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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/11/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 585/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott.ssa Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 585 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALDINA PIER FRANCESCO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. con domicilio digitale dichiarato presso l'indirizzo P.E.C
APPELLANTE contro
P IVA in persona del procuratore speciale, Avv. Sergio Controparte_1 P.IVA_2
SA in virtù dei poteri al medesimo conferiti con procura in autentica della firma a rogito Notaio
di Roma, del 14.10.2022, rep. e racc. 66715/34681, in proprio e quale mandataria e Persona_1 procuratrice della CF e P.IVA. giusta procura speciale conferita con Controparte_2 P.IVA_3 scrittura privata autenticata del 22 giugno 2017 a rogito dott. , Notaio in Pordenone, Persona_2 rep. n. 295435 fascicolo 29737, rappresentata e difesa dall' Avv Ernestina De Medio (domicilio digitale all'indirizzo PEC: pec: Email_1 Email_2
APPELLATO
e nei confronti di
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5 pro-tempore, con sede in Torino alla Piazza San Carlo n.ro 156 (pec: ) già Email_3
Controparte_4
APPELLATO-CONTUMACE
E di (C.F. e P.I. ), in persona del legale rap-presentante pro-tempore, Controparte_5 P.IVA_6 con sede in Conegliano (Treviso) alla via V. Alfieri n. 1 (pec. ); Email_4
APPELLATO-CONTUMACE pagina 1 di 14 avente ad
OGGETTO
Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.) – impugnazione sentenza Tribunale Perugia 443/2023
del 17.3.2023
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La impugna la sentenza del Tribunale di Perugia indicata in oggetto, Parte_2
che ha rigettato la domanda, proposta il 25.2.2019, di revocatoria ordinaria e fallimentare dei pegni costituiti in data 7.3.2014 dalla in bonis a favore di , Pt_2 Controparte_1 CP_2
e (tutte in qualità di aventi causa da Nuova NC Marche spa e di titolari CP_5 CP_6
almeno pro-tempore dei diritti di garanzia) e di inopponibilità dei medesimi alla massa creditoria,
accogliendo solo in parte la domanda di nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto nella parte in cui prevede la garanzia estesa a tutte le obbligazioni assunte, o da assumere,
intercorrenti tra la e la . Parte_1 Controparte_7
La domanda seguiva la vicenda processuale relativa alla insinuazione allo stato passivo, da parte delle
Banche, del credito in questione come pignoratizio1, con rigetto del riconoscimento della prelazione da parte del GD e, invece, accoglimento della prelazione da parte del Tribunale in sede di opposizione. 1 Con atto del 04.01.2017 inviato a mezzo PEC in data 17.01.2017 la presentava istanza Controparte_8 di ammissione al passivo del , per la somma di Euro 125.420,14 in via Controparte_9 privilegiata pignoratizia oltre interessi calcolati ai sensi dell'art 2855 c.c., quale residuo del prestito chirografario n. 409951000 di originari Euro 300.000,00, cartolarizzato e acquistato da garantito da Controparte_8Part pegno di buoni di risparmio di nominali Euro 100.000,00 costituito dalla in data 16.11.2009, sostituito Parte_1 con atto del 7.3.2014. Con separata istanza sempre del 4.01.2017, la quale procuratrice Controparte_8 mandataria di si insinuava al passivo altresì per la somma di Euro 97.733,90 in via Controparte_1 privilegiata pignoratizia oltre interessi calcolati ai sensi dell'art 2855, sempre garantito dal medesimo pegno di buoni di Part risparmio di nominali Euro 100.000,00. Con PEC del 07.02.2017 il Curatore proponeva l'ammissione dei crediti in via chirografaria specificando che “non compete il privilegio richiesto in quanto il pegno costituito su Buono di Risparmio pagina 2 di 14 L'appellante deduce, come antecedente in punto di diritto, che l'ammissione allo stato passivo dei crediti delle Banche con la prelazione pignoratizia disposta dal Tribunale di Perugia in sede di opposizione allo stato passivo è stata cassata dalla Suprema Corte con la sentenza 13138 del 15.5.2023
con la quale la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse omesso di considerare che, nel contratto di pegno del 16/11/2009, costituito a garanzia del “prestito chirografario n. 131/409951000 di nominali
Euro 300.000,00 durata 84 mesi scadenza ultima rata 16/11/2016”, concesso alla società poi fallita dalla , le parti, come emerge dalla riproduzione in ricorso delle relative clausole, Controparte_7
avevano convenuto che, in caso di “rimborso totale o parziale dei titoli” stessi, la garanzia pignoratizia si sarebbe trasferita sulle “somme incassate”: e non anche, in difetto di uno specifico accertamento sul punto se, in caso di vendita alla scadenza dei titoli costituiti in pegno, il vincolo pignoratizio si sarebbe trasferito, oltre che, sulla somma ricavata dalla vendita anche sugli altri analoghi titoli acquistati con quella somma ed ha richiamato i principi più volte espressi secondo cui il patto di rotatività del pegno dà vita ad una fattispecie a formazione progressiva, che trae origine da un unico contratto e si realizza mediante la sostituzione dell'oggetto del pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni e con effetti ancora risalenti alla consegna dei beni inizialmente dati in pegno, a condizione, però, che le parti, nel contratto costitutivo della garanzia risultante da atto scritto avente data certa, abbiano espressamente previsto tale possibilità di sostituzione con l'assoggettamento all'originario vincolo dei titoli depositati in sostituzione di quelli inizialmente consegnati (Cass. n. 4520 del 2004; Cass. n. 2456 del 2008; Cass. n.
13508 del 2015; Cass. n. 25796 del 2015) e dunque solo a fronte dell'espressa previsione contrattuale
di nominali Euro 100.000,00 è inefficace ai sensi degli artt. 66 e 67 L.F.. La Curatela si riserva Controparte_8 di agire per la restituzione dei titoli indebitamente trattenuti”; il GD con decreto del 22.02.2017 confermava l'ammissione dei crediti in via chirografaria;
proponeva ricorso in opposizione avverso entrambi i Controparte_8 provvedimenti di ammissione, le due opposizioni venivano riunite;
nei giudizi riuniti interveniva Controparte_10 quale procuratrice mandataria della società sia per sia per Controparte_2 Controparte_8 [...]
quale procuratrice mandataria di alle quali si surrogava;
con Controparte_8 Controparte_1 provvedimento del 18.3.2019 il Tribunale di Perugia accoglieva le opposizioni e ammetteva al passivo del Parte_1 solo l'importo di €.125.420,14 con la prelazione pignoratizia facente capo a
[...] Controparte_8 (poi quale procuratrice mandataria della società ; tale provvedimento veniva Controparte_10 Controparte_2 impugnato dal avanti la Suprema Corte di Cassazione. Parte_1 pagina 3 di 14 di tale sostituzione può ritenersi che, a seguito della vendita dei titoli in scadenza e l'utilizzo della somma ricavata per acquistarne di nuovi, il transito della garanzia pignoratizia dalla somma ricavata dalla vendita dei titoli pregressi ai nuovi titoli con tale somma acquistati non vale ad estinguere definitivamente il pegno rotativo che immediatamente si ricostituisce su questi ultimi (cfr. Cass. n.
