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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3049/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3049 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 27.11.2025 avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1 alla Via F. Imparato, 84 presso lo studio dell'avv. Rita Mannarini che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
CF. elettivamente domiciliato in Napoli al Controparte_1 C.F._2
Viale Augusto, 122 presso lo studio dell'avv. Marcello Boccarusso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di regolamentare i rapporti inerenti ai minori alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1 V.G. n. 3049/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 25.7.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale sono nati quattro figli Per_1
(nato a [...] il [...]), (nata a Giugliano in [...] il [...]), Per_2
(nato a Giugliano in [...] il [...]) e (nata a Giugliano in [...]_3 Per_4 il 4 febbraio 2019) - regolarmente riconosciuti da entrambi, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni in atti indicate.
All'udienza del 27 novembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive, così come precisato con le note depositate il 19 novembre 2025:
1. I figli minori (di anni 16), (di anni 12), (di anni 10) e (di anni Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
5) vengono affidati, nel rispetto della normativa vigente, e per esplicito accordo dei genitori che riconoscono tale forma di affidamento come pienamente rispondente alle esigenze dei propri figli, ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con la quale risiederanno. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per l'ordinaria amministrazione e congiuntamente per la straordinaria;
2. Il padre potrà vedere e tenere con se' i figli ogni volta che sarà possibile, concordandolo con la madre con preavviso di almeno 24h. Tanto, ovviamente, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche, formative, e sportive dei minori e, in ogni caso:
• Il martedì ed il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle ore 19, riaccompagnando i minori presso il domicilio materno;
• A settimane alterne il sabato, dalle ore 10:30, sino alla domenica, alle ore 19:00, riaccompagnando i bambini presso il domicilio materno;
Il genitore giornalmente collocatario si impegna, inoltre, espressamente a provvedere ad accompagnare i minori alle attività sportive regolarmente praticate dagli stessi ed a rispettare gli orari di entrata ed uscita da scuola.
Laddove il padre non potesse tenere con se' i minori per impegni lavorativi, lo stesso si impegna a darne preavviso alla madre con almeno 24h. La sig.ra si impegna, a sua volta, a consentire Pt_1 al padre di “recuperare” i giorni di visita eventualmente persi in ragione dei propri impegni lavorativi, fermo sempre l'obbligo di preavviso telefonico di almeno 24h.
Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore,
2 V.G. n. 3049/2025
alternativamente nel mese di luglio o in quello di agosto;
i genitori concorderanno le ferie estive entro il 30 aprile di ogni anno. Solo per l'anno 2025 i genitori concordano di accordarsi entro il
30.06..
Per le vacanze di Natale e quelle di Pasqua i genitori dichiarano di volersi alternare rispettando il seguente calendario: dall'anno 2025, dal 23 al 30dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre , invertendo le date di anno in anno per gli anni successivi, salvo diverso accordo. Per le vacanze Pasquali i minori staranno dal giovedì santo al lunedì in Albis con ciascun genitori, per l'anno 2026 i figli staranno con la sig.ra . Pt_1
Il giorno del proprio compleanno, del proprio onomastico e della festa del papà, così come in quello della festa della mamma, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori.
Il giorno del compleanno dei minori – salvo diversi accordi raggiunti tra le parti -verrà festeggiato, ad anni alterni, con la madre o con il padre. In ogni caso il genitore non giornalmente collocatario potrà trascorrere almeno due ore con i bambini, previo accordo con l'altro genitore.
3. Le parti si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza tempestivamente l'altro di eventuali spostamenti presso altre località quando hanno con sé i figli minori;
4. E' onere di ciascuno dei due genitori, ognuno per il proprio ramo, assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 337/ter, comma 1, c.c., secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti. Entrambi i genitori si impegnano, dunque, a non ostacolare in alcun modo tali relazioni.
