Sentenza 5 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00462/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01223/2025 REG.RIC.
N. 01224/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2025, proposto da
I.C.L. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Cardella e Diego Dirutigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.n.p.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Di Ronza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2025, proposto da
I.C.L. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Cardella e Diego Dirutigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.n.p.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Di Ronza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1223 del 2025:
del provvedimento di annullamento in autotutela di cui alla disposizione INPS- Sede di Salerno n. 720000-25-0131 del 16 luglio 2025 impugnato, nonché di ogni altro atto ad esso comunque presupposto, connesso, collegato, con ogni conseguente statuizione anche in ordine all'obbligo di restituzione degli importi conguagliati;
quanto al ricorso n. 1224 del 2025:
del provvedimento di rigetto dell'INPS di Salerno prot. 720090225846 del 17 giugno 2025, nonché di ogni altro atto ad esso comunque presupposto, connesso, collegato, con ogni conseguente statuizione.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. ON LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso numero 1223 del 2025, notificato all’Istituto nazionale di previdenza sociale il 30 luglio 2025 e depositato lo stesso giorno, l’impresa ricorrente impugna il provvedimento dell’Inps di Salerno del 16 luglio 2025, notificato il 25 luglio 2025, di annullamento d’ufficio, in autotutela, del provvedimento di autorizzazione della cassa integrazione guadagni ordinaria del 2 dicembre 2024, adottato su istanza dell’attuale ricorrente presentata in data 30 ottobre 2024 per il periodo compreso dal 21 ottobre al 22 dicembre 2024.
Con altro ricorso, numero 1224 del 2025, anch’esso notificato all’Istituto nazionale di previdenza sociale il 30 luglio 2025 e depositato lo stesso giorno, la stessa ricorrente impugna il provvedimento dell’Inps di Salerno del 17 giugno 2025, notificato il 21 giugno 2025, con cui è stata respinta la domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria presentata dall’attuale ricorrente in data 5 febbraio 2025, per il periodo compreso dal 27 gennaio al 6 aprile 2025.
L’Istituto nazionale di previdenza sociale si costituisce in giudizio per resistere ad entrambi i ricorsi, dei quali chiede, preliminarmente, la riunione, eccependo l’infondatezza, nel merito, delle impugnazioni proposte.
Parte ricorrente non si oppone alla riunione dei ricorsi e insiste per l’accoglimento degli stessi, confermando le censure dedotte nei confronti dei provvedimenti impugnati.
Le cause sono trattate all’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, venendo in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere disposta la riunione del ricorso numero di registro generale 1224 del 2025 al ricorso numero di registro generale 1223 del 2025, per connessione oggettiva e soggettiva.
Con il ricorso numero di registro generale 1223 del 2025, parte ricorrente impugna il provvedimento dell’Inps di Salerno del 16 luglio 2025, con cui è stata annullata d’ufficio, in autotutela ex articolo 21 nonies della legge sul procedimento amministrativo, l’autorizzazione della cassa integrazione guadagni ordinaria disposta a favore dell’impresa ricorrente con provvedimento del 2 dicembre 2024.
Il provvedimento impugnato reca la seguente motivazione: l’azienda aveva dichiarato di aver ottemperato agli obblighi di informazione e consultazione sindacale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo numero 148 del 2015. È stato accertato che la comunicazione era stata inviata unicamente alle sigle sindacali SA e RO PM, non rientranti tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal decreto ministeriale numero 102 del 7 settembre 2020. Pertanto, ritenuto che tale mancanza determinerebbe l’inosservanza di un obbligo normativo prescritto a pena di inammissibilità e considerato che l’articolo 21 nonies della legge sul procedimento amministrativo consente alla pubblica amministrazione di procedere in autotutela all’annullamento di un provvedimento illegittimo, qualora emerga successivamente il difetto dei presupposti, ritenuto sussistente l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio, si dispone l’annullamento in autotutela del provvedimento di autorizzazione del 2 dicembre 2024, obbligando l’impresa a restituire eventuali importi indebitamente convogliati e ad eliminare gli eventi di cassa integrazione guadagni ordinaria dalle denunce Uniemens relative al periodo interessato.
Avverso il provvedimento impugnato parte ricorrente deduce la violazione dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 148 del 2015, nonché il vizio di eccesso di potere sotto vari profili.
Ad avviso della ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe fondato su un presupposto erroneo, perché le organizzazioni sindacali SA e RO PM rientrerebbero tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Esse infatti si sarebbero viste riconosciuto il carattere di maggiore rappresentatività a livello nazionale dal provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 giugno 2025. Nel caso di specie, l’impresa ricorrente avrebbe comunicato, in data 24 settembre 2024, alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato in azienda, SA e RO PM, la causa della domanda di cassa integrazione, la durata prevedibile di essa e l’entità e il numero dei lavoratori interessati. Il riferimento dell’Inps alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, individuate mediante decreto ministeriale 7 settembre 2020, numero 102, sarebbe fuorviante e arbitrario, in mancanza di espresso rinvio mobile da parte dell’articolo 14 della legge applicata, decreto legislativo 148 del 2015, ad alcun decreto ministeriale di riconoscimento della maggiore rappresentatività. In ogni caso la CO rientrerebbe tra le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative in base a quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali numero 24 del 4 febbraio 2021. In almeno un caso analogo, l’Inps avrebbe riconosciuto la correttezza della comunicazione alle organizzazioni sindacali come eseguita dalla ricorrente.
