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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa MA VA
UD, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1076 del RGAC dell'anno 2013 vertente tra
P.I. , con sede in Catanzaro Lido alla Via Melito Porto Salvo n. Parte_1 P.IVA_1
3, in persona dell'amministratore unico , ed elettivamente domiciliata in Parte_2
Catanzaro Lido alla Via Nazario Sauro n. 9 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Barbieri (C.F.
; C.F._1
- attrice-
contro
Dott. , C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura a Controparte_1 C.F._2 margine del presente atto, dall'avv. Francesco Calderazzo (C.F. ), presso il C.F._3 cui studio in Catanzaro alla P.zza Matteotti-Centro Direzionale risulta elettivamente domiciliato;
-convenuto- nonché contro
Dott. , C.F. , nato a [...] il 2 gennaio Controparte_2 CodiceFiscale_4
1951, ed il Dott. , C.F. nato a [...] il 3 giugno Controparte_3 C.F._5
1957 rappresentati e difesi dall'avv. Eugenio Felice Perrone (C.F. ) ed CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Catanzaro Lido Via Eraclea n. 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuti- nonché contro
Dott. , C.F. nato a [...] il [...], ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Bernardo Bordino (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro corso G. C.F._8
Mazzini n. 90, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RGAC n. 1076/2013 - Pagina 1 di 7 -convenuto- nonché contro
Dott. , Dott. , Dott. Controparte_5 CP_6 Controparte_7
-convenuti contumaci-
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice ha convenuto in Parte_1 giudizio lo studio medico associato ” dei singoli professionisti che lo Controparte_8 compongono, e segnatamente i Dottori CP_4 Controparte_2 CP_3
, , , e al fine
[...] Controparte_1 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 di ottenere la condanna al pagamento della somma di € 7.613,13, oltre accessori, quale residuo credito per corrispettivi insoluti maturati nel periodo compreso tra gennaio 2011 e febbraio 2013.
L'importo richiesto è dedotto come dovuto a seguito del mancato integrale versamento del canone annuo per l'organizzazione e la gestione dell'ambulatorio, previsto nei contratti di servizio stipulati in data 30 novembre 2008 e 23 novembre 2012. Secondo la prospettazione attorea, i convenuti sarebbero obbligati in solido al pagamento delle somme richieste, in quanto co- utilizzatori dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale e, pertanto, corresponsabili dell'inadempimento dedotto in giudizio. A fondamento della propria pretesa, la società attrice ha prodotto prospetti contabili riepilogativi e fogli di calcolo, dai quali assumerebbe emergere l'esistenza di un credito residuo non integralmente onorato da parte dei convenuti.
Il Dott. si è costituito in giudizio depositando comparsa di risposta, chiedendo in via CP_4 principale l'estromissione dal giudizio e, in subordine, il rigetto della domanda nei suoi confronti.
A fondamento delle proprie difese ha dedotto di aver sempre adempiuto integralmente alla propria quota parte dei canoni, come documentato da fatture della società attrice intestate direttamente a lui e da bonifici personali;
ha altresì eccepito l'assenza di responsabilità solidale, non avendo mai agito in nome e per conto della;
infine ha contestato la legittimità della pretesa attorea, CP_8 anche in relazione alla comunicazione tardiva dello sfratto intimato dal proprietario dei locali alla società attrice. Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda, con condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Anche i Dottori e si sono costituiti in giudizio, Controparte_2 Controparte_3 eccependo la propria estraneità all'inadempimento. In particolare, hanno evidenziato di non essere mai stati coinvolti nella gestione della;
di aver ricevuto fatture individuali da parte CP_8 della in quota parte, e di averle regolarmente pagate;
di aver effettuato i pagamenti Controparte_9
RGAC n. 1076/2013 - Pagina 2 di 7 direttamente e personalmente, senza alcuna intermediazione della;
hanno eccepito CP_8
l'assenza di responsabilità solidale, in quanto il contratto non prevedeva alcuna clausola in tal senso. Hanno, pertanto, chiesto il rigetto della domanda attorea nei propri confronti, con vittoria di spese.
