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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED IC ZZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2085/2022 R.G., promossa da già l.r. del Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Scalise e Francesco Parentela
[...] opponente
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Errera Controparte_1 opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.11.2022, l'opponente indicato in epigrafe, già datore di lavoro della resistente, ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
378/2022 del 29.08.2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore della sig.ra la somma di euro 3.804,97 a titolo di TFR, oltre spese Controparte_1 legali e accessori.
L'opponente, ai fini della revoca del decreto ingiuntivo, ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria, sostenendo di aver già estinto il debito avendo corrisposto tutto quanto dovuto alla lavoratrice mediante anticipazioni del TFR versate in costanza di rapporto (delle quali ha esibito quietanze) e successivo pagamento della quota residua attraverso ricariche su carta prepagata intestata a quest'ultima.
Tanto premesso in punto di fatto, il sig. ha chiesto la revoca del decreto Pt_1 ingiuntivo, a tal fine rassegnando le seguenti conclusioni: “Chiede all'Ill.mo Giudice adito
1 fissare l'udienza di discussione per ivi, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi in premessa, revocare l'opposto decreto perché infondato in fatto ed in diritto, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è tardivamente costituita in giudizio la sig.ra
[...]
che ha argomentato per l'infondatezza della domanda attorea, CP_1 negando di aver ricevuto i pagamenti affermati dal ricorrente e disconoscendo le sottoscrizioni apposte sulle quietanze allegate al ricorso.
Con note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 22.01.2024,
l'opponente ha contestato il disconoscimento delle sottoscrizioni proponendo istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.; di conseguenza, all'udienza del 27.11.2024, il CTU dott. nominato con ordinanza del 22.04.2024, è stato incaricato di Persona_1 accertare l'autenticità delle firme.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente e mediante CTU grafologica, è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione è fondata.
In premessa giova precisare che, per pacifica giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, costituisce un ordinario giudizio a cognizione piena, nell'ambito del quale la posizione della parte attrice, in senso sostanziale, è rivestita dal creditore opposto, il quale, con la richiesta di ingiunzione, ha originariamente introdotto il giudizio;
il debitore opponente, pertanto, svolgerà il ruolo di convenuto (“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05).
Tanto premesso in linea generale, trattandosi, nel caso di specie, di controversia avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto creditorio, dalle posizioni processuali rivestite dall'opposto (ricorrente sostanziale) e dall'opponente (resistente sostanziale) consegue che i criteri di riparto degli oneri probatori sono quelli pacificamente invalsi nella giurisprudenza della S.C. in ordine ai rapporti obbligatori, secondo i quali “in tema
2 di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS.
UU. n. 13533/01).
Pertanto, seppure nel presente giudizio la sig.ra assuma la veste di attrice CP_1 sostanziale, dal momento che in sede monitoria ha affermato di non aver ricevuto il pagamento del TFR, allegando l'inadempimento datoriale, vertendosi in tema di rapporto obbligatorio è il sig. – debitore – che deve fornire la prova di aver Pt_1 estinto il debito mediante l'esatto adempimento dell'obbligazione.
Ebbene, dall'istruttoria espletata può ritenersi che tale prova sia stata raggiunta.
In particolare, nel ricorso in opposizione a D.I. parte opponente ha dedotto innanzitutto che la somma complessiva del TFR maturato dalla lavoratrice fosse pari ad euro 5.054,97. Tale quantificazione, dimostrata attraverso produzione del prospetto di trattamento di fine rapporto (all. 10 del ricorso) non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opposta, e può pertanto considerarsi circostanza accertata e da porre a fondamento della decisione altresì ex artt. 416, co. 3 e 115 c.p.c..
