TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3569/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3569/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
NELLA PERSONA DEL MINISTRO RAPPR. LEGALE Controparte_1
PRO TEMPORE - CONTUMACE
RESISTENTE
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 10.08 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. PASSARELLO SERENA Parte_1
Per NELLA PERSONA DEL MINISTRO RAPPR. LEGALE PRO Controparte_1 nessuno è comparso
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni come da atti depositati.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo/secondo grado iscritta al n. 3569/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/06/1972, elett. dom. in CORSO ITALIA 59/D, CATANIA, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. PASSARELLO SERENA;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.04.2024, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto di liquidazione dei compensi professionali del Tribunale di Catania, Sezione per le indagini preliminari, del 20.02.2024, nel procedimento penale n. 12779/2023 R.G.N.R. a carico del sig.
[...]
, indagato per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 309/90, Per_1
deducendo di essere stata nominata suo difensore di fiducia.
Parte attrice domandava di riformare il decreto di liquidazione, rideterminando l'importo di € 770,50 – comprensivi di spese forfettarie – in € 1.920,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e spese pagina 2 di 6 generali;
in subordine, chiedeva di applicare i minimi tariffari di cui alle tabelle del D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 per la fase G.I.P. e per la fase misure cautelari.
Nello specifico, lamentava l'erroneità del provvedimento gravato laddove il giudice aveva ritenuto che il difensore avesse duplicato la richiesta di compensi, avendo richiesto € 500,00 per fase G.I.P., all'interno della quale si è tenuta l'udienza di convalida, ed € 1.420,00 per la fase – solo eventuale – delle misure cautelari personali. Deduceva, pertanto, l'erroneità del decreto di liquidazione nella parte in cui riferiva che l'odierna ricorrente aveva richiesto per la fase G.I.P. la somma di € 300+280 per la fase di studio della controversia, la somma di € 900 per la fase introduttiva del giudizio e la somma di €
450+950 per la fase decisionale, ribadendo di aver domandato, mediante un'unica richiesta, la liquidazione di due distinte fasi – la fase G.I.P. e la fase delle misure cautelari personali – per l'attività svolta e documentata. Sottolineava, altresì, che il giudice aveva liquidato la voce “fase introduttiva del giudizio”, non richiesta dal difensore per la fase G.I.P., bensì per la fase di impugnazione delle misure cautelari. Ed ancora, l'odierna ricorrente lamentava che il Giudice, per la fase di impugnazione delle misure cautelari, avrebbe dovuto liquidare la somma di € 1.000,00, essendogli preclusa la riduzione dell'importo al di sotto degli importi minimi, indipendentemente dall'esito del giudizio. Infine, deduceva l'erroneità del provvedimento di liquidazione nella parte in cui non riconosceva il rimborso della spesa di € 3,92 per diritti di cancelleria per la richiesta di copie di atti processuali indispensabili ai fini della preparazione della difesa, essendo la suddetta spesa provata mediante la documentazione allegata all'istanza.
Il , sebbene regolarmente citato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_1
Va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso depositato in data 05.04.2023, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, in combinato disposto con l'art. 15
D.Lgs n. 150/2011 e con l'art. 281 decies c.p.c., – disposizione inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149, c.d. riforma Cartabia –, come interpretati dalla Corte di Legittimità (cfr. Cass. Civ., ord. n.
21051/2017: «Il giudice delle leggi ha poi precisato che l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario (oggi semplificato ex rito Cartabia) comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n. 234/2016)»);
Difatti, sebbene il decreto di liquidazione oggetto di controversia sia stato comunicato il 01.03.2024,
l'odierna ricorrente documentava di aver tempestivamente provveduto all'iscrizione a ruolo del ricorso nel registro Volontaria Giurisdizione – con pec di deposito indirizzata al Tribunale di Catania – in data
30.03.2024 (ricevendo sia la pec di accettazione, sia quella di avvenuta consegna, nonché la pec esito pagina 3 di 6 controlli automatici con il seguente contenuto: CODICE -1 DESCRIZIONE “NOME FILE: DOC 5
PROVVEDIMENTO T CT 9.10.18 pdf CERTIFICATO FIRMA SCADUTO! SONO NECESSARIE
VERIFICHE TECNICHE DA PARTE DELL&APOS, ”) e che in data Controparte_2
05.04.2024 le veniva recapitata la quarta pec di accettazione deposito con il seguente contenuto:
“Codice esito: -1. Descrizione esito: -- IDBUSTA: 79972690 Altro. INVIARE AL REGISTRO DEL
CONTENZIOSO CIVILE. . Atti rifiutati il 05/04/2024”. Sicchè, stante l'anomalia dell'errore non imputabile alla ricorrente, ben può essere accolta la domanda di rimessione in termini, confermando la tempestività del ricorso l'ordinanza emessa in data 01.10.2024.
