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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/10/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 211/2023 promossa da:
P.iva.: ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LA BE e dell'avv. BORSI FRANCESCO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. LA ANDREA PANCANI (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. LA C.F._1 BE e dell'avv. BORSI FRANCESCO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. LA Parte ricorrente contro
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio della dott.ssa , del dott. e del dott. Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliato in Viale Adua n. 123, , 51100, PT Persona_1 CP_2 Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 22 e 23 legge n. 689/1981 e art. 6 d.lgs. 150/2011, quale legale rappresentante p.t. della Controparte_1 Controparte_1
[..
nonché AN AN hanno convenuto in giudizio l' Controparte_5
, proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 32/2023 del 14.2.2023, notificata
[...] in data 14.2.2023 per il pagamento della sanzione di € 50.000,00
Parte ricorrente ha censurato l'ordinanza ingiunzione opposta per le seguenti ragioni: i) intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/1981; ii) legittimità del distacco dei lavoratori della
[...] presso PU;
iii) inesistenza, in ogni caso, di una ipotesi di somministrazione CP_1 irregolare;
iv) discrasia tra verbale di accertamento e ordinanza-ingiunzione; v) errata quantificazione della sanzione irrogata.
Previa istanza di sospensione dell'ordinanza ingiunzione opposta, i ricorrenti hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, a) Preliminarmente: sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione dell'ordinanza ingiunzione epigrafata ricorrendo pericolo imminente di un danno grave e irreparabile per l'istante per quanto specificato al punto 6 del presente atto;
b) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto in relazione alle pretese mosse con l'atto opposto in questa sede, poiché infondate in fatto ed in diritto;
Co c) In subordine, applicando alle sanzioni irrogate dall' di con l'ordinanza ingiunzione CP_2 in epigrafe indicata i principi di cui agli art. 8 e 11 L. 689/1981 annullare/revocare l'ordinanza ingiunzione stessa e rideterminare i singoli importi richiesti nei termini esposti al paragrafo 5 del presente atto ovvero, nelle minor somme ritenute di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”. Con Costituitosi tempestivamente, l' convenuto ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, con conseguente convalida del provvedimento opposto, e vittoria di spese ai sensi dell'art. 9, comma 2,
d.lgs. 149/2015.
La causa, istruita anche a mezzo di prove orali, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Sulla preliminare eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/1981
1. Preliminare all'esame del merito dell'opposizione proposta da e AN Controparte_1
Con AN avverso l'ordinanza ingiunzione n. 32/2023 emessa nei loro confronti dall' convenuto risulta la verifica della fondatezza dell'eccezione preliminare di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/1981. In particolare, i ricorrenti deducono la tardività della notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione, da cui l'opposta ordinanza ingiunzione trae origine, rispetto alla asserita conclusione delle attività ispettive, posto che l'ultimo verbale interlocutorio risalirebbe al 6 giugno 2019 e il suddetto verbale risulta notificato agli ingiunti il 4 dicembre 2019, ben oltre i 90 giorni prescritti dall'art. 14 cit.
1.2. È pacifico in giurisprudenza che “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata” (Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 2019,
n. 27702; Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 2019, n. 27405; Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 2009, n. 3043).
1.3. Nel caso di specie, risulta dagli atti che solo in data 9.9.2019 gli Ispettori ed i Carabinieri delegati alle indagini nell'ambito del procedimento penale RGNR 268/2018 hanno trasmesso al
Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa l'annotazione di p.g. che dava conto dei Per_2 complessivi esiti delle investigazioni condotte con riferimento alle vicende da cui ha tratto origine altresì l'odierno contenzioso (cfr. doc. 2 memoria difensiva). Solo in data 19 settembre 2019, inoltre,
l'ispettore del lavoro u.p.g. ing. ha proceduto a richiedere alla dott.ssa Controparte_7 Per_2
l'autorizzazione a procedere alla contestazione degli illeciti amministrativi accertati nel corso delle Con indagini predette (autorizzazione concessa dal PM in pari data e protocollata dall' il 22.11.2019; cfr. doc. 3 memoria difensiva).
1.4. Ebbene, se, come afferma la giurisprudenza di legittimità, il dies a quo per la contestazione deve farsi risalire al momento in cui l'autorità non solo abbia acquisito, ma altresì valutato – in termini di sussistenza della violazione poi contestata – le risultanze acquisite nel corso dell'accertamento, tenuto altresì conto della particolare complessità della vicenda concreta, nel caso che ci occupa deve ritenersi senz'altro tempestiva la notificazione del verbale unico di accertamento, intervenuta il 4 dicembre 2019. La documentazione prodotta dall' palesa, infatti, che sino 19 settembre 2019 CP_2
l'attività ispettiva non potesse ritenersi esaurita,
Nel merito
2. Venendo all'esame del merito della controversia, l'ordinanza ingiunzione in oggetto (cfr. doc. 1-
1bis ricorso;
doc. 20 memoria), a seguito dell'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione n. PT00000/2019-744-01 del 25.11.2019, ha ordinato ad AN AN quale obbligato principale e alla quale responsabile in solido, di pagare, a titolo di sanzione Controparte_8 amministrativa e relativi accessori, la complessiva somma di € 50.019,00 per la violazione dell'art. 30, comma 1, e dell'art. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276/2003, così come modificato dall'art. 1, comma 1,
d.lgs. 8/2016, sul presupposto di un illecito distacco di manodopera (24 lavoratori per complessivi 6978 giorni di distacco) presso (affidataria dell'appalto di lavori di manutenzione Controparte_9
e prestazione di servizi alle reti idriche e fognarie nonché agli impianti distribuiti sul territorio di
), dal giugno 2014 al febbraio 2018. Controparte_10
3. È pacifico e documentato che, nell'ambito dell'appalto tra e la consortile Controparte_10 CP_9
(costituita il 3.4.2014, appositamente per eseguire tale appalto, fra le Controparte_11 società CMSA, ed il Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 cfr. doc. 6 ricorso), la società ricorrente, quale consorziata della il 13.6.2014, CP_15 CP_16 CP_16 contestualmente, abbia stipulato con PU:
i) un Accordo quadro per il distacco di personale, ove dichiarava di essere CP_1
“portatrice di interesse a distaccare presso la Soc. personale tecnico e Controparte_9 operaio al fine, non solo di migliorare le loro competenze nella realizzazione di un appalto di grande rilievo, ma anche l'interesse di una natura non quantificabile in termini economici, potendo ben soddisfare finalità di ordine morale o solidale. L'interesse nello specifico è collegato all'attività imprenditoriale e non si pone in contrasto con le finalità dell'oggetto e del patto sociale essendo la distaccante, tramite assegnazione di facente parte della società Consortile PUBLINORD CP_16 distaccataria” (cfr. doc. 11 memoria difensiva): conseguentemente, nel corso del periodo per cui è causa, ha disposto il distacco di 24 lavoratori, tramite comunicazione Unilav CP_1
Con (circostanza non contestata e comunque documentata dall' );
ii) un contratto di noleggio a freddo di macchinari, mezzi e attrezzature di cantiere necessari per l'esecuzione “di prestazioni di lavoro e servizi al fine della manutenzione, compreso pronto intervento
(24 ore al giorno), alle reti idriche e fognarie nonché agli impianti” sul territorio di competenza di
Area Nord (cfr. doc. 12 memoria difensiva): incontroverso tra le parti che tali CP_10 strumentazioni hanno consentito ai lavoratori distaccati di utilizzare sui cantieri della distaccataria
PU le attrezzature del distaccante, nel corso del periodo del distacco.
4. L' resistente, all'esito dell'istruttoria svolta in sede amministrativa, ha ritenuto che la CP_2 vicenda concreta regolata da tali negozi non presentasse i requisiti giuridico-fattuali indispensabili per affermare la legittimità del distacco, non ravvisandosi:
- né un qualificato interesse organizzativo, produttivo, tecnico della società distaccante, date, in sintesi, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa resa dai dipendenti distaccati, ed anche la contraddizione nell'individuazione dell'interesse de quo rilevabile dall'Accordo quadro di distacco: Con l' aveva ritenuto generica ed intrinsecamente incoerente la clausola contrattuale con la quale la società ricorrente e PU avevano individuato l'interesse al distacco nelle finalità di ordine morale e solidale, ma anche nell'interesse collegato all'attività imprenditoriale della società distaccante
(società di capitali orientata, quindi, a scopi di lucro); aveva inoltre evidenziato che gli operai della avevano svolto le proprie mansioni sui cantieri – Area Nord secondo CP_1 CP_10 direttive impartite dai referenti aziendali della , utilizzando macchinari di quest'ultima CP_1 società, senza alcun organico inserimento nella realtà imprenditoriale di PU, che non aveva esercitato alcun potere tipico del datore di lavoro nei confronti del personale distaccato;
- né la temporaneità del distacco, tenuto conto della non coincidenza tra i periodi di previsione e quelli di svolgimento effettivo dei distacchi, come emerso dalla documentazione acquisita nel corso delle attività ispettive.
5. Parte ricorrente ha censurato l'esito dell'accertamento ispettivo, deducendo la legittimità, liceità ed effettività dell'interesse al distacco, riconducibile all'opportunità di formazione del personale distaccato, così come anche all'esecuzione dell'appalto vinto dal consorzio di cui la CP_1 faceva parte, e ciò per l'intera durata del periodo del distacco.
5.1. In particolare, sotto un primo profilo, i ricorrenti asseriscono che il distacco de quo sarebbe legittimo in quanto avrebbe consentito: la creazione di sinergie tra imprese;
la trasmissione e condivisione di know how tra società distinte;
la realizzazione di progetti comuni e condivisi;
lo svolgimento di una complessiva attività che nessuna delle imprese da sola avrebbe potuto svolgere, con individuazione di un unico interlocutore del soggetto pubblico appaltante, come richiesto nel bando
(pag. 14-15 ricorso). In altre parole, l'interesse sarebbe stato individuabile nello scopo di assicurare il buon funzionamento del , secondo i medesimi princìpi che rendono lecito il distacco in caso CP_15 di gruppi di imprese.
5.2. Sotto altro profilo, parte ricorrente afferma che la legittimità del distacco si evincerebbe dal fatto che la aveva un ulteriore, concreto interesse a formare i propri dipendenti in merito CP_1 all'esecuzione ed organizzazione di un appalto complesso e di notevoli dimensioni come quello aggiudicato da PU (pag. 7 ricorso, § 12), che poteva altresì offrire ai dipendenti della società distaccante anche l'occasione per formarsi in merito a nuove modalità tecnologicamente avanzate di gestione dell'appalto e dei flussi di lavoro e a tipologie di attività (manutenzione di opere idrauliche) rispetto alle quali il personale non aveva precedente esperienza (pag.
