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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 01/07/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1478/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice d'appello, in persona del giudice dott. Marco
Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1478/2023 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 21.5.2025 vertente
TRA
, CF , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 come in atti dall'avv. ZAGO STEFANIA
ATTORE APPELLANTE
E
, CF: rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 come in atti dall'avv. Francesco Carricato
D'Incà Norma, C.F.: , già rappresentata e C.F._3 difesa come in atti dall'avv. Laura Giolo (rinuncia al mandato
10.3.2025)
CONVENUTI APPELLATI
1 OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Conclusioni: all'udienza del 21.5.2025 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. La presente causa ha ad oggetto l'appello della sentenza del Giudice di Pace di Rovigo n.46/2023, resa tra le parti, con cui è stata respinta la domanda L'odierno appellante relativa all'espianto ex art. 849 c.c.
(rectius: art. 894 c.c.) di tre piante di ulivo e di una di acero giapponese.
2.1. Il Giudice di prime cure ha respinto la domanda qualificando le difese svolte dal convenuto, costituitosi personalmente - come eccezione riconvenzionale di usucapione – pur non tecnicamente formulata – e ritenendo la stessa fondata in applicazione del principio di non contestazione, per non aver il convenuto contestato specificamente la circostanza che dette piante avrebbero costituito la surrogazione degli alberi già in precedenza piantumati in un unico filare sin dagli anni '80.
2.2. L'atto di appello, compendiabile sostanzialmente in un unico articolato motivo, contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che detta eccezione sia stata proposta in prima udienza, quando invece la relativa circostanza sarebbe stata – tardivamente – allegata sono con la memoria ex art. 320 c.p.c., depositata peraltro il 15.6.2022, giorno stesso L'udienza e solo nelle mani del Giudice, senza copia per controparte, di modo che l'attore non avrebbe avuto in concreto modo di esercitare il proprio diritto di difesa, se non con la successiva
2 istanza del 18.7.2022 di modifica del provvedimento assunto dal
Giudice il 1.7.2022 a scioglimento della riserva assunta.
3. Ai fini della definizione del presente giudizio è innanzitutto necessario richiamare la giurisprudenza di legittimità in punto di scansioni processuali del giudizio dinanzi al Giudice di Pace.
Chiarisce la Corte di legittimità che “nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione
è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti,
l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione.
Si tratta, dunque, di un regime di preclusioni non disponibile né alle parti, né al Giudice, attenendo a norme di ordine pubblico processuale. Va peraltro osservato che, dal tenore della norma in commento, si ricava che non è codicisticamente prevista alcuna memoria tipica “ex art. 320 c.p.c.”, che appare piuttosto una forma convenzionale di agevolazione delle attività di cui al quarto comma L'articolo richiamato. Questo il tenore dei commi terzo e quarto L'art. 320 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile:
III- Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.
3 VI- Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.
Dalla lettura della norma si ricava che l'eventuale udienza di rinvio disposta dal Giudice ai sensi del quarto comma “quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza” è finalizzata non all'integrazione L'attività assertiva, ma solo di quella probatoria, con la conseguenza che non potrà, nella memoria concessa dal Giudice all'esito prima udienza, svolgersi ulteriore attività volta a promuovere nuove eccezioni in senso stretto o a modificare e integrare le allegazioni fattuali già svolte, potendosi solo procedere alla produzione di nuovi mezzi di prova o alla richiesta di prove costituende.
3.1. Tanto premesso in diritto, va riformata la sentenza appellata nella parte in cui afferma che il convenuto avrebbe tempestivamente proposto una eccezione riconvenzionale di usucapione, non essendo le relative circostanze di fatto state dedotte entro l'udienza di prima comparizione, ma solo con la memoria successivamente depositata all'udienza del 15.6.2022, non risultando dai verbali di udienza che le deduzioni relative alla risalenza della piantumazione siano avvenute in un momento precedente.