16666 del 2012, in motiv.; Cass. n. 25796 del 2015) -si nota che il giudizio non risulta essere stato riassunto dalle parti dinanzi al Tribunale di Perugia in diversa composizione.
Quindi, ritenuta tale sentenza della Cassazione vincolante nel presente giudizio, l'appellante contesta la sentenza appellata nella parte in cui è stato ritenuto che il pegno fosse “rotativo”; per l'effetto si duole della pronuncia di rigetto della revocatoria fallimentare in quanto il Giudice di prime cure ha erroneamente fatto riferimento alla data del pegno originario sottoscritto tra le parti, del 9.11.2009
anziché alla data della costituzione del pegno del 7.3.2014 sia per quanto riguarda il periodo sospetto
(sei mesi ed un anno antecedenti, per il principio della consecuzione delle procedure, la data della pubblicazione della domanda prenotativa di concordato preventivo del 28.7.2014), sia per quanto riguarda il termine di decadenza quinquennale dall'esercizio dell'azione (cinque anni dal compimento dell'atto, con azione revocatoria introdotta in data 25.2.2019), e sulla base di tale erronea considerazione ha ritenuto altresì prescritta la domanda di revocatoria ordinaria.
Quindi, con il primo motivo di impugnazione l'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la natura rotativa del pegno, anziché l'autonomia dei contratti di pegno impugnati.
Con il secondo motivo di appello, tenuto conto dell'autonomia del contratto di pegno, chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la decadenza del dal termine Parte_1
quinquennale prescritto dall'art. 69 bis L.F. per la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria in sede fallimentare, argomentando in merito alla ricorrenza di tutti i presupposti (atto di disposizione,
pregiudizio e scientia damni).
pagina 4 di 14 Con il terzo motivo, sempre tenuto conto dell'autonomia del contratto di pegno del 2014, chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la decadenza del Fallimento dal termine quinquennale prescritto dall'art. 69 bis L.F. per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare e ne ha escluso la fondatezza per superamento dei periodi sospetti previsti dalla disciplina, sempre riproponendo gli argomenti a sostegno della ricorrenza di tutti i presupposti (atto di disposizione,
pregiudizio e scientia damni) per l'accoglimento della domanda.
Con il quarto motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere solo una nullità
parziale del contratto di pegno del 7 marzo 2014, chiedendo che ne venga dichiarata la nullità integrale in quanto l'oggetto è proprio la previsione sull'estensione omnibus della garanzia che vizia integralmente i negozi integrando un “pegno generale” o “omnibus” che è nullo o quantomeno inopponibile alla Curatela per indeterminatezza almeno parziale del credito garantito.
Con il quinto motivo, per effetto della corretta qualificazione giuridica dei pegni conclusi il 7 marzo
2014 alla stregua di garanzie autonome chiede la riforma della sentenza impugnata con accoglimento delle domande di revoca ordinaria e/o fallimentare e della domanda di nullità/inopponibilità e la condanna delle convenute alla restituzione dei titoli vincolati a garanzia o delle somme da essi ricavate.
Con il sesto motivo impugna la compensazione delle spese del primo grado del giudizio, chiedendo che le spese di primo grado e di quello di appello vengano poste a carico delle convenute in solido.
Si è costituita la sola anche quale mandataria e procuratrice di Controparte_1 CP_2
contestando i motivi di appello e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di primo
[...]
grado. In via subordinata, in ipotesi in cui dovesse escludersi la rotatività del pegno oggetto di causa,
chiede che la domanda venga limitata all'importo di Euro 100.000.00 in quanto comunque le “risorse”
che la avrebbe distratto a favore della NC esponente ed in danno degli altri creditori Pt_1
ammontano ad Euro 100.000,00 perché di Euro 100.000.00 è il valore degli strumenti finanziari pagina 5 di 14 costituiti in pegno nel 2009 e di Euro 100.000.00 il valore dei titoli acquistati con il “controvalore” di quelli.
In primo luogo deve essere affrontata la questione della vincolatività della pronuncia resa dalla
Suprema Corte sent. n. 13138/23 a seguito di impugnazione da parte della Curatela del decreto del
Tribunale di Perugia 18.3.2019 che, decidendo sulla opposizione allo stato passivo proposta da
[...]
quale è succeduta avente casa di Parte_4 CP_2 [...]
accoglieva l'opposizione e riconosceva la natura pignoratizia del credito Controparte_11
insinuato allo stato passivo.
Premesso che la sentenza 13138/23 ha accolto il primo motivo -assorbiti gli altri- cassando il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Perugia e che non risulta in atti l'avvenuta riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice per il giudizio rescissorio, si evidenzia che la sentenza della
Suprema Corte, essendo stata resa tra le stesse parti in un giudizio sul medesimo oggetto, riveste efficacia vincolante anche in forza della previsione dell'art. 394 cpc in quanto «l'effetto vincolante della
sentenza della Cassazione vale tuttavia anche in un diverso processo introdotto in data anteriore, a
condizione che esso riguardi le medesime parti e abbia il medesimo oggetto» (Cass. Civ., Sez. I,
Sentenza, 19 giugno 2014, n. 13974 e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21 settembre 2023, n. 26970).
Dunque deve prendersi atto di tale efficacia vincolante, indipendentemente dall'esame delle argomentazioni svolte, in punto di fatto e di interpretazione del contratto, dalla parte appellata.
Tanto premesso, la seconda questione in ordine logico da affrontare è quella posta con il quarto motivo di appello, che censura il rigetto della eccezione di nullità dei contratti autonomi di pegno del 7
marzo 2014.
Ritiene l'appellante che questi risultino essere affetti da nullità o, comunque, da nullità per indeterminatezza dell'oggetto in quanto diretti a garantire «tutte le obbligazioni assunte o da assumere
pagina 6 di 14 in relazione ai finanziamenti sopra descritti, compresi eventuali rinnovi, proroghe, aumenti o
diminuzioni» (ns. doc.8 in fasc. primo grado).
Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la specifica motivazione del Giudice di prime cure che, sul punto, ha affermato a pag 14 della sentenza:
“il credito garantito è rimasto invariato anche a seguito della modifica dell'oggetto della garanzia. Lo
stesso è desumibile dal contenuto letterale dell'atto del 7 marzo 2014 nel quale è espressamente previsto che i nuovi strumenti finanziari sono posti a garanzia del prestito chirografario n.
131/409951000 di nominali € 300.000,00 con scadenza 16 novembre 2016, nonché di nuove linee di credito consistenti in aperture di credito in conto corrente a revoca per € 10.000,00 a valere sul rapporto 131/cc/635, castelletto commerciale a revoca per € 150.000,00, di cui veniva descritta la modalità di utilizzazione” ed ha affermato che solo la clausola contenuta nell'atto del 7 marzo 2014 con la quale si è prevista la estensione della garanzia non solo in relazione al prestito citato ma anche a tutte le obbligazioni assunte, o da assumere, da parte della nei confronti della Parte_1 [...]
può considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, rilevando però che trattasi di CP_8
nullità parziale che colpisce la singola clausola e non si estende all'intero contratto in attuazione del disposto di cui all'art 1419 c.c. che costituisce estrinsecazione del principio di conservazione dei rapporti giuridici.
Il quarto motivo è, pertanto, inammissibile.
Esaminando, ora, il terzo motivo relativo al rigetto della revocatoria fallimentare, si rileva che il riconoscimento della natura autonoma dei pegni di cui ai contratti del 7.3.2014 comporta l'accoglimento del motivo relativo al pieno rispetto del termine di decadenza quinquennale, posto che l'azione revocatoria è stata proposta il 26 febbraio/4 marzo 2019.
pagina 7 di 14 Quanto al superamento del periodo sospetto, il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto,
rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e s. l. fall., corrisponde alla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (art. 69 bis co 2 LF) - anche in caso di deposito di domanda di concordato “con riserva” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 28 febbraio 2020, n. 5619; Cass. Civ., Sez. I,
sentenza, 27 novembre 2019, n. 31051.
Poiché, applicando il principio enunciato dalla Suprema Corte vincolante nel presente giudizio, il pegno del 7.3.2014 è autonomo ed ha costituito ex novo la garanzia (il pegno, diversamente, avrebbe avuto automaticamente ad oggetto, in sostituzione dei titoli scaduti, le somme derivanti dalla liquidazione dei titoli originariamente dati in pegno), la revocatoria della garanzia concessa per debiti preesistenti non scaduti a mente dell'art. 67, comma primo, n. 3 L.F. (in quanto l'insinuazione allo stato passivo per la somma di Euro 125.420,14, quale residuo del prestito chirografario n. 409951000 era così composto:
Euro 27.808,79 per n. 7 rate scadute dal 16.03.2014 al 16.09.2014 rimaste insolute, Euro 100.854,24
per residuo debito in linea capitale al 16.09.2014, Euro 10.612,79 per interessi dalle rispettive scadenze al 26.07.2016, sicché alla data di costituzione del pegno del 7.3.2014 era preesistente, ma non ancora scaduto) rientra appieno nell'ambito del periodo sospetto rispettivamente di un anno, periodo che, a mente dell'art. 69 bis, secondo comma, L.F., decorre a ritroso dal 28 luglio 2014 ovvero dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo con riserva.
In merito ai presupposti della revocatoria fallimentare esercitata, Sezioni Unite di Cassazione
(Sez. U, Sentenza n. 7028 del 28/03/2006 ) che, accogliendo la teoria anti-indennitaria, hanno statuito che l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione e che ha altresì precisato che la natura distributiva, e non indennitaria, dell'azione prevista dal comma secondo dell'art. 67 è rimasta ferma anche dopo la pagina 8 di 14 riforma della disciplina della revocatoria fallimentare operata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, il cui art. 2 si è limitato a dimezzare il "periodo sospetto" (cfr. pure
Cass Sez. 1, Sentenza n. 3878 del 30/03/2000 ).
Per quanto attiene a tali categorie di atti, la legge prevede, per la loro natura, la sussistenza di una presunzione legale della conoscenza dello stato d'insolvenza nei confronti del convenuto,
dispensando quindi il curatore dal fornire la prova diretta, attribuendo al convenuto l'onere di fornire prova contraria.
Se anche si volesse far riferimento alla circostanza che la garanzia originaria era contestuale e funzionale all'ottenimento del credito, applicando il secondo comma dell'art. 67 L.F., risulta comprovato in atti, da parte della Curatela, la scientia decoctionis sulla base della conoscibilità in concreto da parte di soggetto professionale, sia in forza dei bilanci pubblicati, sia in forza delle risultanze della centrale rischi
La Curatela ha infatti ampiamente argomentato al riguardo, enucleando una serie di indici dello stato irreversibile di decozione evincibili dal bilancio al 2014 quali:
l'indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/totale attività), che esprime in quale misura l'impresa si finanzia con capitale di terzi, attestato su valori prossimi al 19% a dispetto dei livelli fisiologici compresi tra il 33% e il 66%;
- l'indice di copertura finanziaria delle immobilizzazioni (patrimonio netto/attivo fisso), che esprime in quale misura le immobilizzazioni sono finanziate con capitale proprio, pari 0,7 anziché allo stabile valore maggiore di 1, indicativo quindi di perdurante e grave sottocapitalizzazione;
- l'indice di indebitamento (capitale di terzi/patrimonio netto), che esprime il grado di dipendenza dell'impresa dal finanziamento esterno, pari al livello di 4 e che non avrebbe dovuto superare il valore fisiologico di 0,5, denotando una condizione di indebitamento fuori controllo;
pagina 9 di 14 - l'indice di liquidità (liquidità immediate + liquidità differite/passività correnti), che esprime l'attitudine dell'impresa a soddisfare l'indebitamento a breve con risorse liquide o agevolmente liquidabili, attestato sul valore di 0,7 mentre avrebbe dovuto essere quantomeno pari ad 1, denotando l'incapacità di far fronte alle passività correnti;
- l'assenza di redditività in quanto tutti i relativi indici erano fortemente negativi.
Tali risultanze sono oggettive e nella loro valenza indiziaria non sono stati contestati, così come deve evidenziarsi che le risultanze dei bilanci trovano conferma nei dati della Centrale Rischi della
NC d'TA (anch'essi non contestati) che, come evidenziato dalla Curatela, “già dal gennaio 2009
evidenziavano livelli di utilizzato stabilmente ai limiti dell'accordato, sconfinamenti consistenti e perduranti, scaduti da oltre centottanta giorni, con una classificazione della impresa in area “past due”
e cioè a “rischio default” (v. relazione Curatela sub doc. 9 in fasc. primo grado, con allegati gli estratti della Centrale Rischi).