Si è, altresì, costituito il Dott. contestando integralmente la fondatezza della Controparte_1 domanda, deducendo la genericità e indeterminatezza della pretesa attorea, fondata su fogli di calcolo privi di valore probatorio, l'assenza di prova dell'importo effettivamente dovuto, non essendo state prodotte fatture specificamente intestate a lui nonchè l'inadempimento della CP_9 rispetto a prestazioni di servizi pattuite ma non eseguite, che sarebbero state comunque
[...] fatturate;
infine ha eccepito di aver effettuato pagamenti in sostituzione della verso CP_9 fornitori terzi per evitare l'interruzione dell'attività dello studio medico nonchè di aver ricevuto, da parte della dipendente la cessione di un credito pari a € 9.350,00, Controparte_10 regolarmente notificata e documentata, da opporre in compensazione. Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea, l'accertamento della validità della cessione del credito e la compensazione legale tra i rispettivi crediti e debiti, con condanna dell'attrice alle spese.
I Dottori , e sebbene ritualmente citati, Controparte_5 CP_6 Controparte_7 non si sono costituiti.
Nel corso del giudizio, con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la ha modificato la CP_9 domanda, chiedendo la condanna solidale dei convenuti al pagamento di € 10.957,13, quale importo aggiornato dei canoni insoluti sino al 30 giugno 2013, ma non ha reiterato la domanda in sede di precisazione delle conclusioni (si vedano note di trattazione scritta del 16.01.2023).
Assunte le prove testimoniali e svolte le attività istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La questione preliminare e dirimente attiene alla natura della responsabilità dei medici convenuti per le obbligazioni assunte nell'ambito dello studio associato " ". Controparte_8
La ha invocato la responsabilità solidale dei professionisti convenuti per l'intero Parte_1 ammontare del debito residuo, in quanto co-utilizzatori dell'immobile e beneficiari dei servizi forniti.
In punto di diritto, va richiamato il principio generale sancito dall'art. 1294 c.c., secondo cui i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. La solidarietà passiva costituisce dunque la regola, mentre la parziarietà rappresenta un'eccezione che deve emergere in modo chiaro ed inequivoco dal titolo o da una diversa pattuizione opponibile al creditore.
RGAC n. 1076/2013 - Pagina 3 di 7 Tale principio trova applicazione anche in relazione agli studi professionali associati, che, pur non dotati di personalità giuridica, operano come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici.
In tale ambito, rispondono solidalmente verso i terzi sia coloro che hanno agito in nome e per conto dello studio, sia gli altri associati, salvo che il creditore abbia accettato una diversa regolamentazione del rapporto obbligatorio.
Nel caso di specie, la circostanza che l'adempimento sia stato, in concreto, attuato mediante fatturazioni individuali e pagamenti “per quota” non è di per sé idonea ad escludere la solidarietà passiva, poiché le modalità esecutive dell'obbligazione non incidono automaticamente sulla struttura del vincolo obbligatorio, che resta solidale finché non risulti un titolo contrario.
Tuttavia, ai fini della decisione, occorre distinguere le posizioni dei singoli convenuti.
2.1. Dall'istruttoria è emerso che i Dott.ri e non hanno mai agito in nome CP_4 CP_2 CP_3
e per conto dello studio associato, né hanno svolto funzioni gestorie o rappresentative nei rapporti con la Parte_1
Gli stessi hanno dimostrato di aver ricevuto fatture individualmente intestate e di aver provveduto al pagamento integrale delle somme loro richieste, mediante bonifici personali. Tali circostanze, non specificamente contestate dall'attrice, attestano l'adempimento delle obbligazioni loro imputabili.