3.2. Peraltro, anche se le nuove deduzioni fossero da ritenersi ammissibili, tenuto conto delle modalità con cui detto deposito è avvenuto (direttamente nelle mani del Giudice, senza copia di cortesia per controparte, che non ha avuto modo di prenderne visione in udienza), appare vieppiù opinabile affermare che non vi sia stata contestazione da parte L'attore, che si è trovato nella concreta impossibilità di prendere una posizione maggiormente specifica rispetto ad una contestazione complessiva riferibile a tutto quanto ex adverso dedotto nella memoria che non ha avuto possibilità di leggere. Ciò posto, deve ritenersi inapplicabile anche l'art. 115
c.p.c., con conseguente infondatezza nel merito di una
(eventualmente ammissibile) eccezione riconvenzionale di
4 usucapione, non essendo la stessa stata adeguatamente provata – e non essendo peraltro stati dedotti mezzi di prova sul punto.
4. Tanto premesso in rito, ed istruita in appello la causa mediante effettuazione di consulenza tecnica d'ufficio, ritiene questo giudicante che la sentenza di primo grado vada in parte riformata.
4.1. La norma di cui è chiesta l'applicazione è l'art. 494 c.c., a mente del quale “Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti”; il riferimento è, in difetto di specifici usi o regolamenti, all'art. 892 c.c., che detta le seguenti disposizioni:
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco L'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
È opportuno qui rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, qui richiamata e condivisa, “in tema di distanze per gli alberi, il concetto di "fusto" richiamato dal n. 1 L'art. 892 c.c. comprende il tronco vero e proprio (da terra alla prima imbracatura)
e le branche principali che se ne diramano, fin dove esse si diffondono in rami, dando chioma alla pianta;
viceversa, per fusto
5 che "si diffonde in rami", ai sensi del n. 2, s'intende l'intenso propagarsi degli elementi secondari L'albero, cioè dei rami in senso stretto, i quali non fanno parte integrante del fusto. (Principio affermato in fattispecie relativa a piante di olivo dotate di branche primarie)”– (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26130 del 2015).
In altro precedente, in parte motiva, la Suprema Corte ha svolto inoltre le seguenti puntualizzazioni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3232 del
2015):
“appare opportuno, anche in questa sede chiarire:
a) che la siepe è una struttura vegetale che trova largo impiego ai margini dei terreni, nelle scarpate dei terrazzamenti, lungo i fossi agricoli ed assolvono a diverse funzioni, essenzialmente: 1) ad una funzione protettiva garantendo l'habitat per centinaia di specie vegetali e animali minacciati, che in tal modo possono trovare rifugio nei territori antropizzati;
2) riparano dal vento (possono ridurre fino a 60 % la velocità del vento); c) schermano la vista (in ambito abitativo, fungono da recinzione anche fisica); d) proteggono
i terreni dall'erosione in pendii e scarpate le radici consolidano il terreno;
e) proteggono dalle immissioni trattenendo la polvere e le sostanze inquinanti.
Pertanto, va escluso che la siepe abbia la funzione principale o essenziale di difendere la privacy delle persone che si trovano nel fondo ove è collocata la siepe stessa. Non vi è, in altri termini, una correlazione necessaria e preferenziale tra siepe e privacy. Piuttosto, e, comunque, la normativa relativa alle distanze degli alberi dai confini intende evitare l'invasione del terreno altrui sia con radici che con rami, ed è casuale e non perseguita direttamente la tutela L'esigenza di riservatezza delle persone del fondo ove esiste la siepe.
b) che il limite di altezza - non maggiore di due metri e mezzo - previsto dall'art. 892 c.c., n. 3, si riferisce solo agli alberi da frutta - ai quali, per le loro caratteristiche è fatto un trattamento di favore-,
e non vale ne per le viti e per gli arbusti - che, solo perché tali, possono, perciò, essere piantati fino a mezzo metro dal confine. L'art. 892 c.c., nulla, invece, prescrive in ordine alle siepi formate con alberi di alto e medio fusto.
