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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 4310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4310 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 9476/2025
Repubblica italiana
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. IO AR quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
( , con gli Avv.ti GIANFRANCESCO Parte_1 C.F._1
ON ( ) e FI MA ( ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Rimini, Corso D'Augusto n. 134;
RICORRENTE
( ), con gli Avv.ti BERETTA GIOVANNI ( ) e PERSIANI CP_1 P.IVA_1 C.F._4
TT ( ), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica C.F._5 certificata dei procuratori;
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti;
la parte ricorrente dichiarava di aderire all'eccezione preliminare di incompetenza sollevata dalla parte resistente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 28/07/2025, il ricorrente conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
a favore dei ragionieri e periti commerciali ( al fine di accogliere le seguenti
[...] CP_1 conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di MILANO, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare il diritto del ricorrente A
PERCEPIRE GLI INTERESSI SULLE SOMME INDEBITAMENTE TRANNUTE DALLA
CASSA DI CUI AL CEDOLINO (DOC. 2) CALCOLATI SUL CAPITALE RIVALUTATO CON
SCADENZA PERIODICA, DAL MOMENTO DELL'INADEMPIMENTO AL
SODDISFACIMENTO DEL CREDITO IN CONFORMITA' A QUANTO STATUITO DALLA
SUPREMA CORTE NELLE RICHIAMATE PRONUNCE.
In conseguenza CONDANNARE La a favore dei ragionieri e dei periti Controparte_3 commerciali alla restituzione a favore del ricorrente degli INTERESSI SULLE SOMME INDEBITAMENTE
TRANNUTE DALLA CASSA DI CUI AL CEDOLINO (DOC. 2) CALCOLATI SUL CAPITALE
RIVALUTATO CON SCADENZA PERIODICA, DAL MOMENTO DELL'INADEMPIMENTO
AL SODDISFACIMENTO DEL CREDITO.
Spese rifuse. DA DISTRARSI A FAVORE DEI DIFENSORI ANTISTATARI»
Premetteva il ricorrente di essere stato iscritto alla e, avendo raggiunto i requisiti di legge, per CP_1
l'ottenimento della pensione, di aver inoltrato domanda, che la pensione era stata deliberata ma liquidata in violazione del principio del pro rata applicando alla stessa i criteri di calcolo di cui alla delibera del 22/06/2002 anziché i pregressi più favorevoli, che il ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo per ottenere il ricalcolo della pensione e la restituzione del contributo di solidarietà, che con il cedolino di luglio 2023 aveva provveduto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di arretrati di pensione alla restituzione di parte del contributo di solidarietà e all'aumento pensionistico ma non aveva provveduto alla liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme indebitamente trattenute.
Nella memoria di costituzione e risposta, tempestivamente e ritualmente depositata, eccepiva CP_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso del rag. poiché proposto dinanzi a giudice Pt_1 incompetente.
Tale eccezione appare fondata e meritevole di accoglimento.
L'art. 46, co. 22 l n. n. 69/2009 ha aggiunto all'art. 442 c.p.c. il 3° co., secondo cui «per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né
2 quelle di cui al capo primo di questo titolo», ovvero quelle concernenti le controversie individuali di lavoro e quelle in materia di assistenza e previdenza obbligatorie.
Giova rammentare che l'art. 7 3° co.
3-bis attribuisce alla competenza per materia del giudice di pace,
«qualunque ne sia il valore», le «cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali». In tale ambito rientra certamente la presente controversia, avente ad oggetto la richiesta di corresponsione di interessi sulle somme indebitamente trattenute dalla calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dall'inadempimento al soddisfacimento del CP_2 credito, sulla prestazione di natura previdenziale che si appunta in capo al ricorrente che, pertanto, risulta essere attribuita alla competenza per materia del giudice di pace sulla base della normativa innanzi richiamata.
Va, per altro osservato che in sede di udienza di discussione, tenutasi in data odierna, il ricorrente ha chiesto al Giudice di fissare un termine per riassumere la causa davanti al Giudice di Pace anziché per riproporla ex novo.
In base al sistema delineato dal codice di procedura civile, la dichiarazione di incompetenza non determina l'estinzione del processo bensì la prosecuzione dello stesso davanti al giudice ritenuto competente, mediante riassunzione entro il termine perentorio previsto dalla legge o fissato dal giudice stesso (artt. 38 cpc, 50 cpc, 427 cpc).