In mancanza di prova di un loro coinvolgimento nella gestione del rapporto contrattuale ovvero di un inadempimento personale, la domanda attorea nei loro confronti deve essere rigettata.
La solidarietà, pur astrattamente configurabile, non consente al creditore di pretendere il pagamento da soggetti che abbiano già integralmente adempiuto la prestazione dovuta, né di addossare loro l'inadempimento altrui in assenza di elementi che ne giustifichino la responsabilità sostanziale.
2.2. Analoghe considerazioni valgono per i convenuti contumaci, nei confronti dei quali la Parte_1 non ha prodotto fatture insolute né elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un credito certo
[...] ed esigibile. Anche nei loro confronti, pertanto, la domanda deve essere rigettata per difetto di prova.
2.3. Diversa e peculiare è la posizione del Dott. . Controparte_1
Dagli atti di causa emerge che il predetto ha operato stabilmente in nome e per conto dello studio medico associato, intervenendo nella gestione dei rapporti con la e assumendo un Parte_1 ruolo attivo nell'adempimento delle obbligazioni connesse all'utilizzo dell'immobile e dei servizi.
Tale circostanza è decisiva, poiché chi agisce in nome e per conto dello studio associato risponde personalmente e solidalmente verso il terzo creditore delle obbligazioni assunte.
RGAC n. 1076/2013 - Pagina 4 di 7 Nel corso del giudizio, il Dott. ha espressamente riconosciuto di essere debitore della CP_1 somma di € 6.615,00 nei confronti della Parte_1
Tale dichiarazione integra gli estremi della ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione processuale della causa debendi. Ciò comporta una relevatio ab onere probandi a favore del creditore: il rapporto fondamentale si presume esistente fino a prova contraria, e l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del debito ricade interamente sul dichiarante (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 10 dicembre 2024, n. 31818;
Cass. Civ., Sez. III, 28 agosto 2024, n. 23285).
Nel caso di specie, il Dott. non ha fornito prova dell'estinzione del debito riconosciuto, CP_1 che deve, pertanto, ritenersi accertato a titolo personale.
Per le ulteriori somme pretese, invece, l'attrice non ha fornito prova sufficiente dell'an e del quantum, non avendo prodotto contratti o rendiconti idonei a giustificare importi superiori - peraltro contestati dal convenuto per servizi non resi (servizi di segreteria sospesi) - , sicché la domanda deve essere rigettata nella parte eccedente la ricognizione.
2.4. La domanda riconvenzionale proposta dal Dott. è fondata e merita accoglimento. CP_1
In particolare, il convenuto ha dedotto di vantare un credito nei confronti della Controparte_9 derivante dalle cessioni di credito operate dalla sig.ra ex dipendente della CP_10 Parte_1
per un ammontare complessivo di € 9.350,00, titolo di retribuzioni non pagate, come
[...] risultante dagli allegati contratti di cessione del 28 febbraio e del 21 marzo 2013.
Le suddette cessioni risultano documentate e portate a conoscenza della società debitrice, la quale non ha dimostrato di aver adempiuto nei confronti della cedente. Deve, pertanto, ritenersi che il
Dott. sia titolare di un credito personale nei confronti della pari a € 9.350,00, CP_1 Parte_1 pienamente opponibile alla società attrice.
Va preliminarmente chiarito che la compensazione presuppone la reciprocità soggettiva dei crediti, sicché non sarebbe ammissibile compensare un credito facente capo all'associazione professionale con un debito personale del singolo associato che abbia agito quale mero rappresentante.
Tuttavia, nel caso di specie, tale limite non opera.
Il Dott. , infatti, non si è limitato ad agire in nome e per conto dello studio associato, ma ha CP_1 assunto l'obbligazione anche in proprio, come dimostrato dalla ricognizione di debito resa nel corso del giudizio, con la quale ha espressamente riconosciuto come dovuta alla la Parte_1 somma di € 6.615,00.
