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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/11/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4897/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 4897/2020 tra
Parte_1
APPELLANTE e
CP_1
Controparte_2
APPELLATI
Oggi 12 novembre 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte: per l'avv. PRACELLA MAURIZIO Parte_1 per 'avv. FRATTULINO FERDINANDO CP_1
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni;
lette le memorie conclusive, le memorie di replica e I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 7 N. R.G. 4897/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4897/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MAURIZIO Parte_1 C.F._1
PRACELLA ed elett.te domiciliato in Foggia – Via XXV Aprile n. 64 - presso lo studio dell'Avv. MAURIZIO PRACELLA
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'Avv. FERDINANDO FRATTULINO ed elett.te domiciliata in Foggia – Via Labriala n. 34 – presso lo studio dell'Avv. FERDINANDO FRATULLINO CONVENUTA nonché
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: TO DA
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, co. 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e per sentirli condannare all'integrale risarcimento dei danni Controparte_3 Controparte_2 fisici subiti, oltre alle spese e competenze del giudizio.
In particolar modo, l'attore ha rappresentato che:
- in data 21.04.2019, alle ore 16.00 circa, alla guida della propria moto Honda tg. DG51808 (assicurata presso Zurich Insurance Company LTD), mentre percorreva la S.S. 101 Candela-Accadia, con direzione Accadia, giunto in un tratto curvilineo a destra, veniva tamponato dall'autovettura Fiat Panda tg. DH207BI (assicurato presso , di proprietà di e condotta da Controparte_3
uscendo fuori strada e ribaltandosi;
Controparte_2
- a seguito dell'incidente, veniva trasportato con un'ambulanza presso il Pronto Soccorso degli OO.RR. di Foggia, ove gli veniva diagnosticato “pneumotorace spontaneo iperteso – politrauma della strada – PNX iperteso sx drenato in P.S.” e veniva ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata;
- qualsiasi tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia risultava vano.
Iscritta la causa a ruolo (R.G. n. 4897/2020), si è costituita contestando Controparte_3 in fatto ed in diritto la domanda e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Nonostante la regolare notifica, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di una C.T.U. medico- legale. All'udienza del 12.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
******
2. Innanzitutto occorre rilevare che, nonostante il perfezionamento della notifica, Controparte_2 non si è costituito in giudizio;
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
3. Nel merito, la domanda non è fondata.
La fattispecie dedotta in giudizio configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, un fatto illecito in relazione alla circolazione di veicoli ex art. 2054 co. 2 c.c., fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: il verificarsi dell'evento storico;
l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico ed il danno- evento (an) e tra questi ed il danno-conseguenza (quantum); il dolo o perlomeno la colpa dell'agente. La norma prevede altresì, in via presuntiva, un concorso di colpa dei conducenti nella produzione del danno subito dai singoli veicoli ma è opportuno precisare che tale presunzione opera in via sussidiaria, ossia solo quando non sia stato possibile accertare quale sia il concreto riparto della responsabilità in capo a ciascuno dei conducenti coinvolti nella causazione del sinistro (cfr. Cass. n. 18917/2019; Cass. n. 25412/2017).