In particolare, l'art. 427 cpc regola il caso in cui l'attore abbia non soltanto instaurato la controversia adottando il rito del lavoro in luogo del rito ordinario di cognizione, ma abbia altresì adito un giudice incompetente per materia o per territorio. In tal caso, la norma stabilisce che il giudice debba rimettere la causa con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario. In proposito, quantunque la norma disponga che il giudice debba provvedere con ordinanza, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che tale ordinanza, statuendo sulla competenza, abbia carattere decisorio e abbia quindi natura di sentenza (Cass. 116
/1991; Cass. 3731/1983).
Con la riassunzione, il processo si trasferisce davanti al giudice competente, conservandosi tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta. La scelta del legislatore per la tecnica della riassunzione si spiega in quanto la pronuncia di incompetenza opera nell'ambito del medesimo ordine giurisdizionale e incide unicamente sulla corretta individuazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la causa deve proseguire.
Diversamente, la riproposizione della domanda è richiesta nei casi in cui la controversia debba essere devoluta ad un diverso plesso di giurisdizione – come, ad esempio, quando venga dichiarato il difetto di
3 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo o contabile. In tale situazione, il processo non può proseguire dinanzi al nuovo giudice, ma deve essere instaurato ex novo, pur con la conservazione degli effetti della domanda iniziale in virtù del principio della translatio iudicii (art. 59 L.
69/2009).
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che anche nel rito del lavoro la parte non sia tenuta a riproporre la causa bensì a riassumerla davanti al giudice indicato come competente per materia, nel termine stabilito dal provvedimento del giudice.
La natura della pronuncia, di accoglimento dell'eccezione preliminare, impregiudicate le ragioni di merito della questione, nonché il fatto che all'udienza di discussione la parte ricorrente ha aderito al rilievo di incompetenza sollevato dalla parte resistente, induce a ritenere sussistenti i motivi di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza per materia del giudice del lavoro, per essere competente sulla questione il giudice di pace ai sensi dell'art. 7 3° co.
3-bis c.p.c.; fissa termine in giorni 30 per la riassunzione dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente;
dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Milano, 14/10/2025
Il Giudice
IO AR
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Sofia Stazio, MOT in tirocinio presso il Tribunale di Milano.
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Repubblica italiana
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. IO AR quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
( , con gli Avv.ti GIANFRANCESCO Parte_1 C.F._1
ON ( ) e FI MA ( ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Rimini, Corso D'Augusto n. 134;
RICORRENTE
( ), con gli Avv.ti BERETTA GIOVANNI ( ) e PERSIANI CP_1 P.IVA_1 C.F._4
TT ( ), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica C.F._5 certificata dei procuratori;
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti;
la parte ricorrente dichiarava di aderire all'eccezione preliminare di incompetenza sollevata dalla parte resistente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 28/07/2025, il ricorrente conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
a favore dei ragionieri e periti commerciali ( al fine di accogliere le seguenti
[...] CP_1 conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di MILANO, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare il diritto del ricorrente A
PERCEPIRE GLI INTERESSI SULLE SOMME INDEBITAMENTE TRANNUTE DALLA
CASSA DI CUI AL CEDOLINO (DOC. 2) CALCOLATI SUL CAPITALE RIVALUTATO CON
SCADENZA PERIODICA, DAL MOMENTO DELL'INADEMPIMENTO AL
SODDISFACIMENTO DEL CREDITO IN CONFORMITA' A QUANTO STATUITO DALLA
SUPREMA CORTE NELLE RICHIAMATE PRONUNCE.
In conseguenza CONDANNARE La a favore dei ragionieri e dei periti Controparte_3 commerciali alla restituzione a favore del ricorrente degli INTERESSI SULLE SOMME INDEBITAMENTE
TRANNUTE DALLA CASSA DI CUI AL CEDOLINO (DOC. 2) CALCOLATI SUL CAPITALE
RIVALUTATO CON SCADENZA PERIODICA, DAL MOMENTO DELL'INADEMPIMENTO
AL SODDISFACIMENTO DEL CREDITO.
