CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 273/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
OR IO, LA
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13306/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062571220000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062571220000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062571220000 IVA-ALTRO 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062571220000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180062291629000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180126928447000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180126928447000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180126928447000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180126928447000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190026429802000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190026429802000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190095060764000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190095060764000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190095060764000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190169103526000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190169103526000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190169103526000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190169103526000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190169103526000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190180807471000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190189131779000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190247468255000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190247468255000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200092127611000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200143355647000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200148479341000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210080531302000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210106215571000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12110/2025 depositato il
02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Avv. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90625712 20 000, e le sottese cartelle per un importo complessivo pari a € 366.445,47.
La ricorrente eccepiva l'omessa notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione quivi impugnata;
l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei tributi ed insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e per l'annullamento degli stessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma controdeducendo la regolare e tempestiva notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione, il mancato decorso del termine di prescrizione ed insisteva per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione controdeducendo la propria carenza di legittimazione passiva per le eccezioni di non debenza delle somme iscritte a ruolo, la regolare e tempestiva notifica delle cartelle prodromiche, il mancato decorso del termine di prescrizione e decadenza dei tributi ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente replicava alle controdeduzioni, insistendo nelle eccezioni sollevate nel ricorso e per l'accoglimento dello stesso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'Ufficio ha depositato documentazione di notifica relativa alle cartelle:
- n. 097 2014 029730927 000, relativa al contributo della Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza
Forense 2011 e 2012, consegnata al portiere con successivo invio della raccomandata informativa in data
19.05.2015;
- 097 2018 0062291629 000, relativa all' I.R.P.E.F. ed I.V.A. 2012, notificata con Pec del 21.06.2018;
- la n. 097 2018 0126928447 000, relativa all' I.R.P.E.F. ed I.V.A. 2015, notificata con Pec del 08.01.2019;
- n. 097 2019 0026429802 000, relativa all' I.R.A.P. ed I.V.A. per le annualità 2014 e 2017, notificata con
Pec del 25.01.2019;
- n. 097 2019 0095060764 000, relativa all' I.R.P.E.F. 2013, notificata con Pec del 22.03.2019;
- n. 097 2019 0169103526 000, relativa all' I.R.P.E.F. ed I.V.A. per le annualità 2014 e 2017, notificata con
Pec del 07.08.2019;
- n. 097 2019 0180807471 000, relativa all' I.V.A. 2017, notificata con Pec del 03.09.2019;
- n. 097 2019 0189131779 000, relativa all' I.V.A. 2016, notificata con Pec del 20.09.2019;
- n. 097 2019 0247468255 000, relativa all' I.R.P.E.F. ed I.V.A. per le annualità 2016 e 2017, notificata con
Pec del 23.11.2019;
- n. 097 2020 0092127611 000, relativa alle Ritenute alla Fonte e Ritenute I.R.P.E.F., per l'annualità 2016, notificata con Pec del 17.09.2021;
- n. 097 2020 0143355647 000, relativa all' I.V.A. per l' annualità 2018, notificata con Pec del 06.12.2021;
- n. 097 2020 0148479341 000, relativa all'I.V.A. 2018, notificata con Pec del 06.12.2021;
- n. 097 2021 0080531302 000, relativa all' I.V.A. 2019, notificata con Pec del 01.04.2022;
- n. 097 2021 0106215571 000, relativa all' I.V.A. 2019, notificata con Pec del 01.07.2022.
La Corte preliminarmente dichiara il proprio difetto di giurisdizione per le cartelle relative ai contributi previdenziali della Cassa forense.
La Corte, nel merito, osserva la regolarità e tempestività della notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione quivi impugnata e che parte ricorrente, non impugnando le cartelle, ha reso definitive le pretese tributarie con conseguente debenza delle imposte.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in via preliminare dichiara il proprio difetto di giurisdizione per il ruolo relativo ai contributi previdenziali, assegnando termine di legge alla ricorrente per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario;
per il resto rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 oltre accessori di legge da distrarsi a favore del difensore dell'Agenzia Entrate Riscossione avv. Difensore_2 dichiaratosi antistatario. Roma, 26.11.2025 Il LA Il Presidente Giorgio Torchia Alessandro Clemente
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
OR IO, LA
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13306/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062571220000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062571220000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062571220000 IVA-ALTRO 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062571220000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180062291629000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180126928447000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180126928447000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180126928447000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180126928447000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190026429802000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190026429802000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190095060764000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190095060764000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190095060764000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190169103526000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190169103526000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190169103526000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190169103526000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190169103526000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190180807471000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190189131779000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190247468255000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190247468255000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200092127611000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200143355647000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200148479341000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210080531302000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210106215571000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12110/2025 depositato il
02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Avv. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90625712 20 000, e le sottese cartelle per un importo complessivo pari a € 366.445,47.
