TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/11/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza del 17/11/2025, tenutasi da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams, ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A A VERBALE nella causa iscritta al n. 1199/2024, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
(di Parte_1 seguito per brevità anche ” o “ ) con sede legale in Parte_2 Pt_3
, Via G. Cusmano n. 1 (CF. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappr.te p.t. Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_4
PI LO domiciliata digitalmente presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
- ricorrente -
E
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore (C.F.
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_2 di presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174 è domiciliato;
Parte_1
-resistente - avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. legge 689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 1 di 10 La vicenda storica da cui è scaturita la presente vertenza giudiziaria è Cont adeguatamente sintetizzata nella comparsa di costituzione dell' di
, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) In data Parte_1
21/06/2019, perveniva all una comunicazione del Controparte_1
Servizio XI C.P.I. di con la quale si rappresentava la mancata assunzione Parte_1 di due soggetti disabili e precisamente e . Persona_1 Persona_2 Cont Lo stesso C.P.I. inviava all' ,una serie di comunicazioni intrattenute con l' Pt_5 di , nonché la convenzione stipulata fra i due enti in data 31/03/2017 per Parte_1
l'assunzione di n. 7 unità di personale disabile e categorie protette (precisamente n. 2 centralinisti ed un massofisioterapista). In data 13/02/2020 i funzionari dell , per incarico dell'Ufficio, preso Controparte_1 atto della nota dell' , inerente l'inosservanza alla normativa di cui alla legge Pt_6 Parte 68/99 art.11, si sono recati presso la sede dell' di Via G. Cusmano n. Parte_1
1. In pari data, alla presenza della SI.ra , qualificatasi come dirigente del Parte_7 servizio trattamento giuridico del personale, veniva redatto il verbale di primo accesso ispettivo n. 20/216 notificato a mani della stessa e con il quale veniva diffidata l
[...] Cont
a dimostrare all' di l'assunzione di due disabili e Parte_8 Parte_1 precisamente il cuoco e il disinfettatore. Preso atto della CONVENZIONE stipulata tra il dirigente del Servizio XI e il dirigente pro-tempore dell' Dott. in data 31/03/2017 gli ispettori incaricati Pt_2 Pt_9 accertata la mancata assunzione dei due disabili entro i termini e con le modalità previste per potere contestare correttamente la violazione accertata, redigevano in data 17/03/2020 il verbale interlocutorio n. 24/715. Solo in data 24/03/2020 si ottenevano i nominativi dei responsabili che dovevano provvedere all'ottemperanza della Convenzione per la copertura della quota d'obbligo. Acquisita la documentazione di lavoro, come da richiesta, in data 18/04/2020 veniva redatto dagli accertatori il verbale unico di accertamento e notificazione n. 19/691 prot. 3830 del 18/04/2020 notificato ai seguenti trasgressori e al' di , in Pt_5 Parte_1 qualità di responsabile in solido. Nello stesso verbale veniva contenuta la diffida art. 13 d.Lgs 124/04 e gli illeciti come previsto dall'art. 14 dello stesso decreto a carico dei seguenti responsabili pro-tempore:
1-Dott. Direttore Generale dal 02/02/2015 al 23/02/2018 CP_3
pag. 2 di 10 2-D.ssa direttore generale dal 24/02/2018 al 25/03/2018 Controparte_4
3-SI.ra dal 26/03/2018 al Controparte_5
16/12/2018 4-Dott. dal 18/12/2018 Parte_10 al 15/04/2019 e Direttore Generale dal 16/04/2019 al 28/04/2020 epoca di notifica del verbale unico di accertamento finale. Acquisita la documentazione di lavoro, come da richiesta al fine di effettuare gli ulteriori accertamenti, l'Amministrazione ha rilevato che la convenzione stipulata, la quale prevedeva l'assunzione di n. 2 disabili, non ha avuto esecuzione e che pertanto l'azienda risultava scoperta per i periodi così specificati. Dal 01/01/2017 al 13/02/2020, la società, è risultata scoperta di n. 2 unità disabili essendo la quota di riserva pari a n. 7 unità nella categoria dei disabili e n. 1 unità con profilo professionale di assistente amministrativo mediante mobilità, come si è potuto accertare dal prospetto informativo del personale in servizio al 31/12/2016. Infatti l'azienda sanitaria, secondo il prospetto informativo anno 2016 occupava n. 2916 unità lavorative con una base di computo pari a n. 1989 unità su cui calcolare la quota d'obbligo (7%) cio' si evince oltre che dal prospetto informativo del personale dell'anno 2016 … dalla convenzione stipulata con il C.P.I. ai sensi