8-9 ricorso). Nel medesimo senso militava la contestuale conclusione del contratto di noleggio a freddo delle attrezzature della CP_1
, avendo ciò consentito ai dipendenti di quest'ultima di “utilizzare macchinari altamente
[...] specializzati, acquisendo competenze e professionalità specifiche” (cfr. pag. 7 ricorso, §§ 18-19) Con
5.3. Ancora, a dimostrazione dell'erroneità delle conclusioni cui era pervenuto l' nel verbale unico e nell'ordinanza ingiunzione, i ricorrenti deducono la circostanza che il potere direttivo sugli operai distaccati sarebbe stato esercitato da tecnici, responsabili di cantiere, anch'essi distaccati presso
PU: il che escluderebbe che gli operai fossero soggetti al potere direttivo della distaccante, tenuto altresì conto che il personale distaccato veniva coordinato da tecnici del (pag. 7 CP_15 ricorso, §§ 15-16).
6. In diritto, vale la pena premettere che, a fronte del generale divieto di interposizione fittizia nei rapporti di lavoro vigente nell'ordinamento, per cui è illecita la mera somministrazione di manodopera con assunzione dei lavoratori da parte di un datore ma utilizzo della prestazione da parte di altro soggetto, il c.d. distacco costituisce un'ipotesi eccezionale, ammessa e lecita qualora rispecchi i requisiti sanciti dal primo comma dell'art. 30 d.lgs. n. 276/2003.
In particolare, la norma testé citata dispone che “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Come rilevato dalla costante giurisprudenza di legittimità, i tipici ed indispensabili elementi costitutivi della fattispecie del distacco sono da rinvenirsi nell'interesse del distaccante, nella temporaneità del distacco e nel ruolo di datore di lavoro che resta in capo al distaccante. “La dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo ]…] in caso di distacco del dipendente privato, si determina una mera modifica, con carattere non definitivo, delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, che viene a svolgersi presso un terzo. L'interesse del datore di lavoro, distaccante, a che la prestazione sia resa anche a favore del terzo, costituisce l'elemento di reale qualificazione della fattispecie, oltre che il criterio distintivo dalla variegata fenomenologia dell'interposizione illecita di manodopera (Cass., sez.
L, 26 aprile 2006, n. 9557). Il distacco va, dunque, considerato quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, ed è giustificato, sul piano funzionale, dalla permanente connessione con la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante. Pertanto, la temporaneità della destinazione del lavoratore a prestare la propria opera a favore di un terzo, distaccatario, che configura, comunque, uno dei presupposti di legittimità dell'istituto, non richiede che tale destinazione abbia una durata predeterminata, né che essa sia più o meno lunga ossia contestuale all'assunzione del lavoratore, ovvero persista per tutta la durata del rapporto, richiedendosi solo che la durata del distacco coincida con quella dell'interesse del datore di lavoro alla destinazione della prestazione di lavoro a favore di altra organizzazione di impresa (Cass., sez. L, 15 maggio 2012, n. 7517; Cass., sez. L, 25 novembre
2010, n. 23933). Tali caratteristiche della fattispecie, frutto di elaborazione giurisprudenziale, hanno poi trovato conferma nella successiva evoluzione normativa, di cui appunto all'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, ottenendo l'espressa conferma, non solo che il distacco deve soddisfare un interesse proprio del datore di lavoro, ma anche che il lavoratore possa essere messo a disposizione presso altro soggetto solo temporaneamente e per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. L'interesse per la società distaccante è stato individuato, per esempio, nell'esigenza di qualificare il personale in relazione alla realtà produttiva dell'azienda distaccataria ed in vista della creazione di un polo unitario. Deve trattarsi, insomma, dì uno specifico interesse imprenditoriale, anche non economico, che consenta però di qualificare il distacco quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, determinandosi una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso. Può essere, dunque, valorizzata l'acquisizione di particolari professionalità dei dipendenti, determinata dal distacco dei lavoratori. L'interesse del distaccante è stato anche individuato nell'incremento della polivalenza professionale del lavoratore distaccato, anche in ipotesi di crisi aziendale temporanea, in attesa della ripresa produttiva (Cass., sez.
L, 11 settembre 2020, n. 18959). Proprio le mansioni assegnate, diverse da quelle espletate presso il distaccante, possono costituire un indice sintomatico del perseguito incremento della polivalenza professionale. L'interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, e pure di tipo solidaristico;
l'importante è che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui” (così, in motivazione, Cass. civ., sez. L, 9 giugno 2021, n. 16067; in termini, Cass. civ., sez. L, 15 maggio 2012, n. 7517).
Quanto alle modalità precipue di manifestazione ed attuazione dell'interesse datoriale al distacco nel caso di gruppi di imprese, la Suprema Corte, con la già citata pronuncia del 2021, ha ritenuto che tale interesse si possa atteggiare diversamente, argomentando che “in caso di distacco di un lavoratore presso una società inserita nel medesimo gruppo di imprese, sussiste uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante a contribuire alla realizzazione di una struttura organizzativa comune, in coerenza con gli obbiettivi di maggiore funzionalità del raggruppamento, sicché, pur in un contesto di diversa soggettività giuridica, va esclusa la violazione del divieto di interposizione di manodopera di cui all'art. 1 della I. n. 1369 del 1960, "ratione temporis" applicabile, in linea con l'evoluzione normativa dell'istituto di cui al comma 4-ter dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, introdotto dal d.l. n.
76 del 2013, conv. con modif. dalla I. n. 99 del 2013 […] pur nel contesto di una distinta soggettività giuridica, ciascuna componente del gruppo di imprese sia titolare dell'interesse a concorrere, anche mediante il distacco di propri dipendenti, alla realizzazione di comuni strutture produttive e organizzative, che si pongano in un rapporto di coerenza con gli obiettivi di efficienza e di funzionalità del gruppo stesso, oltre che con il dato unificante di una convergenza di interessi economici, anche intesa come progetto di riduzione attuale o potenziale dei costi di gestione. In tali casi, l'interesse del soggetto distaccante non può essere separato da quello del raggruppamento di cui il soggetto stesso è parte economicamente integrata e risulta anzi direttamente connesso e funzionale all'attuazione di quest'ultimo”.
Il comma 4-ter dell'art. 30 d.lgs. n. 276/2003, come introdotto dal d.l. n. 76/2013, conv. con modif. dalla legge n. 99/2013, che prevede che “qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile […]”, conferma che “in presenza dell'inserimento del soggetto distaccante e di quello distaccatario in un medesimo gruppo, si pone in evidenza il carattere sinergico dell'intervento organizzativo volto a costituire un "unico polo" per l'amministrazione del personale dipendente delle società facenti capo ad esso, con la corrispondenza del distacco del lavoratore ad una comune esigenza di razionalità ed economicità del servizio” (così, ancora, Cass. civ., sez. L, n. 16067/2021; in termini, Cass. civ., sez. L, 21 aprile 2016, n.
8068).
7. Sulla scorta di tali autorevoli e condivisibili indicazioni ermeneutiche, alla luce degli esiti dell'istruttoria, si ritiene infondata la prospettazione difensiva di cui al ricorso, che deve pertanto essere respinto.
7.1. In particolare, è stata acquisita la prova che:
- gli operai ed i tecnici della non hanno mai avuto alcuna occasione di diretto CP_1 rapporto con personale di PU (lo si evince dal fatto che, con la sola eccezione di Testimone_1 non vengono riferiti nominativi di alcun dipendente PU nelle testimonianze acquisite, ed altresì da quanto dichiarato dal teste all'udienza del 28.3.2024, posto che lo stesso ha riferito di non Tes_2 sapere a chi il suo preposto inviasse i rendiconto a fine giornata, né ha saputo indicare chi fossero i referenti di PU dei geometri della ); CP_1
- i dipendenti della società ricorrente hanno riferito di un solo soggetto connesso a PU,
[...]
che aveva il ruolo di responsabile di PU per l'intero appalto, e provvedeva a inviare il Tes_1 programma dei lavori da svolgere per come segnalati da (si vedano in proposito le CP_10 dichiarazioni del teste all'udienza del 15.1.2024); Tes_3
- erano i tecnici della , poi, in concreto, a formare le squadre, assegnare i lavori CP_1 giornalieri da svolgere, a indicare il sito degli interventi necessari: in proposito, cfr. dichiarazioni teste
“Eravamo in squadre di due persone che venivano formate la mattina stessa e ero io e il mio Tes_2 preposto: funzionava che il preposto diceva a me dove si doveva andare e cosa fare e lui era informato dai geometri della pancani” (ud. 28.3.24); dich. teste “Io ero il tecnico che si occupava di Tes_4 controllare le squadre e di mandare le squadre dove ci diceva PU che aveva un programma delle perdite e delle sostituzioni di tubazioni da fare. Vi era un programma giornaliero che arrivava dai tecnici dei PU che me li inviano a me sulla mia posta elettronica e dal quale poi ci si organizzava internamente alla pancani in base alle ordinanze, alle possibilità di intervenire” (ud.
28.3.24); dich. teste “vi era un responsabile di PU di tutto l'appalto il quale riceveva gli Tes_3 ordini di lavoro da e lui in base a delle priorità comunicava a noi tecnici gli interventi da CP_10 eseguire. Noi a nostra volta davamo l'incarico e indicazioni dei lavori da fare ai nostri operai” (ud.
15.1.24); si tratta di dichiarazioni coerenti con quanto dichiarato, all'udienza del 15.1.2024, anche dal teste (“Per cui noi la mattina si partiva dalla sede di che ci davano il Tes_5 CP_1 programma dei lavori da fare e potevano venirci dati dal o dal ) e dal teste Tes_3 Per_3 [...]