pagina 3 di 7 Nel caso di specie non risulta provato il fatto storico da parte dell'attore . Pur essendo Parte_1 stata depositata estensiva documentazione medica accertante lesioni da incidente stradale, nulla di ciò che è stato prodotto in giudizio può condurre ad accertare positivamente che il sinistro sia stato causato da e che dunque ne debba rispondere la Compagnia assicurativa di quest'ultimo, Controparte_2
CP_3
L'unico elemento probatorio fornito dall'attore è il testimone il quale, escusso Testimone_1 all'udienza del 08.02.2023, ha dichiarato di essere stato presente al momento del sinistro e di aver visto la scena ad una distanza di una trentina di metri, aderendo a tutte le deduzioni di parte attrice. Tuttavia, detta prova testimoniale non può essere ritenuta affidabile e, conseguentemente, utilizzabile al fine di un positivo accertamento della responsabilità di CP_2
Si osserva infatti che, con dichiarazioni stragiudiziali rese a distanza di circa un anno dal sinistro ad e prodotte in giudizio dalla stessa, lo stesso danneggiato ha affermato di non CP_3 Parte_1 essere in grado di indicare alcun testimone, così come il presunto responsabile civile il quale CP_2 ha enunciato espressamente che non fossero presenti testimoni al momento del sinistro, così sconfessando l'attendibilità del teste. Non risulta altresì confacente alla realtà il contenuto di quanto dichiarato da : egli, infatti, Tes_1 rappresenta che “il tamponamento ha comportato la fuoriuscita di strada della moto con un lieve contatto”, così giustificando la carenza di danni alla Fiat Panda di al fronte di uno scontro che CP_2 ha comunque portato ad uscire fuori strada e che gli ha cagionato diverse lesioni rilevanti. Parte_1
Tale versione appare poco plausibile, in quanto un contatto di lieve entità difficilmente può spiegare un danno-evento ed un danno-conseguenza così gravi come quelli dedotti e documentati: il moto veicolo avrebbe dovuto mantenere l'equilibrio e la traiettoria, o comunque non essere deviato in modo così netto da uscire dalla carreggiata, a maggior ragione che aveva diminuito la velocità, come rappresentato da ambo le parti nelle dichiarazioni stragiudiziali prodotte da in giudizio. CP_3
A nulla rileva, inoltre, il modello CAI sottoscritto dalle parti, entrambe proprietarie dei veicoli coinvolti nell'incidente: esso, infatti, per principio ormai consolidato in giurisprudenza, non vincola il Giudice ma piuttosto genera una presunzione iuris tantum che il sinistro si sia svolto nelle modalità indicate, venendo liberamente apprezzato dal giudice alla luce delle altre prove fornite, consistenti in questo caso, come rappresentato sopra, in una testimonianza discutibile da più lati. Alla luce di quanto sopra, non potendo ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore e conseguentemente provato il fatto storico, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni, la domanda va rigettata.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara la contumacia di Controparte_2
pagina 4 di 7 • rigetta la domanda;
• per l'effetto, condanna a rimborsare la somma di € Parte_1 Controparte_3
7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 12.11.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 5 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4897/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRACELLA Parte_1 C.F._1 MAURIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE N. 64 71121 FOGGIApresso il difensore avv. PRACELLA MAURIZIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRATTULINO FERDINANDO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LABRIOLA N. 34 71100 FOGGIApresso il difensore avv. FRATTULINO FERDINANDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CP_4
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 Milano, 12 novembre 2025
Il Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 4897/2020 tra
Parte_1
APPELLANTE e
CP_1
Controparte_2
APPELLATI
Oggi 12 novembre 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte: per l'avv. PRACELLA MAURIZIO Parte_1 per 'avv. FRATTULINO FERDINANDO CP_1
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni;
lette le memorie conclusive, le memorie di replica e I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 7 N. R.G. 4897/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4897/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MAURIZIO Parte_1 C.F._1
PRACELLA ed elett.te domiciliato in Foggia – Via XXV Aprile n. 64 - presso lo studio dell'Avv. MAURIZIO PRACELLA
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'Avv. FERDINANDO FRATTULINO ed elett.te domiciliata in Foggia – Via Labriala n. 34 – presso lo studio dell'Avv. FERDINANDO FRATULLINO CONVENUTA nonché
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: TO DA
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, co. 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e per sentirli condannare all'integrale risarcimento dei danni Controparte_3 Controparte_2 fisici subiti, oltre alle spese e competenze del giudizio.
In particolar modo, l'attore ha rappresentato che:
- in data 21.04.2019, alle ore 16.00 circa, alla guida della propria moto Honda tg. DG51808 (assicurata presso Zurich Insurance Company LTD), mentre percorreva la S.S. 101 Candela-Accadia, con direzione Accadia, giunto in un tratto curvilineo a destra, veniva tamponato dall'autovettura Fiat Panda tg. DH207BI (assicurato presso , di proprietà di e condotta da Controparte_3
uscendo fuori strada e ribaltandosi;
Controparte_2
- a seguito dell'incidente, veniva trasportato con un'ambulanza presso il Pronto Soccorso degli OO.RR. di Foggia, ove gli veniva diagnosticato “pneumotorace spontaneo iperteso – politrauma della strada – PNX iperteso sx drenato in P.S.” e veniva ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata;
- qualsiasi tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia risultava vano.