In merito all'an debeatur, il sig. ha affermato di aver corrisposto alla lavoratrice Pt_1 il TFR dapprima mediante due anticipazioni datate 18.09.2014 (di euro 2.000,000) e
18.04.2016 (di euro 1.800,00) e successivamente attraverso 5 ricariche effettuate sulla carta prepagata PostePay intestata a quest'ultima (per un totale di euro 1.252,00). A fondamento di quanto affermato ha prodotto le ricevute dei versamenti su carta prepagata (all. 6 del ricorso) e due quietanze recanti la sottoscrizione della sig.ra CP_1 relative alle anticipazioni avvenute in corso di rapporto (all.ti 8 e 9 del ricorso).
In relazione a tali assunti difensivi parte opposta ha dedotto, in primis, che le ricevute dei versamenti su PostePay non avessero valore probante della loro riferibilità al pagamento del TFR e del fatto che ella avrebbe ricevuto tali pagamenti.
Orbene, in merito a tali osservazioni, questo giudice ritiene che vi siano sufficienti elementi per considerare i versamenti de quo effettivamente indirizzati all'opponente e a titolo di adempimento del TFR. Militano verso tale conclusione le seguenti circostanze: la corrispondenza delle ultime 4 cifre della carta risultanti dalle ricevute
3 (1440) con quelle della carta dell'opposta (all. 5 del ricorso), da cui si evince la riferibilità dei pagamenti alla sig.ra il fatto che la controversia sia stata intentata CP_1 in relazione alla somma di euro 3.804,97, e cioè una cifra matematicamente vicina alla quota parte di TFR risultante dalla sottrazione dei versamenti su carta prepagata al totale del TFR;
le interlocuzioni tra le parti che hanno preceduto i predetti versamenti
(all.ti 3, 4 e 5 del ricorso), dalle quali si evince la riconducibilità delle somme corrisposte al TFR.
Quanto, invece, alle anticipazioni avvenute in corso di rapporto, la lavoratrice ha contestato di aver ricevuto tali pagamenti, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sulle quietanze prodotte dal ricorrente.
All'esito delle analisi operate dal Consulente Tecnico d'Ufficio, dott. Per_1
le quietanze de quo devono, tuttavia, considerarsi effettivamente sottoscritte
[...] dalla sig.ra CP_1
Ed invero, il CTU, chiamato a verificare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce ai documenti del 18.09.2014 e del 18.04.2016, a seguito di un esame comparativo tra le scritture in contestazione ed altre riferibili all'opposta, ha accertato che “tra le firme contestate e quelle comparative, quasi tutti gli elementi grafologici presenti hanno un'assoluta compatibilità reciproca e le poche “incoerenze” sono quasi tutte solo apparenti, in quanto facilmente spiegabili con motivazioni di carattere obiettivo” (p. 36 della relazione tecnica, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta), concludendo che “le sottoscrizioni apposte in calce alle quietanze di pagamento del 18.09.2014 e del 18.04.2016 – disconosciute dalla signora – provengono dalla sua mano scrivente e sono Controparte_1
AUTENTICHE” (p. 49 della relazione tecnica).
Inoltre, il CTU ha dato compiuta risposta alle osservazioni alla bozza preliminare avanzate dall'opposta, la quale ha lamentato l'insufficienza delle firme comparative attenzionate dall'ausiliario e che una di queste non fosse coeva rispetto a quelle apposte nelle scritture contestate;
la resistente, facendo riferimento ad un passaggio della bozza peritale, ha poi introdotto in sede di osservazioni critiche un nuova circostanza di fatto, relativa al possibile carattere di “firma in bianco” delle sottoscrizioni in parola.
Orbene, rispetto alla censura relativa all'insufficienza delle firme in comparazione, il consulente, premesso che la resistente non si fosse presentata alle operazioni peritali
4 per sottoporsi al saggio autografo, ha osservato che “le grafie di comparazione non assumono valore o peso specifico a seconda della quantità ma nella qualità e il dato qualitativo dele comparative disponibili, in relazione alla vicenda “de qua” è ampiamente sufficiente per il proficuo svolgimento dell'incarico ricevuto dal giudice” (p. 42 della perizia). In relazione alla doglianza sul carattere non coevo delle sottoscrizioni analizzate, ha invece evidenziato che “in un soggetto di 35/43 anni di cui non si ha notizia di patologie importanti, due grafismi apposti a una distanza anche di 6/8 anni – sono da considerare assolutamente coevi” (p. 43 della perizia).
