Decreto cautelare 7 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 30 ottobre 2025
Sentenza 14 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 14/03/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00244/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00802/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 802 del 2025, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Ermanno Martusciello, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
la -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio D’Alessio e Linda D’Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento del Presidente e dell’Amministratore Delegato della -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 30 settembre 2025, recante la revoca immediata dell’assegnazione in concessione dello spazio commerciale -OMISSIS- in favore della ricorrente e la conseguente immediata sospensione permanente da ogni attività all’interno del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria della -OMISSIS- nonché i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. SS CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Presidente e l’Amministratore Delegato della -OMISSIS- le hanno intimato:
- la revoca immediata dell’assegnazione in concessione dello spazio commerciale -OMISSIS-;
- la conseguente immediata sospensione permanente da ogni attività all’interno del -OMISSIS-;
- l’inibizione all’accesso nel -OMISSIS- al legale rappresentante e ai soci della predetta ditta, con la conseguente disattivazione di tutte le tessere rilasciate in favore della medesima ditta;
- lo sgombero immediato pena l’esecuzione d’ufficio;
- l’attivazione delle procedure di recupero di credito dell’ente gestore.
2 – Il provvedimento è stato adottato, ai sensi degli artt. 12, 2° comma lettere b) e d), e 39, 2° comma lettera d) e penultimo comma, nonché 43 del Regolamento di Gestione del Mercato:
- in considerazione di quanto emerso nella giornata di domenica 28 settembre 2025, quando è andato in onda su una rete televisiva nazionale un servizio giornalistico durante il quale è emerso che il sig. -OMISSIS-, socio della società ricorrente, si sarebbe reso responsabile di gravissime violazioni delle normative sul lavoro e sulla retribuzione dei propri dipendenti, commesse all’interno del Mercato Ortofrutticolo (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato);
- a motivo del fatto che: i) quanto emerso nel corso del citato servizio giornalistico sarebbe risultato fortemente lesivo del decoro, dell’immagine e del prestigio del -OMISSIS-, ripetutamente richiamato nel servizio, nonché di tutti gli operatori che ivi esercitano le proprie attività commerciali nel rispetto della legalità; ii) i particolari emersi dalle interviste andate in onda avrebbero fatto luce su pratiche scorrette e inaccettabili, profondamente contrarie ai valori di legalità e trasparenza presidiati dall’Ente Gestore (cfr. sempre pag. 2 del provvedimento impugnato).
3 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
i) eccesso di potere e violazione di legge; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 24 Cost. e dell’art. 3 della l. n. 689/1981: gli addebiti posti a base del provvedimento sarebbero generici e non avrebbero dato modo alla ricorrente di prendere posizione sugli stessi; non sarebbe, poi, dato comprendere sulla base di quale presupposto la ricorrente è stata chiamata a rispondere per l’operato di un semplice socio; sarebbe, infine, stata omessa l’istruttoria;
ii) violazione degli artt. 12, 39, 43, Regolamento del Mercato; violazione degli artt. 7, 8, 9, 10 della l. n. 241/1990, relazione, fra l’altro, all’omessa previa contestazione degli addebiti nonché all’omessa assegnazione di un termine a difesa.
3 – La -OMISSIS- si è costituita in resistenza al ricorso e, con memoria, ne ha sostenuto l’infondatezza, richiamando: i) la connotazione propria pubblicistica e il pubblico interesse connesso all’attività dalla stessa svolta; ii) l’ammissione plateale e pubblica, da parte del sig. -OMISSIS-, delle condotte scorrette nelle immagini andate in onda su scala nazionale; iii) il proprio movente di tutelare l’immagine e il decoro del mercato leso dalle predette dichiarazioni.
4 - Questa Sezione, con ordinanza n. 287/2025 ha accolto l’istanza cautelare proposta a sostegno del ricorso, a motivo della sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora , confermando il decreto presidenziale n. 259/2025 che già aveva concesso la cautela ante causam .
5 - La stessa -OMISSIS-, nel costituirsi in giudizio, ha depositato il provvedimento con cui il 1° ottobre 2025, la Commissione di Disciplina ha ratificato il provvedimento impugnato.
