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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/10/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI RG 1139 del 2025 Il Tribunale di Asti, in persona di: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott. Pasquale Perfetti Relatore ed estensore ha emesso SENTENZA sul ricorso congiunto di
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], cittadino italiano (doc. 1) e , (c.f. Parte_2
) nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 60, cittadina Italiana (doc. 2), ai fini della presente procedura elettivamente domiciliati in Alba (CN), via T. Calissano n. 7 presso l'avv. Marta Giovannini (C.F.
– pec: ) del Foro di C.F._3 Email_1 Asti che li rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti Viste le conclusioni congiunte delle difese, ove si è dedotto e richiesto quanto segue:
“Premesso che
- il sig e la sig.ra hanno depositato ricorso congiunto Parte_1 Parte_3 per modifica delle condizioni di Divorzio ex art. 473 bis 29 e ss. che ha originato il presente giudizio RG 1139/2025
- è stata fissata udienza cartolare al'1.10.25 avanti il Presidente Dott. Gian Andrea Morbelli
- i sig.ri e , confermando di rinunciare alla Parte_1 Parte_2 comparizione personale di cui all'art 473 bis 21 cpc, richiamano il contenuto del ricorso depositato con le condizioni ivi contenute e le istanze tutte. Essi, come sopra rappresentati e difesi, per i motivi spiegati nel ricorso, CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Asti, voglia modificare le condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, datata 3.12.2005, emessa dall'allora Tribunale di Alba nei punti di seguito richiamati e precisamente: Prevedere l'apertura di un conto corrente intestato a (in luogo di Parte_4 quello che era stato previsto in sede di divorzio e che era cointestato fra essi coniugi), sottoposto al vincolo di amministrazione di sostegno sul quale dovranno confluire tutte le somme spettanti a : in specie, la pensione di invalidità e gli eventuali Pt_4 altri emolumenti. Su tale conto i genitori verseranno, in parti eguali fra loro, tutte le ulteriori somme che, occasionalmente, dovessero rendersi necessarie per soddisfare le necessità di vita di . Pt_4
- Stabilire un rimborso forfetario di € 350 mensili che il sig. verserà Parte_1 alla sig.ra entro il 5 di ogni mese atteso che il costo della vita è Parte_2 aumentato e ha la residenza stabile presso la madre. Si tratta di somme Pt_4 destinate ai bisogni abitativi e di vitto di , che vengono anticipate mensilmente, Pt_4 direttamente dalla sig.ra (cd “mantenimento diretto”) e che il sig. Pt_2 Pt_1 intende rimborsare in modo che vi sia piena equità.
All'evidenza quindi non si tratta di assegno di mantenimento per l'ex coniuge. I ricorrenti confermano di essere indipendenti economicamente e hanno, fra loro, risolto ogni aspetto economico patrimoniale. Onde evitare problemi nella fase del rendiconto annuale da depositarsi nell'ambito dell'Amministrazione di sostegno di si ritiene preferibile la soluzione sopra Pt_4 concordata - e cioè il versamento della predetta somma a titolo di rimborso direttamente alla madre, sig.ra che sostiene maggiori costi diretti per Pt_2 Pt_4 che, con lei, convive - anziché operare il versamento dell'importo sul conto intestato a , e vincolato all'amministrazione di sostegno, ove poi la ricorrente dovrebbe Pt_4 prelevare, di volta in volta, il rimborso a lei spettante. Restano ferme tutte le altre condizioni non incompatibili con quelle sopra richiamate, che vennero concordate in sede di divorzio avanti il Tribunale di Alba.”
Le conclusioni congiunte ut supra, per gli effetti dell'art. 473-bis n 51 cpc, paiono meritevoli di ratifica, non emergendo ragioni di contrarietà a legge ed apparendo esse conformi agli interessi della prole.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Dispone in piena conformità alle conclusioni congiunte sopra per esteso riportate, da considerare quale parte integrante della presente sentenza e dispositivo;
Compensa le spese di lite.
Infine, letto l'art. 52 Codice Privacy,
dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti ed interessati, a tutela della dignità e dei diritti di questi.
Si comunichi.