Infine, per quanto attiene alla mancata verifica della sottoscrizione in bianco, ha confermato che “le firme in verifica sono manoscritture e sono originali nel senso che sono state redatte, utilizzando uno strumento di scrittura manuale (“una penna roller”) e NON sono state apposte da tali apparecchiature” e che il passaggio della bozza circa la distanza tra la sottoscrizione e l'area ad essa destinata fosse una mera “valutazione paragrafica, basata sulla logica e sull' “id quod plerumque accidit”. Non è sufficiente quindi a dare la certezza di un CP_ avvenuto riempimento successivo di fogli già firmati dalla none essendovi – proprio per
l'anomalo spostamento verso il basso – una sovrapposizione del tratto stampato alle firme stesse, la cui successione stabilita con specifico procedimento tecnico, costituisce l'unico dato che possa costituire un elemento di certezza”.
La replica del CTU deve ritenersi sufficiente, poiché compiutamente e dettagliatamente motivata.
In merito alla circostanza della sottoscrizione in bianco, poi, si aggiunge altresì, in punto di diritto, che la contestazione non può essere oggetto di valutazione in quanto carente sotto il profilo allegatorio e probatorio.
Ed invero, con il disconoscimento della firma ciò che è stato revocato in dubbio è
l'autenticità della stessa, e cioè la sua riconducibilità alla mano scrivente dell'opponente, e non il fatto di aver apposto una sottoscrizione (autentica) in calce a un foglio bianco;
tale assunto ha valore di circostanza di fatto, soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova (cfr. Corte d'Appello di Perugia n. 446/2020; Tribunale di Ascoli Piceno – GL, n. 340/2018) e quindi alle preclusioni processuali di cui all'art. 416 c.p.c..
La giurisprudenza di legittimità, d'altronde, è costante nell'affermare che “il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento absque pactis, sia che si tratti di riempimento contra
5 pacta, dovendo invece essere proposta la querela di falso se si sostenga che alcun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse appunto diverso” (in terminis, Cass. 25445/2010; v. anche Cass. n. 7975/2000 e Cass. n.
23501/2004).
Orbene, nel presente giudizio l'opposta non ha mai dedotto né dimostrato di aver consegnato al datore di lavoro un foglio bianco da lei sottoscritto, essendosi limitata a contestare – tanto in sede giudiziale che stragiudiziale – l'autenticità della propria firma, accertata invece dal CTU.
In definitiva, le conclusioni cui giunge l'ausiliario, risultando frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, coerenti con i risultati degli stessi e sorretti da corretta e congrua motivazione immune da vizi logici, possono essere senz'altro condivisi e fatti propri da questo giudice.
Pertanto, le quietanze del 18.09.2014 e del 18.04.2014 devono considerarsi autenticamente sottoscritte dall'opponente.
Ne consegue che il sig. ha dimostrato in giudizio di aver correttamente Pt_1 adempiuto alla propria obbligazione relativa al pagamento del trattamento di fine rapporto.
Per tali ragioni, il ricorso merita di essere accolto.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
pertanto, la sig.ra Controparte_1 dev'essere condannata al pagamento delle spese di giudizio – liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 – in favore del sig. Pt_1
.
[...]
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della sig.ra
[...]
CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 378/2022 del
29.08.2022 del Tribunale di Catanzaro;
6 - condanna la sig.ra al pagamento, in favore del sig. Controparte_1 Pt_1
, delle spese di lite, liquidate nella somma di euro 1.400,00 oltre rimborso
[...] forfettario spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge;
- pone a carico della sig.ra le spese di CTU, liquidate con separato Controparte_1 decreto.