5. Gli arredi e le suppellettili relativi alla casa familiare sita in Giugliano in Campania alla via Corso
Campano n 675 resteranno assegnati in via definitiva alla sig.ra . Il sig. si obbliga, Pt_1 CP_1 entro 30 giorni dalla deposito del presente accordo a lasciare la casa familiare. La sig.ra è Pt_1 attualmente alla ricerca di un immobile in cui, prima possibile, trasferirà la propria residenza unitamente ai minori;
il padre autorizza sin d'ora tale trasferimento;
6. Entro il termine di 30 giorni dall'emissione del provvedimento il sig. si impegna a CP_1 trasferire, a spese proprie, in capo alla signora la proprietà dell'autovettura FIAT 500 L TG Pt_1
EZ219VS, priva di trascrizioni a sfavore, assumendo su di sè la responsabilità di ogni dichiarazione in tal senso. I costi di gestione della vettura, pertanto, saranno assunti dalla sig.ra a far data Pt_1 dall'avvenuto passaggio di proprietà;
7. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , entro il giorno 24 di ogni mese ed a CP_1 Pt_1 mezzo bonifico, la somma di € 500 (€ cinquecento/00), con impegno ad aumentare detto contributo laddove dovesse godere di redditi maggiori, quale contributo al mantenimento dei figli minori, da intendersi divisi in parti uguali, oltre al 50% delle spese straordinarie per la gestione delle quali
3 V.G. n. 3049/2025
espressamente si rimanda al protocollo sottoscritto da Avvocati e Magistrati presso il Tribunale di
Napoli Nord. L'importo dell'assegno mensile sarà assoggettato ad aumento ISTAT al decorso di un anno dall'emissione del provvedimento e così ogni anno senza che si renda necessaria apposita richiesta.
Le parti concordano che l'assegno unico – attualmente pari ad euro 1.140 - venga percepito al 100% dalla sig.ra . Pt_1
8. I preziosi ricevuti in dono dai minori resteranno custoditi dal padre sino alla maggiore età degli stessi;
9. Le parti autorizzano entrambe l'Autorità Amministrativa competente a rilasciare, mantenere o prorogare in favore di ciascuno di essi il passaporto, prestando ogni ulteriore consenso o attività necessaria per il conseguimento di tale scopo, estendendo tale consenso anche ai documenti necessari al rilascio del passaporto per i figli minori ed ai loro documenti di identità
10. Gli istanti dichiarano compensate tra loro le spese del presente procedimento.
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative ed in quanto conformi all'interesse dei minori il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nata a [...] il Parte_1
7.12.1986) e (nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in Controparte_1 parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3049 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 27.11.2025 avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1 alla Via F. Imparato, 84 presso lo studio dell'avv. Rita Mannarini che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
CF. elettivamente domiciliato in Napoli al Controparte_1 C.F._2
Viale Augusto, 122 presso lo studio dell'avv. Marcello Boccarusso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di regolamentare i rapporti inerenti ai minori alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1 V.G. n. 3049/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 25.7.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale sono nati quattro figli Per_1
(nato a [...] il [...]), (nata a Giugliano in [...] il [...]), Per_2
(nato a Giugliano in [...] il [...]) e (nata a Giugliano in [...]_3 Per_4 il 4 febbraio 2019) - regolarmente riconosciuti da entrambi, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni in atti indicate.
All'udienza del 27 novembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive, così come precisato con le note depositate il 19 novembre 2025:
1. I figli minori (di anni 16), (di anni 12), (di anni 10) e (di anni Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
5) vengono affidati, nel rispetto della normativa vigente, e per esplicito accordo dei genitori che riconoscono tale forma di affidamento come pienamente rispondente alle esigenze dei propri figli, ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con la quale risiederanno. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per l'ordinaria amministrazione e congiuntamente per la straordinaria;
2. Il padre potrà vedere e tenere con se' i figli ogni volta che sarà possibile, concordandolo con la madre con preavviso di almeno 24h. Tanto, ovviamente, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche, formative, e sportive dei minori e, in ogni caso:
• Il martedì ed il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle ore 19, riaccompagnando i minori presso il domicilio materno;
• A settimane alterne il sabato, dalle ore 10:30, sino alla domenica, alle ore 19:00, riaccompagnando i bambini presso il domicilio materno;
Il genitore giornalmente collocatario si impegna, inoltre, espressamente a provvedere ad accompagnare i minori alle attività sportive regolarmente praticate dagli stessi ed a rispettare gli orari di entrata ed uscita da scuola.
Laddove il padre non potesse tenere con se' i minori per impegni lavorativi, lo stesso si impegna a darne preavviso alla madre con almeno 24h. La sig.ra si impegna, a sua volta, a consentire Pt_1 al padre di “recuperare” i giorni di visita eventualmente persi in ragione dei propri impegni lavorativi, fermo sempre l'obbligo di preavviso telefonico di almeno 24h.
Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore,
2 V.G. n. 3049/2025
alternativamente nel mese di luglio o in quello di agosto;
i genitori concorderanno le ferie estive entro il 30 aprile di ogni anno. Solo per l'anno 2025 i genitori concordano di accordarsi entro il
30.06..
Per le vacanze di Natale e quelle di Pasqua i genitori dichiarano di volersi alternare rispettando il seguente calendario: dall'anno 2025, dal 23 al 30dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre , invertendo le date di anno in anno per gli anni successivi, salvo diverso accordo. Per le vacanze Pasquali i minori staranno dal giovedì santo al lunedì in Albis con ciascun genitori, per l'anno 2026 i figli staranno con la sig.ra . Pt_1
Il giorno del proprio compleanno, del proprio onomastico e della festa del papà, così come in quello della festa della mamma, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori.
Il giorno del compleanno dei minori – salvo diversi accordi raggiunti tra le parti -verrà festeggiato, ad anni alterni, con la madre o con il padre. In ogni caso il genitore non giornalmente collocatario potrà trascorrere almeno due ore con i bambini, previo accordo con l'altro genitore.
3. Le parti si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza tempestivamente l'altro di eventuali spostamenti presso altre località quando hanno con sé i figli minori;
4. E' onere di ciascuno dei due genitori, ognuno per il proprio ramo, assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 337/ter, comma 1, c.c., secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti. Entrambi i genitori si impegnano, dunque, a non ostacolare in alcun modo tali relazioni.
5. Gli arredi e le suppellettili relativi alla casa familiare sita in Giugliano in Campania alla via Corso
Campano n 675 resteranno assegnati in via definitiva alla sig.ra . Il sig. si obbliga, Pt_1 CP_1 entro 30 giorni dalla deposito del presente accordo a lasciare la casa familiare. La sig.ra è Pt_1 attualmente alla ricerca di un immobile in cui, prima possibile, trasferirà la propria residenza unitamente ai minori;
il padre autorizza sin d'ora tale trasferimento;
6. Entro il termine di 30 giorni dall'emissione del provvedimento il sig. si impegna a CP_1 trasferire, a spese proprie, in capo alla signora la proprietà dell'autovettura FIAT 500 L TG Pt_1
EZ219VS, priva di trascrizioni a sfavore, assumendo su di sè la responsabilità di ogni dichiarazione in tal senso. I costi di gestione della vettura, pertanto, saranno assunti dalla sig.ra a far data Pt_1 dall'avvenuto passaggio di proprietà;
7. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , entro il giorno 24 di ogni mese ed a CP_1 Pt_1 mezzo bonifico, la somma di € 500 (€ cinquecento/00), con impegno ad aumentare detto contributo laddove dovesse godere di redditi maggiori, quale contributo al mantenimento dei figli minori, da intendersi divisi in parti uguali, oltre al 50% delle spese straordinarie per la gestione delle quali
3 V.G. n. 3049/2025
espressamente si rimanda al protocollo sottoscritto da Avvocati e Magistrati presso il Tribunale di
Napoli Nord. L'importo dell'assegno mensile sarà assoggettato ad aumento ISTAT al decorso di un anno dall'emissione del provvedimento e così ogni anno senza che si renda necessaria apposita richiesta.
Le parti concordano che l'assegno unico – attualmente pari ad euro 1.140 - venga percepito al 100% dalla sig.ra . Pt_1
8. I preziosi ricevuti in dono dai minori resteranno custoditi dal padre sino alla maggiore età degli stessi;
9. Le parti autorizzano entrambe l'Autorità Amministrativa competente a rilasciare, mantenere o prorogare in favore di ciascuno di essi il passaporto, prestando ogni ulteriore consenso o attività necessaria per il conseguimento di tale scopo, estendendo tale consenso anche ai documenti necessari al rilascio del passaporto per i figli minori ed ai loro documenti di identità
10. Gli istanti dichiarano compensate tra loro le spese del presente procedimento.
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative ed in quanto conformi all'interesse dei minori il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nata a [...] il Parte_1
7.12.1986) e (nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in Controparte_1 parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
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