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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2024, n. 23600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23600 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES ND nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALDO CENICCOLA, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Andrea Conz, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 dicembre 2023, il Tribunale di Torino - in funzione di giudice del riesame - ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Biella che aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di AN ES, in ordine al reato di furto aggravato. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 23600 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 06/03/2024 L'imputato si sarebbe illegittimamente impossessato di un televisore, dal valore commerciale di euro 199,00, prelevandolo dagli scaffali dell'esercizio commerciale dove si trovava esposto per la vendita. 2. Avverso l'ordinanza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1 Con un unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 333 e 337 cod. proc. pen. Rappresenta che, con l'atto di riesame, la difesa aveva dedotto il difetto della condizione di procedibilità, evidenziando che la querela era stata proposta dal sig. Trada non spendendo la sua qualità di responsabile della "Penny Market s.r.l.", ma quella di procuratore speciale degli amministratori della società (procura speciale ricevuta con atto notarile del 25 giugno 2019). Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto infondato il rilievo difensivo, sostenendo che il querelante, nella qualità di responsabile dell'esercizio commerciale, era legittimato a proporre la querela, in quanto titolare di un autonomo potere di detenzione qualificata della cosa sottratta. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe travisato la questione posta con l'atto di riesame, che non era quella della legittimazione a proporre querela del responsabile di un esercizio commerciale, bensì quella della validità di una querela proposta da un soggetto che, pur essendo legittimato a proporre querela, la presenti non esercitando i propri poteri, ma quelli derivanti dalla procura speciale rilasciatagli dalla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo di ricorso è infondato. Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della procedibilità dei furti commessi all'interno degli esercizi commerciali, ciò che rileva e che il querelante «sia titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene, che ne comporti l'autonomo potere di custodia, gestione ed alienazione» (Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv. 272696). Orientamento che si pone in termini di continuità con i principi affermati in materia dalle Sezioni Unite, che hanno evidenziato che, con l'incriminazione del reato di furto, si tutela il possesso di cose mobili, e che il possesso, a tali fini, non va inteso negli stretti termini di cui all'art. 1140 cod. civ., ma in senso più ampio, 2 comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione di fatto, qualunque sia la sua origine. Il bene giuridico protetto dal reato di furto, pertanto, è costituito non solo dal diritto di proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, come sopra delineato, inteso nel senso di detenzione qualificata con la cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne. Non è necessario, dunque, che il detentore abbia anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o al soggetto che di questo abbia poteri di rappresentanza, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è anche il detentore qualificato. In questa prospettiva, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che «il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013; Sciuscio, Rv. 255975). Tanto premesso, la questione che era stata posta dal ricorrente era infondata, atteso che il responsabile di un esercizio commerciale che sia anche procuratore speciale della persona offesa è legittimato a proporre querela sia in base alla procura speciale, che per il rapporto di detenzione qualificata con il bene sottratto ed è del tutto indifferente che presenti la querela nell'una o nell'altra veste. In ogni caso, infatti, risulta sussistente la condizione di procedibilità, per effetto della querela proposta da soggetto legittimato. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 6 marzo 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALDO CENICCOLA, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Andrea Conz, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 dicembre 2023, il Tribunale di Torino - in funzione di giudice del riesame - ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Biella che aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di AN ES, in ordine al reato di furto aggravato. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 23600 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 06/03/2024 L'imputato si sarebbe illegittimamente impossessato di un televisore, dal valore commerciale di euro 199,00, prelevandolo dagli scaffali dell'esercizio commerciale dove si trovava esposto per la vendita. 2. Avverso l'ordinanza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1 Con un unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 333 e 337 cod. proc. pen. Rappresenta che, con l'atto di riesame, la difesa aveva dedotto il difetto della condizione di procedibilità, evidenziando che la querela era stata proposta dal sig. Trada non spendendo la sua qualità di responsabile della "Penny Market s.r.l.", ma quella di procuratore speciale degli amministratori della società (procura speciale ricevuta con atto notarile del 25 giugno 2019). Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto infondato il rilievo difensivo, sostenendo che il querelante, nella qualità di responsabile dell'esercizio commerciale, era legittimato a proporre la querela, in quanto titolare di un autonomo potere di detenzione qualificata della cosa sottratta. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe travisato la questione posta con l'atto di riesame, che non era quella della legittimazione a proporre querela del responsabile di un esercizio commerciale, bensì quella della validità di una querela proposta da un soggetto che, pur essendo legittimato a proporre querela, la presenti non esercitando i propri poteri, ma quelli derivanti dalla procura speciale rilasciatagli dalla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo di ricorso è infondato. Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della procedibilità dei furti commessi all'interno degli esercizi commerciali, ciò che rileva e che il querelante «sia titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene, che ne comporti l'autonomo potere di custodia, gestione ed alienazione» (Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv. 272696). Orientamento che si pone in termini di continuità con i principi affermati in materia dalle Sezioni Unite, che hanno evidenziato che, con l'incriminazione del reato di furto, si tutela il possesso di cose mobili, e che il possesso, a tali fini, non va inteso negli stretti termini di cui all'art. 1140 cod. civ., ma in senso più ampio, 2 comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione di fatto, qualunque sia la sua origine. Il bene giuridico protetto dal reato di furto, pertanto, è costituito non solo dal diritto di proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, come sopra delineato, inteso nel senso di detenzione qualificata con la cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne. Non è necessario, dunque, che il detentore abbia anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o al soggetto che di questo abbia poteri di rappresentanza, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è anche il detentore qualificato. In questa prospettiva, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che «il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013; Sciuscio, Rv. 255975). Tanto premesso, la questione che era stata posta dal ricorrente era infondata, atteso che il responsabile di un esercizio commerciale che sia anche procuratore speciale della persona offesa è legittimato a proporre querela sia in base alla procura speciale, che per il rapporto di detenzione qualificata con il bene sottratto ed è del tutto indifferente che presenti la querela nell'una o nell'altra veste. In ogni caso, infatti, risulta sussistente la condizione di procedibilità, per effetto della querela proposta da soggetto legittimato. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 6 marzo 2024 Il Consigliere estensore