Catanzaro, li 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
ED IC ZZ
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Persona_2
M.O.T. nominato con D.M. 22/10/2024.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED IC ZZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2085/2022 R.G., promossa da già l.r. del Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Scalise e Francesco Parentela
[...] opponente
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Errera Controparte_1 opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.11.2022, l'opponente indicato in epigrafe, già datore di lavoro della resistente, ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
378/2022 del 29.08.2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore della sig.ra la somma di euro 3.804,97 a titolo di TFR, oltre spese Controparte_1 legali e accessori.
L'opponente, ai fini della revoca del decreto ingiuntivo, ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria, sostenendo di aver già estinto il debito avendo corrisposto tutto quanto dovuto alla lavoratrice mediante anticipazioni del TFR versate in costanza di rapporto (delle quali ha esibito quietanze) e successivo pagamento della quota residua attraverso ricariche su carta prepagata intestata a quest'ultima.
Tanto premesso in punto di fatto, il sig. ha chiesto la revoca del decreto Pt_1 ingiuntivo, a tal fine rassegnando le seguenti conclusioni: “Chiede all'Ill.mo Giudice adito
1 fissare l'udienza di discussione per ivi, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi in premessa, revocare l'opposto decreto perché infondato in fatto ed in diritto, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è tardivamente costituita in giudizio la sig.ra
[...]
che ha argomentato per l'infondatezza della domanda attorea, CP_1 negando di aver ricevuto i pagamenti affermati dal ricorrente e disconoscendo le sottoscrizioni apposte sulle quietanze allegate al ricorso.
Con note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 22.01.2024,
l'opponente ha contestato il disconoscimento delle sottoscrizioni proponendo istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.; di conseguenza, all'udienza del 27.11.2024, il CTU dott. nominato con ordinanza del 22.04.2024, è stato incaricato di Persona_1 accertare l'autenticità delle firme.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente e mediante CTU grafologica, è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione è fondata.
In premessa giova precisare che, per pacifica giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, costituisce un ordinario giudizio a cognizione piena, nell'ambito del quale la posizione della parte attrice, in senso sostanziale, è rivestita dal creditore opposto, il quale, con la richiesta di ingiunzione, ha originariamente introdotto il giudizio;
il debitore opponente, pertanto, svolgerà il ruolo di convenuto (“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05).
Tanto premesso in linea generale, trattandosi, nel caso di specie, di controversia avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto creditorio, dalle posizioni processuali rivestite dall'opposto (ricorrente sostanziale) e dall'opponente (resistente sostanziale) consegue che i criteri di riparto degli oneri probatori sono quelli pacificamente invalsi nella giurisprudenza della S.C. in ordine ai rapporti obbligatori, secondo i quali “in tema
2 di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS.
UU. n. 13533/01).
Pertanto, seppure nel presente giudizio la sig.ra assuma la veste di attrice CP_1 sostanziale, dal momento che in sede monitoria ha affermato di non aver ricevuto il pagamento del TFR, allegando l'inadempimento datoriale, vertendosi in tema di rapporto obbligatorio è il sig. – debitore – che deve fornire la prova di aver Pt_1 estinto il debito mediante l'esatto adempimento dell'obbligazione.
Ebbene, dall'istruttoria espletata può ritenersi che tale prova sia stata raggiunta.
In particolare, nel ricorso in opposizione a D.I. parte opponente ha dedotto innanzitutto che la somma complessiva del TFR maturato dalla lavoratrice fosse pari ad euro 5.054,97. Tale quantificazione, dimostrata attraverso produzione del prospetto di trattamento di fine rapporto (all. 10 del ricorso) non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opposta, e può pertanto considerarsi circostanza accertata e da porre a fondamento della decisione altresì ex artt. 416, co. 3 e 115 c.p.c..