La ratifica è stata impugnata dalla ricorrente con ricorso autonomo (n.R.G. 67/2026), la cui trattazione è fissata per l’udienza del 28 maggio 2026, dopo che con ordinanza n. n. 40/2026 questa Sezione ha accolto anche in questo caso l’istanza cautelare proposta a corredo del gravame, confermando il decreto presidenziale n. 16/2026.
6 – All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione.
7 – In via preliminare, il Collegio non può accogliere la richiesta di rinvio presentata dalla ricorrente, giustificata dall’esigenza di garantire la trattazione congiunta del presente giudizio e del giudizio n.R.G. 67/2026, che sarà trattato il 28 maggio 2026; ciò in quanto l’oggetto di tali gravami sarebbe connesso.
All’accoglimento di tale richiesta si frappone, innanzitutto, il chiaro tenore del precetto dettato dall’art. 73, comma 1- bis , del cod.proc.amm. (introdotto in fase di attuazione del c.d. “P.N.R.R.”), in forza del quale: “ Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio ”.
Nel caso di specie non risulta invero affatto sussistente alcun “ caso eccezionale ”.
Tale non può essere certamente ritenuta l’esigenza - rappresentata dalla ricorrente e invero rimessa alla valutazione del Collegio – di trattare congiuntamente il presente giudizio e il giudizio n.R.G. 67/2026 avente ad oggetto la ratifica del provvedimento qui impugnato.
Ciò in considerazione del fatto che all’atto di ratifica, la cui portata si esaurisce nel saldarsi al provvedimento ratificato convalidandolo quanto alla competenza, sono stati estesi i motivi di gravame proposti avverso quest’ultimo nel presente giudizio.
Orbene, stante la coincidenza delle censure proposte nei due giudizi, ne consegue quello odierno può essere immediatamente definito, atteso che i suoi esiti sono destinati a riverberarsi nel giudizio n.R.G. 67/2026, determinandone l’esito, senza che si ponga alcuna esigenza del simultaneus processus .
In assenza, pertanto, di qualsivoglia elemento idoneo a comprovare l’esistenza di straordinari eventi giustificativi non imputabili alla parte istante, il Tribunale non può che decidere nel senso della prevalenza della regola generale della decisione della causa all’udienza all’uopo fissata, sull’eccezione costituita dal suo rinvio.
8 – Nel merito, il ricorso va accolto, in quanto è fondato per quanto di ragione.
9 – Innanzitutto, coglie nel segno il primo mezzo, teso a lamentare che dal provvedimento impugnato non sarebbe dato comprendere sulla base di quale presupposto la ricorrente è stata chiamata a rispondere per l’operato di un semplice socio.
Sul punto, costituisce fatto incontestato che il sig. -OMISSIS-, al quale sono stati addebitati i fatti posti a base della revoca, è semplice titolare del 50% delle quote della società ricorrente e che quindi non riveste nemmeno la qualifica di socio di maggioranza.
Manca, inoltre, in atti qualsiasi prova dell’esercizio, da parte del sig. -OMISSIS-, di poteri speciali di controllo o di influenza sulla gestione sociale della -OMISSIS-.
Non risultano, poi, conducenti i profili dedotti dalla resistente in giudizio, relativi al duplice rilievo per cui:
- in passato, il sig. -OMISSIS- ha rivestito la carica di legale rappresentante;
- lo spazio commerciale della ricorrente è contiguo rispetto a quello della -OMISSIS- s.r.l..
Si tratta, infatti, di rilievi fattuali del tutto neutri e inidonei a comprovare in modo adeguato che la posizione del sig. -OMISSIS- nella -OMISSIS- eccedesse, al momento dei fatti, quella del semplice socio (neppure di maggioranza), cioè a comprovare in capo a quest’ultimo l’attualità e l’effettività dei poteri di gestione, anche di fatto, di ingerenza nella gestione o anche di semplice influenza sulla predetta società.