La ricorrente eccepiva l'omessa notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione quivi impugnata;
l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei tributi ed insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e per l'annullamento degli stessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma controdeducendo la regolare e tempestiva notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione, il mancato decorso del termine di prescrizione ed insisteva per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione controdeducendo la propria carenza di legittimazione passiva per le eccezioni di non debenza delle somme iscritte a ruolo, la regolare e tempestiva notifica delle cartelle prodromiche, il mancato decorso del termine di prescrizione e decadenza dei tributi ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente replicava alle controdeduzioni, insistendo nelle eccezioni sollevate nel ricorso e per l'accoglimento dello stesso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'Ufficio ha depositato documentazione di notifica relativa alle cartelle:
- n. 097 2014 029730927 000, relativa al contributo della Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza
Forense 2011 e 2012, consegnata al portiere con successivo invio della raccomandata informativa in data
19.05.2015;
- 097 2018 0062291629 000, relativa all' I.R.P.E.F. ed I.V.A. 2012, notificata con Pec del 21.06.2018;
- la n. 097 2018 0126928447 000, relativa all' I.R.P.E.F. ed I.V.A. 2015, notificata con Pec del 08.01.2019;
- n. 097 2019 0026429802 000, relativa all' I.R.A.P. ed I.V.A. per le annualità 2014 e 2017, notificata con
Pec del 25.01.2019;
- n. 097 2019 0095060764 000, relativa all' I.R.P.E.F. 2013, notificata con Pec del 22.03.2019;
- n. 097 2019 0169103526 000, relativa all' I.R.P.E.F. ed I.V.A. per le annualità 2014 e 2017, notificata con
Pec del 07.08.2019;
- n. 097 2019 0180807471 000, relativa all' I.V.A. 2017, notificata con Pec del 03.09.2019;
- n. 097 2019 0189131779 000, relativa all' I.V.A. 2016, notificata con Pec del 20.09.2019;
- n. 097 2019 0247468255 000, relativa all' I.R.P.E.F. ed I.V.A. per le annualità 2016 e 2017, notificata con
Pec del 23.11.2019;
- n. 097 2020 0092127611 000, relativa alle Ritenute alla Fonte e Ritenute I.R.P.E.F., per l'annualità 2016, notificata con Pec del 17.09.2021;
- n. 097 2020 0143355647 000, relativa all' I.V.A. per l' annualità 2018, notificata con Pec del 06.12.2021;
- n. 097 2020 0148479341 000, relativa all'I.V.A. 2018, notificata con Pec del 06.12.2021;
- n. 097 2021 0080531302 000, relativa all' I.V.A. 2019, notificata con Pec del 01.04.2022;
- n. 097 2021 0106215571 000, relativa all' I.V.A. 2019, notificata con Pec del 01.07.2022.
La Corte preliminarmente dichiara il proprio difetto di giurisdizione per le cartelle relative ai contributi previdenziali della Cassa forense.
La Corte, nel merito, osserva la regolarità e tempestività della notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione quivi impugnata e che parte ricorrente, non impugnando le cartelle, ha reso definitive le pretese tributarie con conseguente debenza delle imposte.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in via preliminare dichiara il proprio difetto di giurisdizione per il ruolo relativo ai contributi previdenziali, assegnando termine di legge alla ricorrente per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario;
per il resto rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 oltre accessori di legge da distrarsi a favore del difensore dell'Agenzia Entrate Riscossione avv. Difensore_2 dichiaratosi antistatario. Roma, 26.11.2025 Il LA Il Presidente Giorgio Torchia Alessandro Clemente