Spese rifuse. DA DISTRARSI A FAVORE DEI DIFENSORI ANTISTATARI»
Premetteva il ricorrente di essere stato iscritto alla e, avendo raggiunto i requisiti di legge, per CP_1
l'ottenimento della pensione, di aver inoltrato domanda, che la pensione era stata deliberata ma liquidata in violazione del principio del pro rata applicando alla stessa i criteri di calcolo di cui alla delibera del 22/06/2002 anziché i pregressi più favorevoli, che il ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo per ottenere il ricalcolo della pensione e la restituzione del contributo di solidarietà, che con il cedolino di luglio 2023 aveva provveduto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di arretrati di pensione alla restituzione di parte del contributo di solidarietà e all'aumento pensionistico ma non aveva provveduto alla liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme indebitamente trattenute.
Nella memoria di costituzione e risposta, tempestivamente e ritualmente depositata, eccepiva CP_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso del rag. poiché proposto dinanzi a giudice Pt_1 incompetente.
Tale eccezione appare fondata e meritevole di accoglimento.
L'art. 46, co. 22 l n. n. 69/2009 ha aggiunto all'art. 442 c.p.c. il 3° co., secondo cui «per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né
2 quelle di cui al capo primo di questo titolo», ovvero quelle concernenti le controversie individuali di lavoro e quelle in materia di assistenza e previdenza obbligatorie.
Giova rammentare che l'art. 7 3° co.
3-bis attribuisce alla competenza per materia del giudice di pace,
«qualunque ne sia il valore», le «cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali». In tale ambito rientra certamente la presente controversia, avente ad oggetto la richiesta di corresponsione di interessi sulle somme indebitamente trattenute dalla calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dall'inadempimento al soddisfacimento del CP_2 credito, sulla prestazione di natura previdenziale che si appunta in capo al ricorrente che, pertanto, risulta essere attribuita alla competenza per materia del giudice di pace sulla base della normativa innanzi richiamata.
Va, per altro osservato che in sede di udienza di discussione, tenutasi in data odierna, il ricorrente ha chiesto al Giudice di fissare un termine per riassumere la causa davanti al Giudice di Pace anziché per riproporla ex novo.
In base al sistema delineato dal codice di procedura civile, la dichiarazione di incompetenza non determina l'estinzione del processo bensì la prosecuzione dello stesso davanti al giudice ritenuto competente, mediante riassunzione entro il termine perentorio previsto dalla legge o fissato dal giudice stesso (artt. 38 cpc, 50 cpc, 427 cpc).
In particolare, l'art. 427 cpc regola il caso in cui l'attore abbia non soltanto instaurato la controversia adottando il rito del lavoro in luogo del rito ordinario di cognizione, ma abbia altresì adito un giudice incompetente per materia o per territorio. In tal caso, la norma stabilisce che il giudice debba rimettere la causa con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario. In proposito, quantunque la norma disponga che il giudice debba provvedere con ordinanza, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che tale ordinanza, statuendo sulla competenza, abbia carattere decisorio e abbia quindi natura di sentenza (Cass. 116
/1991; Cass. 3731/1983).
Con la riassunzione, il processo si trasferisce davanti al giudice competente, conservandosi tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta. La scelta del legislatore per la tecnica della riassunzione si spiega in quanto la pronuncia di incompetenza opera nell'ambito del medesimo ordine giurisdizionale e incide unicamente sulla corretta individuazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la causa deve proseguire.
Diversamente, la riproposizione della domanda è richiesta nei casi in cui la controversia debba essere devoluta ad un diverso plesso di giurisdizione – come, ad esempio, quando venga dichiarato il difetto di
3 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo o contabile. In tale situazione, il processo non può proseguire dinanzi al nuovo giudice, ma deve essere instaurato ex novo, pur con la conservazione degli effetti della domanda iniziale in virtù del principio della translatio iudicii (art. 59 L.
69/2009).
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che anche nel rito del lavoro la parte non sia tenuta a riproporre la causa bensì a riassumerla davanti al giudice indicato come competente per materia, nel termine stabilito dal provvedimento del giudice.
La natura della pronuncia, di accoglimento dell'eccezione preliminare, impregiudicate le ragioni di merito della questione, nonché il fatto che all'udienza di discussione la parte ricorrente ha aderito al rilievo di incompetenza sollevato dalla parte resistente, induce a ritenere sussistenti i motivi di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza per materia del giudice del lavoro, per essere competente sulla questione il giudice di pace ai sensi dell'art. 7 3° co.
3-bis c.p.c.; fissa termine in giorni 30 per la riassunzione dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente;
dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Milano, 14/10/2025
Il Giudice
IO AR
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Sofia Stazio, MOT in tirocinio presso il Tribunale di Milano.
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