(“si andava al magazzino della ci veniva dato l'ordine degli interventi da fare e Tes_6 CP_1 dove si doveva andare a lavorare […] noi ci venivano dati gli ordini da parte dei geometri o capisquadra del ), da ritenersi attendibili per tale ragione;
CP_1
- le squadre partivano dalla sede della società distaccante (cfr. dich. teste “Ad Testimone_6 giudice: si andava al magazzino della ci veniva dato l'ordine degli interventi da fare e dove si CP_1 doveva andare a lavorare […] Ad giudice: Noi si partiva al mattino dal magazzino del e ditta CP_1
e si partiva dalle 7 alle 7:30 e si andava sul posto dove lavorare”; dich. teste : CP_1 Tes_5
“Per cui la mattina noi si partiva dalla sede di che ci davano il programma die lavori CP_1 da fare e potevano venirci dati dal o dal ) ed utilizzavano attrezzature della Tes_3 Per_3 CP_1
(cfr. dich. teste “Le squadre erano dotare di furgoni attrezzati come escavatori e
[...] Tes_4 altro che erano della e a volte a noleggio”, circostanza, questa, comunque pacifica e CP_1 documentata);
- i lavoratori (in specie, i capisquadra) dovevano redigere dei rapporti in ordine agli interventi svolti: tali rapporti venivano redatti utilizzando, prima, un telefonino e, poi in un secondo momento, un tablet, forniti da con il quale gli operai dovevano documentare fotograficamente lo stato di CP_10 avanzamento dei lavori (cfr. dichiarazioni del teste del teste nonché Testimone_7 Testimone_8 del teste all'udienza del 28.3.2024: “Questi lavori venivano caricati su device, un tablet Tes_4 portatile che ogni squadra aveva a disposizione e si portava dietro e sul quale veniva fatto anche un report di tutte le fasi dei lavori che riguarda auna perdita e che sono richieste per arrivare poi alla contabilizzazione dell'intervento stesso […] i device che si utilizzava erano tablet per i quali si facevano le fotografie alle varie fasi dei lavori, erano georeferenziati e si procedeva a fare le foto sull'avanzamento del lavoro fino alla riparazione finita e ogni volta venivano invitai ai tecnici di
PU”; inoltre, il teste all'udienza del 15.1.2024, ha riferito come l'utilizzo dei terminali Tes_3 suddetti fosse la più importante caratteristica discretiva tra il lavoro nell'appalto PU e ogni altro tipo di appalto aggiudicato dalla : “Più importante è stato anche l'utilizzo di tablet per CP_1 documentare sia con fotografie e anche con inserimento dei dati inerenti alla lavorazione eseguita nonché l'avanzamento dello stato del lavoro. Ad giudice. I tablet erano stati dati in dotazione da
e erano collegati con , alla piattaforma SAP. Anche a formazione per l'suo di CP_10 CP_10 questo tablet era stata fata da a noi tecnici e noi poi ai nostri operai”); CP_10
- la formazione agli operai per l'utilizzo dei devices per la rendicontazione degli interventi svolti era stata fatta direttamente dal Geometra dipendente di , che aveva acquisito le Tes_3 CP_1 competenze direttamente da CP_10
- quanto al tipo di interventi assegnati, ancorché dalle dichiarazioni rese dai testimoni sia possibile ricavare che, per l'utilizzo di certi materiali o per la scelta tecnica di sostituire integralmente le tubazioni danneggiate anziché ripararle, il tipo di opera oggetto dell'appalto fosse diversa CP_10 da altre di cui già la si era occupata (cfr. teste “cambiavano i materiali perché CP_1 Tes_3 veniva utilizzato la tubazione di multistrato e non più il polietilene […] poi il tipo di interventi erano diversi perché non venivano fatte più le semplici riparazioni della rottura del tubo ma venivano sostituiti anche tratti intere di tubatura. Le modalità di ripristino degli stessi scavi erano cambiate perché l'asfalto veniva fatto un allargamento rispetto alla semplice sessione di scavo”), i testi hanno riferito che il modo di lavorare rispetto al periodo antecedente il distacco non era mutato (cfr. teste
: “sia da prima che dopo il distacco il mio modo di lavorare era sempre rimasto il Tes_5 solito”) e che in ogni caso non erano stati offerti agli operai distaccati corsi di formazione per gli interventi sulla rete idrica, dovendo gli stessi formarsi sul campo (teste “Per quanto io mi Tes_2 ricordo non ho fatto corsi di formazioni specifici in tale campo ma ci si formava lì per lì quando si andava a fare questi lavori tramite i nostri geometri e superiori”, il che smentisce quanto riferito dal teste che, non essendo un operaio e non avendo dunque operato personalmente sui cantieri, Tes_4
dove si faceva le foto e si mandavano le foto dei lavori fatti. Il telefonino l'aveva il caposquadra che era mio fratello Tes_5
[…]Non mi ricordo se dopo il telefonino che aveva il caposquadra ci fu dato un tablet” risulta meno attendibile sulla riferita circostanza rispetto a e, dunque, senza alcun referente, Tes_2 tecnico o operaio, della PU, posto che le squadre di lavoro erano composte da due lavoratori distaccati dipendenti della che, dunque, avevano tutti la medesima esperienza sul tipo di CP_1 lavoro da svolgere.
7.2. Quanto emerso nel corso dell'istruttoria orale, unitamente alla documentazione acquisita (in specie, l'Accordo Quadro di distacco e il contratto di noleggio a freddo, di cui già si è dato conto), consente di ritenere provata l'illiceità del distacco per cui è causa.
7.2.1. Difatti, il solo organico con cui i distaccati si sono costantemente interfacciati nel corso del distacco è quello della società distaccante;
non sono stati indicati specifici dipendenti di PU coi quali i distaccati avrebbero avuto contatti lavorativi, se non tale inducendo così a Testimone_1 ritenere che, nella realtà dei fatti, non vi fossero altri tecnici della PU cui il personale della distaccante potesse far riferimento. Anche ad ogni modo, era esclusivamente impegnato nel Tes_1 comunicare il complesso di interventi commissionati volta a volta da mentre la CP_10 programmazione specifica degli interventi e l'assegnazione alle squadre di operai era attività cui erano preposti i tecnici della . CP_1
7.2.2. I lavori che venivano svolti dagli operai, quantunque magari richiedenti l'uso di materiali particolari, non hanno richiesto che questi mutassero in maniera sostanziale né le proprie mansioni né il proprio modo di lavorare. Peraltro, anche per quei lavoratori che non avessero svolto in precedenza opere inerenti a reti idriche non è stata fatta alcuna formazione da parte di personale specializzato di Con PU. L'attrezzatura, i macchinari, i materiali (di cui l' ha fornito un dettagliato elenco, sub doc. 14 memoria) erano della . PU, per contro, non aveva beni strumentali, né CP_1 personale esperto. Sui cantieri, dunque, prestavano attività esclusivamente lavoratori distaccati dalla
. CP_1
7.3. Tali circostanze di fatto smentiscono l'assunto dei ricorrenti in ordine alla effettività dell'interesse sotteso all'Accordo Quadro di distacco in termini di miglioramento delle competenze dei propri dipendenti nell'esecuzione ed organizzazione di un appalto di notevoli dimensioni, relativo ad opere rispetto alle quali il personale non aveva precedente esperienza, e nell'utilizzo di nuove modalità tecnologicamente avanzate di gestione dell'appalto stesso (cfr. supra § 5.2.). Il distacco ha infatti riguardato ben 24 lavoratori di una società strutturata, operativa da anni, non ha comportato l'acquisizione di nuove competenze tecniche da parte dei dipendenti, che hanno continuato a prestare la propria opera nel medesimo modo (sia in termini organizzativi che operativi) seguito sino a quel momento, senza alcuna specifica formazione offerta da lavoratori, dipendenti della distaccataria, specializzati nel settore delle manutenzioni delle reti idriche.
7.3.1. Non risulta, invero, sufficiente a denotare in termini di innovatività dell'appalto, tale da giustificare l'interesse qualificato al distacco, il fatto che gli operai fossero tenuti ad utilizzare devices con i quali ricevere indicazioni relative ai siti di intervento programmato e con cui registrare lo stato dei lavori assegnati a ciascuna squadra. È difatti emerso che una analoga attività di rendicontazione veniva effettuata, ancorché in forma cartacea, anche in precedenza al distacco presso PU (teste
: “già prima del distacco con PU, quando già con la ditta si lavorava nel Chianti, Tes_5 mi era stato dato un telefonino anche se all'inizio, proprio all'inizio, invece si faceva dei rapportini di lavoro”). Peraltro, se – come asserito anche dal teste – l'utilizzo di tali terminali rappresenta la Tes_3 più significativa differenza tra il precedente modus operandi di e quello adottato CP_1 nell'appalto non si può ritenere che l'adozione di simili strumenti tecnologici fosse a tal CP_10 punto determinante l'attività svolta sui cantieri PU da attrarre e qualificare l'interesse al distacco,
a fronte della sostanziale identità delle mansioni che il personale distaccato ha svolto nel corso del periodo di distacco, rispetto alle quali l'uso di strumenti tecnologici/telematici di rendicontazione può al più avere funzione vicaria o accessoria. Tanto più che, come emerso in istruttoria, la formazione dei capicantiere all'uso dei terminali de quibus era stata fatta dallo stesso dipendente di Tes_3 CP_1
.
[...]
7.4. Infine, il fatto che fosse la stessa ad aver fornito – tramite il contratto di noleggio CP_1
a freddo – tutta la necessaria attrezzatura che, per stessa ammissione di parte ricorrente (e come confermato dai testi), era quella che veniva utilizzata dal personale distaccato sui cantieri, contraddice in maniera lampante l'affermazione degli opponenti per cui il noleggio a freddo avrebbe consentito ai dipendenti in distacco di “utilizzare macchinari altamente specializzati, acquisendo competenze e professionalità specifiche” nell'ambito del distacco presso PU, proprio perché non si trattava di beni strumentali nuovi, diversi, specifici per il tipo di interventi commissionati, messi a disposizione dalla distaccataria, bensì dei medesimi macchinari che già erano in uso alla distaccante e dunque già utilizzati dai suoi dipendenti.
7.5. Né può essere condivisa la posizione dei ricorrenti in ordine all'individuazione di un interesse del distaccante, idoneo a legittimare il distacco, nei generici e non meglio chiariti interessi di carattere morale e solidale di cui all'Accordo quadro di distacco (cfr. doc. 11 memoria), che invero sembrerebbero invocati come mera 'clausola di stile' e di chiusura, anche perché in contraddizione logica con l'interesse “collegato all'attività imprenditoriale” (e dunque di natura economica, produttiva, organizzativa, in altre parole lucrativa) evocato subito dopo nella declaratoria contrattuale e, comunque, non emersi nel corso dell'istruttoria.
