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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/12/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
4.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado n. 2865/2024 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni De Felice Per_1 C.F._3
RICORRENTI
E
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvano La Rosa
RESISTENTE
E
Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
RESISTENTE
E
Comune , in persona del Sindaco pro tempore CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: disabilità gravissima.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai
1 difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Ciò premesso, giova sottolineare che e nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore – premesso di aver Persona_1 inoltrato in data 29.6.2023 all' di istanza volta al riconoscimento in favore del figlio CP_1 CP_1
minore del requisito sanitario di cui all'art. 3 del D.M. 26.9.2016 (disabilità Persona_1 gravissima) al fine di ottenere l'accesso al beneficio economico dell'assegno di cura di cui alla L.R.
n. 4 dell'1.3.2017 e che l'Azienda, all'esito di accertamenti medico-legali, con raccomandata del l8.3.2024 (consegnata il 9.4.2024), non riconosceva il requisito sanitario della disabilità gravissima ai sensi della L.R. 01.03.2017 n. 4 e del D.M. 26.09.2016 – ha chiesto accertarsi il diritto di
[...]
, quale disabile gravissimo, a beneficiare delle risorse finanziarie previste dalla L.R. Per_1
01.03.2017 n. 4 e dal D.M. 26.09.2016.
Ciò posto, va affermata in via preliminare la legittimazione passiva – oltre che dell' Controparte_1
(che eroga le relative provvidenze economiche) – anche dell'Assessorato Regionale alla Salute (che stanzia i fondi di bilancio) e del Comune di residenza del ricorrente (nel caso in esame, il Comune di Noto, che dispone l'ammissione al beneficio nei limiti stanziati dalla Regione), in conformità all'orientamento espresso dai Giudici della sez. lavoro di questo Tribunale nel verbale della riunione del 29.10.2019.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Parte ricorrente ha chiesto accertarsi la sussistenza dei requisiti sanitari integranti la condizione di “disabile gravissimo” in capo a , ai sensi e per gli effetti della L.R. Persona_1
01.03.2017 n. 4 e del D.M. 26.09.2016, in quanto l' , con provvedimento del marzo Controparte_1
2024, non ha riconosciuto il quale disabile gravissimo ai sensi della normativa vigente. Per_1
Al riguardo va osservato che, ai sensi del citato D.M. 26.09.2016, i soggetti affetti da disabilità gravissima sono le persone già beneficiarie dell'indennità d'accompagnamento o, comunque, definite non autosufficienti, per cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza
(SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
2 b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical
Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e
Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al
10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3
della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental
Retardation (LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche Per i soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, affinché possa configurarsi una gravissima disabilità comportamentale, essa deve essere ascritta al livello 3 della classificazione del DSM 5.
Tutto ciò premesso, il nominato CTU dott. , nella relazione peritale depositata in data Per_2
4.7.2025, esaminata compiutamente la documentazione sanitaria ricevuta e sottoposto a visita il minore, ha così concluso: “In considerazione del fatto che l'obiettività clinico-funzionale rilevata, supportata da opportuna documentazione medica in atti, mette in evidenza un quadro patologico che configura la presenza di: <<disabilità intellettiva di grado grave. disturbo del linguaggio. < i>
Disturbo dell'andatura Epilessia. Obesità>>, si ritiene che al giovane vada Persona_1 riconosciuto il diritto dei benefici di cui all'art. 3 del D.M. 26.09.2016 in applicazione all'art. 9 della L.R. 8/2017 e al DPRS 589/2018 e smi. Si ritiene altresì che i requisiti necessari al
3 riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla sopracitata legge erano già presenti dal Maggio
2024 quando il piccolo venne ricoverato presso l'Ospedale Oasi di Troina”. Per_1
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittive delle condizioni del quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il Per_1
giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso deve essere accolto e
[...]
va riconosciuto disabile gravissimo ai sensi della vigente normativa, con decorrenza dal Per_1
maggio 2024.
Le spese di lite tra parte ricorrente e l' seguono la soccombenza e vengono liquidate Controparte_1 come in dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni De Felice), in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra i ricorrenti,
l'Assessorato Regionale convenuto ed il Comune di Noto, avuto riguardo alla novità delle questioni giuridiche ed al contrasto giurisprudenziale sulle questioni processuali oggetto del presente giudizio.
I costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, vengono definitivamente posti a carico dell' (in persona del legale rappresentante pro tempore). Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede;
1) in accoglimento della domanda, dichiara che sussistono in capo a i requisiti Persona_1 sanitari per il riconoscimento di disabile gravissimo ai sensi della L. R. n. 4 dell'1.3.2017 e del DM
26.09.2016, con decorrenza dal maggio 2024;
2) condanna l' (in persona del legale rappresentante pro tempore) alla refusione Controparte_1
delle spese processuali sostenute da parte ricorrente (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni De Felice), che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3) compensa le spese processuali tra parte ricorrente, l'Assessorato Regionale convenuto ed il
Comune di Noto;
4 4) pone i costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, definitivamente a carico dell' (in persona del legale rappresentante pro tempore). Controparte_1
Siracusa, 5.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
5
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
4.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado n. 2865/2024 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni De Felice Per_1 C.F._3
RICORRENTI
E
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvano La Rosa
RESISTENTE
E
Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
RESISTENTE
E
Comune , in persona del Sindaco pro tempore CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: disabilità gravissima.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai
1 difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Ciò premesso, giova sottolineare che e nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore – premesso di aver Persona_1 inoltrato in data 29.6.2023 all' di istanza volta al riconoscimento in favore del figlio CP_1 CP_1
minore del requisito sanitario di cui all'art. 3 del D.M. 26.9.2016 (disabilità Persona_1 gravissima) al fine di ottenere l'accesso al beneficio economico dell'assegno di cura di cui alla L.R.
