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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 361/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente e Relatore MACCARONE ANTONIO, Giudice ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 269/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_2 CF_Difensore_2Rappresentata da -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Unione Dei Comuni Del Versante Ionico
elettivamente domiciliata presso Email_2
Comune di Isca Sullo Ionio - 88060 Isca Sullo Ionio CZ
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Email_3ed elettivamente domiciliato presso - Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 812 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 109 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc, e dell'art. 36 D. Lgv. 546/1992 dà atto che il ricorso proposto nell'interesse della società “Ricorrente_1 Srl” avverso gli avvisi di accertamento d'ufficio, in epigrafe indicati, emessi dal Comune di Isca Sullo Ionio (omesso pagamento IMU e TASI anno d'imposta
2019) è fondato nella parte in cui si deduce l'annullabilità degli atti impugnati per difetto di motivazione.
Il Comune di Isca Sullo Ionio si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Unione dei Comuni del Versante Ionico (ente delegato alla riscossione in nome e per conto del predetto Comune) pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
La C. G. T. richiama quanto statuito con la sentenza emessa dalla C. G. T. di II grado della
Calabria n. 1077/2024 (allegata dalla società ricorrente) che ha accolto le ragioni espresse dalla contribuente per gli anni d'imposta 2014 e 2015.
Sul punto, in mancanza di prova da parte dell'ente locale impositore di attività accertamento e di intervenuta variazione della situazione immobili, rispetto a quella attestata e documentata dalla ricorrente anche per l'anno 2019, gli avvisi di accertamento devono essere annullati per mancanza di specifica motivazione per l'anno d'imposta contestato. Pertanto, gli avvisi di accertamento impugnati, completamente privi di congrua e logica motivazione per l'anno d'imposta 2019, vanno annullati, ogni altra eccezione e deduzione assorbita.
Sulle spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione del valore complessivo del credito tributario contestato (euro 5.131,00#).
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento d'ufficio emessi dal
Comune di Isca Sullo Ionio per IMU e TASI anno d'imposta 2019;
2) condanna il Comune di Isca Sullo Ionio e l'Unione dei Comuni del Versante Ionico, ciascuno in persona del legale rappresentante, al pagamento in solido fra loro delle spese processuali in favore della ricorrente liquidate in euro 90,00# per esborsi e in euro 950,00# per compensi professionali, oltre rimborso spese generali IVA e accessori previdenziali come per legge in favore di ciascun Difensore, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in quanto espressamente richiesta.
Catanzaro, 9.2.2026.
Il Presidente
Dott. Michele Sessa
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente e Relatore MACCARONE ANTONIO, Giudice ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 269/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_2 CF_Difensore_2Rappresentata da -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Unione Dei Comuni Del Versante Ionico
elettivamente domiciliata presso Email_2
Comune di Isca Sullo Ionio - 88060 Isca Sullo Ionio CZ
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Email_3ed elettivamente domiciliato presso - Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 812 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 109 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc, e dell'art. 36 D. Lgv. 546/1992 dà atto che il ricorso proposto nell'interesse della società “Ricorrente_1 Srl” avverso gli avvisi di accertamento d'ufficio, in epigrafe indicati, emessi dal Comune di Isca Sullo Ionio (omesso pagamento IMU e TASI anno d'imposta
2019) è fondato nella parte in cui si deduce l'annullabilità degli atti impugnati per difetto di motivazione.
Il Comune di Isca Sullo Ionio si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Unione dei Comuni del Versante Ionico (ente delegato alla riscossione in nome e per conto del predetto Comune) pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
La C. G. T. richiama quanto statuito con la sentenza emessa dalla C. G. T. di II grado della
Calabria n. 1077/2024 (allegata dalla società ricorrente) che ha accolto le ragioni espresse dalla contribuente per gli anni d'imposta 2014 e 2015.
Sul punto, in mancanza di prova da parte dell'ente locale impositore di attività accertamento e di intervenuta variazione della situazione immobili, rispetto a quella attestata e documentata dalla ricorrente anche per l'anno 2019, gli avvisi di accertamento devono essere annullati per mancanza di specifica motivazione per l'anno d'imposta contestato. Pertanto, gli avvisi di accertamento impugnati, completamente privi di congrua e logica motivazione per l'anno d'imposta 2019, vanno annullati, ogni altra eccezione e deduzione assorbita.
Sulle spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione del valore complessivo del credito tributario contestato (euro 5.131,00#).
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento d'ufficio emessi dal
Comune di Isca Sullo Ionio per IMU e TASI anno d'imposta 2019;
2) condanna il Comune di Isca Sullo Ionio e l'Unione dei Comuni del Versante Ionico, ciascuno in persona del legale rappresentante, al pagamento in solido fra loro delle spese processuali in favore della ricorrente liquidate in euro 90,00# per esborsi e in euro 950,00# per compensi professionali, oltre rimborso spese generali IVA e accessori previdenziali come per legge in favore di ciascun Difensore, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in quanto espressamente richiesta.
Catanzaro, 9.2.2026.
Il Presidente
Dott. Michele Sessa