dell'art. 11 L.68/99. Per il mancato rispetto degli obblighi di cui alla Legge n.68/99 e agli obblighi stabiliti nella convenzione stipulata, si è provveduto a contestare al legale rappresentante pro- tempore ed alla sopra descritta le seguenti violazioni di legge: Parte_8 artt. 3, 7 e 9, commi 1 della L.68/99 – Per non aver provveduto a coprire la quota d'obbligo di cui all'art. 3, trascorsi 60 giorni dalla data in cui è insorto l'obbligo di assunzione, per cause imputabili al datore di lavoro (omessa presentazione della richiesta di avviamento, inosservanza delle previsioni della convenzione per l'assunzione dei disabili, rifiuto di assumere il lavoratore disabile avviato). La sanzione amministrativa è stabilita dall' art.15, comma 4, nell'importo di € 51,00 per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota dell'obbligo di cui all'art. 3 - (S.A.R. € 17,00 per ogni lavoratore e per ogni giorno lavorativo scoperto). A far data dall' 8/10/2016, per effetto del D. Lgs 24/09/2016 n.185, gli importi sono determinati in 5 volte la misura del contributo esonerativo di cui all'art. 5 comma3 -bis della Legge 68/99 pari a €153,20 per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la pag. 3 di 10 quota dell'obbligo di cui all'art. 3 (S.A.R. 51,06 per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno lavorativo non coperto). (diffida pari ad €. 38,30 per ogni giorno e per ciascun lavoratore non occupato) CP_6
Per la violazione sopra descritta, è stata calcolata la sanzione amministrativa così come prevista dall'art. 15 della medesima legge di seguito indicata: Euro 153,20 x n. 2 unità x n. 358 giorni di scopertura dal 1/1/2017 al 23/2/2018 responsabile Dott. . Sanzione complessiva €109.691,20 CP_3
Euro 153,20 x n. 2 unità x n. 26 giorni di scopertura dal 24/02/2018 al 25/03/2018 responsabile SI.ra . Sanzione complessiva € 7.966,40 Controparte_4
Euro 153,20 x n. 2 unità x n.228 giorni di scopertura dal 26/03/2018 al 16/12/2018 responsabile Dott. M. Sanzione complessiva € 69.859,20. CP_5
Euro 153,20 x n.2 unità x n. 364 giorni di scopertura dal 18/12/2018 al 13/02/2020 responsabile Dott. Sanzione complessiva € 111.529,60. Parte_10
In data 05/06/2020 pervenivano all scritti difensivi ai sensi Controparte_1 dell'art.18 della Legge n.689/81 da parte della , in data 29/05/2020 da CP_7 CP_4 parte del Dott. in data 09/06/2020da parte della e in data Parte_10 CP_8
19/06/2020 da parte del Dott. . Pt_9
In data 22/10/2020 i funzionari redigevano il rapporto, prot. n.68, ai sensi dell'art.17 della L.689/81, per mancato pagamento della sanzione. In data 18/06/2024 venivano emesse le ordinanze di ingiunzione n.24/0080-24/0081- 24/0082-24/0083 notificate all'ASP2 di (in qualità di obbligata in solido) Parte_1 in data 27/06/2024 per cui oggi è causa. (…)”. Parte Con ricorso depositato telematicamente in data 26/07/2024, l' di ha spiegato opposizione avverso le predette ordinanze Parte_1 ingiunzione, chiedendo che l'intestato Tribunale voglia: “(…) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva delle Ordinanze Ingiunzione impugnate;
Nel merito, dichiarare nulle e/o annullare, con qualsivoglia formula o statuizione le Ordinanze Ingiunzione nn. 24/0080; 24/0081, 24/0082 e 24/0083 emesse in data 18/6/2024, in quanto prive di motivazione e/o perché contenenti una motivazione solo apparente;
- Ritenere e dichiarare che il ritardo nell'assunzione di n. 2 lavoratori ai sensi della L. 68/1999 è unicamente riconducibile alla mancata e/o inefficiente collaborazione del pag. 4 di 10 Centro per l'Impiego di ed alla caratteristiche proprie di alcuni soggetti Parte_1 disabili che venivano reputati inidonei allo svolgimento delle varie mansioni previste dalla Convenzione;
- pertanto, dichiarare nulle e/o annullare, con qualsivoglia formula o statuizione, le Ordinanze Ingiunzione nn. 24/0080; 24/0081; 24/0082 e 24/0083 poiché nessuna violazione della L. 68/1999 è imputabile all Controparte_9
a titolo di mancata assunzione di lavoratori disabili;
[...]
- Ritenere e dichiarare che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L. 68/1999, l ha comunque prodotto alla copertura Controparte_9 della quota d'obbligo di assunzione dei disabili, essendo state le n. 2 unità mancanti
“compensate” dalla presenza di n. 14 lavoratori NON assunti ai sensi della predetta Legge che, tuttavia, nel corso dell'impiego alle dipendenze dell'Azienda avevano sviluppato una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%;
- pertanto, dichiarare nulle e/o annullare, con qualsivoglia formula o statuizione, le Ordinanze Ingiunzione nn. 24/0080; 24/0081; 24/0082 e 24/0083 poiché nessuna violazione della L. 68/1999 è imputabile all Controparte_9
a titolo di mancata assunzione di lavoratori disabili.
[...]
