Articolo 1 della Legge 3 agosto 1961, n. 908
Articolo 2
Versione
28 settembre 1961
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 28 settembre 1961