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 3854 del 08/02/2019): il Curatore può provare la scientia decoctionis del convenuto anche a mezzo di presunzioni, mediante indizi gravi, precisi e concordanti ex artt. 2727-2729 c.c., al fine di stabilire che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non poteva non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore (cfr. .
Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023), tenuto conto che all'atto della sottoscrizione del pegno revocando si dava atto della pregressa apertura di nuove linee di credito fino all'importo di
100.000 oltre al pendente prestito garantito e che l'oggetto della garanzia veniva rinegoziato anche pagina 10 di 14 tenuto conto di tali ulteriori esposizioni: l'esistenza di affidamenti, e l'utilizzo significativo del credito oltre l'accordato risulta, solo sei mesi dopo la costituzione del pegno, al 10.10.2014, dalle somme a
Con debito risultanti dalla insinuazione allo stato passivo di oltre che per saldo debitore c/c 635 per oltre 20.000€, anche per saldo debitore c/c anticipo fatture per oltre 65.000 €, saldo debitore c/c anticipo documenti n. 1635 e portafoglio commerciale a valere sul c/c n. 635 per RI.BA anticipate e insolute) idoneo a trasformare la mera conoscibilità da parte della NC in una conoscenza effettiva.
Non è dunque ipotizzabile che la non conoscesse i bilanci di una società con cui la stessa CP_8
intratteneva non solo rapporti di conto corrente, ma anche di affidamento (Cass., 13 ottobre 2005, n.
19894). Né può dubitarsi che (se non altro) questa «consuetudine della consultazione» venga a comportare e sviluppare - sempre sulla linea prospettica dell'id quod plerumque accidit - una peculiare attitudine a leggere e interpretare i dati fattuali che la Centrale viene a fornire per l'interesse delle imprese che professionalmente esercitano il servizio del credito (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza 1.10.2021
n. 26681).
In particolare, Cass. civile sez. I, 03/07/2023 n.18727 ha chiarito che “la Suprema Corte ha costantemente affermato (vedi recentemente Cass. 26681/2021, conformi Cass., n. 11696/2020, già
citata; di Cass., 27 ottobre 2017, n. 25635; di Cass., 8 febbraio 2018, n. 3081; di Cass., 29 luglio 2014,
n. 17208; di Cass., 4 febbraio 2018, n. 2557; di Cass., 2 novembre 2017, n. 26061) che la qualità di operatore economico qualificato della banca, pur non integrando da sola la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità e l'avvedutezza con cui, normalmente, gli istituti di credito esercitano la loro attività. In particolare, la già citata Cass. n.
26681/2021 ha messo in luce che, nella prospettiva della banca, "sul piano dell'id quod plerumque accidit - che è quello proprio delle presunzioni hominis - il peso dei finanziamenti in essere costituisca nel concreto un forte incentivo per più solerti e approfonditi controlli dello stato patrimoniale ed pagina 11 di 14 economico del debitore: sia che si faccia riferimento all'operazione specificamente in essere con un dato creditore, sia che si faccia riferimento al livello complessivo dell'indebitamento in essere con il sistema bancario".
Da ultimo si osserva che la consapevolezza da parte di una banca, convenuta in revocatoria,
dello stato di insolvenza della società debitrice, come desunta dalla sua conoscenza, provata per presunzioni, dei bilanci della stessa debitrice, non costituisce violazione del divieto della cosiddetta
"doppia presunzione" - censura, peraltro, neppure svolta nel caso di specie, dalla NC - in quanto costituisce una mera derivazione logica della ritenuta conoscenza dei bilanci, con la conseguenza che si
è al cospetto di un'unica presunzione, sia pure articolata su autonome circostanze di fatto (cfr. . in proposito, osservato che la Cassazione ha più volte affermato (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza 15/06/2018
n. 15796).
Deve, pertanto, essere accolta la domanda revocatoria fallimentare e per l'effetto la appellata deve essere condannata alla restituzione in favore della Curatela delle somme ricavate alla scadenza dei titoli oggetto del pegno stipulato il 7.3.2014 (il contratto di pegno del 7 marzo 2014 aveva Pt_1
ad oggetto il Buono di Risparmio in amministrazione straordinaria della durata di Controparte_8
mesi 36 tasso fisso annuale 3,00% con scadenza 07-03-2017 di Euro 100.000,00).
Non può essere accolta la domanda di restituzione di maggiori somme, posto che l'unica garanzia pignoratizia revocata è quella costituita sui titoli acquistati con le somme ricavate alla scadenza del primo pegno del 2009 pari ad € 100.000.
Poiché l'atto contro il quale viene esperita l'azione è originariamente valido ed efficace, e diviene privo di effetti nei confronti della massa fallimentare soltanto a seguito dell'accoglimento della domanda quale effetto della natura costitutiva dell'azione, l'obbligazione pecuniaria restitutoria non pagina 12 di 14 ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta per cui spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Gli ulteriori motivi di appello restano assorbiti.
L'appellante ha dedotto in citazione i passaggi che hanno comportato la citazione in giudizio delle parti attualmente appellate, producendo la documentazione inerente le varie cessioni dei crediti
Con succedutesi nel tempo. Non vi sono eccezioni in punto di legittimazione passiva da parte di e costituite in giudizio, le altre due convenute sono rimaste contumaci. CP_12
Con Le spese di lite seguono la soccombenza e gravano sulla parte appellata costituita e CP_2
.
[...]
Attesa la contumacia nel doppio grado, si ritiene di dover compensare le spese tra le altre parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in accoglimento parziale dell'appello, dichiara inefficace nei confronti della Curatela del Controparte_13
il contratto di pegno stipulato il 7 marzo 2014 tra la e la e per
[...] Parte_1 Controparte_8
l'effetto
-condanna le appellate in solido a restituire al la somma di € 100.000 quale Parte_1
ricavato alla scadenza dai titoli oggetto del contratto di pegno stipulato il 7 marzo 2014 tra la Pt_1
[... e la , oltre interessi legali dalla domanda al saldo Controparte_8
-condanna e al rimborso in favore del appellante Controparte_1 CP_2 Parte_1
delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano per il primo grado in € 7.052 per compenso al difensore, per il presente grado di giudizio in euro 4.997,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
-dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tre la altre parti.