In merito all'an debeatur, il sig. ha affermato di aver corrisposto alla lavoratrice Pt_1 il TFR dapprima mediante due anticipazioni datate 18.09.2014 (di euro 2.000,000) e
18.04.2016 (di euro 1.800,00) e successivamente attraverso 5 ricariche effettuate sulla carta prepagata PostePay intestata a quest'ultima (per un totale di euro 1.252,00). A fondamento di quanto affermato ha prodotto le ricevute dei versamenti su carta prepagata (all. 6 del ricorso) e due quietanze recanti la sottoscrizione della sig.ra CP_1 relative alle anticipazioni avvenute in corso di rapporto (all.ti 8 e 9 del ricorso).
In relazione a tali assunti difensivi parte opposta ha dedotto, in primis, che le ricevute dei versamenti su PostePay non avessero valore probante della loro riferibilità al pagamento del TFR e del fatto che ella avrebbe ricevuto tali pagamenti.
Orbene, in merito a tali osservazioni, questo giudice ritiene che vi siano sufficienti elementi per considerare i versamenti de quo effettivamente indirizzati all'opponente e a titolo di adempimento del TFR. Militano verso tale conclusione le seguenti circostanze: la corrispondenza delle ultime 4 cifre della carta risultanti dalle ricevute
3 (1440) con quelle della carta dell'opposta (all. 5 del ricorso), da cui si evince la riferibilità dei pagamenti alla sig.ra il fatto che la controversia sia stata intentata CP_1 in relazione alla somma di euro 3.804,97, e cioè una cifra matematicamente vicina alla quota parte di TFR risultante dalla sottrazione dei versamenti su carta prepagata al totale del TFR;
le interlocuzioni tra le parti che hanno preceduto i predetti versamenti
(all.ti 3, 4 e 5 del ricorso), dalle quali si evince la riconducibilità delle somme corrisposte al TFR.
Quanto, invece, alle anticipazioni avvenute in corso di rapporto, la lavoratrice ha contestato di aver ricevuto tali pagamenti, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sulle quietanze prodotte dal ricorrente.
All'esito delle analisi operate dal Consulente Tecnico d'Ufficio, dott. Per_1
le quietanze de quo devono, tuttavia, considerarsi effettivamente sottoscritte
[...] dalla sig.ra CP_1
Ed invero, il CTU, chiamato a verificare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce ai documenti del 18.09.2014 e del 18.04.2016, a seguito di un esame comparativo tra le scritture in contestazione ed altre riferibili all'opposta, ha accertato che “tra le firme contestate e quelle comparative, quasi tutti gli elementi grafologici presenti hanno un'assoluta compatibilità reciproca e le poche “incoerenze” sono quasi tutte solo apparenti, in quanto facilmente spiegabili con motivazioni di carattere obiettivo” (p. 36 della relazione tecnica, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta), concludendo che “le sottoscrizioni apposte in calce alle quietanze di pagamento del 18.09.2014 e del 18.04.2016 – disconosciute dalla signora – provengono dalla sua mano scrivente e sono Controparte_1
AUTENTICHE” (p. 49 della relazione tecnica).
Inoltre, il CTU ha dato compiuta risposta alle osservazioni alla bozza preliminare avanzate dall'opposta, la quale ha lamentato l'insufficienza delle firme comparative attenzionate dall'ausiliario e che una di queste non fosse coeva rispetto a quelle apposte nelle scritture contestate;
la resistente, facendo riferimento ad un passaggio della bozza peritale, ha poi introdotto in sede di osservazioni critiche un nuova circostanza di fatto, relativa al possibile carattere di “firma in bianco” delle sottoscrizioni in parola.
Orbene, rispetto alla censura relativa all'insufficienza delle firme in comparazione, il consulente, premesso che la resistente non si fosse presentata alle operazioni peritali
4 per sottoporsi al saggio autografo, ha osservato che “le grafie di comparazione non assumono valore o peso specifico a seconda della quantità ma nella qualità e il dato qualitativo dele comparative disponibili, in relazione alla vicenda “de qua” è ampiamente sufficiente per il proficuo svolgimento dell'incarico ricevuto dal giudice” (p. 42 della perizia). In relazione alla doglianza sul carattere non coevo delle sottoscrizioni analizzate, ha invece evidenziato che “in un soggetto di 35/43 anni di cui non si ha notizia di patologie importanti, due grafismi apposti a una distanza anche di 6/8 anni – sono da considerare assolutamente coevi” (p. 43 della perizia).
