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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 376/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3006/2024 depositato il 08/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005066192000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005066192000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005066192000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005066192000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005066192000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005066192000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia Entrate RI nonché Regione Calabria, per l'annullamento dell'intimazione del pagamento della complessiva somma di € 1.571,40 contenente tra l'altro le cartelle di pagamento nn. 030-2018-00013779-53-000 anno 2013-2014; 030-2020-00062743-65-000 anno 2015; 030-2021-00038481-59-000 anno 2016; 030-2022-00025277-44-000 anno 2017-2018. Al riguardo il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituito il concessionario Agenzia delle Entrate RI che ha contestato i motivi di ricorso. A sostegno ha prodotto le relate di notifica degli atti. Ha concluso per il rigetto del ricorso. In data 14.01.2026 si è costituita la Regione Calabria che ha contestato i motivi di ricorso.
Ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità della cartella per intervenuta prescrizione, la Corte osserva.
Il tributo per cui è causa è disciplinato dall'art. 3 d.l.6 gennaio 1986 n.2, convertito nella legge 7/3/1986 n.60, che ha sostituito l'art. 5, 51 comma d.l. 30 dicembre 1982 n.953, convertito, con modificazione, nella legge
28/2/1982 n.53, che stabilisce che il diritto dell'amministrazione ad ottenere il relativo pagamento si prescrive nel termine di tre anni dalla maturazione del relativo credito: detta disposizione, relativa alla vecchia tassa di circolazione abolita, trova applicazione anche per la riscossione della tassa attualmente dovuta per il possesso di autoveicoli (Cass. Sez. I 26/4/1999 n.4137). Il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto, prima della notifica della cartella di pagamento, alcun atto con cui l'ente impositore manifestasse la pretesa creditoria. La deduzione è infondata, in quanto parte resistente ha fornito la prova della notifica degli atti, più specificatamente la cartella n. 03020200006274365000 risulta notifica 22.02.2022; la cartella n.
03020180001377953000 risulta notificata 8.9.2018; la cartella n. 0302022000252774400 risulta notificata
27.06.2022, mentre la cartella n. 03020210003848159000 è stata notificata in data 27.6.2022. A ciò bisogna aggiungere le intimazioni di pagamento nn.03020249005066192000 notificata in data 5.11.2024 n.
03020229002655514000 notificata in data 30.08.2022 che hanno sostanzialmente interrotto la prescrizione.
Inoltre è da evidenziare che avverso la produzione della documentazione prodotta dai resistenti, parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione. Di conseguenza a norma dell'art. 115 cpc è da ritenersi come ammessa. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NZ- giudice monocratico- cosi provvede: rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Agenzia delle Entrate riscossione e Regione Calabria determinate in euro 200,00 cadauno oltre accessori se dovuti. Cosi deciso nella camera di consiglio del 09.02.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio Maccarone
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3006/2024 depositato il 08/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005066192000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005066192000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005066192000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005066192000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005066192000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005066192000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia Entrate RI nonché Regione Calabria, per l'annullamento dell'intimazione del pagamento della complessiva somma di € 1.571,40 contenente tra l'altro le cartelle di pagamento nn. 030-2018-00013779-53-000 anno 2013-2014; 030-2020-00062743-65-000 anno 2015; 030-2021-00038481-59-000 anno 2016; 030-2022-00025277-44-000 anno 2017-2018. Al riguardo il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituito il concessionario Agenzia delle Entrate RI che ha contestato i motivi di ricorso. A sostegno ha prodotto le relate di notifica degli atti. Ha concluso per il rigetto del ricorso. In data 14.01.2026 si è costituita la Regione Calabria che ha contestato i motivi di ricorso.
Ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità della cartella per intervenuta prescrizione, la Corte osserva.
Il tributo per cui è causa è disciplinato dall'art. 3 d.l.6 gennaio 1986 n.2, convertito nella legge 7/3/1986 n.60, che ha sostituito l'art. 5, 51 comma d.l. 30 dicembre 1982 n.953, convertito, con modificazione, nella legge
28/2/1982 n.53, che stabilisce che il diritto dell'amministrazione ad ottenere il relativo pagamento si prescrive nel termine di tre anni dalla maturazione del relativo credito: detta disposizione, relativa alla vecchia tassa di circolazione abolita, trova applicazione anche per la riscossione della tassa attualmente dovuta per il possesso di autoveicoli (Cass. Sez. I 26/4/1999 n.4137). Il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto, prima della notifica della cartella di pagamento, alcun atto con cui l'ente impositore manifestasse la pretesa creditoria. La deduzione è infondata, in quanto parte resistente ha fornito la prova della notifica degli atti, più specificatamente la cartella n. 03020200006274365000 risulta notifica 22.02.2022; la cartella n.
03020180001377953000 risulta notificata 8.9.2018; la cartella n. 0302022000252774400 risulta notificata
27.06.2022, mentre la cartella n. 03020210003848159000 è stata notificata in data 27.6.2022. A ciò bisogna aggiungere le intimazioni di pagamento nn.03020249005066192000 notificata in data 5.11.2024 n.
03020229002655514000 notificata in data 30.08.2022 che hanno sostanzialmente interrotto la prescrizione.
Inoltre è da evidenziare che avverso la produzione della documentazione prodotta dai resistenti, parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione. Di conseguenza a norma dell'art. 115 cpc è da ritenersi come ammessa. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NZ- giudice monocratico- cosi provvede: rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Agenzia delle Entrate riscossione e Regione Calabria determinate in euro 200,00 cadauno oltre accessori se dovuti. Cosi deciso nella camera di consiglio del 09.02.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio Maccarone