pagina 13 di 14 Perugia, 21/10/2025
Il Consigliere Relatore dott.ssa Francesca Altrui
Il Presidente
dott. Simone Salcerini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott.ssa Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 585 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALDINA PIER FRANCESCO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. con domicilio digitale dichiarato presso l'indirizzo P.E.C
APPELLANTE contro
P IVA in persona del procuratore speciale, Avv. Sergio Controparte_1 P.IVA_2
SA in virtù dei poteri al medesimo conferiti con procura in autentica della firma a rogito Notaio
di Roma, del 14.10.2022, rep. e racc. 66715/34681, in proprio e quale mandataria e Persona_1 procuratrice della CF e P.IVA. giusta procura speciale conferita con Controparte_2 P.IVA_3 scrittura privata autenticata del 22 giugno 2017 a rogito dott. , Notaio in Pordenone, Persona_2 rep. n. 295435 fascicolo 29737, rappresentata e difesa dall' Avv Ernestina De Medio (domicilio digitale all'indirizzo PEC: pec: Email_1 Email_2
APPELLATO
e nei confronti di
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5 pro-tempore, con sede in Torino alla Piazza San Carlo n.ro 156 (pec: ) già Email_3
Controparte_4
APPELLATO-CONTUMACE
E di (C.F. e P.I. ), in persona del legale rap-presentante pro-tempore, Controparte_5 P.IVA_6 con sede in Conegliano (Treviso) alla via V. Alfieri n. 1 (pec. ); Email_4
APPELLATO-CONTUMACE pagina 1 di 14 avente ad
OGGETTO
Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.) – impugnazione sentenza Tribunale Perugia 443/2023
del 17.3.2023
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La impugna la sentenza del Tribunale di Perugia indicata in oggetto, Parte_2
che ha rigettato la domanda, proposta il 25.2.2019, di revocatoria ordinaria e fallimentare dei pegni costituiti in data 7.3.2014 dalla in bonis a favore di , Pt_2 Controparte_1 CP_2
e (tutte in qualità di aventi causa da Nuova NC Marche spa e di titolari CP_5 CP_6
almeno pro-tempore dei diritti di garanzia) e di inopponibilità dei medesimi alla massa creditoria,
accogliendo solo in parte la domanda di nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto nella parte in cui prevede la garanzia estesa a tutte le obbligazioni assunte, o da assumere,
intercorrenti tra la e la . Parte_1 Controparte_7
La domanda seguiva la vicenda processuale relativa alla insinuazione allo stato passivo, da parte delle
Banche, del credito in questione come pignoratizio1, con rigetto del riconoscimento della prelazione da parte del GD e, invece, accoglimento della prelazione da parte del Tribunale in sede di opposizione. 1 Con atto del 04.01.2017 inviato a mezzo PEC in data 17.01.2017 la presentava istanza Controparte_8 di ammissione al passivo del , per la somma di Euro 125.420,14 in via Controparte_9 privilegiata pignoratizia oltre interessi calcolati ai sensi dell'art 2855 c.c., quale residuo del prestito chirografario n. 409951000 di originari Euro 300.000,00, cartolarizzato e acquistato da garantito da Controparte_8Part pegno di buoni di risparmio di nominali Euro 100.000,00 costituito dalla in data 16.11.2009, sostituito Parte_1 con atto del 7.3.2014. Con separata istanza sempre del 4.01.2017, la quale procuratrice Controparte_8 mandataria di si insinuava al passivo altresì per la somma di Euro 97.733,90 in via Controparte_1 privilegiata pignoratizia oltre interessi calcolati ai sensi dell'art 2855, sempre garantito dal medesimo pegno di buoni di Part risparmio di nominali Euro 100.000,00. Con PEC del 07.02.2017 il Curatore proponeva l'ammissione dei crediti in via chirografaria specificando che “non compete il privilegio richiesto in quanto il pegno costituito su Buono di Risparmio pagina 2 di 14 L'appellante deduce, come antecedente in punto di diritto, che l'ammissione allo stato passivo dei crediti delle Banche con la prelazione pignoratizia disposta dal Tribunale di Perugia in sede di opposizione allo stato passivo è stata cassata dalla Suprema Corte con la sentenza 13138 del 15.5.2023
con la quale la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse omesso di considerare che, nel contratto di pegno del 16/11/2009, costituito a garanzia del “prestito chirografario n. 131/409951000 di nominali
Euro 300.000,00 durata 84 mesi scadenza ultima rata 16/11/2016”, concesso alla società poi fallita dalla , le parti, come emerge dalla riproduzione in ricorso delle relative clausole, Controparte_7
avevano convenuto che, in caso di “rimborso totale o parziale dei titoli” stessi, la garanzia pignoratizia si sarebbe trasferita sulle “somme incassate”: e non anche, in difetto di uno specifico accertamento sul punto se, in caso di vendita alla scadenza dei titoli costituiti in pegno, il vincolo pignoratizio si sarebbe trasferito, oltre che, sulla somma ricavata dalla vendita anche sugli altri analoghi titoli acquistati con quella somma ed ha richiamato i principi più volte espressi secondo cui il patto di rotatività del pegno dà vita ad una fattispecie a formazione progressiva, che trae origine da un unico contratto e si realizza mediante la sostituzione dell'oggetto del pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni e con effetti ancora risalenti alla consegna dei beni inizialmente dati in pegno, a condizione, però, che le parti, nel contratto costitutivo della garanzia risultante da atto scritto avente data certa, abbiano espressamente previsto tale possibilità di sostituzione con l'assoggettamento all'originario vincolo dei titoli depositati in sostituzione di quelli inizialmente consegnati (Cass. n. 4520 del 2004; Cass. n. 2456 del 2008; Cass. n.
13508 del 2015; Cass. n. 25796 del 2015) e dunque solo a fronte dell'espressa previsione contrattuale
di nominali Euro 100.000,00 è inefficace ai sensi degli artt. 66 e 67 L.F.. La Curatela si riserva Controparte_8 di agire per la restituzione dei titoli indebitamente trattenuti”; il GD con decreto del 22.02.2017 confermava l'ammissione dei crediti in via chirografaria;
proponeva ricorso in opposizione avverso entrambi i Controparte_8 provvedimenti di ammissione, le due opposizioni venivano riunite;
nei giudizi riuniti interveniva Controparte_10 quale procuratrice mandataria della società sia per sia per Controparte_2 Controparte_8 [...]
quale procuratrice mandataria di alle quali si surrogava;
con Controparte_8 Controparte_1 provvedimento del 18.3.2019 il Tribunale di Perugia accoglieva le opposizioni e ammetteva al passivo del Parte_1 solo l'importo di €.125.420,14 con la prelazione pignoratizia facente capo a
[...] Controparte_8 (poi quale procuratrice mandataria della società ; tale provvedimento veniva Controparte_10 Controparte_2 impugnato dal avanti la Suprema Corte di Cassazione. Parte_1 pagina 3 di 14 di tale sostituzione può ritenersi che, a seguito della vendita dei titoli in scadenza e l'utilizzo della somma ricavata per acquistarne di nuovi, il transito della garanzia pignoratizia dalla somma ricavata dalla vendita dei titoli pregressi ai nuovi titoli con tale somma acquistati non vale ad estinguere definitivamente il pegno rotativo che immediatamente si ricostituisce su questi ultimi (cfr. Cass. n.
