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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 19/07/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 488/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Luca Fadda - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 488/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. ROSSI DAVIDE ed elettivamente domiciliati in VIA LUCAT, 2/A
11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. ROSSI DAVIDE
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione di udienza di comparizione dei coniugi per gli adempimenti previsti dall'art. 473
bis.51 c.p.c., con espressa richiesta di sostituzione di detta udienza mediante deposito di note scritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e senza interferire l'uno nella vita dell'altro.
2. Pronunciare con sentenza la separazione personale dei predetti pagina 1 di 5 coniugi.
3. Dare atto che reciprocamente le parti rinunciano a qualsivoglia contributo economico e/o alla restituzione di eventuali somme, anche in punto risarcitorio, ad eccezione di quanto disciplinato ai successivi punti nn. 6) e 7), ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'assegno di mantenimento e/o divorzile.
4. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n.
898/1970.
5. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor e la Parte_2
signora e registrato nei registri di stato civile Parte_1
del Comune di Aosta al n. 37 P. II Serie 13 anno 2014 come da comunicazione del 16 settembre 2014 e da certificato integrale che si allega al presente ricorso.
6. La Sig.ra acconsente alla restituzione al Sig. Pt_1 Pt_2
della seguente mobilia ancora presente all'interno dell'abitazione familiare: mobile a parete della sala;
tavolo della cucina;
congelatore. Tali beni saranno prelevati dal signor Parte_2
a propria cura e spese entro il 30 giugno 2025 previo
[...]
appuntamento da concordarsi tra le parti con congruo preavviso.
All'atto del ritiro le parti si premureranno di firmare il relativo verbale di consegna. Il Sig. si impegna, inoltre, a restituire Pt_2
le gomme estive dell'autovettura di modello Opel Parte_1
Crossland entro e non oltre il 30 maggio 2025.
7. A totale soddisfo degli importi - tutti - in allora versati dal pagina 2 di 5 signor relativamente al bene immobile di proprietà Parte_2
esclusiva della signora ivi comprese relative Parte_1
pertinenze, e sito in Quart (AO) Villaggio Epilaz n. 2 identificato al catasto fabbricati del comune di Quart (AO) Fg 33 particella 37
subalterno 17 natura A/3, la signora si impegna a Parte_1
corrispondere al signor l'importo omnicomprensivo Parte_2
pari ad euro 10.000,00 a titolo di rifusione di ogni dovuto, che sarà
corrisposto in n. 2 rate da 5.000,00 cadauna, di cui la prima entro il 30 giugno 2025 e la seconda entro il 30 giugno 2026 al seguente indirizzo IBAN [...] intestato al Sig.
. Parte_2
8. Con il corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, dato atto che nel caso di specie non sono presenti figli, che le parti non sono cointestatarie di alcun bene sia esso mobile e/o immobile,
reciprocamente dichiarano di non aver più nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo e/o causa e/o ragione.
9. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà.
Con ordine al competente Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione/trascrizione dell'emanande sentenze.
Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.51, co. 2,
c.p.c. dichiarano espressamente di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 12 maggio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto,
della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
, nata il [...] in [...] C.F. Parte_1
C.F._1
E
, nato l'8 dicembre del 1969 in Thiene (VI) C.F. Parte_2
C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 31 agosto 2014 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Ponderano al n.1 parte II;
pagina 4 di 5 M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
PONDERANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16/7/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Luca Fadda - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 488/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. ROSSI DAVIDE ed elettivamente domiciliati in VIA LUCAT, 2/A
11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. ROSSI DAVIDE
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione di udienza di comparizione dei coniugi per gli adempimenti previsti dall'art. 473
bis.51 c.p.c., con espressa richiesta di sostituzione di detta udienza mediante deposito di note scritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e senza interferire l'uno nella vita dell'altro.
2. Pronunciare con sentenza la separazione personale dei predetti pagina 1 di 5 coniugi.
3. Dare atto che reciprocamente le parti rinunciano a qualsivoglia contributo economico e/o alla restituzione di eventuali somme, anche in punto risarcitorio, ad eccezione di quanto disciplinato ai successivi punti nn. 6) e 7), ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'assegno di mantenimento e/o divorzile.
4. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n.
898/1970.
5. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor e la Parte_2
signora e registrato nei registri di stato civile Parte_1
del Comune di Aosta al n. 37 P. II Serie 13 anno 2014 come da comunicazione del 16 settembre 2014 e da certificato integrale che si allega al presente ricorso.
6. La Sig.ra acconsente alla restituzione al Sig. Pt_1 Pt_2
della seguente mobilia ancora presente all'interno dell'abitazione familiare: mobile a parete della sala;
tavolo della cucina;
congelatore. Tali beni saranno prelevati dal signor Parte_2
a propria cura e spese entro il 30 giugno 2025 previo
[...]
appuntamento da concordarsi tra le parti con congruo preavviso.
All'atto del ritiro le parti si premureranno di firmare il relativo verbale di consegna. Il Sig. si impegna, inoltre, a restituire Pt_2
le gomme estive dell'autovettura di modello Opel Parte_1
Crossland entro e non oltre il 30 maggio 2025.
7. A totale soddisfo degli importi - tutti - in allora versati dal pagina 2 di 5 signor relativamente al bene immobile di proprietà Parte_2
esclusiva della signora ivi comprese relative Parte_1
pertinenze, e sito in Quart (AO) Villaggio Epilaz n. 2 identificato al catasto fabbricati del comune di Quart (AO) Fg 33 particella 37
subalterno 17 natura A/3, la signora si impegna a Parte_1
corrispondere al signor l'importo omnicomprensivo Parte_2
pari ad euro 10.000,00 a titolo di rifusione di ogni dovuto, che sarà
corrisposto in n. 2 rate da 5.000,00 cadauna, di cui la prima entro il 30 giugno 2025 e la seconda entro il 30 giugno 2026 al seguente indirizzo IBAN [...] intestato al Sig.
. Parte_2
8. Con il corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, dato atto che nel caso di specie non sono presenti figli, che le parti non sono cointestatarie di alcun bene sia esso mobile e/o immobile,
reciprocamente dichiarano di non aver più nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo e/o causa e/o ragione.
9. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà.
Con ordine al competente Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione/trascrizione dell'emanande sentenze.
Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.51, co. 2,
c.p.c. dichiarano espressamente di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 12 maggio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto,
della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
, nata il [...] in [...] C.F. Parte_1
C.F._1
E
, nato l'8 dicembre del 1969 in Thiene (VI) C.F. Parte_2
C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 31 agosto 2014 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Ponderano al n.1 parte II;
pagina 4 di 5 M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
PONDERANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16/7/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5