7.7. Tutto quanto sin qui evidenziato vale a dimostrare anche la scarsa persuasività dell'argomento ulteriore speso dagli opponenti allorché evidenziano che il potere direttivo sugli operai distaccati sarebbe stato esercitato da tecnici, responsabili di cantiere, anch'essi distaccati presso PU e coordinato da tecnici del (cfr. supra § 5.3.). Come visto, il solo compito dell'unico tecnico CP_15
PU ( , del cui specifico ruolo nel si è acquisita prova in corso di causa, Testimone_1 CP_15 era quello di trasmettere ai tecnici di il programma degli interventi ricevuto da CP_1
Le direttive agli operai venivano impartite direttamente dai responsabili della CP_10 CP_1
.
[...]
8. Considerato quanto sin qui evidenziato, in ordine all'accertata carenza, nel caso di specie, di un interesse qualificato al distacco, risulta altresì infondata la tesi dei ricorrenti che asseriscono che, nel caso che ci occupa, ovverosia di consorzio tra imprese ai sensi dell'art. 2602 c.c., debba farsi operare la presunzione assoluta di legittimità del distacco di cui al citato art. 30, comma 4-ter, d.lgs. n. 276/2003 in virtù del fatto che “all'interno di una società consortile, la messa a disposizione dei consorziati di uomini, mezzi e conoscenze […] è il regolare e costante funzionamento, anzi la causa stessa del vincolo in questione” (cfr. pag. 13 ricorso).
8.1. Come visto, è provato che il era sostanzialmente privo sia di personale Controparte_17 specializzato sia di attrezzature e beni strumentali all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, e che il distacco de quo aveva riguardato ben 24 lavoratori di una società strutturata e dotata di personale e mezzi (ossia la , quantunque in astratto il preveda una organizzazione CP_1 CP_15 comune (art. 2602 c.c.), di talché non si può ritenere estendibile a questa ipotesi la disciplina che regola i casi di distacco tra società controllante e controllata nell'ambito di un gruppo di imprese, ovvero tra società legate da contratto di rete di impresa.
8.2. Difatti, le circostanze storico-fattuali di cui si è già dato conto consentono di escludere il ricorrere nel caso che ci occupa delle fattispecie enucleate dalla giurisprudenza di legittimità come idonee a manifestare la natura del distacco quale vero e proprio atto organizzativo del datore di lavoro, espressivo di un sotteso, concreto interesse organizzativo alla temporanea modificazione delle modalità esecutive dalla prestazione dei propri dipendenti.
A titolo meramente esemplificativo, nella sentenza n. 8068/2016, la Sezione Lavoro della
Cassazione ha ritenuto legittimo il distacco di una lavoratrice presso un ufficio di altra società del gruppo che si occupava della gestione amministrativa di tutte le società del raggruppamento, posto che in una siffatta situazione l'interesse del distaccante si esprimeva come interesse condiviso con il gruppo di cui distaccante e distaccataria erano parte (con riferimento precipuo a tale caso, si legge in Cass. civ., sez. L, n. 16067/2021, cit.: “in presenza dell'inserimento del soggetto distaccante e di quello distaccatario in un medesimo gruppo, si pone in evidenza il carattere sinergico dell'intervento organizzativo volto a costituire un "unico polo" per l'amministrazione del personale dipendente delle società facenti capo ad esso, con la corrispondenza del distacco del lavoratore ad una comune esigenza di razionalità ed economicità del servizio. In questo caso, comunque, ove si è ritenuto esistente l'istituto del distacco, la lavoratrice era stata distaccata presso l'ufficio di altra società del gruppo, che però si occupava della gestione amministrativa di tutte le società del raggruppamento”).
8.3. Nel caso di specie un simile interesse non emerge dagli atti e dalle risultanze istruttorie acquisite, tenuto conto del fatto che il , per quanto accertato in giudizio, non era altro che una CP_15 vacua sovrastruttura priva di 'contenuto' (in termini di organico, risorse strumentali etc), incapace di consentire alla distaccante di realizzare quell'interesse dichiarato nell'Accordo Quadro alla formazione del personale distaccato (non essendovi personale specializzato alle dipendenze di PU che si sia occupato di assicurare tale formazione ai distaccati, né essendo sufficiente l'utilizzo di un tablet per la registrazione e rendicontazione dei lavori svolti a dimostrare la innovatività dell'appalto de quo rispetto agli altri precedentemente aggiudicati dalla , tanto più che le attrezzature ed i macchinari CP_1 utilizzati nei cantieri dai lavoratori in distacco erano proprio quelli della distaccante e dunque gli stessi da sempre utilizzati dai medesimi), e senza che sia possibile rinvenire nella vicenda alcun indice di quella sinergia organizzativa di cui la Cassazione richiede la dimostrazione per riconoscere la legittimità del distacco nell'ambito di gruppi d'imprese. Il solo interesse, invero, evidenziabile nel caso di specie risulta quello – denunciato dall'ispettorato e, dunque, sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta in questa sede – di traslare su un diverso soggetto l'obbligo retributivo dei lavoratori volta per volta distaccati.
9. Infine, deve respingersi la censura che parte ricorrente muove al provvedimento sanzionatorio opposto, allorché sostiene che essa sarebbe contraddittoria nella misura in cui avrebbe sanzionato i ricorrenti per la ritenuta illiceità del distacco pur avendo affermato che la fattispecie concreta potrebbe qualificarsi come appalto.
9.1. Occorre rilevare innanzitutto che sia nel verbale unico di accertamento e notificazione, sia nell'opposta ordinanza ingiunzione, l' resistente ha inteso univocamente sanzionare, secondo CP_2 il comb. disp. artt. 30, comma 1, e 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276/2003, la riscontrata illiceità del distacco di personale realizzato dalla con l'Accordo quadro sottoscritto nel giugno 2014 CP_1 con PU. La sanzione amministrativa irrogata, dunque, trova fondamento in tale – corretto, per quanto sin qui esposto – accertamento, senza implicare né presupporre alcun accertamento a fini qualificatori della vicenda storico-fattuale de qua come ipotesi lecita o illecita di somministrazione di manodopera per appalto genuino o meno (e, a ben vedere, di contro a quanto sostenuto dai ricorrenti, nel verbale unico non si afferma che, se si ritenesse sussistente un appalto, esso sarebbe senz'altro lecito). L'ingiunzione del pagamento della sanzione amministrativa, pertanto, non ha quale presupposto la riqualificazione – in via di mera ipotesi, peraltro – della medesima vicenda contrattuale in termini di appalto, ma solo l'accertata illiceità del distacco.
9.2. In secondo luogo, sono le stesse parti ricorrenti ad aver inteso strutturare il proprio rapporto CP_1 contrattuale con PU (e la propria partecipazione all'appalto – Nord) nelle forme CP_10 del distacco, avendo espressamente qualificato in tal senso la fattispecie, con la stipula dell'Accordo quadro di distacco di personale ed il contestuale contratto di noleggio a freddo dei macchinari necessari per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto di PU.
9.3. L'irrilevanza dell'assunto secondo cui, astrattamente ed in via ipotetica, la vicenda sub iudice avrebbe connotati dell'appalto risulta, infine, dalla considerazione che tale argomento è articolato Con dall' solo ad colorandum, a contorno della motivazione, ampia, coerente, puntuale, supportata da valido materiale istruttorio, e comunque comprovata in fatto dalle risultanze acquisite in corso di causa, con la quale l' ha giustificato l'accertamento di un'ipotesi di distacco illecito e, dunque, di CP_2 irregolare somministrazione di manodopera meritevole di sanzione.
9.4. Anche tale censura deve, pertanto, essere respinta.
Sull'adeguatezza della sanzione in concreto irrogata
10. Non merita accoglimento, infine, l'ultimo motivo di doglianza formulato dai ricorrenti, in ordine alla errata quantificazione della sanzione irrogata.
Parte ricorrente si è difatti limitata a generici rilievi a sostegno della richiesta rideterminazione della sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione opposta, di talché tale motivo di opposizione merita di essere respinto, non ravvisandosi errori nella quantificazione del dovuto in forza delle disposizioni di cui agli artt. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276/2003 e 1, commi 1 e 6, d.lgs. n. 8/2016 (in virtù dei quali la sanzione amministrativa nei casi quale quello di specie è pari ad € 50,00 per ogni lavoratore illecitamente distaccato e per ogni giornata lavorata, e comunque sempre entro il limite massimo dei
50.000,00). Né si rileva la sussistenza di valide ragioni per ridurre l'importo ingiunto, al lume delle Con circostanze di fatto accertate, tenuto altresì conto che – come rileva anche l' resistente – sia le giornate di distacco sia il numero dei lavoratori distaccati erano stati comunicati agli ispettori proprio dalla società e che dunque il conteggio era stato effettuato sulla scorta di documentazione proveniente dalla parte ricorrente.
11. Tanto basta per l'integrale rigetto della domanda.
Sulle spese di lite 12. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri medi dello scaglione di riferimento, già ridotte del 20% stante l'applicabilità al caso di specie dell'art. 9, comma 2, d.lgs. 149/2015 come richiesto dall'Ispettorato vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, convalida l'ordinanza ingiunzione opposta dichiarandola esecutiva;
Con
2) Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.405,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
Pistoia, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Verbale ud. 15.1.2024, pag. 2: “Non mi ricordo bene ma già prima del distacco con PU, quando già con la ditta si lavorava nel Chianti, mi era stato dato un telefonino anche se all'inzio, proprio all'inizio, invece si facevo dei rapportini di lavoro. Ad Giudice: all'inizio prendeva le misure, io riportavo tale misure sul rapportino e le portavo in ditta. Con CP_10 PU avevamo questo telefonino che faceva le veci del tablet come abbiamo adesso. Per cui la mattina noi si partiva dalla sede di che ci davano il programma die lavori da fare e potevano venirci dati dal o dal CP_1 Tes_3
Poi andavamo sul posto, si facevano le foto e tutte le procedure mettendo il cantiere in sicurezza e le varie fasi Per_3 del lavoro fotografandole. Poi alla fine del lavoro, io sul telefonino mettevo che il lavoro era completato e non so dire a chi andasse tale invio”. 2 Verbale ud. 15.1.2024, pag. 1: “All'inizio non avevamo nulla e si segnava su un foglio gli interventi da fare e poi dopo poco tempo, ma non ricordo da quale data, ci hanno dato un telefonino che vi erano gli ordini di Publiacqa dei lavori da fare e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 211/2023 promossa da:
P.iva.: ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LA BE e dell'avv. BORSI FRANCESCO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. LA ANDREA PANCANI (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. LA C.F._1 BE e dell'avv. BORSI FRANCESCO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. LA Parte ricorrente contro
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio della dott.ssa , del dott. e del dott. Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliato in Viale Adua n. 123, , 51100, PT Persona_1 CP_2 Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 22 e 23 legge n. 689/1981 e art. 6 d.lgs. 150/2011, quale legale rappresentante p.t. della Controparte_1 Controparte_1
[..
nonché AN AN hanno convenuto in giudizio l' Controparte_5
, proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 32/2023 del 14.2.2023, notificata
[...] in data 14.2.2023 per il pagamento della sanzione di € 50.000,00
Parte ricorrente ha censurato l'ordinanza ingiunzione opposta per le seguenti ragioni: i) intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/1981; ii) legittimità del distacco dei lavoratori della
[...] presso PU;
iii) inesistenza, in ogni caso, di una ipotesi di somministrazione CP_1 irregolare;
iv) discrasia tra verbale di accertamento e ordinanza-ingiunzione; v) errata quantificazione della sanzione irrogata.