L’Inps eccepisce che la nota ministeriale dell’11 giugno 2025, richiamata dalla ricorrente, riguarderebbe la richiesta di autorizzazione e riconoscimento della personalità giuridica di un fondo interprofessionale e non avrebbe avuto l’effetto di riconoscere rappresentatività alle organizzazioni sindacali destinatarie della comunicazione eseguita dalla ricorrente. Il decreto ministeriale 7 settembre 2020, numero 102, atto amministrativo generale concernente la composizione del comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, avrebbe invece riconosciuto la maggiore rappresentatività esclusivamente alle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. La violazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 148 del 2015 determinerebbe, pertanto, l’inammissibilità della domanda di ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria. Non sarebbe sufficiente la comunicazione alle sole rappresentanze sindacali aziendali, essendo espressamente richiesta dalla legge la comunicazione della domanda anche alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. La dedotta disparità di trattamento tra casi analoghi, infine, non potrebbe giustificare l’annullamento di un provvedimento legittimo, come quello adottato dall’Inps e impugnato dalla ricorrente.
A giudizio del Collegio, per la soluzione della controversia, è opportuno richiamare l’articolo 14 del Decreto legislativo 14/09/2015, n. 148 che, al comma 1, così dispone. “Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.”
Nel caso controverso, è pacifico che la ricorrente abbia comunicato preventivamente la domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale ordinaria alle sigle sindacali SA e RO PM, sulla base della considerazione, non contestata dalla controparte pubblica, che si tratta delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato in azienda.
L’Inps ha ritenuto insufficiente questa comunicazione in quanto non estesa alle tre organizzazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL) individuate come maggiormente rappresentative dal decreto ministeriale del 7 settembre 2020, numero 102.
Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dalla pubblica amministrazione resistente, il collegamento tra la nozione di maggiore rappresentatività a livello nazionale e il decreto ministeriale 102 del 7 settembre 2020 non è automatico.
Con il decreto in esame, infatti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si è limitato a nominare il comitato amministratore della gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, ma non ha riconosciuto, sul piano normativo, la qualifica di organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative alle organizzazioni i cui rappresentati sono stati designati in seno al comitato.
Si ritiene, infatti, che la nozione di maggiore rappresentatività debba derivare dall’applicazione di criteri oggettivi, quali la partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale, la presenza stabile sul territorio, la consistenza numerica degli iscritti e non possa essere desunta dalla mera designazione di rappresentati sindacali in seno ad un comitato.
Pertanto, il collegamento automatico tra l’individuazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale alle quali avrebbe dovuto essere comunicata la domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale e la nomina di rappresentanti sindacali nell’ambito del comitato amministratore della gestione delle prestazioni temporanee, di cui al decreto ministeriale 102 del 7 settembre 2020, collegamento fondante il provvedimento impugnato, non è condivisibile.
Inoltre, come già ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, la disposizione di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 148 del 2015 non contiene l'aggettivo "tutte", con la conseguente legittimità di una comunicazione nei confronti dell'unico sindacato interessato a spendersi per la tutela dei propri iscritti; in ogni caso la mancata comunicazione ad altre sigle sindacali non direttamente interessate alle vicende aziendali non può essere sanzionata con il diniego del trattamento integrativo, laddove la procedura di consultazione sindacale con l'unico sindacato cui i lavoratori sono iscritti abbia avuto luogo con esito positivo (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 09/09/2022, n. 2547).
Nel caso controverso, l’informazione sindacale è correttamente avvenuta nei confronti delle uniche organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato in azienda, per cui l’obbligo di consultazione preventiva deve essere ritenuto assolto.
Ne deriva la illegittimità del provvedimento impugnato che, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato.
Con il ricorso connesso, numero 1224 del 2025, l’impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Inps di Salerno del 17 giugno 2025 con cui è stata respinta la domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria presentata dall’impresa il 5 febbraio 2025, per il periodo compreso dal 27 gennaio al 6 aprile 2025.
Il provvedimento negativo è così motivato: l’obbligo di informazione sindacale previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 148 del 2015 non è stato adempiuto correttamente, essendo stata inviata la comunicazione unicamente alle sigle sindacali SA e RO PM. Le stesse, pur risultando firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato, non sarebbero state riconosciute tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal decreto del Ministero del lavoro numero 102 del 7 settembre 2020. Pertanto l’omissione della procedura d’informazione sindacale avrebbe determinato la inammissibilità della domanda di integrazione salariale.
Avverso il provvedimento impugnato parte ricorrente ripropone, sostanzialmente, le censure già dedotte con il ricorso connesso, precedentemente esaminato, trattandosi, in entrambi i casi, di provvedimenti sorretti dalla stessa motivazione.
Anche la pubblica amministrazione resistente eccepisce, sostanzialmente, le stesse considerazioni difensive articolate in occasione del ricorso connesso.
A giudizio del Collegio, rinviando, per ragioni di sintesi, a quanto già ritenuto nello scrutinio del ricorso precedentemente esaminato, si deve ritenere illegittimo anche il provvedimento negativo impugnato con il ricorso numero 1224 del 2025.
Pertanto, anche questo ricorso deve essere accolto, con l’annullamento del provvedimento negativo impugnato.
Le spese processuali, tenuto conto della relativa novità e della oggettiva complessità delle questioni dibattute, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
Riunisce il ricorso numero di registro generale 1224 del 2025 al ricorso numero di registro generale 1223 del 2025.
Accoglie il ricorso numero 1223 del 2025 e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Accoglie il ricorso numero 1224 del 2025 e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese dei giudizi riuniti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RE EZ, Presidente
ON LF, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON LF | RE EZ |
IL SEGRETARIO