Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 24.01.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Giuseppe Iaia Ricorrente Parte_1
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t. Convenuto contumace CP_1
OGGETTO: indebito MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 09.01.2024 il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento di ricostituzione emesso dall' in data 18.12.2017 nonché il provvedimento di CP_1 ripetizione di indebito del 03.01.2018 con cui, a seguito di rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento, gli veniva chiesta la restituzione di €
9.781,77 a titolo di somma indebitamente erogata su pensione cat. VO n.
10085994 in relazione al periodo dal 01.02.2010 al 31.01.2018 con la seguente motivazione “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
Il ricorrente eccepiva la genericità del provvedimento di indebito in ordine alla motivazione in esso contenuta e, in ogni caso, sosteneva la non debenza di quanto richiesto in ragione dell'insussistenza dei presupposti di legge per far luogo alla ripetizione di indebito.
Non si costituiva l' il quale, verificata la regolarità della notifica degli atti CP_1 introduttivi, veniva dichiarato contumace.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
Si osserva che in materia di onere probatorio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di indebito, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce
Tuttavia, il suddetto principio, può trovare applicazione allorquando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate. Ciò al fine di consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (cfr. Cass. sez. lav. n. 198/2011).
Nel caso di specie il provvedimento di ripetizione di indebito, oggetto di impugnazione, si appalesa del tutto generico quanto all'indicazione delle ragioni poste a fondamento della rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento (ridotto da € 1.504,35 ad € 1.585,27) nonché degli elementi giustificanti la richiesta di ripetizione dell'indebito. Difatti, il provvedimento del 03.01.2018, con cui l'Istituto chiede la restituzione della somma di € 9.781,77 asseritamente non dovuta per il periodo dal 01.02.2010 al 31.01.2018, è motivato con riferimento alla circostanza che sono state riscosse rate in misura superiore a quella spettante.
Ebbene, tale generico riferimento non può reputarsi sufficiente a chiarire i tratti essenziali e le ragioni della pretesa restitutoria in quanto non consente al ricorrente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'operato dell'Amministrazione e di approntare un'adeguata difesa in giudizio.
Pertanto, la genericità del provvedimento di indebito comporta, in applicazione della giurisprudenza richiamata, l'inversione dell'onere probatorio a carico dell' che nel caso di specie non può ritenersi assolto. CP_2
In ogni caso, si osserva che nella vicenda in esame viene in rilievo un'ipotesi di indebito previdenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di somme asseritamente non dovute sulla pensione di vecchiaia. Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall' è quella relativa CP_2 all'individuazione della disciplina applicabile.
In materia di indebito previdenziale la disciplina vigente è costituita dall'art. 13 l.
412/91 che interviene come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 L88/89 con riferimento soltanto ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore e, pertanto, risulta applicabile al caso di specie in cui viene in rilievo un indebito su trattamento pensionistico erogato successivamente al marzo 1999.
L'art. 52 l. 88/89 dispone che “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
L'art. 13 l. 412/91 nell'interpretare la normativa richiamata dispone che “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Pertanto, dalla lettura della normativa richiamata si desume che, affinchè operi la sanatoria dell'indebito con conseguente irripetibilità delle somme, è richiesta la sussistenza di tre requisiti: 1) il provvedimento deve essere definitivo, ai fini della sanatoria. Perciò nei casi di liquidazione provvisoria è consentito all'Ente previdenziale il recupero delle somme indebite;
2) il provvedimento di liquidazione deve essere stato espressamente comunicato all'interessato, altrimenti l'Ente non può procedere al recupero;
3) la sanatoria non si applica, infine, nei casi in cui l'indebito sia stato determinato dal dolo dell'interessato ovvero dall'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti, sconosciuti all'Ente che incidono sul diritto o sulla misura della pensione. L'omissione produce effetti equiparati al dolo e pertanto, nell'uno e nell'altro caso, la somma indebita è recuperabile dall'Ente.
Ebbene, nel caso di specie, può trovare applicazione la sanatoria in questione con relativa irripetibilità della somma in quanto le somme erogate a titolo di pensione cat. VO, oggetto di indebito in relazione al periodo dal 01.02.2010 al 31.01.2018, sono state liquidate sulla base di un provvedimento “definitivo”, come si evince dal
TE08 del 03.05.2010 che ha disposto la trasformazione della liquidazione pensionistica da provvisoria a definitiva (cfr. all. ricorr.).
Inoltre, alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista, in capo al ricorrente, l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con la conseguenza che deve dichiararsi non dovuta da parte del ricorrente la restituzione della somma di € 9.781,77 richiesta dall' con provvedimento del 03.01.2018 e del 18.12.2017, stante CP_1
l'insussistenza dei presupposti di legge per la ripetizione dell'indebito.
Le spese del presente giudizio sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ., nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1.Accoglie il ricorso e dichiara irripetibile nei confronti dell la somma di € CP_1
9.781,77 di cui al provvedimento del 03.01.2018;
2. Condanna l' a restituire le somme eventualmente nelle more trattenute a CP_1 soddisfazione dell'indebito
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00 per CP_1 compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 24.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli