivono già in abitazioni separate ove hanno la residenza;
c) I figli nati dall'unione continueranno ad abitare prevalentemente presso la casa del padre ove manterranno la residenza;
d) la figlia minore nata a [...] il [...], rimane affidata in via Persona_3
condivisa ad entrambi i genitori e, in considerazione dell'età, sarà libera di frequentare ed abitare a piacimento entrambe le dimore di residenza dei genitori, prevedendo almeno tre giorni al mese con ciascun genitore previa richiesta da inviarsi anche via whatsapp all'altro;
e) I figli decideranno a piacimento con quale genitore passare le festività e le vacanze;
f) I coniugi decidono che le spese di mantenimento di ciascun figlio ammontano ad Euro
300,00, importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT come per legge, e saranno sopportate nella misura di 4/7 a carico del padre e 3/7 a carico della madre ed a favore del genitore presso il quale abiteranno in maniera prevalente durante il mese di competenza con la precisazione che fino a quando rimane autosufficiente la sua quota non è dovuta (a Per_1 titolo esemplificativo: se resta economicamente autosufficiente e vive Per_1 Per_2
durante un mese prevalentemente presso il padre, la madre dovrà pagare al padre un contributo di Euro 128,57 mentre se non fosse più economicamente autosufficiente Per_1
per un periodo superiore a un mese e e vivono durante un mese Per_1 Per_2 prevalentemente presso il padre, la madre dovrà pagare al padre un contributo di Euro
257,14);
g) Le spese straordinarie inerenti i figli saranno concordate di comune accordo, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Genova e ripartite nelle seguenti proporzioni di 4/7 a carico del padre ed i restanti 3/7 a carico della madre;
h) i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore;
i) Nell'ambito dei rapporti tra coniugi gli stessi hanno deciso di sciogliere la comunione dei beni formata con l'acquisto di beni immobili in modo da avere ciascuno un'immobile di proprietà esclusiva ed all'uopo l'immobile sito in Genova, Via OL Bianco n. 121/10, attualmente di proprietà comune indivisa dei ricorrenti in ragione di una metà ciascuno diverrà di proprietà esclusiva per l'intero del Sig. così come il terreno sito in Parte_1
Genova, identificato al NCT Sez. 1 Foglio 11 particella 1674 mentre l'immobile sito in
Genova, Via Adelaide Ristori, 17/10, attualmente di proprietà comune indivisa dei ricorrenti in ragione di una metà ciascuno diverrà di proprietà esclusiva per l'intero della Sig.ra Pt_2
j) In ottemperanza di quanto sopra il Sig. cede alla Sig.ra che Parte_1 Parte_2
accetta la quota di una metà dell'immobile sito in Genova, Via Adelaide Ristori, 17/10 identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Genova alla Sez. SAM, Foglio 38, particella
160, sub. 6, ZC 3, Cat. A/3, Cl. 3, 4,5 vani RC Euro 418,33 e la Sig.ra cede al Parte_2
Sig. che accetta la quota di una metà dell'immobile sito in Genova, Via Parte_1
OL Bianco, 121/10 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Genova alla
Sez. GEC, Foglio 4, particella 1419, sub. 13, ZC 1, Cat. A/3, Cl. 3, 11 vani, RC Euro 1.562,28
e la metà del terreno sito in Genova al Catasto Terreni del Comune di Genova, Sez. 1, Foglio
11, particella 1674, seminativo arborato, Cl. 2, 768 mq, RD Euro 5,75;
k) In relazione al trasferimento degli immobili sopra descritti le parti ai sensi dell'art 19 D.L.