Il tutto con vittoria si spese, compensi ed onorari del presente giudizio. (…)”. A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierna opponente ha formulato quattro distinti motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: “I NULLITA' DELLE ORDINANZE INGIUNZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE”; “II – SULL'INSUSSISTENZA DI ALCUNA VIOLAZIONE DELLA L. 68/1999”; “III – SULLA COPERTURA DELLA QUOTA D'OBBLIGO PREVISTA DALLA L. 68/1999” e “IV – IN SUBORDINE,
SULL'ERRATA QUATIFICAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DELLE ORDINANZE INGIUNZIONE ASSERITAMENTE DOVUTE A TITOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLA RIFERITA VIOLAZIONE L. 168/1999”. La rubricazione dei predetti motivi di impugnazione sintetizza esaustivamente il loro contenuto, senza che sia necessario aggiungere altro al riguardo. Cont L' di , ritualmente costituitosi in giudizio con il patrocinio Parte_1 della difesa erariale, ha contestato punto per punto la fondatezza dei motivi di
pag. 5 di 10 opposizione ex adverso spiegati, chiedendo che l'intestato Tribunale voglia:
“(…) respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione: In via preliminare, respingere l'istanza di sospensione, non sussistendone i presupposti e peraltro non essendo stato articolato nulla in punto di periculum;
nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato, in punto di fatto e di diritto;
Con vittoria di spese (…)”. All'udienza del 21/11/2024, l'intestato Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Bongioanni, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio fra le parti in causa, ha disposto la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato nelle more della definizione del giudizio ed ha rimesso gli atti di causa al Presidente della Sezione Unica Civile di questo Ufficio, onde valutare la possibilità di riunione del presente procedimento con gli omologhi procedimenti instaurati dai singoli trasgressori. La causa, infine, è stata assegnata allo scrivente Magistrato, in applicazione straordinaria ex D.L. 117/2025, in luogo del Giudice precedentemente assegnatario, unitamente alle cause dello stesso filone. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via preliminare di rito, si osserva che la richiesta di chiamata in causa dei signori 1-Dott. CP_3
;
2-D.ssa 3-SI.ra e 4-
[...] Controparte_4 Controparte_5
Dott. , implicitamente formulata dall Parte_10 CP_9 ricorrente nel libello introduttivo del giudizio (in cui i supposti trasgressori vengono indicati nell'epigrafe del ricorso) è stata rigettata dal Giudice Francesco Bongioanni, precedente assegnatario del procedimento, anche in questo caso implicitamente, all'atto dell'emissione del decreto di fissazione della prima udienza, in cui nulla è stato disposto sul punto. Alla successiva udienza del 21/11/2024 si è dato atto a verbale della rituale instaurazione del contraddittorio fra le parti in causa e l'Avv. LO, per conto dell ricorrente, nulla ha dedotto o eccepito sulla mancata CP_9 autorizzazione alla chiamata in causa dei presunti trasgressori, né la relativa istanza è stata riproposta. Stando così le cose, ad avviso di questo Giudice, al dì della pur evidente inammissibilità di una chiamata in causa per così dire “implicita” (cfr. sul punto, Cass. ordinanza n. 23965 del 25 giugno 2023), deve ritenersi che pag. 6 di 10 l'istanza in questione sia stata comunque tacitamente rinunciata (si vedano in tal senso, tra le varie, Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2021, n. 33103; Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 2019, n. 5741; Cass. civ., sez. II, ord. 31 maggio 2019, n. 15029), a nulla rilevando in senso contrario le deduzioni svolte sul punto dalla difesa della parte ricorrente nella memoria autorizzata da ultimo depositata, da considerarsi tardive. Del resto, nessuna domanda è stata proposta dall' ricorrente nei CP_9 confronti dei presunti trasgressori ed il rapporto processuale fra il trasgressore e l'obbligato solidale è stato ricondotto da Cassazione Civile, sez. Unite, 30 settembre 2009, n. 20929 ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 106 c.p.c. A ciò aggiungasi che: “Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (Cass., sentenza 26 gennaio 2022, n. 2331). Ciò posto circa la completezza e la ritualità del contraddittorio fra le parti in causa, sempre in via preliminare di rito, va esclusa la riunione ex artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c. della presente causa a quelle scaturenti del medesimo accertamento ispettivo. Parte Ed invero, come già visto, l' di ha opposto le quattro Parte_1 ordinanze-ingiunzione (n. 24/0080, n. 24/0081, n. 24/0082 e n. 24/0083) con Cont cui l' l'ha sanzionata, quale obbligato in solido, per la mancata copertura della quota d'obbligo prevista dall'art. 3 l. 68/1999, originando la causa RG 1999/2024. Avverso le menzionate ordinanze sono stati instaurati analoghi contenziosi da parte degli obbligati in via principale;
segnatamente, i giudizi RG 1196/2024 (dott. ), RG 1197/2024 (dott. ), RG 1201/2024 (dott.ssa Parte_10 Pt_9
) e RG 1433/2024 (dott.ssa . CP_4 CP_5