Previa istanza di sospensione dell'ordinanza ingiunzione opposta, i ricorrenti hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, a) Preliminarmente: sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione dell'ordinanza ingiunzione epigrafata ricorrendo pericolo imminente di un danno grave e irreparabile per l'istante per quanto specificato al punto 6 del presente atto;
b) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto in relazione alle pretese mosse con l'atto opposto in questa sede, poiché infondate in fatto ed in diritto;
Co c) In subordine, applicando alle sanzioni irrogate dall' di con l'ordinanza ingiunzione CP_2 in epigrafe indicata i principi di cui agli art. 8 e 11 L. 689/1981 annullare/revocare l'ordinanza ingiunzione stessa e rideterminare i singoli importi richiesti nei termini esposti al paragrafo 5 del presente atto ovvero, nelle minor somme ritenute di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”. Con Costituitosi tempestivamente, l' convenuto ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, con conseguente convalida del provvedimento opposto, e vittoria di spese ai sensi dell'art. 9, comma 2,
d.lgs. 149/2015.
La causa, istruita anche a mezzo di prove orali, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Sulla preliminare eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/1981
1. Preliminare all'esame del merito dell'opposizione proposta da e AN Controparte_1
Con AN avverso l'ordinanza ingiunzione n. 32/2023 emessa nei loro confronti dall' convenuto risulta la verifica della fondatezza dell'eccezione preliminare di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/1981. In particolare, i ricorrenti deducono la tardività della notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione, da cui l'opposta ordinanza ingiunzione trae origine, rispetto alla asserita conclusione delle attività ispettive, posto che l'ultimo verbale interlocutorio risalirebbe al 6 giugno 2019 e il suddetto verbale risulta notificato agli ingiunti il 4 dicembre 2019, ben oltre i 90 giorni prescritti dall'art. 14 cit.
1.2. È pacifico in giurisprudenza che “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata” (Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 2019,
n. 27702; Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 2019, n. 27405; Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 2009, n. 3043).
1.3. Nel caso di specie, risulta dagli atti che solo in data 9.9.2019 gli Ispettori ed i Carabinieri delegati alle indagini nell'ambito del procedimento penale RGNR 268/2018 hanno trasmesso al
Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa l'annotazione di p.g. che dava conto dei Per_2 complessivi esiti delle investigazioni condotte con riferimento alle vicende da cui ha tratto origine altresì l'odierno contenzioso (cfr. doc. 2 memoria difensiva). Solo in data 19 settembre 2019, inoltre,
l'ispettore del lavoro u.p.g. ing. ha proceduto a richiedere alla dott.ssa Controparte_7 Per_2
l'autorizzazione a procedere alla contestazione degli illeciti amministrativi accertati nel corso delle Con indagini predette (autorizzazione concessa dal PM in pari data e protocollata dall' il 22.11.2019; cfr. doc. 3 memoria difensiva).
1.4. Ebbene, se, come afferma la giurisprudenza di legittimità, il dies a quo per la contestazione deve farsi risalire al momento in cui l'autorità non solo abbia acquisito, ma altresì valutato – in termini di sussistenza della violazione poi contestata – le risultanze acquisite nel corso dell'accertamento, tenuto altresì conto della particolare complessità della vicenda concreta, nel caso che ci occupa deve ritenersi senz'altro tempestiva la notificazione del verbale unico di accertamento, intervenuta il 4 dicembre 2019. La documentazione prodotta dall' palesa, infatti, che sino 19 settembre 2019 CP_2
l'attività ispettiva non potesse ritenersi esaurita,
Nel merito
2. Venendo all'esame del merito della controversia, l'ordinanza ingiunzione in oggetto (cfr. doc. 1-
1bis ricorso;
doc. 20 memoria), a seguito dell'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione n. PT00000/2019-744-01 del 25.11.2019, ha ordinato ad AN AN quale obbligato principale e alla quale responsabile in solido, di pagare, a titolo di sanzione Controparte_8 amministrativa e relativi accessori, la complessiva somma di € 50.019,00 per la violazione dell'art. 30, comma 1, e dell'art. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276/2003, così come modificato dall'art. 1, comma 1,
d.lgs. 8/2016, sul presupposto di un illecito distacco di manodopera (24 lavoratori per complessivi 6978 giorni di distacco) presso (affidataria dell'appalto di lavori di manutenzione Controparte_9
e prestazione di servizi alle reti idriche e fognarie nonché agli impianti distribuiti sul territorio di
), dal giugno 2014 al febbraio 2018. Controparte_10
3. È pacifico e documentato che, nell'ambito dell'appalto tra e la consortile Controparte_10 CP_9
(costituita il 3.4.2014, appositamente per eseguire tale appalto, fra le Controparte_11 società CMSA, ed il Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 cfr. doc. 6 ricorso), la società ricorrente, quale consorziata della il 13.6.2014, CP_15 CP_16 CP_16 contestualmente, abbia stipulato con PU:
i) un Accordo quadro per il distacco di personale, ove dichiarava di essere CP_1
“portatrice di interesse a distaccare presso la Soc. personale tecnico e Controparte_9 operaio al fine, non solo di migliorare le loro competenze nella realizzazione di un appalto di grande rilievo, ma anche l'interesse di una natura non quantificabile in termini economici, potendo ben soddisfare finalità di ordine morale o solidale. L'interesse nello specifico è collegato all'attività imprenditoriale e non si pone in contrasto con le finalità dell'oggetto e del patto sociale essendo la distaccante, tramite assegnazione di facente parte della società Consortile PUBLINORD CP_16 distaccataria” (cfr. doc. 11 memoria difensiva): conseguentemente, nel corso del periodo per cui è causa, ha disposto il distacco di 24 lavoratori, tramite comunicazione Unilav CP_1
Con (circostanza non contestata e comunque documentata dall' );
ii) un contratto di noleggio a freddo di macchinari, mezzi e attrezzature di cantiere necessari per l'esecuzione “di prestazioni di lavoro e servizi al fine della manutenzione, compreso pronto intervento
(24 ore al giorno), alle reti idriche e fognarie nonché agli impianti” sul territorio di competenza di
Area Nord (cfr. doc. 12 memoria difensiva): incontroverso tra le parti che tali CP_10 strumentazioni hanno consentito ai lavoratori distaccati di utilizzare sui cantieri della distaccataria
PU le attrezzature del distaccante, nel corso del periodo del distacco.
4. L' resistente, all'esito dell'istruttoria svolta in sede amministrativa, ha ritenuto che la CP_2 vicenda concreta regolata da tali negozi non presentasse i requisiti giuridico-fattuali indispensabili per affermare la legittimità del distacco, non ravvisandosi:
- né un qualificato interesse organizzativo, produttivo, tecnico della società distaccante, date, in sintesi, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa resa dai dipendenti distaccati, ed anche la contraddizione nell'individuazione dell'interesse de quo rilevabile dall'Accordo quadro di distacco: Con l' aveva ritenuto generica ed intrinsecamente incoerente la clausola contrattuale con la quale la società ricorrente e PU avevano individuato l'interesse al distacco nelle finalità di ordine morale e solidale, ma anche nell'interesse collegato all'attività imprenditoriale della società distaccante
(società di capitali orientata, quindi, a scopi di lucro); aveva inoltre evidenziato che gli operai della avevano svolto le proprie mansioni sui cantieri – Area Nord secondo CP_1 CP_10 direttive impartite dai referenti aziendali della , utilizzando macchinari di quest'ultima CP_1 società, senza alcun organico inserimento nella realtà imprenditoriale di PU, che non aveva esercitato alcun potere tipico del datore di lavoro nei confronti del personale distaccato;
- né la temporaneità del distacco, tenuto conto della non coincidenza tra i periodi di previsione e quelli di svolgimento effettivo dei distacchi, come emerso dalla documentazione acquisita nel corso delle attività ispettive.
5. Parte ricorrente ha censurato l'esito dell'accertamento ispettivo, deducendo la legittimità, liceità ed effettività dell'interesse al distacco, riconducibile all'opportunità di formazione del personale distaccato, così come anche all'esecuzione dell'appalto vinto dal consorzio di cui la CP_1 faceva parte, e ciò per l'intera durata del periodo del distacco.
5.1. In particolare, sotto un primo profilo, i ricorrenti asseriscono che il distacco de quo sarebbe legittimo in quanto avrebbe consentito: la creazione di sinergie tra imprese;
la trasmissione e condivisione di know how tra società distinte;
la realizzazione di progetti comuni e condivisi;
lo svolgimento di una complessiva attività che nessuna delle imprese da sola avrebbe potuto svolgere, con individuazione di un unico interlocutore del soggetto pubblico appaltante, come richiesto nel bando
(pag. 14-15 ricorso). In altre parole, l'interesse sarebbe stato individuabile nello scopo di assicurare il buon funzionamento del , secondo i medesimi princìpi che rendono lecito il distacco in caso CP_15 di gruppi di imprese.
5.2. Sotto altro profilo, parte ricorrente afferma che la legittimità del distacco si evincerebbe dal fatto che la aveva un ulteriore, concreto interesse a formare i propri dipendenti in merito CP_1 all'esecuzione ed organizzazione di un appalto complesso e di notevoli dimensioni come quello aggiudicato da PU (pag. 7 ricorso, § 12), che poteva altresì offrire ai dipendenti della società distaccante anche l'occasione per formarsi in merito a nuove modalità tecnologicamente avanzate di gestione dell'appalto e dei flussi di lavoro e a tipologie di attività (manutenzione di opere idrauliche) rispetto alle quali il personale non aveva precedente esperienza (pag.