Pertanto, in quest'ultima ipotesi l'altezza degli alberi di alto e medio fusto
6 che formano una siepe può essere stabilita dal Giudice tenuto conto della situazione dei luoghi.” (ns. enfasi).
Dalla lettura del precedente richiamato se ne ricava che, da un punto di vista giuridico, le piante che abbiano anche la qualità di albero da frutta, beneficiano di uno speciale trattamento di favore, motivo per cui per le stesse potranno essere collocate ad una distanza inferiore dal confine rispetto a quella prescritta per le piante tassonomicamente classificate come d'alto fusto, purché la loro altezza non ecceda i due metri e mezzo, calcolati secondo le modalità sopra richiamate. La prevalenza giuridica della classificazione di favore sub art. 492, n.3) c.c. emerge, peraltro, anche dal corpo motivazione del primo dei precedenti citati, dove si discute della riconducibilità della pianta d'olivo alla categoria n.1 o n.2 perché, nel caso specifico, si trattava di tutte piante che superavano i due metri e mezzo (Sez. 2, Sentenza n. 26130 del 2015); sempre dalla motivazione della medesima sentenza, che tratta proprio del caso L'olivo, emerge che la Corte di Cassazione non prende una posizione univoca su tale tipologia di pianta, rimettendo al Giudice del merito, a seguito di una nuova valutazione in fatto, il corretto inquadramento giuridico tra le prime due categorie previste dall'art. 892 c.c.
Conseguenza logica che può trarsi dall'argomentare della Suprema
Corte è che non pare corretto far coincidere in automatico la classificazione agronomica di alto fusto con quella giuridica, che può discostarvisi in ragione della situazione concretamente esaminata, e ciò proprio in ragione della pluralità di indici che lo stesso art. 892 c.c. fornisce, apparendo congruo ritenere che, in presenza di più inquadramenti possibili, andrà privilegiato quello che risulti meno gravoso in punto di distanze, in applicazione del principio di proporzionalità che impone il contenimento dei mezzi allo stretto necessario a raggiungere lo scopo: se, dunque, una pianta presenti in concreto i connotati L'albero di non alto fusto, pur eccedendo i limiti previsti per gli alberi da frutto ed essendo potenzialmente ing rado di crescere con i connotati di una pianta di alto fusto, la distanza legale non potrà essere quella imposta per gli alberi (astrattamente) di alto fusto, in quanto ciò porrebbe a carico del proprietario una
7 limitazione al diritto di proprietà priva di alcuna ragionevole giustificazione.
Infine, è il caso di rammentare che, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, il regime delle distanze opera in maniera rigorosa e sostanzialmente oggettiva, a prescindere da qualunque valutazione in punto di concreta dannosità, che è presunta ex lege: è stato infatti puntualizzato che, “in base all'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 892, 893 e 894 cod. civ., il proprietario del fondo può chiedere l'estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino a distanza minore di quella di legge, a prescindere dalla valutazione L'esistenza di un'effettiva turbativa;
la finalità delle citate norme, infatti, è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, sicché il compito del giudice di merito è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15236 del 09/06/2008)
Quanto alla misurazione, a norma del penultimo comma L'art. 892
c.c.., la distanza deve misurarsi dalla linea del confine al tronco L'albero nel tempo della pintumazione.
5. Ciò premesso in punto di diritto, deve farsi riferimento agli accertamenti fattuali svolti dal consulente, per trarne le necessarie conseguenze sulla base delle argomentazioni in diritto sopra richiamate.
Questi gli accertamenti di fatto svolti dal consulente:
palmatum n. 1 Per_1
Con riferimento alle dimensioni l'acero giapponese che occupa la porzione ad est L'area cortiliva ha altezza di cm 170. Il portamento della pianta è di tipo arbustivo5, pertanto non si è provveduto a misurare le dimensioni del tronco.