16666 del 2012, in motiv.; Cass. n. 25796 del 2015) -si nota che il giudizio non risulta essere stato riassunto dalle parti dinanzi al Tribunale di Perugia in diversa composizione.
Quindi, ritenuta tale sentenza della Cassazione vincolante nel presente giudizio, l'appellante contesta la sentenza appellata nella parte in cui è stato ritenuto che il pegno fosse “rotativo”; per l'effetto si duole della pronuncia di rigetto della revocatoria fallimentare in quanto il Giudice di prime cure ha erroneamente fatto riferimento alla data del pegno originario sottoscritto tra le parti, del 9.11.2009
anziché alla data della costituzione del pegno del 7.3.2014 sia per quanto riguarda il periodo sospetto
(sei mesi ed un anno antecedenti, per il principio della consecuzione delle procedure, la data della pubblicazione della domanda prenotativa di concordato preventivo del 28.7.2014), sia per quanto riguarda il termine di decadenza quinquennale dall'esercizio dell'azione (cinque anni dal compimento dell'atto, con azione revocatoria introdotta in data 25.2.2019), e sulla base di tale erronea considerazione ha ritenuto altresì prescritta la domanda di revocatoria ordinaria.
Quindi, con il primo motivo di impugnazione l'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la natura rotativa del pegno, anziché l'autonomia dei contratti di pegno impugnati.
Con il secondo motivo di appello, tenuto conto dell'autonomia del contratto di pegno, chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la decadenza del dal termine Parte_1
quinquennale prescritto dall'art. 69 bis L.F. per la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria in sede fallimentare, argomentando in merito alla ricorrenza di tutti i presupposti (atto di disposizione,
pregiudizio e scientia damni).
pagina 4 di 14 Con il terzo motivo, sempre tenuto conto dell'autonomia del contratto di pegno del 2014, chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la decadenza del Fallimento dal termine quinquennale prescritto dall'art. 69 bis L.F. per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare e ne ha escluso la fondatezza per superamento dei periodi sospetti previsti dalla disciplina, sempre riproponendo gli argomenti a sostegno della ricorrenza di tutti i presupposti (atto di disposizione,
pregiudizio e scientia damni) per l'accoglimento della domanda.
Con il quarto motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere solo una nullità
parziale del contratto di pegno del 7 marzo 2014, chiedendo che ne venga dichiarata la nullità integrale in quanto l'oggetto è proprio la previsione sull'estensione omnibus della garanzia che vizia integralmente i negozi integrando un “pegno generale” o “omnibus” che è nullo o quantomeno inopponibile alla Curatela per indeterminatezza almeno parziale del credito garantito.
Con il quinto motivo, per effetto della corretta qualificazione giuridica dei pegni conclusi il 7 marzo
2014 alla stregua di garanzie autonome chiede la riforma della sentenza impugnata con accoglimento delle domande di revoca ordinaria e/o fallimentare e della domanda di nullità/inopponibilità e la condanna delle convenute alla restituzione dei titoli vincolati a garanzia o delle somme da essi ricavate.
Con il sesto motivo impugna la compensazione delle spese del primo grado del giudizio, chiedendo che le spese di primo grado e di quello di appello vengano poste a carico delle convenute in solido.
Si è costituita la sola anche quale mandataria e procuratrice di Controparte_1 CP_2
contestando i motivi di appello e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di primo
[...]
grado. In via subordinata, in ipotesi in cui dovesse escludersi la rotatività del pegno oggetto di causa,
chiede che la domanda venga limitata all'importo di Euro 100.000.00 in quanto comunque le “risorse”
che la avrebbe distratto a favore della NC esponente ed in danno degli altri creditori Pt_1
ammontano ad Euro 100.000,00 perché di Euro 100.000.00 è il valore degli strumenti finanziari pagina 5 di 14 costituiti in pegno nel 2009 e di Euro 100.000.00 il valore dei titoli acquistati con il “controvalore” di quelli.
In primo luogo deve essere affrontata la questione della vincolatività della pronuncia resa dalla
Suprema Corte sent. n. 13138/23 a seguito di impugnazione da parte della Curatela del decreto del
Tribunale di Perugia 18.3.2019 che, decidendo sulla opposizione allo stato passivo proposta da
[...]
quale è succeduta avente casa di Parte_4 CP_2 [...]
accoglieva l'opposizione e riconosceva la natura pignoratizia del credito Controparte_11
insinuato allo stato passivo.
Premesso che la sentenza 13138/23 ha accolto il primo motivo -assorbiti gli altri- cassando il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Perugia e che non risulta in atti l'avvenuta riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice per il giudizio rescissorio, si evidenzia che la sentenza della
Suprema Corte, essendo stata resa tra le stesse parti in un giudizio sul medesimo oggetto, riveste efficacia vincolante anche in forza della previsione dell'art. 394 cpc in quanto «l'effetto vincolante della
sentenza della Cassazione vale tuttavia anche in un diverso processo introdotto in data anteriore, a
condizione che esso riguardi le medesime parti e abbia il medesimo oggetto» (Cass. Civ., Sez. I,
Sentenza, 19 giugno 2014, n. 13974 e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21 settembre 2023, n. 26970).
Dunque deve prendersi atto di tale efficacia vincolante, indipendentemente dall'esame delle argomentazioni svolte, in punto di fatto e di interpretazione del contratto, dalla parte appellata.
Tanto premesso, la seconda questione in ordine logico da affrontare è quella posta con il quarto motivo di appello, che censura il rigetto della eccezione di nullità dei contratti autonomi di pegno del 7
marzo 2014.
Ritiene l'appellante che questi risultino essere affetti da nullità o, comunque, da nullità per indeterminatezza dell'oggetto in quanto diretti a garantire «tutte le obbligazioni assunte o da assumere
pagina 6 di 14 in relazione ai finanziamenti sopra descritti, compresi eventuali rinnovi, proroghe, aumenti o
diminuzioni» (ns. doc.8 in fasc. primo grado).
Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la specifica motivazione del Giudice di prime cure che, sul punto, ha affermato a pag 14 della sentenza:
“il credito garantito è rimasto invariato anche a seguito della modifica dell'oggetto della garanzia. Lo
stesso è desumibile dal contenuto letterale dell'atto del 7 marzo 2014 nel quale è espressamente previsto che i nuovi strumenti finanziari sono posti a garanzia del prestito chirografario n.
131/409951000 di nominali € 300.000,00 con scadenza 16 novembre 2016, nonché di nuove linee di credito consistenti in aperture di credito in conto corrente a revoca per € 10.000,00 a valere sul rapporto 131/cc/635, castelletto commerciale a revoca per € 150.000,00, di cui veniva descritta la modalità di utilizzazione” ed ha affermato che solo la clausola contenuta nell'atto del 7 marzo 2014 con la quale si è prevista la estensione della garanzia non solo in relazione al prestito citato ma anche a tutte le obbligazioni assunte, o da assumere, da parte della nei confronti della Parte_1 [...]
può considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, rilevando però che trattasi di CP_8
nullità parziale che colpisce la singola clausola e non si estende all'intero contratto in attuazione del disposto di cui all'art 1419 c.c. che costituisce estrinsecazione del principio di conservazione dei rapporti giuridici.
Il quarto motivo è, pertanto, inammissibile.
Esaminando, ora, il terzo motivo relativo al rigetto della revocatoria fallimentare, si rileva che il riconoscimento della natura autonoma dei pegni di cui ai contratti del 7.3.2014 comporta l'accoglimento del motivo relativo al pieno rispetto del termine di decadenza quinquennale, posto che l'azione revocatoria è stata proposta il 26 febbraio/4 marzo 2019.
pagina 7 di 14 Quanto al superamento del periodo sospetto, il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto,
rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e s. l. fall., corrisponde alla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (art. 69 bis co 2 LF) - anche in caso di deposito di domanda di concordato “con riserva” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 28 febbraio 2020, n. 5619; Cass. Civ., Sez. I,
sentenza, 27 novembre 2019, n. 31051.
Poiché, applicando il principio enunciato dalla Suprema Corte vincolante nel presente giudizio, il pegno del 7.3.2014 è autonomo ed ha costituito ex novo la garanzia (il pegno, diversamente, avrebbe avuto automaticamente ad oggetto, in sostituzione dei titoli scaduti, le somme derivanti dalla liquidazione dei titoli originariamente dati in pegno), la revocatoria della garanzia concessa per debiti preesistenti non scaduti a mente dell'art. 67, comma primo, n. 3 L.F. (in quanto l'insinuazione allo stato passivo per la somma di Euro 125.420,14, quale residuo del prestito chirografario n. 409951000 era così composto:
Euro 27.808,79 per n. 7 rate scadute dal 16.03.2014 al 16.09.2014 rimaste insolute, Euro 100.854,24
per residuo debito in linea capitale al 16.09.2014, Euro 10.612,79 per interessi dalle rispettive scadenze al 26.07.2016, sicché alla data di costituzione del pegno del 7.3.2014 era preesistente, ma non ancora scaduto) rientra appieno nell'ambito del periodo sospetto rispettivamente di un anno, periodo che, a mente dell'art. 69 bis, secondo comma, L.F., decorre a ritroso dal 28 luglio 2014 ovvero dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo con riserva.
In merito ai presupposti della revocatoria fallimentare esercitata, Sezioni Unite di Cassazione
(Sez. U, Sentenza n. 7028 del 28/03/2006 ) che, accogliendo la teoria anti-indennitaria, hanno statuito che l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione e che ha altresì precisato che la natura distributiva, e non indennitaria, dell'azione prevista dal comma secondo dell'art. 67 è rimasta ferma anche dopo la pagina 8 di 14 riforma della disciplina della revocatoria fallimentare operata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, il cui art. 2 si è limitato a dimezzare il "periodo sospetto" (cfr. pure
Cass Sez. 1, Sentenza n. 3878 del 30/03/2000 ).
Per quanto attiene a tali categorie di atti, la legge prevede, per la loro natura, la sussistenza di una presunzione legale della conoscenza dello stato d'insolvenza nei confronti del convenuto,
dispensando quindi il curatore dal fornire la prova diretta, attribuendo al convenuto l'onere di fornire prova contraria.
Se anche si volesse far riferimento alla circostanza che la garanzia originaria era contestuale e funzionale all'ottenimento del credito, applicando il secondo comma dell'art. 67 L.F., risulta comprovato in atti, da parte della Curatela, la scientia decoctionis sulla base della conoscibilità in concreto da parte di soggetto professionale, sia in forza dei bilanci pubblicati, sia in forza delle risultanze della centrale rischi
La Curatela ha infatti ampiamente argomentato al riguardo, enucleando una serie di indici dello stato irreversibile di decozione evincibili dal bilancio al 2014 quali:
l'indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/totale attività), che esprime in quale misura l'impresa si finanzia con capitale di terzi, attestato su valori prossimi al 19% a dispetto dei livelli fisiologici compresi tra il 33% e il 66%;
- l'indice di copertura finanziaria delle immobilizzazioni (patrimonio netto/attivo fisso), che esprime in quale misura le immobilizzazioni sono finanziate con capitale proprio, pari 0,7 anziché allo stabile valore maggiore di 1, indicativo quindi di perdurante e grave sottocapitalizzazione;
- l'indice di indebitamento (capitale di terzi/patrimonio netto), che esprime il grado di dipendenza dell'impresa dal finanziamento esterno, pari al livello di 4 e che non avrebbe dovuto superare il valore fisiologico di 0,5, denotando una condizione di indebitamento fuori controllo;
pagina 9 di 14 - l'indice di liquidità (liquidità immediate + liquidità differite/passività correnti), che esprime l'attitudine dell'impresa a soddisfare l'indebitamento a breve con risorse liquide o agevolmente liquidabili, attestato sul valore di 0,7 mentre avrebbe dovuto essere quantomeno pari ad 1, denotando l'incapacità di far fronte alle passività correnti;
- l'assenza di redditività in quanto tutti i relativi indici erano fortemente negativi.
Tali risultanze sono oggettive e nella loro valenza indiziaria non sono stati contestati, così come deve evidenziarsi che le risultanze dei bilanci trovano conferma nei dati della Centrale Rischi della
NC d'TA (anch'essi non contestati) che, come evidenziato dalla Curatela, “già dal gennaio 2009
evidenziavano livelli di utilizzato stabilmente ai limiti dell'accordato, sconfinamenti consistenti e perduranti, scaduti da oltre centottanta giorni, con una classificazione della impresa in area “past due”
e cioè a “rischio default” (v. relazione Curatela sub doc. 9 in fasc. primo grado, con allegati gli estratti della Centrale Rischi).