n. 4 dell'1.3.2017 e che l'Azienda, all'esito di accertamenti medico-legali, con raccomandata del l8.3.2024 (consegnata il 9.4.2024), non riconosceva il requisito sanitario della disabilità gravissima ai sensi della L.R. 01.03.2017 n. 4 e del D.M. 26.09.2016 – ha chiesto accertarsi il diritto di
[...]
, quale disabile gravissimo, a beneficiare delle risorse finanziarie previste dalla L.R. Per_1
01.03.2017 n. 4 e dal D.M. 26.09.2016.
Ciò posto, va affermata in via preliminare la legittimazione passiva – oltre che dell' Controparte_1
(che eroga le relative provvidenze economiche) – anche dell'Assessorato Regionale alla Salute (che stanzia i fondi di bilancio) e del Comune di residenza del ricorrente (nel caso in esame, il Comune di Noto, che dispone l'ammissione al beneficio nei limiti stanziati dalla Regione), in conformità all'orientamento espresso dai Giudici della sez. lavoro di questo Tribunale nel verbale della riunione del 29.10.2019.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Parte ricorrente ha chiesto accertarsi la sussistenza dei requisiti sanitari integranti la condizione di “disabile gravissimo” in capo a , ai sensi e per gli effetti della L.R. Persona_1
01.03.2017 n. 4 e del D.M. 26.09.2016, in quanto l' , con provvedimento del marzo Controparte_1
2024, non ha riconosciuto il quale disabile gravissimo ai sensi della normativa vigente. Per_1
Al riguardo va osservato che, ai sensi del citato D.M. 26.09.2016, i soggetti affetti da disabilità gravissima sono le persone già beneficiarie dell'indennità d'accompagnamento o, comunque, definite non autosufficienti, per cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza
(SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
2 b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical
Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e
Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al
10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3
della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental
Retardation (LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche Per i soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, affinché possa configurarsi una gravissima disabilità comportamentale, essa deve essere ascritta al livello 3 della classificazione del DSM 5.
Tutto ciò premesso, il nominato CTU dott. , nella relazione peritale depositata in data Per_2
4.7.2025, esaminata compiutamente la documentazione sanitaria ricevuta e sottoposto a visita il minore, ha così concluso: “In considerazione del fatto che l'obiettività clinico-funzionale rilevata, supportata da opportuna documentazione medica in atti, mette in evidenza un quadro patologico che configura la presenza di: <<disabilità intellettiva di grado grave. disturbo del linguaggio. < i>
Disturbo dell'andatura Epilessia. Obesità>>, si ritiene che al giovane vada Persona_1 riconosciuto il diritto dei benefici di cui all'art. 3 del D.M. 26.09.2016 in applicazione all'art. 9 della L.R. 8/2017 e al DPRS 589/2018 e smi. Si ritiene altresì che i requisiti necessari al
3 riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla sopracitata legge erano già presenti dal Maggio
2024 quando il piccolo venne ricoverato presso l'Ospedale Oasi di Troina”. Per_1
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittive delle condizioni del quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il Per_1
giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso deve essere accolto e
[...]
va riconosciuto disabile gravissimo ai sensi della vigente normativa, con decorrenza dal Per_1
maggio 2024.
Le spese di lite tra parte ricorrente e l' seguono la soccombenza e vengono liquidate Controparte_1 come in dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni De Felice), in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra i ricorrenti,
l'Assessorato Regionale convenuto ed il Comune di Noto, avuto riguardo alla novità delle questioni giuridiche ed al contrasto giurisprudenziale sulle questioni processuali oggetto del presente giudizio.
I costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, vengono definitivamente posti a carico dell' (in persona del legale rappresentante pro tempore). Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede;
1) in accoglimento della domanda, dichiara che sussistono in capo a i requisiti Persona_1 sanitari per il riconoscimento di disabile gravissimo ai sensi della L. R. n. 4 dell'1.3.2017 e del DM
26.09.2016, con decorrenza dal maggio 2024;
2) condanna l' (in persona del legale rappresentante pro tempore) alla refusione Controparte_1
delle spese processuali sostenute da parte ricorrente (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni De Felice), che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3) compensa le spese processuali tra parte ricorrente, l'Assessorato Regionale convenuto ed il
Comune di Noto;
4 4) pone i costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, definitivamente a carico dell' (in persona del legale rappresentante pro tempore). Controparte_1
Siracusa, 5.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
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