Ebbene, tali giudizi, pur avendo una sostanziale simmetria di petitum e di causa petendi poiché l'intesse sotteso alle diversi azioni investe il medesimo bene della vita (la rimozione di provvedimenti che contestano la medesima violazione), per la medesima ragione giuridica (l'illegittimità dell'accertamento ispettivo da cui scaturiscono tutte le ordinanze opposte), presentano una coincidenza pag. 7 di 10 soggettiva solo parziale e delle specificità in punto di fatto e di diritto (es. non piena coincidenza dei motivi di ricorso), che, ad avviso di questo Giudice, ne sconsigliano la riunione. Sul punto si rammenta che, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.: “Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione”. La decisione circa la riunione delle cause, quindi, è lasciata alla valutazione discrezionale del giudice e non costituisce un obbligo (essa è quindi insindacabile in sede di legittimità). Quanto al merito della vertenza, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta dall' vada accolta per le ragioni appresso Parte_11 indicate, integranti la ragione più liquidata di decisione, che si concretizza cioè nella soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dagli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014). Cont In particolare, ad avviso di questo Giudice, gli Ispettori dell' di nel condurre l'indagine ispettiva che ha portato all'emanazione Parte_1 delle ordinanze di ingiunzione qui impugnate hanno errato nel computo della quota di riserva di cui alla L. 68/1999, come puntualmente eccepito dall'odierna opponente al III motivo di ricorso. Ed invero, ove fosse stata effettuata una completa istruttoria ed una accurata Parte verifica, sarebbe emerso che, in effetti, nel corso degli anni presso l' di la quota disabili è stata, comunque, rispettata e non vi sono Parte_1 periodi di scopertura, in quanto si deve tenere conto dei lavoratori che, sebbene assunti in via ordinaria, al di fuori delle categorie della legge n. 68/1999, siano divenuti inabili, in corso di rapporto a causa di malattia o infortunio. Prevede, infatti, l'art 4, comma 4 della legge n. 68/1999 che_ “i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del
pag. 8 di 10 datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”. Orbene, a seguito di apposita verifica dell'Unità Risorse Umane e come risulta dalle certificazioni versate in atti sub. docc. 22 e 23 di parte opponente (nelle quali sono stati oscurati i nominativi, a tutela della privacy,) è emerso che Parte presso l' di , tra il 2017 e il 2020 (periodo oggetto di Parte_1 contestazione) n. 6 lavoratori in corso di rapporto di lavoro sono divenuti inabili assoluti e permanenti, e nel periodo 2017-2018-2019 altri 8 lavoratori hanno avuto, sempre in corso di rapporto una riduzione della capacità lavorativa che ha condotto successivamente alla dispensa dal servizio ai sensi della L. 335/1995. Da quanto precede consegue che ben 14 lavoratori, in corso di rapporto, hanno avuto una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, divenendo inabili allo svolgimento delle proprie mansioni, per cui andavano computati nella quota disabili di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999, quota che, pertanto, dovendo tenere conto di tali disabili non risultava in alcun modo scoperta. Sul punto, la replica della difesa erariale, che non ha svolto alcuna contestazione in merito alle risultanze delle certificazioni prodotte dall opponente sub. docc. 22 e 23 e sui relativi conteggi (con le note CP_9 conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.), non appare affatto convincente. Al riguardo, infatti, la difesa erariale si è limitata ad affermare: che “(…) A dire Part il vero era onere dell' fare una ricognizione del personale in epoca antecedente all'invio del prospetto informativo1, fare rilevare un diverso computo del personale nella convenzione o quanto meno indicare durante gli accertamenti ispettivi il cambiamento del computo occupazionale nella quota di riserva per mutazione della situazione occupazionale. (…)”. Parte Orbene, è indubbio che sarebbe stato opportuno che l' di e/o Parte_1
i soggetti individuati come presunti trasgressori fornissero, nel corso degli Cont accertamenti amministrativi, agli Ispettori dell' le informazioni sopra riportate, concernenti il mutamento della consistenza dell'organico occupato alle dipendenze dell'ente. Tale omissione, tuttavia, sebbene abbia generato 1 prospetto informativo trasmesso on line dall'azienda sanitaria riguardante il personale in forza al 31/12/2016 e presentato a gennaio 2017 pag. 9 di 10 un'erronea percezione della situazione fattuale da parte degli organi accertatori ed un'errata conclusione dell'indagine ispettiva, non ha comportato alcuna decadenza processuale, né una preclusione a fornire tali informazioni in questa processuale. A tanto consegue che le ordinanze di ingiunzione qui impugnate vanno annullate per mancanza del presupposto sostanziale della mancata copertura della quota d'obbligo di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'opposizione va accolta, con conseguente annullamento delle ordinanze di ingiunzione qui impugnate. L'atteggiamento poco collaborativo tenuto dall'Asp di ed dai Parte_1 suoi legali rappresentanti pro tempore nei confronti del locale Controparte_1
, concretizzatosi nell'omessa tempestiva trasmissione di informazioni
[...] dirimenti ai fini dell'esito dell'accertamento ispettivo, rese solo in questa sede giudiziaria, ad avviso di questo Giudice, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti in causa, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo inciso dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dello spiegato ricorso, annulla le ordinanze di ingiunzione impugnate, così come indicate in parte motiva;
- compensa integralmente fra le parti in causa le spese di lite. Bologna – Caltanissetta 17/11/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza del 17/11/2025, tenutasi da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams, ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A A VERBALE nella causa iscritta al n. 1199/2024, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
(di Parte_1 seguito per brevità anche ” o “ ) con sede legale in Parte_2 Pt_3
, Via G. Cusmano n. 1 (CF. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappr.te p.t. Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_4
PI LO domiciliata digitalmente presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
- ricorrente -
E
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore (C.F.