8-9 ricorso). Nel medesimo senso militava la contestuale conclusione del contratto di noleggio a freddo delle attrezzature della CP_1
, avendo ciò consentito ai dipendenti di quest'ultima di “utilizzare macchinari altamente
[...] specializzati, acquisendo competenze e professionalità specifiche” (cfr. pag. 7 ricorso, §§ 18-19) Con
5.3. Ancora, a dimostrazione dell'erroneità delle conclusioni cui era pervenuto l' nel verbale unico e nell'ordinanza ingiunzione, i ricorrenti deducono la circostanza che il potere direttivo sugli operai distaccati sarebbe stato esercitato da tecnici, responsabili di cantiere, anch'essi distaccati presso
PU: il che escluderebbe che gli operai fossero soggetti al potere direttivo della distaccante, tenuto altresì conto che il personale distaccato veniva coordinato da tecnici del (pag. 7 CP_15 ricorso, §§ 15-16).
6. In diritto, vale la pena premettere che, a fronte del generale divieto di interposizione fittizia nei rapporti di lavoro vigente nell'ordinamento, per cui è illecita la mera somministrazione di manodopera con assunzione dei lavoratori da parte di un datore ma utilizzo della prestazione da parte di altro soggetto, il c.d. distacco costituisce un'ipotesi eccezionale, ammessa e lecita qualora rispecchi i requisiti sanciti dal primo comma dell'art. 30 d.lgs. n. 276/2003.
In particolare, la norma testé citata dispone che “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Come rilevato dalla costante giurisprudenza di legittimità, i tipici ed indispensabili elementi costitutivi della fattispecie del distacco sono da rinvenirsi nell'interesse del distaccante, nella temporaneità del distacco e nel ruolo di datore di lavoro che resta in capo al distaccante. “La dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo ]…] in caso di distacco del dipendente privato, si determina una mera modifica, con carattere non definitivo, delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, che viene a svolgersi presso un terzo. L'interesse del datore di lavoro, distaccante, a che la prestazione sia resa anche a favore del terzo, costituisce l'elemento di reale qualificazione della fattispecie, oltre che il criterio distintivo dalla variegata fenomenologia dell'interposizione illecita di manodopera (Cass., sez.
L, 26 aprile 2006, n. 9557). Il distacco va, dunque, considerato quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, ed è giustificato, sul piano funzionale, dalla permanente connessione con la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante. Pertanto, la temporaneità della destinazione del lavoratore a prestare la propria opera a favore di un terzo, distaccatario, che configura, comunque, uno dei presupposti di legittimità dell'istituto, non richiede che tale destinazione abbia una durata predeterminata, né che essa sia più o meno lunga ossia contestuale all'assunzione del lavoratore, ovvero persista per tutta la durata del rapporto, richiedendosi solo che la durata del distacco coincida con quella dell'interesse del datore di lavoro alla destinazione della prestazione di lavoro a favore di altra organizzazione di impresa (Cass., sez. L, 15 maggio 2012, n. 7517; Cass., sez. L, 25 novembre
2010, n. 23933). Tali caratteristiche della fattispecie, frutto di elaborazione giurisprudenziale, hanno poi trovato conferma nella successiva evoluzione normativa, di cui appunto all'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, ottenendo l'espressa conferma, non solo che il distacco deve soddisfare un interesse proprio del datore di lavoro, ma anche che il lavoratore possa essere messo a disposizione presso altro soggetto solo temporaneamente e per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. L'interesse per la società distaccante è stato individuato, per esempio, nell'esigenza di qualificare il personale in relazione alla realtà produttiva dell'azienda distaccataria ed in vista della creazione di un polo unitario. Deve trattarsi, insomma, dì uno specifico interesse imprenditoriale, anche non economico, che consenta però di qualificare il distacco quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, determinandosi una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso. Può essere, dunque, valorizzata l'acquisizione di particolari professionalità dei dipendenti, determinata dal distacco dei lavoratori. L'interesse del distaccante è stato anche individuato nell'incremento della polivalenza professionale del lavoratore distaccato, anche in ipotesi di crisi aziendale temporanea, in attesa della ripresa produttiva (Cass., sez.
L, 11 settembre 2020, n. 18959). Proprio le mansioni assegnate, diverse da quelle espletate presso il distaccante, possono costituire un indice sintomatico del perseguito incremento della polivalenza professionale. L'interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, e pure di tipo solidaristico;
l'importante è che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui” (così, in motivazione, Cass. civ., sez. L, 9 giugno 2021, n. 16067; in termini, Cass. civ., sez. L, 15 maggio 2012, n. 7517).
Quanto alle modalità precipue di manifestazione ed attuazione dell'interesse datoriale al distacco nel caso di gruppi di imprese, la Suprema Corte, con la già citata pronuncia del 2021, ha ritenuto che tale interesse si possa atteggiare diversamente, argomentando che “in caso di distacco di un lavoratore presso una società inserita nel medesimo gruppo di imprese, sussiste uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante a contribuire alla realizzazione di una struttura organizzativa comune, in coerenza con gli obbiettivi di maggiore funzionalità del raggruppamento, sicché, pur in un contesto di diversa soggettività giuridica, va esclusa la violazione del divieto di interposizione di manodopera di cui all'art. 1 della I. n. 1369 del 1960, "ratione temporis" applicabile, in linea con l'evoluzione normativa dell'istituto di cui al comma 4-ter dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, introdotto dal d.l. n.
76 del 2013, conv. con modif. dalla I. n. 99 del 2013 […] pur nel contesto di una distinta soggettività giuridica, ciascuna componente del gruppo di imprese sia titolare dell'interesse a concorrere, anche mediante il distacco di propri dipendenti, alla realizzazione di comuni strutture produttive e organizzative, che si pongano in un rapporto di coerenza con gli obiettivi di efficienza e di funzionalità del gruppo stesso, oltre che con il dato unificante di una convergenza di interessi economici, anche intesa come progetto di riduzione attuale o potenziale dei costi di gestione. In tali casi, l'interesse del soggetto distaccante non può essere separato da quello del raggruppamento di cui il soggetto stesso è parte economicamente integrata e risulta anzi direttamente connesso e funzionale all'attuazione di quest'ultimo”.
Il comma 4-ter dell'art. 30 d.lgs. n. 276/2003, come introdotto dal d.l. n. 76/2013, conv. con modif. dalla legge n. 99/2013, che prevede che “qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile […]”, conferma che “in presenza dell'inserimento del soggetto distaccante e di quello distaccatario in un medesimo gruppo, si pone in evidenza il carattere sinergico dell'intervento organizzativo volto a costituire un "unico polo" per l'amministrazione del personale dipendente delle società facenti capo ad esso, con la corrispondenza del distacco del lavoratore ad una comune esigenza di razionalità ed economicità del servizio” (così, ancora, Cass. civ., sez. L, n. 16067/2021; in termini, Cass. civ., sez. L, 21 aprile 2016, n.
8068).
7. Sulla scorta di tali autorevoli e condivisibili indicazioni ermeneutiche, alla luce degli esiti dell'istruttoria, si ritiene infondata la prospettazione difensiva di cui al ricorso, che deve pertanto essere respinto.
7.1. In particolare, è stata acquisita la prova che:
- gli operai ed i tecnici della non hanno mai avuto alcuna occasione di diretto CP_1 rapporto con personale di PU (lo si evince dal fatto che, con la sola eccezione di Testimone_1 non vengono riferiti nominativi di alcun dipendente PU nelle testimonianze acquisite, ed altresì da quanto dichiarato dal teste all'udienza del 28.3.2024, posto che lo stesso ha riferito di non Tes_2 sapere a chi il suo preposto inviasse i rendiconto a fine giornata, né ha saputo indicare chi fossero i referenti di PU dei geometri della ); CP_1
- i dipendenti della società ricorrente hanno riferito di un solo soggetto connesso a PU,
[...]
che aveva il ruolo di responsabile di PU per l'intero appalto, e provvedeva a inviare il Tes_1 programma dei lavori da svolgere per come segnalati da (si vedano in proposito le CP_10 dichiarazioni del teste all'udienza del 15.1.2024); Tes_3
- erano i tecnici della , poi, in concreto, a formare le squadre, assegnare i lavori CP_1 giornalieri da svolgere, a indicare il sito degli interventi necessari: in proposito, cfr. dichiarazioni teste
“Eravamo in squadre di due persone che venivano formate la mattina stessa e ero io e il mio Tes_2 preposto: funzionava che il preposto diceva a me dove si doveva andare e cosa fare e lui era informato dai geometri della pancani” (ud. 28.3.24); dich. teste “Io ero il tecnico che si occupava di Tes_4 controllare le squadre e di mandare le squadre dove ci diceva PU che aveva un programma delle perdite e delle sostituzioni di tubazioni da fare. Vi era un programma giornaliero che arrivava dai tecnici dei PU che me li inviano a me sulla mia posta elettronica e dal quale poi ci si organizzava internamente alla pancani in base alle ordinanze, alle possibilità di intervenire” (ud.
28.3.24); dich. teste “vi era un responsabile di PU di tutto l'appalto il quale riceveva gli Tes_3 ordini di lavoro da e lui in base a delle priorità comunicava a noi tecnici gli interventi da CP_10 eseguire. Noi a nostra volta davamo l'incarico e indicazioni dei lavori da fare ai nostri operai” (ud.
15.1.24); si tratta di dichiarazioni coerenti con quanto dichiarato, all'udienza del 15.1.2024, anche dal teste (“Per cui noi la mattina si partiva dalla sede di che ci davano il Tes_5 CP_1 programma dei lavori da fare e potevano venirci dati dal o dal ) e dal teste Tes_3 Per_3 [...]