L'alberatura n. 1 dista cm 230 dalla recinzione della proprietà privata in confine con l'attore e cm 240 dal confine con la Via Papa Giovanni XXIII.
8 Olea europaea n. 2
Con riferimento alle dimensioni, la pianta n. 2 che nel filare è la prima pianta di olivo a partire dalla strada, ha altezza di cm 294 ed una circonferenza del tronco misurata a cm 90 da terra, di cm 66.
L'inserzione delle branche è posta a cm 110 da terra. L'alberatura n. 2 dista cm 132 dal confine con la proprietà L'RE (il centro della pianta dista cm 142).
Olea europaea n. 3
Con riferimento alle dimensioni, la pianta n. 3 che nel filare è la seconda pianta di olivo a partire dalla strada, ha altezza di cm 293 ed una circonferenza del tronco di cm 66,5 misurata appena al di sotto L'inserzione delle branche posta a 90 centimetri da terra. L'alberatura n. 3 dista cm 133 dal confine con la proprietà L'RE (il centro della pianta dista cm 143).
Olea europaea n. 4
Con riferimento alle dimensioni, la pianta n. 4 che nel filare è la terza pianta di olivo, ha altezza di cm 287 ed una circonferenza del tronco misurata a cm 90 da terra, di cm 27. L'inserzione delle branche è posta a cm 115 da terra. L'alberatura n. 4 dista cm 144 dal confine con la proprietà L'RE (il centro della pianta dista cm 148,5).
Ebbene, dall'esame del caso concreto emerge che, con riguardo alle piante di olivo, si tratta di alberi di altezza inferiore ai tre metri addirittura facendo riferimento all'apice della chioma, con inserzione delle branche principali poco sotto o poco sopra il metro di altezza. A fronte di tali evidenze, da un punto di vista giuridico, pur non potendo applicarsi la disciplina delle piante da frutto in ragione L'altezza sviluppata, appare del pari assolutamente irragionevole ricondurre le piante in oggetto alla categoria delle piante d'alto fusto,
a prescindere dalla astratta potenzialità L'olea europea di raggiungere maggiori dimensioni e dalla sua conseguente classificazione agronomica. Dovrà pertanto farsi applicazione della distanza di cui al n.2 L'art. 892 c.c., con conseguente distanza legale di un metro e mezzo dal confine.
Quanto alla pianta di acero giapponese, si tratta invece senza dubbio di un arbusto.
9 6. Così ricostruita la classificazione giuridica delle piante per cui è causa, è dimostrato che l'acero giapponese è rispettoso della distanza di tre metri dal confine, mentre le piante di olea europea n. 2 e 3 sono certamente in violazione della distanza di un metro e mezzo dal confine;
con riguardo, invece, alla pianta di olea europea n.4, si ritiene che la violazione di un solo centimetro e mezzo, pari all'1% della distanza regolamentare, debba ritenersi tollerabile secondo ragionevolezza. L'appello va pertanto accolto in parte, con riguardo alle piante di olea europea n. 2 e 3, e rigettato per il resto. È comunque opportuno richiamare l'attenzione del convenuto, per le piante residue, a che l'altezza venga mantenuta tale da non eccedere i tre metri secondo i criteri di misurazione indicati in motivazione, provvedendo alle opportune potature.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità, a valori minimi in ragione della semplicità della controversia, con compensazione del 50% in ragione L'esito.
8. Alla riforma della sentenza di primo grado seguono le conseguenti statuizioni sulle spese.
9. Spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie in parte l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado ordina l'espianto delle piante di olea europea n.2 e 3 di cui in motivazione, meglio descritte nell'elaborato peritale;
rigetta per il resto.
10 2. Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore L'appellante, che liquida in
€1.904,50 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, nonché rimborso di CU e marche.
3. Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore L'appellante, che liquida in
€523,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, nonché rimborso di
CU e marche.