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_2 di presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174 è domiciliato;
Parte_1
-resistente - avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. legge 689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 1 di 10 La vicenda storica da cui è scaturita la presente vertenza giudiziaria è Cont adeguatamente sintetizzata nella comparsa di costituzione dell' di
, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) In data Parte_1
21/06/2019, perveniva all una comunicazione del Controparte_1
Servizio XI C.P.I. di con la quale si rappresentava la mancata assunzione Parte_1 di due soggetti disabili e precisamente e . Persona_1 Persona_2 Cont Lo stesso C.P.I. inviava all' ,una serie di comunicazioni intrattenute con l' Pt_5 di , nonché la convenzione stipulata fra i due enti in data 31/03/2017 per Parte_1
l'assunzione di n. 7 unità di personale disabile e categorie protette (precisamente n. 2 centralinisti ed un massofisioterapista). In data 13/02/2020 i funzionari dell , per incarico dell'Ufficio, preso Controparte_1 atto della nota dell' , inerente l'inosservanza alla normativa di cui alla legge Pt_6 Parte 68/99 art.11, si sono recati presso la sede dell' di Via G. Cusmano n. Parte_1
1. In pari data, alla presenza della SI.ra , qualificatasi come dirigente del Parte_7 servizio trattamento giuridico del personale, veniva redatto il verbale di primo accesso ispettivo n. 20/216 notificato a mani della stessa e con il quale veniva diffidata l
[...] Cont
a dimostrare all' di l'assunzione di due disabili e Parte_8 Parte_1 precisamente il cuoco e il disinfettatore. Preso atto della CONVENZIONE stipulata tra il dirigente del Servizio XI e il dirigente pro-tempore dell' Dott. in data 31/03/2017 gli ispettori incaricati Pt_2 Pt_9 accertata la mancata assunzione dei due disabili entro i termini e con le modalità previste per potere contestare correttamente la violazione accertata, redigevano in data 17/03/2020 il verbale interlocutorio n. 24/715. Solo in data 24/03/2020 si ottenevano i nominativi dei responsabili che dovevano provvedere all'ottemperanza della Convenzione per la copertura della quota d'obbligo. Acquisita la documentazione di lavoro, come da richiesta, in data 18/04/2020 veniva redatto dagli accertatori il verbale unico di accertamento e notificazione n. 19/691 prot. 3830 del 18/04/2020 notificato ai seguenti trasgressori e al' di , in Pt_5 Parte_1 qualità di responsabile in solido. Nello stesso verbale veniva contenuta la diffida art. 13 d.Lgs 124/04 e gli illeciti come previsto dall'art. 14 dello stesso decreto a carico dei seguenti responsabili pro-tempore:
1-Dott. Direttore Generale dal 02/02/2015 al 23/02/2018 CP_3
pag. 2 di 10 2-D.ssa direttore generale dal 24/02/2018 al 25/03/2018 Controparte_4
3-SI.ra dal 26/03/2018 al Controparte_5
16/12/2018 4-Dott. dal 18/12/2018 Parte_10 al 15/04/2019 e Direttore Generale dal 16/04/2019 al 28/04/2020 epoca di notifica del verbale unico di accertamento finale. Acquisita la documentazione di lavoro, come da richiesta al fine di effettuare gli ulteriori accertamenti, l'Amministrazione ha rilevato che la convenzione stipulata, la quale prevedeva l'assunzione di n. 2 disabili, non ha avuto esecuzione e che pertanto l'azienda risultava scoperta per i periodi così specificati. Dal 01/01/2017 al 13/02/2020, la società, è risultata scoperta di n. 2 unità disabili essendo la quota di riserva pari a n. 7 unità nella categoria dei disabili e n. 1 unità con profilo professionale di assistente amministrativo mediante mobilità, come si è potuto accertare dal prospetto informativo del personale in servizio al 31/12/2016. Infatti l'azienda sanitaria, secondo il prospetto informativo anno 2016 occupava n. 2916 unità lavorative con una base di computo pari a n. 1989 unità su cui calcolare la quota d'obbligo (7%) cio' si evince oltre che dal prospetto informativo del personale dell'anno 2016 … dalla convenzione stipulata con il C.P.I. ai sensi dell'art. 11 L.68/99. Per il mancato rispetto degli obblighi di cui alla Legge n.68/99 e agli obblighi stabiliti nella convenzione stipulata, si è provveduto a contestare al legale rappresentante pro- tempore ed alla sopra descritta le seguenti violazioni di legge: Parte_8 artt. 3, 7 e 9, commi 1 della L.68/99 – Per non aver provveduto a coprire la quota d'obbligo di cui