Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 2922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2922 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02922/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01238/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitore ed esercente la potestà sul figlio minorenne
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Partinico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Angela La Fata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio formatosi in relazione all’istanza con la quale l’odierno ricorrente ha chiesto alle amministrazioni resistenti - in data 20.05.2025 - il rinnovo/rimodulazione del precedente Piano assistenziale individuale (PAI) relativo al figlio -OMISSIS--OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Partinico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa FA RA SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarato illegittimo il silenzio mantenuto dal Comune di Partinico e dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo sull’istanza del 20 maggio 2025, con la quale era stata chiesta la predisposizione di un progetto individualizzato ex art. 14 legge 328/00 nell’interesse del minore -OMISSIS-.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Partinico.
Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato, alla luce delle considerazioni che seguono.
L’art. 14, co. 1 l. n. 328 del 2000 – nel testo vigente ratione temporis - stabilisce, ai commi 1 e 2:
“1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'àmbito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Nell’àmbito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare” .
L’articolo 91 della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 dispone, inoltre, che “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, emana le direttive per la revisione dei piani di zona dei distretti socio-sanitari e per l'adozione di piani personalizzati per i minori affetti da disabilità. I piani sono concertati con le associazioni delle famiglie dei minori disabili e sono adottati entro e non oltre sessanta giorni. L’attuazione dei piani deve essere garantita con le risorse economizzate che i distretti sociosanitari devono rimodulare e con una quota non inferiore al 50 per cento del Fondo della non autosufficienza nella disponibilità dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro” .
Come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione (v. sent. n. 926/2019), le norme suindicate consentono di sussumere il progetto individuale tra gli atti complessi esterni e diseguali che, pur implicando la legittimazione a resistere di entrambe le amministrazioni che concorrono alla sua adozione (T.A.R. Torino, Sez. II, 10 gennaio 2017, n. 42; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 16 gennaio 2013, n. 326), concentrano in capo all’amministrazione procedente - nel caso di specie, il Comune – l’obbligo di superare gli arresti procedimentali e di dare impulso concreto alla conclusione del procedimento, cosicchè non possono trovare accoglimento le difese dell’amministrazione locale, che ha sostenuto di non poter essere ritenuta inadempiente, per aver trasmesso l’istanza del ricorrente all’A.S.P.
Deve, piuttosto, ritenersi l’inadempimento del Comune, il quale non ha provveduto sull’istanza presentata dal ricorrente, mediante la predisposizione del progetto individuale nel termine (di sessanta giorni dalla richiesta) imposto dalla normativa regionale, in violazione dell’obbligo generale di cui all’art. 2 della L. n. 241 del 1990.
Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità del silenzio-inadempimento sull’istanza di parte ricorrente; il Comune e l’A.S.P. devono, conseguentemente, essere condannati a provvedere entro il termine di 30 giorni decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di persistente inerzia alla scadenza del termine assegnato si nomina, come richiesto dal ricorrente, quale commissario ad acta , il Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Sanitarie presso l'Assessorato Regionale della Salute, con facoltà di delega, il quale provvederà entro i successivi 30 giorni su istanza di parte, compiendo tutte le attività amministrative necessarie, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Al riguardo, si deve precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per l’eventuale funzione commissariale andrà posto a carico dell’Amministrazione resistente e verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali” , rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Le spese processuali vanno poste a carico delle parti soccombenti e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi indicati in parte motiva e per l’effetto ordina alle Amministrazioni di provvedere sull’istanza di parte ricorrente con provvedimento espresso nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Partinico e l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00, oltre accessori e ponendole a carico di ciascuna delle due amministrazioni nella misura di € 750,00, oltre accessori, per ciascuna, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
BE VA, Presidente
FA RA SO, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA RA SO | BE VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.