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura della metà ciascuna, salva la solidarietà passiva in favore del consulente.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 1.7.2025
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice d'appello, in persona del giudice dott. Marco
Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1478/2023 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 21.5.2025 vertente
TRA
, CF , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 come in atti dall'avv. ZAGO STEFANIA
ATTORE APPELLANTE
E
, CF: rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 come in atti dall'avv. Francesco Carricato
D'Incà Norma, C.F.: , già rappresentata e C.F._3 difesa come in atti dall'avv. Laura Giolo (rinuncia al mandato
10.3.2025)
CONVENUTI APPELLATI
1 OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Conclusioni: all'udienza del 21.5.2025 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. La presente causa ha ad oggetto l'appello della sentenza del Giudice di Pace di Rovigo n.46/2023, resa tra le parti, con cui è stata respinta la domanda L'odierno appellante relativa all'espianto ex art. 849 c.c.
(rectius: art. 894 c.c.) di tre piante di ulivo e di una di acero giapponese.
2.1. Il Giudice di prime cure ha respinto la domanda qualificando le difese svolte dal convenuto, costituitosi personalmente - come eccezione riconvenzionale di usucapione – pur non tecnicamente formulata – e ritenendo la stessa fondata in applicazione del principio di non contestazione, per non aver il convenuto contestato specificamente la circostanza che dette piante avrebbero costituito la surrogazione degli alberi già in precedenza piantumati in un unico filare sin dagli anni '80.
2.2. L'atto di appello, compendiabile sostanzialmente in un unico articolato motivo, contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che detta eccezione sia stata proposta in prima udienza, quando invece la relativa circostanza sarebbe stata – tardivamente – allegata sono con la memoria ex art. 320 c.p.c., depositata peraltro il 15.6.2022, giorno stesso L'udienza e solo nelle mani del Giudice, senza copia per controparte, di modo che l'attore non avrebbe avuto in concreto modo di esercitare il proprio diritto di difesa, se non con la successiva
2 istanza del 18.7.2022 di modifica del provvedimento assunto dal
Giudice il 1.7.2022 a scioglimento della riserva assunta.
3. Ai fini della definizione del presente giudizio è innanzitutto necessario richiamare la giurisprudenza di legittimità in punto di scansioni processuali del giudizio dinanzi al Giudice di Pace.
Chiarisce la Corte di legittimità che “nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione
è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti,
l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione.
Si tratta, dunque, di un regime di preclusioni non disponibile né alle parti, né al Giudice, attenendo a norme di ordine pubblico processuale. Va peraltro osservato che, dal tenore della norma in commento, si ricava che non è codicisticamente prevista alcuna memoria tipica “ex art. 320 c.p.c.”, che appare piuttosto una forma convenzionale di agevolazione delle attività di cui al quarto comma L'articolo richiamato. Questo il tenore dei commi terzo e quarto L'art. 320 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile:
III- Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.
3 VI- Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.
Dalla lettura della norma si ricava che l'eventuale udienza di rinvio disposta dal Giudice ai sensi del quarto comma “quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza” è finalizzata non all'integrazione L'attività assertiva, ma solo di quella probatoria, con la conseguenza che non potrà, nella memoria concessa dal Giudice all'esito prima udienza, svolgersi ulteriore attività volta a promuovere nuove eccezioni in senso stretto o a modificare e integrare le allegazioni fattuali già svolte, potendosi solo procedere alla produzione di nuovi mezzi di prova o alla richiesta di prove costituende.
3.1. Tanto premesso in diritto, va riformata la sentenza appellata nella parte in cui afferma che il convenuto avrebbe tempestivamente proposto una eccezione riconvenzionale di usucapione, non essendo le relative circostanze di fatto state dedotte entro l'udienza di prima comparizione, ma solo con la memoria successivamente depositata all'udienza del 15.6.2022, non risultando dai verbali di udienza che le deduzioni relative alla risalenza della piantumazione siano avvenute in un momento precedente.