(“si andava al magazzino della ci veniva dato l'ordine degli interventi da fare e Tes_6 CP_1 dove si doveva andare a lavorare […] noi ci venivano dati gli ordini da parte dei geometri o capisquadra del ), da ritenersi attendibili per tale ragione;
CP_1
- le squadre partivano dalla sede della società distaccante (cfr. dich. teste “Ad Testimone_6 giudice: si andava al magazzino della ci veniva dato l'ordine degli interventi da fare e dove si CP_1 doveva andare a lavorare […] Ad giudice: Noi si partiva al mattino dal magazzino del e ditta CP_1
e si partiva dalle 7 alle 7:30 e si andava sul posto dove lavorare”; dich. teste : CP_1 Tes_5
“Per cui la mattina noi si partiva dalla sede di che ci davano il programma die lavori CP_1 da fare e potevano venirci dati dal o dal ) ed utilizzavano attrezzature della Tes_3 Per_3 CP_1
(cfr. dich. teste “Le squadre erano dotare di furgoni attrezzati come escavatori e
[...] Tes_4 altro che erano della e a volte a noleggio”, circostanza, questa, comunque pacifica e CP_1 documentata);
- i lavoratori (in specie, i capisquadra) dovevano redigere dei rapporti in ordine agli interventi svolti: tali rapporti venivano redatti utilizzando, prima, un telefonino e, poi in un secondo momento, un tablet, forniti da con il quale gli operai dovevano documentare fotograficamente lo stato di CP_10 avanzamento dei lavori (cfr. dichiarazioni del teste del teste nonché Testimone_7 Testimone_8 del teste all'udienza del 28.3.2024: “Questi lavori venivano caricati su device, un tablet Tes_4 portatile che ogni squadra aveva a disposizione e si portava dietro e sul quale veniva fatto anche un report di tutte le fasi dei lavori che riguarda auna perdita e che sono richieste per arrivare poi alla contabilizzazione dell'intervento stesso […] i device che si utilizzava erano tablet per i quali si facevano le fotografie alle varie fasi dei lavori, erano georeferenziati e si procedeva a fare le foto sull'avanzamento del lavoro fino alla riparazione finita e ogni volta venivano invitai ai tecnici di
PU”; inoltre, il teste all'udienza del 15.1.2024, ha riferito come l'utilizzo dei terminali Tes_3 suddetti fosse la più importante caratteristica discretiva tra il lavoro nell'appalto PU e ogni altro tipo di appalto aggiudicato dalla : “Più importante è stato anche l'utilizzo di tablet per CP_1 documentare sia con fotografie e anche con inserimento dei dati inerenti alla lavorazione eseguita nonché l'avanzamento dello stato del lavoro. Ad giudice. I tablet erano stati dati in dotazione da
e erano collegati con , alla piattaforma SAP. Anche a formazione per l'suo di CP_10 CP_10 questo tablet era stata fata da a noi tecnici e noi poi ai nostri operai”); CP_10
- la formazione agli operai per l'utilizzo dei devices per la rendicontazione degli interventi svolti era stata fatta direttamente dal Geometra dipendente di , che aveva acquisito le Tes_3 CP_1 competenze direttamente da CP_10
- quanto al tipo di interventi assegnati, ancorché dalle dichiarazioni rese dai testimoni sia possibile ricavare che, per l'utilizzo di certi materiali o per la scelta tecnica di sostituire integralmente le tubazioni danneggiate anziché ripararle, il tipo di opera oggetto dell'appalto fosse diversa CP_10 da altre di cui già la si era occupata (cfr. teste “cambiavano i materiali perché CP_1 Tes_3 veniva utilizzato la tubazione di multistrato e non più il polietilene […] poi il tipo di interventi erano diversi perché non venivano fatte più le semplici riparazioni della rottura del tubo ma venivano sostituiti anche tratti intere di tubatura. Le modalità di ripristino degli stessi scavi erano cambiate perché l'asfalto veniva fatto un allargamento rispetto alla semplice sessione di scavo”), i testi hanno riferito che il modo di lavorare rispetto al periodo antecedente il distacco non era mutato (cfr. teste
: “sia da prima che dopo il distacco il mio modo di lavorare era sempre rimasto il Tes_5 solito”) e che in ogni caso non erano stati offerti agli operai distaccati corsi di formazione per gli interventi sulla rete idrica, dovendo gli stessi formarsi sul campo (teste “Per quanto io mi Tes_2 ricordo non ho fatto corsi di formazioni specifici in tale campo ma ci si formava lì per lì quando si andava a fare questi lavori tramite i nostri geometri e superiori”, il che smentisce quanto riferito dal teste che, non essendo un operaio e non avendo dunque operato personalmente sui cantieri, Tes_4
dove si faceva le foto e si mandavano le foto dei lavori fatti. Il telefonino l'aveva il caposquadra che era mio fratello Tes_5
[…]Non mi ricordo se dopo il telefonino che aveva il caposquadra ci fu dato un tablet” risulta meno attendibile sulla riferita circostanza rispetto a e, dunque, senza alcun referente, Tes_2 tecnico o operaio, della PU, posto che le squadre di lavoro erano composte da due lavoratori distaccati dipendenti della che, dunque, avevano tutti la medesima esperienza sul tipo di CP_1 lavoro da svolgere.
7.2. Quanto emerso nel corso dell'istruttoria orale, unitamente alla documentazione acquisita (in specie, l'Accordo Quadro di distacco e il contratto di noleggio a freddo, di cui già si è dato conto), consente di ritenere provata l'illiceità del distacco per cui è causa.
7.2.1. Difatti, il solo organico con cui i distaccati si sono costantemente interfacciati nel corso del distacco è quello della società distaccante;
non sono stati indicati specifici dipendenti di PU coi quali i distaccati avrebbero avuto contatti lavorativi, se non tale inducendo così a Testimone_1 ritenere che, nella realtà dei fatti, non vi fossero altri tecnici della PU cui il personale della distaccante potesse far riferimento. Anche ad ogni modo, era esclusivamente impegnato nel Tes_1 comunicare il complesso di interventi commissionati volta a volta da mentre la CP_10 programmazione specifica degli interventi e l'assegnazione alle squadre di operai era attività cui erano preposti i tecnici della . CP_1
7.2.2. I lavori che venivano svolti dagli operai, quantunque magari richiedenti l'uso di materiali particolari, non hanno richiesto che questi mutassero in maniera sostanziale né le proprie mansioni né il proprio modo di lavorare. Peraltro, anche per quei lavoratori che non avessero svolto in precedenza opere inerenti a reti idriche non è stata fatta alcuna formazione da parte di personale specializzato di Con PU. L'attrezzatura, i macchinari, i materiali (di cui l' ha fornito un dettagliato elenco, sub doc. 14 memoria) erano della . PU, per contro, non aveva beni strumentali, né CP_1 personale esperto. Sui cantieri, dunque, prestavano attività esclusivamente lavoratori distaccati dalla
. CP_1
7.3. Tali circostanze di fatto smentiscono l'assunto dei ricorrenti in ordine alla effettività dell'interesse sotteso all'Accordo Quadro di distacco in termini di miglioramento delle competenze dei propri dipendenti nell'esecuzione ed organizzazione di un appalto di notevoli dimensioni, relativo ad opere rispetto alle quali il personale non aveva precedente esperienza, e nell'utilizzo di nuove modalità tecnologicamente avanzate di gestione dell'appalto stesso (cfr. supra § 5.2.). Il distacco ha infatti riguardato ben 24 lavoratori di una società strutturata, operativa da anni, non ha comportato l'acquisizione di nuove competenze tecniche da parte dei dipendenti, che hanno continuato a prestare la propria opera nel medesimo modo (sia in termini organizzativi che operativi) seguito sino a quel momento, senza alcuna specifica formazione offerta da lavoratori, dipendenti della distaccataria, specializzati nel settore delle manutenzioni delle reti idriche.
7.3.1. Non risulta, invero, sufficiente a denotare in termini di innovatività dell'appalto, tale da giustificare l'interesse qualificato al distacco, il fatto che gli operai fossero tenuti ad utilizzare devices con i quali ricevere indicazioni relative ai siti di intervento programmato e con cui registrare lo stato dei lavori assegnati a ciascuna squadra. È difatti emerso che una analoga attività di rendicontazione veniva effettuata, ancorché in forma cartacea, anche in precedenza al distacco presso PU (teste
: “già prima del distacco con PU, quando già con la ditta si lavorava nel Chianti, Tes_5 mi era stato dato un telefonino anche se all'inizio, proprio all'inizio, invece si faceva dei rapportini di lavoro”). Peraltro, se – come asserito anche dal teste – l'utilizzo di tali terminali rappresenta la Tes_3 più significativa differenza tra il precedente modus operandi di e quello adottato CP_1 nell'appalto non si può ritenere che l'adozione di simili strumenti tecnologici fosse a tal CP_10 punto determinante l'attività svolta sui cantieri PU da attrarre e qualificare l'interesse al distacco,
a fronte della sostanziale identità delle mansioni che il personale distaccato ha svolto nel corso del periodo di distacco, rispetto alle quali l'uso di strumenti tecnologici/telematici di rendicontazione può al più avere funzione vicaria o accessoria. Tanto più che, come emerso in istruttoria, la formazione dei capicantiere all'uso dei terminali de quibus era stata fatta dallo stesso dipendente di Tes_3 CP_1
.
[...]
7.4. Infine, il fatto che fosse la stessa ad aver fornito – tramite il contratto di noleggio CP_1
a freddo – tutta la necessaria attrezzatura che, per stessa ammissione di parte ricorrente (e come confermato dai testi), era quella che veniva utilizzata dal personale distaccato sui cantieri, contraddice in maniera lampante l'affermazione degli opponenti per cui il noleggio a freddo avrebbe consentito ai dipendenti in distacco di “utilizzare macchinari altamente specializzati, acquisendo competenze e professionalità specifiche” nell'ambito del distacco presso PU, proprio perché non si trattava di beni strumentali nuovi, diversi, specifici per il tipo di interventi commissionati, messi a disposizione dalla distaccataria, bensì dei medesimi macchinari che già erano in uso alla distaccante e dunque già utilizzati dai suoi dipendenti.
7.5. Né può essere condivisa la posizione dei ricorrenti in ordine all'individuazione di un interesse del distaccante, idoneo a legittimare il distacco, nei generici e non meglio chiariti interessi di carattere morale e solidale di cui all'Accordo quadro di distacco (cfr. doc. 11 memoria), che invero sembrerebbero invocati come mera 'clausola di stile' e di chiusura, anche perché in contraddizione logica con l'interesse “collegato all'attività imprenditoriale” (e dunque di natura economica, produttiva, organizzativa, in altre parole lucrativa) evocato subito dopo nella declaratoria contrattuale e, comunque, non emersi nel corso dell'istruttoria.