A tale stregua il provvedimento impugnato, lì dove ha preteso di chiamare la società a rispondere in via diretta e immediata per l’operato di un suo semplice socio, collide:
- da un lato, con il principio ordinamentale, ribadito dal costante insegnamento giurisprudenziale, della distinzione perfetta, nelle società di capitali, fra le sfere giuridiche del singolo socio e dell’ente societario, il quale è dotato di personalità giuridica e costituisce un centro autonomo d’imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive ben distinto dal socio (cfr. ex multis , Cass. Civ., I, n. 23386/2024; id., n. 27865/2019);
- d’altro lato, con il Regolamento del Mercato, che: i) in nessuna disposizione corresponsabilizza le società per l’operato dei suoi semplici soci; ii) laddove, all’art. 12, lett. c) e all’art. 39, contempla la sospensione da ogni attività e la revoca dell’assegnazione degli spazi commerciali per le aziende che operano nel mercato, fa emblematico riferimento alla condanna o al rinvio a giudizio per reati tali da escludere la moralità e la correttezza professionale occorsa soltanto al titolare delle stesse o al loro legale rappresentante.
Di qui l’accoglimento del primo motivo per il profilo testé illustrato.
10 – Altrettanto persuasivo risulta il secondo mezzo, teso lamentare l’omessa previa contestazione degli addebiti alla -OMISSIS- nonché l’omessa assegnazione di un termine a difesa.
Sul punto, il Collegio evidenzia che risulta agli atti e non è contestato che l’adozione della revoca impugnata non è stata preceduta da alcun atto preliminare volto ad instaurare il contraddittorio con la società sanzionata nonché ad acquisire il suo punto di vista sui fatti contestati.
Tale modus agendi risulta senz’altro contrastante con diverse disposizioni del Regolamento del Mercato, peraltro tutte richiamate nel provvedimento impugnato ma non correttamente applicate.
Il riferimento è innanzitutto all’art. 12 del Regolamento, rubricato “ Sanzioni disciplinari, amministrative e/o penali pecuniarie ”.
In particolare, tale previsione:
- nel suo abbrivio, al 1° paragrafo, prefigura le sanzioni irrogabili nei confronti degli operatori ammessi al mercato, individuandole nella: i) sospensione da ogni attività fino a tre giorni (lettera a); ii) sospensione da ogni attività fino a tre mesi (lettera b); iii) sospensione da ogni attività a tempo indeterminato (lettera c); iv) revoca dell’assegnazione degli spazi commerciali (lettera d);
- nei successivi paragrafi (2° e 3°), regolamenta la procedura di applicazione delle predette sanzioni, prevedendo inderogabilmente e senza eccezioni che: i) per le sanzioni di cui alle lettere sub b), c) e d), la Commissione di Disciplina comunichi all'interessato l'avvio della procedura, dandogli termine di giorni dieci per far pervenire le proprie osservazioni; ii) nel medesimo termine l’interessato possa chiedere di essere ascoltato dalla Commissione di Disciplina, anche assistito - se del caso - da un rappresentante dell'associazione di categoria consorziata in -OMISSIS-, alla quale eventualmente egli risulta iscritto.
Vengono poi in rilievo gli ultimi due paragrafi dell’art. 39 del Regolamento che, in materia di revoca delle assegnazioni degli spazi commerciali agli operatori del mercato, prevedono anche qui in modo chiaro e inequivoco che:
- tale misura è disposta “ dalla Commissione di Disciplina che deve contestare preventivamente al titolare i motivi del provvedimento. L'interessato può far pervenire le proprie osservazioni entro 10 giorni dalla contestazione nei termini e con le modalità di cui la precedente art. 12 ” (penultimo paragrafo);
- “ i provvedimenti formali di cui al precedente comma vengono assunti dall'Ente Gestore, su conforme deliberazione della Commissione di Disciplina, nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa ” (ultimo paragrafo).
A ciò si aggiunga che l’ultimo paragrafo dell’art. 11 del Regolamento, relativo alla Commissione di Disciplina, dispone che “ i provvedimenti della Commissione di Disciplina debbono essere adottati entro e non oltre 10 giorni…dalla data di eventuale audizione assegnata al trasgressore ”.
Infine, l’art. 43, penultimo paragrafo del Regolamento, norma questa rilevante a dispetto del suo mancato richiamo nel provvedimento impugnato, dispone: “ il Direttore di Mercato del settore merceologico interessato può disporre la sospensione temporanea o definitiva da ogni attività, ai sensi del precedente art. 39 [che però regolamenta la revoca degli spazi commerciali NdR], per tutti i casi in cui l'operatore e/o frequentatore si sia macchiato di comportamento fortemente lesivo del normale svolgimento delle attività o del decoro, dell'immagine e del prestigio del -OMISSIS- ”.
Ciò posto - a prescindere dall’ulteriore profilo di criticità legato nella specie alla misura applicata (revoca dell’assegnazione degli spazi commerciali in luogo della sospensione a tempo indeterminato), criticità essenzialmente dovuta all’evidente difetto di coordinamento fra gli artt. 12, lett. b) e c), 39, penultimo paragrafo e 43 penultimo paragrafo – non è in dubbio che nella specie sia stata comunque applicata una sanzione avente l’effetto di espellere in via definitiva la società ricorrente dal mercato.
Ora, il combinato disposto delle summenzionate previsioni regolamentari mette in luce che, ove l’Ente di gestione del mercato opti per l’applicazione di una sanzione avente – come nella specie - effetti espulsivi a carico di uno degli operatori del mercato, la previa instaurazione del contraddittorio con l’operatore incolpato nonché la concessione in suo favore di un termine a difesa per formulare osservazioni risultano, anche in caso di procedura d’urgenza (peraltro normata solo in riferimento al diverso caso della sospensione temporanea - cfr. art. 12, 2° par. lett. b), adempimento indefettibile e non derogabile.
Soltanto dopo tali ineliminabili adempimenti e una volta valutate le deduzioni difensive eventualmente formulate dall’incolpato, è possibile l’inflizione della misura sanzionatoria.
E si badi che la -OMISSIS-, avendo adottato il provvedimento avversato senza alcun previo coinvolgimento della società ricorrente, non ha soltanto disatteso il principio del contraddittorio endoprocedimentale ma ha anche violato il diritto costituzionale di difesa della stessa.
In proposito, va puntualizzato che nella fattispecie all’esame viene in rilievo una sanzione amministrativa punitiva non pecuniaria che, come la stessa resistente ha ammesso, rappresenta espressione del suo potere amministrativo autoritativo connesso alla tenuta del mercato. Il potere sanzionatorio, quindi, risulta strettamente connaturato alle funzioni di pubblica rilevanza affidate alla -OMISSIS- e riconducibile alla categoria generale dell’autotutela amministrativa.
Sulla base di tale premessa, risultano pacificamente applicabili nella fattispecie all’esame i princìpi dell’attività amministrativa tradizionale dettati dalla l. n. 241/1990, primo fra tutti quello del contraddittorio procedimentale regolamentato dagli artt. 7 e ss..
Sul punto, il Collegio non può che richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ la violazione del nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endo-procedimentale, rappresentato dalla contestazione dell'addebito e dalla valutazione delle controdeduzioni dell'interessato, impone di per sé l'annullamento del provvedimento sanzionatorio illegittimamente emesso ” (cfr. ex multis , Cass. Civ., II, n. 4521/2022).
Sotto un distinto versante, ad avviso del Collegio, risulta violato nella specie il nucleo fondante del diritto costituzionale di difesa della ricorrente, quale primo precipitato applicativo del principio del giusto processo, qui applicabile, in virtù:
- dell’estensione analogica nella specie, alla luce del carattere punitivo della sanzione in discorso dei princìpi generali del diritto penale;
- dell’orientamento della Corte costituzionale che, a seguito della posizione nella gerarchia delle fonti
nel frattempo attribuita alle disposizioni della CEDU e del rilievo dalle stesse assunto come norme interposte, ai sensi dell’art. 117, comma 1 della Cost., ha edificato, nell’ultimo decennio, un nuovo statuto costituzionale (vincolante quindi per il legislatore statale e regionale) delle sanzioni amministrative aventi carattere spiccatamente afflittivo, come quella all’esame, a cui sono state estese le principali garanzie del diritto punitivo, fra cui quella del giusto procedimento sanzionatorio (cfr. sent. nn. 151/2021 e 84/2021);
- della qualificazione della sanzione nella specie applicata come “penale” secondo i c. d. Engel criteria (cfr. Corte EDU, sentenza 8 giugno 1976, caso n. 5100/71) tenuto conto: i) della natura della sanzione stessa, alla luce della sua funzione punitiva-deterrente, resa evidente dalla generalità degli interessi presidiati e dalla rilevanza pubblicistica dallo scopo perseguito dal Regolamento del Mercato; ii) della gravità del sacrificio imposto al soggetto sanzionato, resa evidente dagli effetti della revoca impugnata, che determina l’esclusione definitiva dal mercato ortofrutticolo dell’operatore attinto e che incide quindi in modo pervasivo sull’esercizio, da parte di quest’ultimo, dell’iniziativa economica nel contesto territoriale di riferimento; la qualificazione della sanzione impugnata come “penale” comporta la diretta applicabilità nella specie delle principali garanzie “penalistiche” contemplate dalla CEDU, prima fra tutte il diritto al giusto processo di cui all’art. 6, nella specie violato.