Nel merito la domanda appare fondata, non essendo state liquidate tutte le fasi spettanti per l'attività professionale svolta in giudizio, come documentato in atti.
In punto di diritto, va osservato che l'art. 82, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 sancisce che
«L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa».
Si osserva che il Protocollo n. 1825/231, adottato d'intesa dal Tribunale di Catania e dal COA locale, prevede che il predetto articolo debba essere interpretato (coerentemente alle sentenze della Corte di
Cassazione) nel senso che i valori tariffari medi fungono da limite massimo, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore – purché non al di sotto delle tariffe minime – e che le singole fasi processuali, devono essere liquidate nel range previsto dalle tabelle indicate nel suddetto
Protocollo n. 1825/231, secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.M. n. 55/2014, in base alle varie tipologie del processo. Ed invero, l'art. 12 del D.M. n. 55/2014 detta specificamente i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede penale, statuendo che «Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività
pagina 4 di 6 medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento».
Parte ricorrente, a prova dell'attività espletata, ha depositato in giudizio copia del decreto di giudizio immediato, copia del verbale di udienza di convalida, copia del verbale del Tribunale del Riesame e motivi di riesame.
Dalla documentazione presente in atti e, in particolare, dalla nota spese, si evince che l'odierna ricorrente aveva presentato un'unica richiesta per la liquidazione dell'attività svolta e documenta in due distinte fasi: la fase G.I.P. e la fase delle misure cautelari personali.
Pertanto, tenuto conto dell'attività difensiva espletata dalla ricorrente, così come documentata, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, in mancanza di rilevanti e complesse questioni giuridiche e di fatto, deve riconoscersi la liquidazione del compenso per l'attività svolta – già ridotto di 1/3 – pari ad € 950,06.
Tale liquidazione ricomprende la fase delle misure cautelari personali, per la quale vanno liquidate esclusivamente la fase di studio (pari a € 189,00) e la fase decisionale (pari ad € 709,00), nonché la fase
G.I.P., – nell'ambito della quale è stata svolta soltanto l'udienza di convalida –, per la quale va liquidata unicamente la fase istruttoria (pari a € 521,21), avendo il difensore già svolto la fase di studio nell'ambito della fase delle misure cautelari personali;
ai suddetti importi va applicata la riduzione ex art. 106 D.P.R. n. 115/2000, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario. Va altresì rimborsata la spesa di €
3,92 per l'acquisto di diritti di cancelleria, essendo provata dalla documentazione prodotta.
Le spese processuali seguono la parziale soccombenza e possono liquidarsi in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata nella misura di due terzi, stante la contumacia del
, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 Controparte_1
allegata al D.M. n. 55/2014, nei valori minimi, decurtato della fase istruttoria non espletata, nella misura di € 568,00 per compensi, oltre spese vive pari ad € 125,00, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso depositato in data 05.04.2024, previa dichiarazione di contumacia del , in persona del Ministro p.t., disattesa Controparte_1
ogni contraria istanza ed azione:
- annulla il decreto impugnato emesso dal Tribunale di Catania, Sezione G.I.P., del 20.02.2024 procedimento penale n. 12779/2023 R.G.N.R e n. 8038/2023 R.G. e liquida in favore dell'Avv.
pagina 5 di 6 il complessivo importo di € 950,06 per compensi professionali, oltre Parte_1
il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
- condanna il , in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 568,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese vive pari ad € 125,00.
