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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI PI IA ER, Presidente
BOGGIO NN PE, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 552/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria 9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 11080202500002600000 RI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Estinzione del processo a spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito della dinamica processuale emerge caducazione della dimensione contenziosa della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate Riscossione con protocollo n 2025/2358166 del 14 aprile 2025 ha proceduto all'annullamento della procedura di fermo amministrativo nr. 11080202500002600000 riguardante la contribuente Ricorrente_1. Nel ricorso proposto la contribuente ha eccepito l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo sul veicolo targato Targa_1 marca Marca_1, in quanto strumentale all'attività lavorativa. Dall'esame della documentazione depositata tale circostanza è stata confermata e di conseguenza vi è stato l'annullamento della sopra citata procedura di fermo.
Avendo, pertanto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione annullato in autotutela il preavviso di fermo impugnato, la Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 dlgs 546/1992, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI PI IA ER, Presidente
BOGGIO NN PE, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 552/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria 9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 11080202500002600000 RI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Estinzione del processo a spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito della dinamica processuale emerge caducazione della dimensione contenziosa della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate Riscossione con protocollo n 2025/2358166 del 14 aprile 2025 ha proceduto all'annullamento della procedura di fermo amministrativo nr. 11080202500002600000 riguardante la contribuente Ricorrente_1. Nel ricorso proposto la contribuente ha eccepito l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo sul veicolo targato Targa_1 marca Marca_1, in quanto strumentale all'attività lavorativa. Dall'esame della documentazione depositata tale circostanza è stata confermata e di conseguenza vi è stato l'annullamento della sopra citata procedura di fermo.
Avendo, pertanto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione annullato in autotutela il preavviso di fermo impugnato, la Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 dlgs 546/1992, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Spese compensate.