Ne consegue che nella specie il modus operandi della -OMISSIS- ha violato il diritto della socieetà ricorrente a conoscere in anticipo gli addebiti che le sono stati mossi e ad avere il giusto tempo per poter replicare agli stessi. Ciò in violazione del suo diritto costituzionale di difesa e del diritto al giusto processo di cui all’art. 6 della CEDU, qui applicabile, come in precedenza illustrato.
Alla stregua di quanto illustrato, nessun rilievo può annettersi alle deduzioni di parte resistente concernenti il carattere pubblico e grave delle condotte ascritte al sig. -OMISSIS-, in quanto tale rilievo:
- non vale di per sé ad escludere la violazione dei surrichiamati diritti di matrice convenzionale e costituzionale, violazione che rileva ex se (cfr. con riguardo al procedimento disciplinare ex multis , T.A.R. Calabria, Catanzaro Calabria, I, n. 258/2024; T.A.R. Catania, Sicilia, I, n. 1830/2023);
- non era comunque tale da esimere la -OMISSIS- dallo svolgimento della previa fase di contraddittorio pieno ed effettivo, considerato che il contributo della società ricorrente risultava certamente in grado di influire sull’esercizio del potere punitivo sia in relazione al corretto accertamento di tutti i presupposti di fatto della fattispecie sanzionatoria sia soprattutto in relazione all’individuazione della tipologia di sanzione applicabile, secondo i criteri della proporzionalità e della gradualità; si consideri, a quest’ultimo proposito, che: i) la condotta ascritta al sig. -OMISSIS- rientra nel perimetro applicativo dell’art. 43 del penultimo paragrafo del Regolamento; ii) tale norma non prevede in modo automatico la sanzione espulsiva ma dispone in modo significativo che la -OMISSIS- “ può disporre la sospensione temporanea o definitiva da ogni attività, ai sensi del precedente art. 39, per tutti i casi in cui l'operatore e/o frequentatore si sia macchiato di comportamento fortemente lesivo del normale svolgimento delle attività o del decoro, dell'immagine e del prestigio del -OMISSIS- ”; a tale stregua, la -OMISSIS-, a fronte di condotte come quella oggi in rilievo, aveva a sua disposizione una panoplia di interventi che la stessa era chiamata a graduare secondo una logica ispirata a proporzionalità e a gradualità, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto nonché eventuali precedenti della società sanzionata ed eventuali condotte di resipiscenza; ora, non vi è dubbio che in questa fase, necessariamente prodromica all’esercizio del potere sanzionatorio, il coinvolgimento partecipativo della società incolpata sarebbe stato essenziale e comunque idoneo ad orientare in senso a sé (anche parzialmente) favorevole l’esercizio della potestà punitiva da parte dell’Ente di gestione del mercato.
Di qui l’accoglimento anche del secondo mezzo.
11 – In definitiva, il ricorso va accolto, in quanto è fondato sulla base di quanto in precedenza illustrato e per l’effetto, il provvedimento del Presidente e dell’Amministratore Delegato della -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 30 settembre 2025 va annullato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, come in epigrafe identificato.
Condanna la -OMISSIS- al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese legali, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad oneri come per legge nonché alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente, la resistente, il sig. -OMISSIS- e ogni riferimento alla fattispecie di cui è causa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN IM OL NO, Presidente
SS CA, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS CA | IN IM OL NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.