Verbale chiuso alle ore 10.15.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3569/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
NELLA PERSONA DEL MINISTRO RAPPR. LEGALE Controparte_1
PRO TEMPORE - CONTUMACE
RESISTENTE
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 10.08 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. PASSARELLO SERENA Parte_1
Per NELLA PERSONA DEL MINISTRO RAPPR. LEGALE PRO Controparte_1 nessuno è comparso
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni come da atti depositati.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo/secondo grado iscritta al n. 3569/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/06/1972, elett. dom. in CORSO ITALIA 59/D, CATANIA, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. PASSARELLO SERENA;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.04.2024, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto di liquidazione dei compensi professionali del Tribunale di Catania, Sezione per le indagini preliminari, del 20.02.2024, nel procedimento penale n. 12779/2023 R.G.N.R. a carico del sig.
[...]
, indagato per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 309/90, Per_1
deducendo di essere stata nominata suo difensore di fiducia.
Parte attrice domandava di riformare il decreto di liquidazione, rideterminando l'importo di € 770,50 – comprensivi di spese forfettarie – in € 1.920,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e spese pagina 2 di 6 generali;
in subordine, chiedeva di applicare i minimi tariffari di cui alle tabelle del D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 per la fase G.I.P. e per la fase misure cautelari.
Nello specifico, lamentava l'erroneità del provvedimento gravato laddove il giudice aveva ritenuto che il difensore avesse duplicato la richiesta di compensi, avendo richiesto € 500,00 per fase G.I.P., all'interno della quale si è tenuta l'udienza di convalida, ed € 1.420,00 per la fase – solo eventuale – delle misure cautelari personali. Deduceva, pertanto, l'erroneità del decreto di liquidazione nella parte in cui riferiva che l'odierna ricorrente aveva richiesto per la fase G.I.P. la somma di € 300+280 per la fase di studio della controversia, la somma di € 900 per la fase introduttiva del giudizio e la somma di €
450+950 per la fase decisionale, ribadendo di aver domandato, mediante un'unica richiesta, la liquidazione di due distinte fasi – la fase G.I.P. e la fase delle misure cautelari personali – per l'attività svolta e documentata. Sottolineava, altresì, che il giudice aveva liquidato la voce “fase introduttiva del giudizio”, non richiesta dal difensore per la fase G.I.P., bensì per la fase di impugnazione delle misure cautelari. Ed ancora, l'odierna ricorrente lamentava che il Giudice, per la fase di impugnazione delle misure cautelari, avrebbe dovuto liquidare la somma di € 1.000,00, essendogli preclusa la riduzione dell'importo al di sotto degli importi minimi, indipendentemente dall'esito del giudizio. Infine, deduceva l'erroneità del provvedimento di liquidazione nella parte in cui non riconosceva il rimborso della spesa di € 3,92 per diritti di cancelleria per la richiesta di copie di atti processuali indispensabili ai fini della preparazione della difesa, essendo la suddetta spesa provata mediante la documentazione allegata all'istanza.
Il , sebbene regolarmente citato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_1
Va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso depositato in data 05.04.2023, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, in combinato disposto con l'art. 15
D.Lgs n. 150/2011 e con l'art. 281 decies c.p.c., – disposizione inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149, c.d. riforma Cartabia –, come interpretati dalla Corte di Legittimità (cfr. Cass. Civ., ord. n.
21051/2017: «Il giudice delle leggi ha poi precisato che l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario (oggi semplificato ex rito Cartabia) comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n. 234/2016)»);
Difatti, sebbene il decreto di liquidazione oggetto di controversia sia stato comunicato il 01.03.2024,
l'odierna ricorrente documentava di aver tempestivamente provveduto all'iscrizione a ruolo del ricorso nel registro Volontaria Giurisdizione – con pec di deposito indirizzata al Tribunale di Catania – in data
30.03.2024 (ricevendo sia la pec di accettazione, sia quella di avvenuta consegna, nonché la pec esito pagina 3 di 6 controlli automatici con il seguente contenuto: CODICE -1 DESCRIZIONE “NOME FILE: DOC 5
PROVVEDIMENTO T CT 9.10.18 pdf CERTIFICATO FIRMA SCADUTO! SONO NECESSARIE
VERIFICHE TECNICHE DA PARTE DELL&APOS, ”) e che in data Controparte_2
05.04.2024 le veniva recapitata la quarta pec di accettazione deposito con il seguente contenuto:
“Codice esito: -1. Descrizione esito: -- IDBUSTA: 79972690 Altro. INVIARE AL REGISTRO DEL
CONTENZIOSO CIVILE. . Atti rifiutati il 05/04/2024”. Sicchè, stante l'anomalia dell'errore non imputabile alla ricorrente, ben può essere accolta la domanda di rimessione in termini, confermando la tempestività del ricorso l'ordinanza emessa in data 01.10.2024.