all'art. 3, trascorsi 60 giorni dalla data in cui è insorto l'obbligo di assunzione, per cause imputabili al datore di lavoro (omessa presentazione della richiesta di avviamento, inosservanza delle previsioni della convenzione per l'assunzione dei disabili, rifiuto di assumere il lavoratore disabile avviato). La sanzione amministrativa è stabilita dall' art.15, comma 4, nell'importo di € 51,00 per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota dell'obbligo di cui all'art. 3 - (S.A.R. € 17,00 per ogni lavoratore e per ogni giorno lavorativo scoperto). A far data dall' 8/10/2016, per effetto del D. Lgs 24/09/2016 n.185, gli importi sono determinati in 5 volte la misura del contributo esonerativo di cui all'art. 5 comma3 -bis della Legge 68/99 pari a €153,20 per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la pag. 3 di 10 quota dell'obbligo di cui all'art. 3 (S.A.R. 51,06 per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno lavorativo non coperto). (diffida pari ad €. 38,30 per ogni giorno e per ciascun lavoratore non occupato) CP_6
Per la violazione sopra descritta, è stata calcolata la sanzione amministrativa così come prevista dall'art. 15 della medesima legge di seguito indicata: Euro 153,20 x n. 2 unità x n. 358 giorni di scopertura dal 1/1/2017 al 23/2/2018 responsabile Dott. . Sanzione complessiva €109.691,20 CP_3
Euro 153,20 x n. 2 unità x n. 26 giorni di scopertura dal 24/02/2018 al 25/03/2018 responsabile SI.ra . Sanzione complessiva € 7.966,40 Controparte_4
Euro 153,20 x n. 2 unità x n.228 giorni di scopertura dal 26/03/2018 al 16/12/2018 responsabile Dott. M. Sanzione complessiva € 69.859,20. CP_5
Euro 153,20 x n.2 unità x n. 364 giorni di scopertura dal 18/12/2018 al 13/02/2020 responsabile Dott. Sanzione complessiva € 111.529,60. Parte_10
In data 05/06/2020 pervenivano all scritti difensivi ai sensi Controparte_1 dell'art.18 della Legge n.689/81 da parte della , in data 29/05/2020 da CP_7 CP_4 parte del Dott. in data 09/06/2020da parte della e in data Parte_10 CP_8
19/06/2020 da parte del Dott. . Pt_9
In data 22/10/2020 i funzionari redigevano il rapporto, prot. n.68, ai sensi dell'art.17 della L.689/81, per mancato pagamento della sanzione. In data 18/06/2024 venivano emesse le ordinanze di ingiunzione n.24/0080-24/0081- 24/0082-24/0083 notificate all'ASP2 di (in qualità di obbligata in solido) Parte_1 in data 27/06/2024 per cui oggi è causa. (…)”. Parte Con ricorso depositato telematicamente in data 26/07/2024, l' di ha spiegato opposizione avverso le predette ordinanze Parte_1 ingiunzione, chiedendo che l'intestato Tribunale voglia: “(…) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva delle Ordinanze Ingiunzione impugnate;
Nel merito, dichiarare nulle e/o annullare, con qualsivoglia formula o statuizione le Ordinanze Ingiunzione nn. 24/0080; 24/0081, 24/0082 e 24/0083 emesse in data 18/6/2024, in quanto prive di motivazione e/o perché contenenti una motivazione solo apparente;
- Ritenere e dichiarare che il ritardo nell'assunzione di n. 2 lavoratori ai sensi della L. 68/1999 è unicamente riconducibile alla mancata e/o inefficiente collaborazione del pag. 4 di 10 Centro per l'Impiego di ed alla caratteristiche proprie di alcuni soggetti Parte_1 disabili che venivano reputati inidonei allo svolgimento delle varie mansioni previste dalla Convenzione;
- pertanto, dichiarare nulle e/o annullare, con qualsivoglia formula o statuizione, le Ordinanze Ingiunzione nn. 24/0080; 24/0081; 24/0082 e 24/0083 poiché nessuna violazione della L. 68/1999 è imputabile all Controparte_9
a titolo di mancata assunzione di lavoratori disabili;
[...]
- Ritenere e dichiarare che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L. 68/1999, l ha comunque prodotto alla copertura Controparte_9 della quota d'obbligo di assunzione dei disabili, essendo state le n. 2 unità mancanti
“compensate” dalla presenza di n. 14 lavoratori NON assunti ai sensi della predetta Legge che, tuttavia, nel corso dell'impiego alle dipendenze dell'Azienda avevano sviluppato una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%;
- pertanto, dichiarare nulle e/o annullare, con qualsivoglia formula o statuizione, le Ordinanze Ingiunzione nn. 24/0080; 24/0081; 24/0082 e 24/0083 poiché nessuna violazione della L. 68/1999 è imputabile all Controparte_9
a titolo di mancata assunzione di lavoratori disabili.
[...]
