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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2411 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, parte ricorrente avverso l'ATP rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Rizzo e
CF , CP_2 C.F._1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Salvatore Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte (oggi) resistente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 e, stante il riconoscimento dei presupposti per il beneficio suddetto da parte del CTU nominato dal giudice, l' (odierno ricorrente) ha depositato la dichiarazione di CP_1 dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e ha quindi tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo che il requisito sanitario venga escluso.
Si è costituita nel presente giudizio post ATP la parte privata istante chiedendo il rigetto del ricorso, stante la piena sussistenza del requisito sanitario, con la decorrenza appurata dal CTU nominato da questo Tribunale e, quindi, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell' ad erogare il beneficio dalla stessa. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le doglianze dell' possono essere così riassunte: il CTU ha erroneamente CP_1 ritenuto che il quadro psicopatologico da cui affetta la resistente sia tale da rendere necessaria l'assistenza permanente.
1 All'esito delle nuove operazioni, anche il nuovo CTU ha ritenuto che la Pt_1
, affetta grave disturbo borderline di personalità con turbe
[...] comportamentali gravi e discontrollo degli impulsi, necessita dell'aiuto di terzi per lo svolgimento dei comuni atti quotidiani. Ha pertanto concluso che la resistente presenta i requisiti sanitari per la concessione del beneficio della indennità di accompagnamento. La decorrenza di tale condizione risale al dicembre 2022 data di presentazione della domanda amministrativa.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
- Rigetta il ricorso e accerta che, in capo all'odierna parte resistente, la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto va ravvisata con la decorrenza specificata dal CTU;
- Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 2.800,00 oltre iva, CPA e spese generali;
- Pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto a carico dell' CP_1
Trapani, 23.1.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, parte ricorrente avverso l'ATP rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Rizzo e
CF , CP_2 C.F._1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Salvatore Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte (oggi) resistente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 e, stante il riconoscimento dei presupposti per il beneficio suddetto da parte del CTU nominato dal giudice, l' (odierno ricorrente) ha depositato la dichiarazione di CP_1 dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e ha quindi tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo che il requisito sanitario venga escluso.
Si è costituita nel presente giudizio post ATP la parte privata istante chiedendo il rigetto del ricorso, stante la piena sussistenza del requisito sanitario, con la decorrenza appurata dal CTU nominato da questo Tribunale e, quindi, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell' ad erogare il beneficio dalla stessa. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le doglianze dell' possono essere così riassunte: il CTU ha erroneamente CP_1 ritenuto che il quadro psicopatologico da cui affetta la resistente sia tale da rendere necessaria l'assistenza permanente.
1 All'esito delle nuove operazioni, anche il nuovo CTU ha ritenuto che la Pt_1
, affetta grave disturbo borderline di personalità con turbe
[...] comportamentali gravi e discontrollo degli impulsi, necessita dell'aiuto di terzi per lo svolgimento dei comuni atti quotidiani. Ha pertanto concluso che la resistente presenta i requisiti sanitari per la concessione del beneficio della indennità di accompagnamento. La decorrenza di tale condizione risale al dicembre 2022 data di presentazione della domanda amministrativa.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
- Rigetta il ricorso e accerta che, in capo all'odierna parte resistente, la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto va ravvisata con la decorrenza specificata dal CTU;
- Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 2.800,00 oltre iva, CPA e spese generali;
- Pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto a carico dell' CP_1
Trapani, 23.1.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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