Nel merito la domanda appare fondata, non essendo state liquidate tutte le fasi spettanti per l'attività professionale svolta in giudizio, come documentato in atti.
In punto di diritto, va osservato che l'art. 82, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 sancisce che
«L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa».
Si osserva che il Protocollo n. 1825/231, adottato d'intesa dal Tribunale di Catania e dal COA locale, prevede che il predetto articolo debba essere interpretato (coerentemente alle sentenze della Corte di
Cassazione) nel senso che i valori tariffari medi fungono da limite massimo, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore – purché non al di sotto delle tariffe minime – e che le singole fasi processuali, devono essere liquidate nel range previsto dalle tabelle indicate nel suddetto
Protocollo n. 1825/231, secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.M. n. 55/2014, in base alle varie tipologie del processo. Ed invero, l'art. 12 del D.M. n. 55/2014 detta specificamente i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede penale, statuendo che «Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività
pagina 4 di 6 medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento».
Parte ricorrente, a prova dell'attività espletata, ha depositato in giudizio copia del decreto di giudizio immediato, copia del verbale di udienza di convalida, copia del verbale del Tribunale del Riesame e motivi di riesame.
Dalla documentazione presente in atti e, in particolare, dalla nota spese, si evince che l'odierna ricorrente aveva presentato un'unica richiesta per la liquidazione dell'attività svolta e documenta in due distinte fasi: la fase G.I.P. e la fase delle misure cautelari personali.
Pertanto, tenuto conto dell'attività difensiva espletata dalla ricorrente, così come documentata, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, in mancanza di rilevanti e complesse questioni giuridiche e di fatto, deve riconoscersi la liquidazione del compenso per l'attività svolta – già ridotto di 1/3 – pari ad € 950,06.
Tale liquidazione ricomprende la fase delle misure cautelari personali, per la quale vanno liquidate esclusivamente la fase di studio (pari a € 189,00) e la fase decisionale (pari ad € 709,00), nonché la fase
G.I.P., – nell'ambito della quale è stata svolta soltanto l'udienza di convalida –, per la quale va liquidata unicamente la fase istruttoria (pari a € 521,21), avendo il difensore già svolto la fase di studio nell'ambito della fase delle misure cautelari personali;
ai suddetti importi va applicata la riduzione ex art. 106 D.P.R. n. 115/2000, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario. Va altresì rimborsata la spesa di €
3,92 per l'acquisto di diritti di cancelleria, essendo provata dalla documentazione prodotta.
Le spese processuali seguono la parziale soccombenza e possono liquidarsi in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata nella misura di due terzi, stante la contumacia del
, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 Controparte_1
allegata al D.M. n. 55/2014, nei valori minimi, decurtato della fase istruttoria non espletata, nella misura di € 568,00 per compensi, oltre spese vive pari ad € 125,00, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso depositato in data 05.04.2024, previa dichiarazione di contumacia del , in persona del Ministro p.t., disattesa Controparte_1
ogni contraria istanza ed azione:
- annulla il decreto impugnato emesso dal Tribunale di Catania, Sezione G.I.P., del 20.02.2024 procedimento penale n. 12779/2023 R.G.N.R e n. 8038/2023 R.G. e liquida in favore dell'Avv.
pagina 5 di 6 il complessivo importo di € 950,06 per compensi professionali, oltre Parte_1
il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
- condanna il , in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 568,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese vive pari ad € 125,00.
Verbale chiuso alle ore 10.15.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 6 di 6