RGAC n. 1076/2013 - Pagina 5 di 7 Tale ricognizione determina l'insorgenza di un rapporto obbligatorio diretto tra la e Parte_1 il Dott. personalmente, con conseguente autonomia soggettiva del debito rispetto alla CP_1 struttura associativa.
In presenza di un debito personale del Dott. verso la e di un credito parimenti CP_1 Parte_1 personale del medesimo, derivante da valida cessione di credito a lui effettuata dalla sig.ra CP_10
risulta integrato il requisito della reciprocità soggettiva richiesto dagli artt. 1241 e ss. c.c.
[...]
Deve pertanto ritenersi ammissibile la compensazione giudiziale tra le contrapposte poste creditorie.
Accertata, da un lato, l'esistenza del credito della nei confronti del Dott. per Parte_1 CP_1
€ 6.615,00, in forza della ricognizione di debito, e, dall'altro, l'esistenza del credito del Dott.
nei confronti della per € 9.350,00, derivante da cessione di credito, ricorrono CP_1 Parte_1
i presupposti per dichiarare la compensazione tra le reciproche pretese.
Sussistono, infatti, i presupposti per la compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.c. I due crediti sono reciproci (tra e Dott. , divenuto titolare del credito ceduto), Parte_1 CP_1 omogenei (entrambi hanno ad oggetto somme di denaro); esigibili (non sono sottoposti a termine o condizione), certi e liquidi (o di pronta liquidazione). Il credito di (€ 6.615,00) è liquido Pt_1 per effetto della ricognizione mentre il controcredito del Dott. (€ 9.350,00) è fondato su CP_1 documentazione lavoristica (buste paga/conteggi) non idoneamente contestata nel quantum dalla società attrice e, pertanto, di facile e pronta liquidazione.
Operando la compensazione fino alla concorrenza del minore importo, il debito del Dott. CP_1
(€ 6.615,00) si estingue interamente. Residua un credito a favore del Dott. pari alla CP_1 differenza: € 9.350,00 (credito ) - € 6.615,00 (debito ) = € 2.735,00. CP_1 CP_1
La deve pertanto essere condannata al pagamento di tale somma residua in favore Parte_1 del convenuto.
3. Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza con conseguente condanna della a rifondere le spese sostenute dai convenuti Dott. Pt_1 CP_4
Dott. Dott. , pienamente vittoriosi. Diversamente, tra la società attrice e il dott. CP_2 CP_3
è giustificata una compensazione integrale, attesa la soccombenza reciproca risultante CP_1 dall'accoglimento parziale tanto della domanda attorea quanto della riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da CP_9 nei confronti dei convenuti Dott. , Dott. , Dott. Dott. Dott.
[...] CP_5 CP_6 CP_7 CP_4
Dott. e Dott. , così provvede: CP_2 CP_3 Controparte_1
1) dichiara la contumacia dei dottori , , CP_5 CP_6 CP_7
RGAC n. 1076/2013 - Pagina 6 di 7 2) rigetta la domanda proposta da nei confronti dei convenuti Dott. Parte_1 CP_4
Dott. Dott. , Dott. , Dott. e Dott. CP_2 CP_3 CP_5 CP_6 CP_7
3) accoglie parzialmente la domanda proposta nei confronti del Dott. nella Controparte_1 misura della somma di € 6.615,00;
4) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal dott. , condanna la CP_1 Parte_1 al pagamento in favore del Dott. della somma residua di € 2.735,00, oltre
[...] Controparte_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
5) condanna la alla refusione delle spese di lite in favore dei sig.ri dott. dott. Controparte_9 CP_4
e dott. che si liquidano, per ciascuno dei convenuti, nella misura di €. 2.540,00, CP_2 CP_3 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c;
6) compensa integralmente tra e il Dott. le spese di lite. CP_9 Controparte_1
Così deciso in Catanzaro, lì 19.12.2025
Il Giudice Onorario
MA VA UD
RGAC n. 1076/2013 - Pagina 7 di 7