Il tutto con vittoria si spese, compensi ed onorari del presente giudizio. (…)”. A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierna opponente ha formulato quattro distinti motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: “I NULLITA' DELLE ORDINANZE INGIUNZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE”; “II – SULL'INSUSSISTENZA DI ALCUNA VIOLAZIONE DELLA L. 68/1999”; “III – SULLA COPERTURA DELLA QUOTA D'OBBLIGO PREVISTA DALLA L. 68/1999” e “IV – IN SUBORDINE,
SULL'ERRATA QUATIFICAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DELLE ORDINANZE INGIUNZIONE ASSERITAMENTE DOVUTE A TITOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLA RIFERITA VIOLAZIONE L. 168/1999”. La rubricazione dei predetti motivi di impugnazione sintetizza esaustivamente il loro contenuto, senza che sia necessario aggiungere altro al riguardo. Cont L' di , ritualmente costituitosi in giudizio con il patrocinio Parte_1 della difesa erariale, ha contestato punto per punto la fondatezza dei motivi di
pag. 5 di 10 opposizione ex adverso spiegati, chiedendo che l'intestato Tribunale voglia:
“(…) respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione: In via preliminare, respingere l'istanza di sospensione, non sussistendone i presupposti e peraltro non essendo stato articolato nulla in punto di periculum;
nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato, in punto di fatto e di diritto;
Con vittoria di spese (…)”. All'udienza del 21/11/2024, l'intestato Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Bongioanni, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio fra le parti in causa, ha disposto la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato nelle more della definizione del giudizio ed ha rimesso gli atti di causa al Presidente della Sezione Unica Civile di questo Ufficio, onde valutare la possibilità di riunione del presente procedimento con gli omologhi procedimenti instaurati dai singoli trasgressori. La causa, infine, è stata assegnata allo scrivente Magistrato, in applicazione straordinaria ex D.L. 117/2025, in luogo del Giudice precedentemente assegnatario, unitamente alle cause dello stesso filone. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via preliminare di rito, si osserva che la richiesta di chiamata in causa dei signori 1-Dott. CP_3
;
2-D.ssa 3-SI.ra e 4-
[...] Controparte_4 Controparte_5
Dott. , implicitamente formulata dall Parte_10 CP_9 ricorrente nel libello introduttivo del giudizio (in cui i supposti trasgressori vengono indicati nell'epigrafe del ricorso) è stata rigettata dal Giudice Francesco Bongioanni, precedente assegnatario del procedimento, anche in questo caso implicitamente, all'atto dell'emissione del decreto di fissazione della prima udienza, in cui nulla è stato disposto sul punto. Alla successiva udienza del 21/11/2024 si è dato atto a verbale della rituale instaurazione del contraddittorio fra le parti in causa e l'Avv. LO, per conto dell ricorrente, nulla ha dedotto o eccepito sulla mancata CP_9 autorizzazione alla chiamata in causa dei presunti trasgressori, né la relativa istanza è stata riproposta. Stando così le cose, ad avviso di questo Giudice, al dì della pur evidente inammissibilità di una chiamata in causa per così dire “implicita” (cfr. sul punto, Cass. ordinanza n. 23965 del 25 giugno 2023), deve ritenersi che pag. 6 di 10 l'istanza in questione sia stata comunque tacitamente rinunciata (si vedano in tal senso, tra le varie, Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2021, n. 33103; Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 2019, n. 5741; Cass. civ., sez. II, ord. 31 maggio 2019, n. 15029), a nulla rilevando in senso contrario le deduzioni svolte sul punto dalla difesa della parte ricorrente nella memoria autorizzata da ultimo depositata, da considerarsi tardive. Del resto, nessuna domanda è stata proposta dall' ricorrente nei CP_9 confronti dei presunti trasgressori ed il rapporto processuale fra il trasgressore e l'obbligato solidale è stato ricondotto da Cassazione Civile, sez. Unite, 30 settembre 2009, n. 20929 ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 106 c.p.c. A ciò aggiungasi che: “Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (Cass., sentenza 26 gennaio 2022, n. 2331). Ciò posto circa la completezza e la ritualità del contraddittorio fra le parti in causa, sempre in via preliminare di rito, va esclusa la riunione ex artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c. della presente causa a quelle scaturenti del medesimo accertamento ispettivo. Parte Ed invero, come già visto, l' di ha opposto le quattro Parte_1 ordinanze-ingiunzione (n. 24/0080, n. 24/0081, n. 24/0082 e n. 24/0083) con Cont cui l' l'ha sanzionata, quale obbligato in solido, per la mancata copertura della quota d'obbligo prevista dall'art. 3 l. 68/1999, originando la causa RG 1999/2024. Avverso le menzionate ordinanze sono stati instaurati analoghi contenziosi da parte degli obbligati in via principale;
segnatamente, i giudizi RG 1196/2024 (dott. ), RG 1197/2024 (dott. ), RG 1201/2024 (dott.ssa Parte_10 Pt_9
) e RG 1433/2024 (dott.ssa . CP_4 CP_5