3.2. Peraltro, anche se le nuove deduzioni fossero da ritenersi ammissibili, tenuto conto delle modalità con cui detto deposito è avvenuto (direttamente nelle mani del Giudice, senza copia di cortesia per controparte, che non ha avuto modo di prenderne visione in udienza), appare vieppiù opinabile affermare che non vi sia stata contestazione da parte L'attore, che si è trovato nella concreta impossibilità di prendere una posizione maggiormente specifica rispetto ad una contestazione complessiva riferibile a tutto quanto ex adverso dedotto nella memoria che non ha avuto possibilità di leggere. Ciò posto, deve ritenersi inapplicabile anche l'art. 115
c.p.c., con conseguente infondatezza nel merito di una
(eventualmente ammissibile) eccezione riconvenzionale di
4 usucapione, non essendo la stessa stata adeguatamente provata – e non essendo peraltro stati dedotti mezzi di prova sul punto.
4. Tanto premesso in rito, ed istruita in appello la causa mediante effettuazione di consulenza tecnica d'ufficio, ritiene questo giudicante che la sentenza di primo grado vada in parte riformata.
4.1. La norma di cui è chiesta l'applicazione è l'art. 494 c.c., a mente del quale “Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti”; il riferimento è, in difetto di specifici usi o regolamenti, all'art. 892 c.c., che detta le seguenti disposizioni:
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco L'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
È opportuno qui rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, qui richiamata e condivisa, “in tema di distanze per gli alberi, il concetto di "fusto" richiamato dal n. 1 L'art. 892 c.c. comprende il tronco vero e proprio (da terra alla prima imbracatura)
e le branche principali che se ne diramano, fin dove esse si diffondono in rami, dando chioma alla pianta;
viceversa, per fusto
5 che "si diffonde in rami", ai sensi del n. 2, s'intende l'intenso propagarsi degli elementi secondari L'albero, cioè dei rami in senso stretto, i quali non fanno parte integrante del fusto. (Principio affermato in fattispecie relativa a piante di olivo dotate di branche primarie)”– (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26130 del 2015).
In altro precedente, in parte motiva, la Suprema Corte ha svolto inoltre le seguenti puntualizzazioni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3232 del
2015):
“appare opportuno, anche in questa sede chiarire:
a) che la siepe è una struttura vegetale che trova largo impiego ai margini dei terreni, nelle scarpate dei terrazzamenti, lungo i fossi agricoli ed assolvono a diverse funzioni, essenzialmente: 1) ad una funzione protettiva garantendo l'habitat per centinaia di specie vegetali e animali minacciati, che in tal modo possono trovare rifugio nei territori antropizzati;
2) riparano dal vento (possono ridurre fino a 60 % la velocità del vento); c) schermano la vista (in ambito abitativo, fungono da recinzione anche fisica); d) proteggono
i terreni dall'erosione in pendii e scarpate le radici consolidano il terreno;
e) proteggono dalle immissioni trattenendo la polvere e le sostanze inquinanti.
Pertanto, va escluso che la siepe abbia la funzione principale o essenziale di difendere la privacy delle persone che si trovano nel fondo ove è collocata la siepe stessa. Non vi è, in altri termini, una correlazione necessaria e preferenziale tra siepe e privacy. Piuttosto, e, comunque, la normativa relativa alle distanze degli alberi dai confini intende evitare l'invasione del terreno altrui sia con radici che con rami, ed è casuale e non perseguita direttamente la tutela L'esigenza di riservatezza delle persone del fondo ove esiste la siepe.
b) che il limite di altezza - non maggiore di due metri e mezzo - previsto dall'art. 892 c.c., n. 3, si riferisce solo agli alberi da frutta - ai quali, per le loro caratteristiche è fatto un trattamento di favore-,
e non vale ne per le viti e per gli arbusti - che, solo perché tali, possono, perciò, essere piantati fino a mezzo metro dal confine. L'art. 892 c.c., nulla, invece, prescrive in ordine alle siepi formate con alberi di alto e medio fusto.