Asti, 8.10.2025
Il relatore estensore dott. Perfetti
Presidente dott.ssa Ombretta Salvetti
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], cittadino italiano (doc. 1) e , (c.f. Parte_2
) nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 60, cittadina Italiana (doc. 2), ai fini della presente procedura elettivamente domiciliati in Alba (CN), via T. Calissano n. 7 presso l'avv. Marta Giovannini (C.F.
– pec: ) del Foro di C.F._3 Email_1 Asti che li rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti Viste le conclusioni congiunte delle difese, ove si è dedotto e richiesto quanto segue:
“Premesso che
- il sig e la sig.ra hanno depositato ricorso congiunto Parte_1 Parte_3 per modifica delle condizioni di Divorzio ex art. 473 bis 29 e ss. che ha originato il presente giudizio RG 1139/2025
- è stata fissata udienza cartolare al'1.10.25 avanti il Presidente Dott. Gian Andrea Morbelli
- i sig.ri e , confermando di rinunciare alla Parte_1 Parte_2 comparizione personale di cui all'art 473 bis 21 cpc, richiamano il contenuto del ricorso depositato con le condizioni ivi contenute e le istanze tutte. Essi, come sopra rappresentati e difesi, per i motivi spiegati nel ricorso, CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Asti, voglia modificare le condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, datata 3.12.2005, emessa dall'allora Tribunale di Alba nei punti di seguito richiamati e precisamente: Prevedere l'apertura di un conto corrente intestato a (in luogo di Parte_4 quello che era stato previsto in sede di divorzio e che era cointestato fra essi coniugi), sottoposto al vincolo di amministrazione di sostegno sul quale dovranno confluire tutte le somme spettanti a : in specie, la pensione di invalidità e gli eventuali Pt_4 altri emolumenti. Su tale conto i genitori verseranno, in parti eguali fra loro, tutte le ulteriori somme che, occasionalmente, dovessero rendersi necessarie per soddisfare le necessità di vita di . Pt_4
- Stabilire un rimborso forfetario di € 350 mensili che il sig. verserà Parte_1 alla sig.ra entro il 5 di ogni mese atteso che il costo della vita è Parte_2 aumentato e ha la residenza stabile presso la madre. Si tratta di somme Pt_4 destinate ai bisogni abitativi e di vitto di , che vengono anticipate mensilmente, Pt_4 direttamente dalla sig.ra (cd “mantenimento diretto”) e che il sig. Pt_2 Pt_1 intende rimborsare in modo che vi sia piena equità.
All'evidenza quindi non si tratta di assegno di mantenimento per l'ex coniuge. I ricorrenti confermano di essere indipendenti economicamente e hanno, fra loro, risolto ogni aspetto economico patrimoniale. Onde evitare problemi nella fase del rendiconto annuale da depositarsi nell'ambito dell'Amministrazione di sostegno di si ritiene preferibile la soluzione sopra Pt_4 concordata - e cioè il versamento della predetta somma a titolo di rimborso direttamente alla madre, sig.ra che sostiene maggiori costi diretti per Pt_2 Pt_4 che, con lei, convive - anziché operare il versamento dell'importo sul conto intestato a , e vincolato all'amministrazione di sostegno, ove poi la ricorrente dovrebbe Pt_4 prelevare, di volta in volta, il rimborso a lei spettante. Restano ferme tutte le altre condizioni non incompatibili con quelle sopra richiamate, che vennero concordate in sede di divorzio avanti il Tribunale di Alba.”
Le conclusioni congiunte ut supra, per gli effetti dell'art. 473-bis n 51 cpc, paiono meritevoli di ratifica, non emergendo ragioni di contrarietà a legge ed apparendo esse conformi agli interessi della prole.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Dispone in piena conformità alle conclusioni congiunte sopra per esteso riportate, da considerare quale parte integrante della presente sentenza e dispositivo;
Compensa le spese di lite.
Infine, letto l'art. 52 Codice Privacy,
dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti ed interessati, a tutela della dignità e dei diritti di questi.
Si comunichi.
Asti, 8.10.2025
Il relatore estensore dott. Perfetti
Presidente dott.ssa Ombretta Salvetti