Ebbene, tali giudizi, pur avendo una sostanziale simmetria di petitum e di causa petendi poiché l'intesse sotteso alle diversi azioni investe il medesimo bene della vita (la rimozione di provvedimenti che contestano la medesima violazione), per la medesima ragione giuridica (l'illegittimità dell'accertamento ispettivo da cui scaturiscono tutte le ordinanze opposte), presentano una coincidenza pag. 7 di 10 soggettiva solo parziale e delle specificità in punto di fatto e di diritto (es. non piena coincidenza dei motivi di ricorso), che, ad avviso di questo Giudice, ne sconsigliano la riunione. Sul punto si rammenta che, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.: “Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione”. La decisione circa la riunione delle cause, quindi, è lasciata alla valutazione discrezionale del giudice e non costituisce un obbligo (essa è quindi insindacabile in sede di legittimità). Quanto al merito della vertenza, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta dall' vada accolta per le ragioni appresso Parte_11 indicate, integranti la ragione più liquidata di decisione, che si concretizza cioè nella soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dagli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014). Cont In particolare, ad avviso di questo Giudice, gli Ispettori dell' di nel condurre l'indagine ispettiva che ha portato all'emanazione Parte_1 delle ordinanze di ingiunzione qui impugnate hanno errato nel computo della quota di riserva di cui alla L. 68/1999, come puntualmente eccepito dall'odierna opponente al III motivo di ricorso. Ed invero, ove fosse stata effettuata una completa istruttoria ed una accurata Parte verifica, sarebbe emerso che, in effetti, nel corso degli anni presso l' di la quota disabili è stata, comunque, rispettata e non vi sono Parte_1 periodi di scopertura, in quanto si deve tenere conto dei lavoratori che, sebbene assunti in via ordinaria, al di fuori delle categorie della legge n. 68/1999, siano divenuti inabili, in corso di rapporto a causa di malattia o infortunio. Prevede, infatti, l'art 4, comma 4 della legge n. 68/1999 che_ “i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del
pag. 8 di 10 datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”. Orbene, a seguito di apposita verifica dell'Unità Risorse Umane e come risulta dalle certificazioni versate in atti sub. docc. 22 e 23 di parte opponente (nelle quali sono stati oscurati i nominativi, a tutela della privacy,) è emerso che Parte presso l' di , tra il 2017 e il 2020 (periodo oggetto di Parte_1 contestazione) n. 6 lavoratori in corso di rapporto di lavoro sono divenuti inabili assoluti e permanenti, e nel periodo 2017-2018-2019 altri 8 lavoratori hanno avuto, sempre in corso di rapporto una riduzione della capacità lavorativa che ha condotto successivamente alla dispensa dal servizio ai sensi della L. 335/1995. Da quanto precede consegue che ben 14 lavoratori, in corso di rapporto, hanno avuto una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, divenendo inabili allo svolgimento delle proprie mansioni, per cui andavano computati nella quota disabili di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999, quota che, pertanto, dovendo tenere conto di tali disabili non risultava in alcun modo scoperta. Sul punto, la replica della difesa erariale, che non ha svolto alcuna contestazione in merito alle risultanze delle certificazioni prodotte dall opponente sub. docc. 22 e 23 e sui relativi conteggi (con le note CP_9 conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.), non appare affatto convincente. Al riguardo, infatti, la difesa erariale si è limitata ad affermare: che “(…) A dire Part il vero era onere dell' fare una ricognizione del personale in epoca antecedente all'invio del prospetto informativo1, fare rilevare un diverso computo del personale nella convenzione o quanto meno indicare durante gli accertamenti ispettivi il cambiamento del computo occupazionale nella quota di riserva per mutazione della situazione occupazionale. (…)”. Parte Orbene, è indubbio che sarebbe stato opportuno che l' di e/o Parte_1
i soggetti individuati come presunti trasgressori fornissero, nel corso degli Cont accertamenti amministrativi, agli Ispettori dell' le informazioni sopra riportate, concernenti il mutamento della consistenza dell'organico occupato alle dipendenze dell'ente. Tale omissione, tuttavia, sebbene abbia generato 1 prospetto informativo trasmesso on line dall'azienda sanitaria riguardante il personale in forza al 31/12/2016 e presentato a gennaio 2017 pag. 9 di 10 un'erronea percezione della situazione fattuale da parte degli organi accertatori ed un'errata conclusione dell'indagine ispettiva, non ha comportato alcuna decadenza processuale, né una preclusione a fornire tali informazioni in questa processuale. A tanto consegue che le ordinanze di ingiunzione qui impugnate vanno annullate per mancanza del presupposto sostanziale della mancata copertura della quota d'obbligo di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'opposizione va accolta, con conseguente annullamento delle ordinanze di ingiunzione qui impugnate. L'atteggiamento poco collaborativo tenuto dall'Asp di ed dai Parte_1 suoi legali rappresentanti pro tempore nei confronti del locale Controparte_1
, concretizzatosi nell'omessa tempestiva trasmissione di informazioni
[...] dirimenti ai fini dell'esito dell'accertamento ispettivo, rese solo in questa sede giudiziaria, ad avviso di questo Giudice, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti in causa, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo inciso dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dello spiegato ricorso, annulla le ordinanze di ingiunzione impugnate, così come indicate in parte motiva;
- compensa integralmente fra le parti in causa le spese di lite. Bologna – Caltanissetta 17/11/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
pag. 10 di 10