7.7. Tutto quanto sin qui evidenziato vale a dimostrare anche la scarsa persuasività dell'argomento ulteriore speso dagli opponenti allorché evidenziano che il potere direttivo sugli operai distaccati sarebbe stato esercitato da tecnici, responsabili di cantiere, anch'essi distaccati presso PU e coordinato da tecnici del (cfr. supra § 5.3.). Come visto, il solo compito dell'unico tecnico CP_15
PU ( , del cui specifico ruolo nel si è acquisita prova in corso di causa, Testimone_1 CP_15 era quello di trasmettere ai tecnici di il programma degli interventi ricevuto da CP_1
Le direttive agli operai venivano impartite direttamente dai responsabili della CP_10 CP_1
.
[...]
8. Considerato quanto sin qui evidenziato, in ordine all'accertata carenza, nel caso di specie, di un interesse qualificato al distacco, risulta altresì infondata la tesi dei ricorrenti che asseriscono che, nel caso che ci occupa, ovverosia di consorzio tra imprese ai sensi dell'art. 2602 c.c., debba farsi operare la presunzione assoluta di legittimità del distacco di cui al citato art. 30, comma 4-ter, d.lgs. n. 276/2003 in virtù del fatto che “all'interno di una società consortile, la messa a disposizione dei consorziati di uomini, mezzi e conoscenze […] è il regolare e costante funzionamento, anzi la causa stessa del vincolo in questione” (cfr. pag. 13 ricorso).
8.1. Come visto, è provato che il era sostanzialmente privo sia di personale Controparte_17 specializzato sia di attrezzature e beni strumentali all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, e che il distacco de quo aveva riguardato ben 24 lavoratori di una società strutturata e dotata di personale e mezzi (ossia la , quantunque in astratto il preveda una organizzazione CP_1 CP_15 comune (art. 2602 c.c.), di talché non si può ritenere estendibile a questa ipotesi la disciplina che regola i casi di distacco tra società controllante e controllata nell'ambito di un gruppo di imprese, ovvero tra società legate da contratto di rete di impresa.
8.2. Difatti, le circostanze storico-fattuali di cui si è già dato conto consentono di escludere il ricorrere nel caso che ci occupa delle fattispecie enucleate dalla giurisprudenza di legittimità come idonee a manifestare la natura del distacco quale vero e proprio atto organizzativo del datore di lavoro, espressivo di un sotteso, concreto interesse organizzativo alla temporanea modificazione delle modalità esecutive dalla prestazione dei propri dipendenti.
A titolo meramente esemplificativo, nella sentenza n. 8068/2016, la Sezione Lavoro della
Cassazione ha ritenuto legittimo il distacco di una lavoratrice presso un ufficio di altra società del gruppo che si occupava della gestione amministrativa di tutte le società del raggruppamento, posto che in una siffatta situazione l'interesse del distaccante si esprimeva come interesse condiviso con il gruppo di cui distaccante e distaccataria erano parte (con riferimento precipuo a tale caso, si legge in Cass. civ., sez. L, n. 16067/2021, cit.: “in presenza dell'inserimento del soggetto distaccante e di quello distaccatario in un medesimo gruppo, si pone in evidenza il carattere sinergico dell'intervento organizzativo volto a costituire un "unico polo" per l'amministrazione del personale dipendente delle società facenti capo ad esso, con la corrispondenza del distacco del lavoratore ad una comune esigenza di razionalità ed economicità del servizio. In questo caso, comunque, ove si è ritenuto esistente l'istituto del distacco, la lavoratrice era stata distaccata presso l'ufficio di altra società del gruppo, che però si occupava della gestione amministrativa di tutte le società del raggruppamento”).
8.3. Nel caso di specie un simile interesse non emerge dagli atti e dalle risultanze istruttorie acquisite, tenuto conto del fatto che il , per quanto accertato in giudizio, non era altro che una CP_15 vacua sovrastruttura priva di 'contenuto' (in termini di organico, risorse strumentali etc), incapace di consentire alla distaccante di realizzare quell'interesse dichiarato nell'Accordo Quadro alla formazione del personale distaccato (non essendovi personale specializzato alle dipendenze di PU che si sia occupato di assicurare tale formazione ai distaccati, né essendo sufficiente l'utilizzo di un tablet per la registrazione e rendicontazione dei lavori svolti a dimostrare la innovatività dell'appalto de quo rispetto agli altri precedentemente aggiudicati dalla , tanto più che le attrezzature ed i macchinari CP_1 utilizzati nei cantieri dai lavoratori in distacco erano proprio quelli della distaccante e dunque gli stessi da sempre utilizzati dai medesimi), e senza che sia possibile rinvenire nella vicenda alcun indice di quella sinergia organizzativa di cui la Cassazione richiede la dimostrazione per riconoscere la legittimità del distacco nell'ambito di gruppi d'imprese. Il solo interesse, invero, evidenziabile nel caso di specie risulta quello – denunciato dall'ispettorato e, dunque, sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta in questa sede – di traslare su un diverso soggetto l'obbligo retributivo dei lavoratori volta per volta distaccati.
9. Infine, deve respingersi la censura che parte ricorrente muove al provvedimento sanzionatorio opposto, allorché sostiene che essa sarebbe contraddittoria nella misura in cui avrebbe sanzionato i ricorrenti per la ritenuta illiceità del distacco pur avendo affermato che la fattispecie concreta potrebbe qualificarsi come appalto.
9.1. Occorre rilevare innanzitutto che sia nel verbale unico di accertamento e notificazione, sia nell'opposta ordinanza ingiunzione, l' resistente ha inteso univocamente sanzionare, secondo CP_2 il comb. disp. artt. 30, comma 1, e 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276/2003, la riscontrata illiceità del distacco di personale realizzato dalla con l'Accordo quadro sottoscritto nel giugno 2014 CP_1 con PU. La sanzione amministrativa irrogata, dunque, trova fondamento in tale – corretto, per quanto sin qui esposto – accertamento, senza implicare né presupporre alcun accertamento a fini qualificatori della vicenda storico-fattuale de qua come ipotesi lecita o illecita di somministrazione di manodopera per appalto genuino o meno (e, a ben vedere, di contro a quanto sostenuto dai ricorrenti, nel verbale unico non si afferma che, se si ritenesse sussistente un appalto, esso sarebbe senz'altro lecito). L'ingiunzione del pagamento della sanzione amministrativa, pertanto, non ha quale presupposto la riqualificazione – in via di mera ipotesi, peraltro – della medesima vicenda contrattuale in termini di appalto, ma solo l'accertata illiceità del distacco.
9.2. In secondo luogo, sono le stesse parti ricorrenti ad aver inteso strutturare il proprio rapporto CP_1 contrattuale con PU (e la propria partecipazione all'appalto – Nord) nelle forme CP_10 del distacco, avendo espressamente qualificato in tal senso la fattispecie, con la stipula dell'Accordo quadro di distacco di personale ed il contestuale contratto di noleggio a freddo dei macchinari necessari per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto di PU.
9.3. L'irrilevanza dell'assunto secondo cui, astrattamente ed in via ipotetica, la vicenda sub iudice avrebbe connotati dell'appalto risulta, infine, dalla considerazione che tale argomento è articolato Con dall' solo ad colorandum, a contorno della motivazione, ampia, coerente, puntuale, supportata da valido materiale istruttorio, e comunque comprovata in fatto dalle risultanze acquisite in corso di causa, con la quale l' ha giustificato l'accertamento di un'ipotesi di distacco illecito e, dunque, di CP_2 irregolare somministrazione di manodopera meritevole di sanzione.
9.4. Anche tale censura deve, pertanto, essere respinta.
Sull'adeguatezza della sanzione in concreto irrogata
10. Non merita accoglimento, infine, l'ultimo motivo di doglianza formulato dai ricorrenti, in ordine alla errata quantificazione della sanzione irrogata.
Parte ricorrente si è difatti limitata a generici rilievi a sostegno della richiesta rideterminazione della sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione opposta, di talché tale motivo di opposizione merita di essere respinto, non ravvisandosi errori nella quantificazione del dovuto in forza delle disposizioni di cui agli artt. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276/2003 e 1, commi 1 e 6, d.lgs. n. 8/2016 (in virtù dei quali la sanzione amministrativa nei casi quale quello di specie è pari ad € 50,00 per ogni lavoratore illecitamente distaccato e per ogni giornata lavorata, e comunque sempre entro il limite massimo dei
50.000,00). Né si rileva la sussistenza di valide ragioni per ridurre l'importo ingiunto, al lume delle Con circostanze di fatto accertate, tenuto altresì conto che – come rileva anche l' resistente – sia le giornate di distacco sia il numero dei lavoratori distaccati erano stati comunicati agli ispettori proprio dalla società e che dunque il conteggio era stato effettuato sulla scorta di documentazione proveniente dalla parte ricorrente.
11. Tanto basta per l'integrale rigetto della domanda.
Sulle spese di lite 12. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri medi dello scaglione di riferimento, già ridotte del 20% stante l'applicabilità al caso di specie dell'art. 9, comma 2, d.lgs. 149/2015 come richiesto dall'Ispettorato vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, convalida l'ordinanza ingiunzione opposta dichiarandola esecutiva;
Con
2) Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.405,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
Pistoia, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Verbale ud. 15.1.2024, pag. 2: “Non mi ricordo bene ma già prima del distacco con PU, quando già con la ditta si lavorava nel Chianti, mi era stato dato un telefonino anche se all'inzio, proprio all'inizio, invece si facevo dei rapportini di lavoro. Ad Giudice: all'inizio prendeva le misure, io riportavo tale misure sul rapportino e le portavo in ditta. Con CP_10 PU avevamo questo telefonino che faceva le veci del tablet come abbiamo adesso. Per cui la mattina noi si partiva dalla sede di che ci davano il programma die lavori da fare e potevano venirci dati dal o dal CP_1 Tes_3
Poi andavamo sul posto, si facevano le foto e tutte le procedure mettendo il cantiere in sicurezza e le varie fasi Per_3 del lavoro fotografandole. Poi alla fine del lavoro, io sul telefonino mettevo che il lavoro era completato e non so dire a chi andasse tale invio”. 2 Verbale ud. 15.1.2024, pag. 1: “All'inizio non avevamo nulla e si segnava su un foglio gli interventi da fare e poi dopo poco tempo, ma non ricordo da quale data, ci hanno dato un telefonino che vi erano gli ordini di Publiacqa dei lavori da fare e