Articolo 2 della Legge 19 luglio 1960, n. 784
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 agosto 1960
Art. 2.
E' autorizzata la spesa di lire 375 milioni per la partecipazione dell'Italia al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati delle Nazioni Unite per l'anno 1959.
Entrata in vigore il 25 agosto 1960