Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/02/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. n. 9600/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
______________________________________________________
VERBALE DI UDIENZA DEL 04/02/2025
Alle ore 9.50 è presente l'avv.to VACCARELLA EMILIANO per parte appellante;
il quale discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. Rappresenta di aver depositato il certificato di morte di
[...]
. Persona_1
Chiede quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la estinzione della sanzione comminata con il verbale impugnato.
Nessuno è comparso per l'appellata.
Il giudice preso atto, a seguito della discussione si ritira in camera di consiglio ed il difensore si allontana dall'aula.
*****
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giudice
Gabriella Martone
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Gabriella Martone, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9600/2020 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto:
opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981 (violazione del codice della strada), vertente: tra
(C.F. ), nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in calce all'atto d'appello, dall'avv.to Emiliano Vaccarella, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in San Salvatore Telesino, c.da Cave n. 2;
APPELLANTE
e
(C.F. ), in persona del ministro pro tempore, e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui sono elettivamente domiciliati ope legis, in Napoli alla via A. Diaz n. 11;
APPELLATI
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata,
nonché i provvedimenti assunti.
*****
L'appellante (opponente in primo grado) ha proposto gravame avverso la sentenza n. 1604/2020, depositata in data 12.5.2020, pronunciata dal giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto in primo grado dal volto all'annullamento del verbale di Parte_1 contestazione n. 700015381440 con cui era stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 4.130,00 oltre la
2 sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, per la violazione indicata nel provvedimento
(art. 46, co. 1 e 2 e art. 167, co.2, Legge n. 298 del 1974).
L'appellante ha censurato la sentenza in oggetto, deducendo l'erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla legittimità del verbale di accertamento, nonché
l'errata qualificazione della violazione nel verbale opposto;
pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorrente ha concluso chiedendo di annullare il provvedimento impugnato.
Si sono costituiti il e la i quali hanno contestato la Controparte_1 Controparte_3 fondatezza dei motivi di appello ed hanno concluso come segue: “1) Previo rigetto dell'appello, confermare nel merito la sentenza di primo grado, dichiarando l'inammissibilità del ricorso;
2) in via gradata nel merito, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto” (v. comparsa di costituzione, paragrafo “conclusioni”, pag. 6).
*****
In via del tutto preliminare, si osserva che, con note di trattazione scritta depositate in data 23.9.2024, il procuratore dell'appellante ha rappresentato l'intervenuto decesso del ricorrente avvenuta il 16.02.2024 ed ha invocato la cessazione della materia del contendere.
In data 3.2.2025 l'appellante ha depositato in atti il certificato di morte del da cui si evince Parte_1 che egli è deceduto il 16.2.2024 in Cassino.
Tale circostanza sopravvenuta determina effettivamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Sul punto, si richiama un costante indirizzo del Supremo Collegio secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, la cui declaratoria può ssere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c.” (cfr. Cass. 6737/2016; in senso conforme, cfr. anche Cass. 22199/2010).
Invero, il disposto dell'art. 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (per il quale “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”), così come quello dell'ultimo comma dell'art. 6 (secondo cui l'obbligato solidale che ha pagato “ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”), sono espressione del principio della personalità della sanzione amministrativa, per il quale la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma anche l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale per la sanzione amministrativa (cfr. Corte appello
Brescia sez. I, 25/08/2017, n. 1266).
In altri termini, la scelta del legislatore di prevedere la non trasmissibilità agli eredi della sanzione
(richiamo del principio penalistico della estinzione del reato e della pena per morte del reo) - e la previsione, all'art. 6, ultimo comma della legge 689/1981, del regresso, per l'intero, a favore dell'obbligato solidale che ha pagato nei confronti dell'autore della violazione e non anche dei suoi eredi
(sui quali non si trasmette l'obbligazione sanzionatoria) - rende evidente che la morte dell'autore incide sulla sanzione, ovvero sull'obbligazione esterna dell'autore verso l'amministrazione.
3 Difatti, la morte del trasgressore è un fatto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria sopravvenuto alla formazione del titolo;
si tratta di un effetto sostanziale, e non processuale, previsto dall''art. 7 della Legge
689/1981 che prescinde, pertanto, dal fatto che il trasgressore sia parte del giudizio e della definitività o meno nei suoi confronti dell'ordinanza-ingiunzione (profilo quest'ultimo che potrebbe rilevare solo per escludere la ripetibilità di un pagamento effettuato all'Amministrazione dallo stesso trasgressore in forza del titolo definitivo) ed estingue l'obbligazione solidale, precludendo l'accertamento della sussistenza dell'illecito a carico del responsabile solidale e determinando la ripetibilità della somma pagata nelle more del giudizio e, quindi, non per acquiescenza;
a nulla rileva, sul punto, il fatto che il pagamento sia stato eseguito per effetto della mancata sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza-ingiunzione o del rigetto con sentenza dell'opposizione, posto che, comunque, la morte del trasgressore travolge non solo l'ordinanza-ingiunzione ma anche la pronuncia sull'opposizione che sia stata impugnata (cfr. Cass.
199/2010) e che tale effetto si produce, alla stregua dei principi di diritto innanzi esposti, tanto in sede di giudizio di merito quanto in sede di giudizio di legittimità.
Dal punto di vista processuale, poi, si ritiene di aderire all'orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere dia luogo ad inammissibilità dell'appello, per sopravvenuto difetto di interesse:
l'interesse ad agire (e quindi anche l'interesse all'impugnazione) deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche nel momento della decisione, poiché è in relazione a tale decisione (almeno come astrattamente richiesta) che va valutato detto interesse (cfr. Cass. n.
5717/2011; Cass. n. 13113/2003)
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarata cessata la materia del contendere per estinzione dell'illecito amministrativo, per effetto della sopravvenuta morte dell'autore materiale della violazione e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'appello per sopravvenuto difetto d'interesse.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto che le statuizioni contenute nella presente sentenza attengono a una circostanza sopravvenuta nelle more del presente grado del giudizio e preclusiva dell'esame del merito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, n. 1604/2020, così decide:
§ - dichiara la cessazione della materia del contendere per estinzione dell'illecito amministrativo, in ragione della sopravvenuta morte dell'autore materiale della violazione e, conseguentemente, dichiara l'inammissibilità dell'appello per sopravvenuto difetto d'interesse;
§- compensa tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 4.2.2025.
Il giudice
Gabriella Martone
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