Iscritta la causa a ruolo (R.G. n. 4897/2020), si è costituita contestando Controparte_3 in fatto ed in diritto la domanda e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Nonostante la regolare notifica, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di una C.T.U. medico- legale. All'udienza del 12.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
******
2. Innanzitutto occorre rilevare che, nonostante il perfezionamento della notifica, Controparte_2 non si è costituito in giudizio;
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
3. Nel merito, la domanda non è fondata.
La fattispecie dedotta in giudizio configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, un fatto illecito in relazione alla circolazione di veicoli ex art. 2054 co. 2 c.c., fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: il verificarsi dell'evento storico;
l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico ed il danno- evento (an) e tra questi ed il danno-conseguenza (quantum); il dolo o perlomeno la colpa dell'agente. La norma prevede altresì, in via presuntiva, un concorso di colpa dei conducenti nella produzione del danno subito dai singoli veicoli ma è opportuno precisare che tale presunzione opera in via sussidiaria, ossia solo quando non sia stato possibile accertare quale sia il concreto riparto della responsabilità in capo a ciascuno dei conducenti coinvolti nella causazione del sinistro (cfr. Cass. n. 18917/2019; Cass. n. 25412/2017).
pagina 3 di 7 Nel caso di specie non risulta provato il fatto storico da parte dell'attore . Pur essendo Parte_1 stata depositata estensiva documentazione medica accertante lesioni da incidente stradale, nulla di ciò che è stato prodotto in giudizio può condurre ad accertare positivamente che il sinistro sia stato causato da e che dunque ne debba rispondere la Compagnia assicurativa di quest'ultimo, Controparte_2
CP_3
L'unico elemento probatorio fornito dall'attore è il testimone il quale, escusso Testimone_1 all'udienza del 08.02.2023, ha dichiarato di essere stato presente al momento del sinistro e di aver visto la scena ad una distanza di una trentina di metri, aderendo a tutte le deduzioni di parte attrice. Tuttavia, detta prova testimoniale non può essere ritenuta affidabile e, conseguentemente, utilizzabile al fine di un positivo accertamento della responsabilità di CP_2
Si osserva infatti che, con dichiarazioni stragiudiziali rese a distanza di circa un anno dal sinistro ad e prodotte in giudizio dalla stessa, lo stesso danneggiato ha affermato di non CP_3 Parte_1 essere in grado di indicare alcun testimone, così come il presunto responsabile civile il quale CP_2 ha enunciato espressamente che non fossero presenti testimoni al momento del sinistro, così sconfessando l'attendibilità del teste. Non risulta altresì confacente alla realtà il contenuto di quanto dichiarato da : egli, infatti, Tes_1 rappresenta che “il tamponamento ha comportato la fuoriuscita di strada della moto con un lieve contatto”, così giustificando la carenza di danni alla Fiat Panda di al fronte di uno scontro che CP_2 ha comunque portato ad uscire fuori strada e che gli ha cagionato diverse lesioni rilevanti. Parte_1
Tale versione appare poco plausibile, in quanto un contatto di lieve entità difficilmente può spiegare un danno-evento ed un danno-conseguenza così gravi come quelli dedotti e documentati: il moto veicolo avrebbe dovuto mantenere l'equilibrio e la traiettoria, o comunque non essere deviato in modo così netto da uscire dalla carreggiata, a maggior ragione che aveva diminuito la velocità, come rappresentato da ambo le parti nelle dichiarazioni stragiudiziali prodotte da in giudizio. CP_3
A nulla rileva, inoltre, il modello CAI sottoscritto dalle parti, entrambe proprietarie dei veicoli coinvolti nell'incidente: esso, infatti, per principio ormai consolidato in giurisprudenza, non vincola il Giudice ma piuttosto genera una presunzione iuris tantum che il sinistro si sia svolto nelle modalità indicate, venendo liberamente apprezzato dal giudice alla luce delle altre prove fornite, consistenti in questo caso, come rappresentato sopra, in una testimonianza discutibile da più lati. Alla luce di quanto sopra, non potendo ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore e conseguentemente provato il fatto storico, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni, la domanda va rigettata.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara la contumacia di Controparte_2
pagina 4 di 7 • rigetta la domanda;
• per l'effetto, condanna a rimborsare la somma di € Parte_1 Controparte_3
7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 12.11.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 5 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4897/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRACELLA Parte_1 C.F._1 MAURIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE N. 64 71121 FOGGIApresso il difensore avv. PRACELLA MAURIZIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRATTULINO FERDINANDO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LABRIOLA N. 34 71100 FOGGIApresso il difensore avv. FRATTULINO FERDINANDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CP_4
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 Milano, 12 novembre 2025
Il Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli
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