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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
DE OS SE, Presidente GAMBARETTO ALBERTO, Relatore VAROTTO VALTER, Giudice
in data 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 241/2023 depositato il 17/04/2023
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - DO
Difeso da Difensore_2 Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di - Piazza San Marco, 63 30100 Venezia VE
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale DO Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Difensore_2 - Piazza San Marco, 63 30100 Venezia VE
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMPENSAZIONE n. 50371 IVA-ALTRO
- sul ricorso in riassunzione n. 618/2024
proposto da
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 -
Difeso da Nominativo_1 CF_1 -
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale DO - Via Turazza 37 35137 DO PD
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - OS - DO - Via Longhin 115 35137 DO PD
Email_4elettivamente domiciliato presso
P.IVA_1Europa Srl In Liquidazione -
elettivamente domiciliato presso Piazza Zanellato 5 35137 DO PD
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PPT DICHIARAZIO IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2025 depositato il 29/01/2025
Con originario ricorso nei termini di legge e successiva riassunzione il ricorrente Rappresentante_1, già liquidatore giudiziale della Ricorrente 1 in concordato preventivo, impugnava la compensazione IVA operata dall'Agenzia in relazione ad un credito maturato in favore della società nel corso della procedura concordataria.
Il Dott. Rappresentante_1 risultava titolare di un credito professionale derivante dall'attività svolta quale liquidatore e determinato con provvedimento del Tribunale di DO, quindi di un credito dovuto in prededuzione e sorto nella fase liquidatoria ed intendeva soddisfarsi attraverso il credito IVA maturato in favore della società e derivante dalle dichiarazioni depositate nel corso della procedura concordataria.
A fronte di alternanti posizioni assunte dall'Agenzia in merito alla disponibilità a liquidare tale credito in favore del ricorrente l'Agenzia infine ha opposto in compensazione un credito maturato precedentemente alla sottoposizione della società a procedura concordataria.
Il procedimento, in questa sede, è stato riassunto successivamente alla dichiarazione del Tribunale
Ordinario (in sede di procedura esecutiva – pignoramento presso terzi) che ha dichiarato la propria incompetenza trattandosi di accertamento relativo crediti tributari.
La Corte pur rilevando che la giurisdizione tributaria non si estende alla procedura esecutiva propriamente detta, di cui rimane esclusivamente competente la giurisdizione ordinaria, può comunque valutare, in sede accertativa, in relazione alla pretesa compensazione tra due crediti di natura tributaria.
In tal senso, pur tenendo conto di tutte le eccezioni portate dall'Agenzia in merito al momento asseritamente preclusivo della compensazione individuato nel pignoramento, nel caso in esame appare assorbente e preliminare altro rilievo.
I crediti vantati dall'Agenzia ed utilizzati per essere opposti in compensazione sono sorti anteriormente al concordato.
Conseguentemente non possono, avendo natura derivativa anteriore alla missione alla procedura concorsuale, essere confrontati con i crediti di natura tributaria sorti nel corso del concordato ed utilizzabili per tutte le operazioni che si sono rese necessarie durante tale attività liquidatoria ed anche essere utilizzati per il pagamento dei compensi (prededuttivi) del soggetto che ha reso possibile il realizzo dell'attivo concordatario.
Consentire la compensazione tra i due crediti costituirebbe una violazione del generale principio del rispetto della par conditio creditorum che aderendo al sillogismo dell'Agenzia risulterebbe illegittimamente violato.
La Corte conseguentemente ritiene che non possa essere disposta alcuna compensazione tra i crediti dell'Agenzia sorti antecedentemente alla procedura concorsuale con crediti sorti in favore della procedura concorsuale in corso delle attività liquidatorie e
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000 oltre accessori di legge.
DO, lì 23 gennaio 2025
Il Presidente Il Relatore
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
DE OS SE, Presidente GAMBARETTO ALBERTO, Relatore VAROTTO VALTER, Giudice
in data 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 241/2023 depositato il 17/04/2023
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - DO
Difeso da Difensore_2 Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di - Piazza San Marco, 63 30100 Venezia VE
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale DO Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Difensore_2 - Piazza San Marco, 63 30100 Venezia VE
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMPENSAZIONE n. 50371 IVA-ALTRO
- sul ricorso in riassunzione n. 618/2024
proposto da
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 -
Difeso da Nominativo_1 CF_1 -
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale DO - Via Turazza 37 35137 DO PD
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - OS - DO - Via Longhin 115 35137 DO PD
Email_4elettivamente domiciliato presso
P.IVA_1Europa Srl In Liquidazione -
elettivamente domiciliato presso Piazza Zanellato 5 35137 DO PD
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PPT DICHIARAZIO IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2025 depositato il 29/01/2025
Con originario ricorso nei termini di legge e successiva riassunzione il ricorrente Rappresentante_1, già liquidatore giudiziale della Ricorrente 1 in concordato preventivo, impugnava la compensazione IVA operata dall'Agenzia in relazione ad un credito maturato in favore della società nel corso della procedura concordataria.
Il Dott. Rappresentante_1 risultava titolare di un credito professionale derivante dall'attività svolta quale liquidatore e determinato con provvedimento del Tribunale di DO, quindi di un credito dovuto in prededuzione e sorto nella fase liquidatoria ed intendeva soddisfarsi attraverso il credito IVA maturato in favore della società e derivante dalle dichiarazioni depositate nel corso della procedura concordataria.
A fronte di alternanti posizioni assunte dall'Agenzia in merito alla disponibilità a liquidare tale credito in favore del ricorrente l'Agenzia infine ha opposto in compensazione un credito maturato precedentemente alla sottoposizione della società a procedura concordataria.
Il procedimento, in questa sede, è stato riassunto successivamente alla dichiarazione del Tribunale
Ordinario (in sede di procedura esecutiva – pignoramento presso terzi) che ha dichiarato la propria incompetenza trattandosi di accertamento relativo crediti tributari.
La Corte pur rilevando che la giurisdizione tributaria non si estende alla procedura esecutiva propriamente detta, di cui rimane esclusivamente competente la giurisdizione ordinaria, può comunque valutare, in sede accertativa, in relazione alla pretesa compensazione tra due crediti di natura tributaria.
In tal senso, pur tenendo conto di tutte le eccezioni portate dall'Agenzia in merito al momento asseritamente preclusivo della compensazione individuato nel pignoramento, nel caso in esame appare assorbente e preliminare altro rilievo.
I crediti vantati dall'Agenzia ed utilizzati per essere opposti in compensazione sono sorti anteriormente al concordato.
Conseguentemente non possono, avendo natura derivativa anteriore alla missione alla procedura concorsuale, essere confrontati con i crediti di natura tributaria sorti nel corso del concordato ed utilizzabili per tutte le operazioni che si sono rese necessarie durante tale attività liquidatoria ed anche essere utilizzati per il pagamento dei compensi (prededuttivi) del soggetto che ha reso possibile il realizzo dell'attivo concordatario.
Consentire la compensazione tra i due crediti costituirebbe una violazione del generale principio del rispetto della par conditio creditorum che aderendo al sillogismo dell'Agenzia risulterebbe illegittimamente violato.
La Corte conseguentemente ritiene che non possa essere disposta alcuna compensazione tra i crediti dell'Agenzia sorti antecedentemente alla procedura concorsuale con crediti sorti in favore della procedura concorsuale in corso delle attività liquidatorie e
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000 oltre accessori di legge.
DO, lì 23 gennaio 2025
Il Presidente Il Relatore