n 78/2010 concordemente dichiarano quanto segue:
I) I confini delle unità immobiliari sono i seguenti: per l'immobile di Via OL Bianco
121/10, appartamento interno 9, appartamento interno 8, vano scale e muri perimetrali su distacco su tre lati;
per l'immobile di Via Adelaide Ristori, 17/10, appartamento interno 9, vano scale, muri perimetrali su Via Ristori e muri perimetrali su distacco;
per il terreno, mappali 479, 1525, 1669, 1664, 1665 e 484 del foglio 11;
II) I coniugi dichiarano che le planimetrie depositate in catasto (All. B) sono conformi allo stato di fatto degli immobili oggetto del presente accordo;
III) Dichiarano i coniugi che gli immobili oggetto di trasferimento sono pervenuti agli stessi in forza di atto di acquisto del 22/06/2009 a rogito Notaio di Genova racc. 315 Per_4 registrato a Genova il 25/06/2009 n. 4993 s. 1T e atto di acquisto del 28/03/2017 a rogito
Notaio di Genova racc. 2460 registrato a Genova il 21/04/2017 al n. 4820 s. 1T per Per_5
l'immobile di Via OL Bianco;
in forza di acquisto del 05/12/2001 a rogito Notaio
di Genova racc. 547 registrato a Genova il 20/12/2001 al n. 5705 per l'immobile Per_6 di via Adelaide Ristori e atto di acquisto del 01/12/2020 a rogito Notaio di Genova Per_7 racc. 13583 registrato a Genova il 28/12/2020 al n. 40788 serie 1T per il terreno. Le parti dichiarano che tutti gli immobili di cui sopra sono liberi da trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, debiti, liti, oneri in genere e vincoli di prelazione;
IV) SITUAZIONE URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, e successive proroghe e modifiche, le parti titolari degli immobili trasferiti dichiarano sotto la loro personale responsabilità, previa l'ammonizione di rito, consapevoli delle pene stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi dell'art.76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n.445:
- che l'immobile oggetto di trasferimento sito in Via OL Bianco è stato costruito in data anteriore al 01/09/1967 e che dopo la sua costruzione non ha subito modifiche che comportino permesso di costruire o DIA o SCIA ad eccezione della pratica C.A.A.O.I.
4696/2009 inerente opere interne e CILA 7090/2017 inerente alla fusione tra i due immobili prima interni 9 e 10;
- che l'immobile oggetto di trasferimento in Via Adelaide Ristori è stato costruito in data anteriore al 01/09/1967 e che dopo la sua costruzione non ha subito modifiche che comportino permesso di costruire o DIA o SCIA;
- che quanto al terreno si allega il certificato di destinazione urbanistica n. 397/2025 (All. C)
a firma dell'architetto del Comune di Genova;
Testimone_1
V) CERTIFICATO ENERGETICO
Le parti allegano al presente accordo i certificati energetico previsti dal D.L. del 19/8/2005
n.192 n. 07202541727 per l'immobile sito in Genova, Via OL Bianco n. 121/10 e n. 07202541726 per l'immobile sito in Genova, Via Adelaide Ristori n. 17/10, entrambi a firma dell'Arch. (All. D); Persona_8
VI) I coniugi dichiarano l'un l'altro, per quanto possa occorrere di rinunziare all'iscrizione di ipoteca legale e manlevano il competente Conservatore da ogni responsabilità in merito alla trascrizione dell'atto di passaggio di proprietà.
Le Parti assumono espressamente l'onere della trascrizione presso la Conservatoria competente del titolo del presente trasferimento immobiliare manlevando la Cancelleria del
Tribunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, anche di natura economica e fiscale e/o comunque connessa alla trascrizione e voltura del titolo del presente trasferimento immobiliare, e si impegnano a provvedere al deposito entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione della sentenza presso la Cancelleria di copia della relativa nota di trascrizione e della visura catastale aggiornata.
l) Il Sig. verserà la somma di Euro 44.654,00 Parte_1
(quarantaquattromilaseicentocinquantaquattro,00) alla Sig.ra entro due mesi Pt_2 dall'omologa del presente verbale quale pagamento dare/avere delle spese effettuate per la famiglia negli anni di matrimonio, ivi compresi gli acquisti degli immobili e quant'altro;
m) I beni mobili motocicli targati EV51876, EK37800 e DZ94575 attualmente intestati al Sig.
su sua semplice richiesta scritta, anche ciascuno separatamente, saranno intestati Parte_1 al figlio entro tre mesi dalla stessa, ovvero, sempre su sua semplice richiesta scritta, Per_1
anche ciascuno separatamente, potranno essere venduti ed il ricavato versato a ”. Per_1
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Valeria Ardoino