Pertanto, in quest'ultima ipotesi l'altezza degli alberi di alto e medio fusto
6 che formano una siepe può essere stabilita dal Giudice tenuto conto della situazione dei luoghi.” (ns. enfasi).
Dalla lettura del precedente richiamato se ne ricava che, da un punto di vista giuridico, le piante che abbiano anche la qualità di albero da frutta, beneficiano di uno speciale trattamento di favore, motivo per cui per le stesse potranno essere collocate ad una distanza inferiore dal confine rispetto a quella prescritta per le piante tassonomicamente classificate come d'alto fusto, purché la loro altezza non ecceda i due metri e mezzo, calcolati secondo le modalità sopra richiamate. La prevalenza giuridica della classificazione di favore sub art. 492, n.3) c.c. emerge, peraltro, anche dal corpo motivazione del primo dei precedenti citati, dove si discute della riconducibilità della pianta d'olivo alla categoria n.1 o n.2 perché, nel caso specifico, si trattava di tutte piante che superavano i due metri e mezzo (Sez. 2, Sentenza n. 26130 del 2015); sempre dalla motivazione della medesima sentenza, che tratta proprio del caso L'olivo, emerge che la Corte di Cassazione non prende una posizione univoca su tale tipologia di pianta, rimettendo al Giudice del merito, a seguito di una nuova valutazione in fatto, il corretto inquadramento giuridico tra le prime due categorie previste dall'art. 892 c.c.
Conseguenza logica che può trarsi dall'argomentare della Suprema
Corte è che non pare corretto far coincidere in automatico la classificazione agronomica di alto fusto con quella giuridica, che può discostarvisi in ragione della situazione concretamente esaminata, e ciò proprio in ragione della pluralità di indici che lo stesso art. 892 c.c. fornisce, apparendo congruo ritenere che, in presenza di più inquadramenti possibili, andrà privilegiato quello che risulti meno gravoso in punto di distanze, in applicazione del principio di proporzionalità che impone il contenimento dei mezzi allo stretto necessario a raggiungere lo scopo: se, dunque, una pianta presenti in concreto i connotati L'albero di non alto fusto, pur eccedendo i limiti previsti per gli alberi da frutto ed essendo potenzialmente ing rado di crescere con i connotati di una pianta di alto fusto, la distanza legale non potrà essere quella imposta per gli alberi (astrattamente) di alto fusto, in quanto ciò porrebbe a carico del proprietario una
7 limitazione al diritto di proprietà priva di alcuna ragionevole giustificazione.
Infine, è il caso di rammentare che, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, il regime delle distanze opera in maniera rigorosa e sostanzialmente oggettiva, a prescindere da qualunque valutazione in punto di concreta dannosità, che è presunta ex lege: è stato infatti puntualizzato che, “in base all'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 892, 893 e 894 cod. civ., il proprietario del fondo può chiedere l'estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino a distanza minore di quella di legge, a prescindere dalla valutazione L'esistenza di un'effettiva turbativa;
la finalità delle citate norme, infatti, è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, sicché il compito del giudice di merito è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15236 del 09/06/2008)
Quanto alla misurazione, a norma del penultimo comma L'art. 892
c.c.., la distanza deve misurarsi dalla linea del confine al tronco L'albero nel tempo della pintumazione.
5. Ciò premesso in punto di diritto, deve farsi riferimento agli accertamenti fattuali svolti dal consulente, per trarne le necessarie conseguenze sulla base delle argomentazioni in diritto sopra richiamate.
Questi gli accertamenti di fatto svolti dal consulente:
palmatum n. 1 Per_1
Con riferimento alle dimensioni l'acero giapponese che occupa la porzione ad est L'area cortiliva ha altezza di cm 170. Il portamento della pianta è di tipo arbustivo5, pertanto non si è provveduto a misurare le dimensioni del tronco.