Infine, per quanto attiene alla mancata verifica della sottoscrizione in bianco, ha confermato che “le firme in verifica sono manoscritture e sono originali nel senso che sono state redatte, utilizzando uno strumento di scrittura manuale (“una penna roller”) e NON sono state apposte da tali apparecchiature” e che il passaggio della bozza circa la distanza tra la sottoscrizione e l'area ad essa destinata fosse una mera “valutazione paragrafica, basata sulla logica e sull' “id quod plerumque accidit”. Non è sufficiente quindi a dare la certezza di un CP_ avvenuto riempimento successivo di fogli già firmati dalla none essendovi – proprio per
l'anomalo spostamento verso il basso – una sovrapposizione del tratto stampato alle firme stesse, la cui successione stabilita con specifico procedimento tecnico, costituisce l'unico dato che possa costituire un elemento di certezza”.
La replica del CTU deve ritenersi sufficiente, poiché compiutamente e dettagliatamente motivata.
In merito alla circostanza della sottoscrizione in bianco, poi, si aggiunge altresì, in punto di diritto, che la contestazione non può essere oggetto di valutazione in quanto carente sotto il profilo allegatorio e probatorio.
Ed invero, con il disconoscimento della firma ciò che è stato revocato in dubbio è
l'autenticità della stessa, e cioè la sua riconducibilità alla mano scrivente dell'opponente, e non il fatto di aver apposto una sottoscrizione (autentica) in calce a un foglio bianco;
tale assunto ha valore di circostanza di fatto, soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova (cfr. Corte d'Appello di Perugia n. 446/2020; Tribunale di Ascoli Piceno – GL, n. 340/2018) e quindi alle preclusioni processuali di cui all'art. 416 c.p.c..
La giurisprudenza di legittimità, d'altronde, è costante nell'affermare che “il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento absque pactis, sia che si tratti di riempimento contra
5 pacta, dovendo invece essere proposta la querela di falso se si sostenga che alcun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse appunto diverso” (in terminis, Cass. 25445/2010; v. anche Cass. n. 7975/2000 e Cass. n.
23501/2004).
Orbene, nel presente giudizio l'opposta non ha mai dedotto né dimostrato di aver consegnato al datore di lavoro un foglio bianco da lei sottoscritto, essendosi limitata a contestare – tanto in sede giudiziale che stragiudiziale – l'autenticità della propria firma, accertata invece dal CTU.
In definitiva, le conclusioni cui giunge l'ausiliario, risultando frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, coerenti con i risultati degli stessi e sorretti da corretta e congrua motivazione immune da vizi logici, possono essere senz'altro condivisi e fatti propri da questo giudice.
Pertanto, le quietanze del 18.09.2014 e del 18.04.2014 devono considerarsi autenticamente sottoscritte dall'opponente.
Ne consegue che il sig. ha dimostrato in giudizio di aver correttamente Pt_1 adempiuto alla propria obbligazione relativa al pagamento del trattamento di fine rapporto.
Per tali ragioni, il ricorso merita di essere accolto.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
pertanto, la sig.ra Controparte_1 dev'essere condannata al pagamento delle spese di giudizio – liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 – in favore del sig. Pt_1
.
[...]
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della sig.ra
[...]
CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 378/2022 del
29.08.2022 del Tribunale di Catanzaro;
6 - condanna la sig.ra al pagamento, in favore del sig. Controparte_1 Pt_1
, delle spese di lite, liquidate nella somma di euro 1.400,00 oltre rimborso
[...] forfettario spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge;
- pone a carico della sig.ra le spese di CTU, liquidate con separato Controparte_1 decreto.
Catanzaro, li 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
ED IC ZZ
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Persona_2
M.O.T. nominato con D.M. 22/10/2024.
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