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 3854 del 08/02/2019): il Curatore può provare la scientia decoctionis del convenuto anche a mezzo di presunzioni, mediante indizi gravi, precisi e concordanti ex artt. 2727-2729 c.c., al fine di stabilire che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non poteva non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore (cfr. .
Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023), tenuto conto che all'atto della sottoscrizione del pegno revocando si dava atto della pregressa apertura di nuove linee di credito fino all'importo di
100.000 oltre al pendente prestito garantito e che l'oggetto della garanzia veniva rinegoziato anche pagina 10 di 14 tenuto conto di tali ulteriori esposizioni: l'esistenza di affidamenti, e l'utilizzo significativo del credito oltre l'accordato risulta, solo sei mesi dopo la costituzione del pegno, al 10.10.2014, dalle somme a
Con debito risultanti dalla insinuazione allo stato passivo di oltre che per saldo debitore c/c 635 per oltre 20.000€, anche per saldo debitore c/c anticipo fatture per oltre 65.000 €, saldo debitore c/c anticipo documenti n. 1635 e portafoglio commerciale a valere sul c/c n. 635 per RI.BA anticipate e insolute) idoneo a trasformare la mera conoscibilità da parte della NC in una conoscenza effettiva.
Non è dunque ipotizzabile che la non conoscesse i bilanci di una società con cui la stessa CP_8
intratteneva non solo rapporti di conto corrente, ma anche di affidamento (Cass., 13 ottobre 2005, n.
19894). Né può dubitarsi che (se non altro) questa «consuetudine della consultazione» venga a comportare e sviluppare - sempre sulla linea prospettica dell'id quod plerumque accidit - una peculiare attitudine a leggere e interpretare i dati fattuali che la Centrale viene a fornire per l'interesse delle imprese che professionalmente esercitano il servizio del credito (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza 1.10.2021
n. 26681).
In particolare, Cass. civile sez. I, 03/07/2023 n.18727 ha chiarito che “la Suprema Corte ha costantemente affermato (vedi recentemente Cass. 26681/2021, conformi Cass., n. 11696/2020, già
citata; di Cass., 27 ottobre 2017, n. 25635; di Cass., 8 febbraio 2018, n. 3081; di Cass., 29 luglio 2014,
n. 17208; di Cass., 4 febbraio 2018, n. 2557; di Cass., 2 novembre 2017, n. 26061) che la qualità di operatore economico qualificato della banca, pur non integrando da sola la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità e l'avvedutezza con cui, normalmente, gli istituti di credito esercitano la loro attività. In particolare, la già citata Cass. n.
26681/2021 ha messo in luce che, nella prospettiva della banca, "sul piano dell'id quod plerumque accidit - che è quello proprio delle presunzioni hominis - il peso dei finanziamenti in essere costituisca nel concreto un forte incentivo per più solerti e approfonditi controlli dello stato patrimoniale ed pagina 11 di 14 economico del debitore: sia che si faccia riferimento all'operazione specificamente in essere con un dato creditore, sia che si faccia riferimento al livello complessivo dell'indebitamento in essere con il sistema bancario".
Da ultimo si osserva che la consapevolezza da parte di una banca, convenuta in revocatoria,
dello stato di insolvenza della società debitrice, come desunta dalla sua conoscenza, provata per presunzioni, dei bilanci della stessa debitrice, non costituisce violazione del divieto della cosiddetta
"doppia presunzione" - censura, peraltro, neppure svolta nel caso di specie, dalla NC - in quanto costituisce una mera derivazione logica della ritenuta conoscenza dei bilanci, con la conseguenza che si
è al cospetto di un'unica presunzione, sia pure articolata su autonome circostanze di fatto (cfr. . in proposito, osservato che la Cassazione ha più volte affermato (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza 15/06/2018
n. 15796).
Deve, pertanto, essere accolta la domanda revocatoria fallimentare e per l'effetto la appellata deve essere condannata alla restituzione in favore della Curatela delle somme ricavate alla scadenza dei titoli oggetto del pegno stipulato il 7.3.2014 (il contratto di pegno del 7 marzo 2014 aveva Pt_1
ad oggetto il Buono di Risparmio in amministrazione straordinaria della durata di Controparte_8
mesi 36 tasso fisso annuale 3,00% con scadenza 07-03-2017 di Euro 100.000,00).
Non può essere accolta la domanda di restituzione di maggiori somme, posto che l'unica garanzia pignoratizia revocata è quella costituita sui titoli acquistati con le somme ricavate alla scadenza del primo pegno del 2009 pari ad € 100.000.
Poiché l'atto contro il quale viene esperita l'azione è originariamente valido ed efficace, e diviene privo di effetti nei confronti della massa fallimentare soltanto a seguito dell'accoglimento della domanda quale effetto della natura costitutiva dell'azione, l'obbligazione pecuniaria restitutoria non pagina 12 di 14 ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta per cui spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Gli ulteriori motivi di appello restano assorbiti.
L'appellante ha dedotto in citazione i passaggi che hanno comportato la citazione in giudizio delle parti attualmente appellate, producendo la documentazione inerente le varie cessioni dei crediti
Con succedutesi nel tempo. Non vi sono eccezioni in punto di legittimazione passiva da parte di e costituite in giudizio, le altre due convenute sono rimaste contumaci. CP_12
Con Le spese di lite seguono la soccombenza e gravano sulla parte appellata costituita e CP_2
.
[...]
Attesa la contumacia nel doppio grado, si ritiene di dover compensare le spese tra le altre parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in accoglimento parziale dell'appello, dichiara inefficace nei confronti della Curatela del Controparte_13
il contratto di pegno stipulato il 7 marzo 2014 tra la e la e per
[...] Parte_1 Controparte_8
l'effetto
-condanna le appellate in solido a restituire al la somma di € 100.000 quale Parte_1
ricavato alla scadenza dai titoli oggetto del contratto di pegno stipulato il 7 marzo 2014 tra la Pt_1
[... e la , oltre interessi legali dalla domanda al saldo Controparte_8
-condanna e al rimborso in favore del appellante Controparte_1 CP_2 Parte_1
delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano per il primo grado in € 7.052 per compenso al difensore, per il presente grado di giudizio in euro 4.997,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
-dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tre la altre parti.
pagina 13 di 14 Perugia, 21/10/2025
Il Consigliere Relatore dott.ssa Francesca Altrui
Il Presidente
dott. Simone Salcerini
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