L'alberatura n. 1 dista cm 230 dalla recinzione della proprietà privata in confine con l'attore e cm 240 dal confine con la Via Papa Giovanni XXIII.
8 Olea europaea n. 2
Con riferimento alle dimensioni, la pianta n. 2 che nel filare è la prima pianta di olivo a partire dalla strada, ha altezza di cm 294 ed una circonferenza del tronco misurata a cm 90 da terra, di cm 66.
L'inserzione delle branche è posta a cm 110 da terra. L'alberatura n. 2 dista cm 132 dal confine con la proprietà L'RE (il centro della pianta dista cm 142).
Olea europaea n. 3
Con riferimento alle dimensioni, la pianta n. 3 che nel filare è la seconda pianta di olivo a partire dalla strada, ha altezza di cm 293 ed una circonferenza del tronco di cm 66,5 misurata appena al di sotto L'inserzione delle branche posta a 90 centimetri da terra. L'alberatura n. 3 dista cm 133 dal confine con la proprietà L'RE (il centro della pianta dista cm 143).
Olea europaea n. 4
Con riferimento alle dimensioni, la pianta n. 4 che nel filare è la terza pianta di olivo, ha altezza di cm 287 ed una circonferenza del tronco misurata a cm 90 da terra, di cm 27. L'inserzione delle branche è posta a cm 115 da terra. L'alberatura n. 4 dista cm 144 dal confine con la proprietà L'RE (il centro della pianta dista cm 148,5).
Ebbene, dall'esame del caso concreto emerge che, con riguardo alle piante di olivo, si tratta di alberi di altezza inferiore ai tre metri addirittura facendo riferimento all'apice della chioma, con inserzione delle branche principali poco sotto o poco sopra il metro di altezza. A fronte di tali evidenze, da un punto di vista giuridico, pur non potendo applicarsi la disciplina delle piante da frutto in ragione L'altezza sviluppata, appare del pari assolutamente irragionevole ricondurre le piante in oggetto alla categoria delle piante d'alto fusto,
a prescindere dalla astratta potenzialità L'olea europea di raggiungere maggiori dimensioni e dalla sua conseguente classificazione agronomica. Dovrà pertanto farsi applicazione della distanza di cui al n.2 L'art. 892 c.c., con conseguente distanza legale di un metro e mezzo dal confine.
Quanto alla pianta di acero giapponese, si tratta invece senza dubbio di un arbusto.
9 6. Così ricostruita la classificazione giuridica delle piante per cui è causa, è dimostrato che l'acero giapponese è rispettoso della distanza di tre metri dal confine, mentre le piante di olea europea n. 2 e 3 sono certamente in violazione della distanza di un metro e mezzo dal confine;
con riguardo, invece, alla pianta di olea europea n.4, si ritiene che la violazione di un solo centimetro e mezzo, pari all'1% della distanza regolamentare, debba ritenersi tollerabile secondo ragionevolezza. L'appello va pertanto accolto in parte, con riguardo alle piante di olea europea n. 2 e 3, e rigettato per il resto. È comunque opportuno richiamare l'attenzione del convenuto, per le piante residue, a che l'altezza venga mantenuta tale da non eccedere i tre metri secondo i criteri di misurazione indicati in motivazione, provvedendo alle opportune potature.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità, a valori minimi in ragione della semplicità della controversia, con compensazione del 50% in ragione L'esito.
8. Alla riforma della sentenza di primo grado seguono le conseguenti statuizioni sulle spese.
9. Spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie in parte l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado ordina l'espianto delle piante di olea europea n.2 e 3 di cui in motivazione, meglio descritte nell'elaborato peritale;
rigetta per il resto.
10 2. Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore L'appellante, che liquida in
€1.904,50 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, nonché rimborso di CU e marche.
3. Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore L'appellante, che liquida in
€523,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, nonché rimborso di
CU e marche.
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura della metà ciascuna, salva la solidarietà passiva in favore del consulente.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 1.7.2025
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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