Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 15/12/2025, n. 22612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22612 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22612/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05827/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5827 del 2024, proposto da
RO NT, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Ciaffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo, 212;
contro
Comune di Canterano, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la nomina del Commissario ad acta
ai fini della concreta esecuzione della sentenza di ottemperanza n. 20028 dell’11/11/2024, resa da questa Sezione nel giudizio proposto per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1109/2023 del 24 agosto 2023 con cui il Tribunale Ordinario di Tivoli, Sezione Civile, ha condannato il Comune di Canterano: “ al compimento dei lavori necessari su via Vittorio Veneto, come indicati in parte motiva e descritti nella consulenza tecnica redatta dal CTU […], per prevenire il ripetersi dei danni patiti dall’attrice ”, consistiti in infiltrazioni d’acqua all’interno del locale cantina di proprietà della parte ricorrente, sito in Canterano alla Via Vittorio Veneto, n. 3, riconducibili all’aumento della permeabilità della relativa superficie stradale di proprietà del Comune di Canterano, a seguito dell’effettuazione di lavori di rifacimento del manto stradale; rigettato le ulteriori domande; posto le spese di C.T.U. a carico della parte convenuta e condannato: “ il Comune di Canterano al pagamento delle spese di giudizio in favore di NT CC nella misura di € 2.540 per compensi, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta. ”
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Vista la sentenza di ottemperanza del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II bis, 20028 dell’11/11/2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di nomina del Commissario ad acta formulata dalla ricorrente, notificata alla controparte a mezzo p.e.c. del 5/08/2025 e depositata in giudizio l’11/9/2025;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa CE AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 20028 dell’11/11/2024, questa Sezione, in accoglimento del ricorso per l’ottemperanza introduttivo del presente giudizio, ha ordinato al Comune di Canterano, in persona del Sindaco pro tempore , di provvedere:
a) entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della medesima decisione o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore, a dare puntuale ed esatta esecuzione alla prefata sentenza n. 1109/2023 nella parte in cui ha condannato il Comune di Canterano: “ al pagamento delle spese ” del giudizio di cognizione “ in favore di NT CC nella misura di € 2.540 per compensi, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta. ”;
b) entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della medesima decisione o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore, a dare puntuale ed esatta esecuzione alla predetta sentenza (n. 1109/2023) nella restante parte, e segnatamente in quella in cui ha condannato il Comune di Canterano: “ al compimento dei lavori necessari su via Vittorio Veneto, come indicati in parte motiva e descritti nella consulenza tecnica redatta dal CTU […], per prevenire il ripetersi dei danni patiti dall’attrice ”.
2. Ora, con nuova istanza ritualmente notificata alla controparte a mezzo p.e.c. del 5/8/2025 e tempestivamente depositata in giudizio (considerato il periodo di sospensione feriale dei termini) l’11/09/2025 (dopo che la precedente è stata giudicata inammissibile con sentenza di questa Sezione n. 13001 del 2/07/2025), la parte ricorrente, rilevata la persistente inerzia del Comune di Canterano - nonostante l’avvenuta notificazione a mezzo p.e.c. del 12/11/2024 della menzionata sentenza di ottemperanza n. 20028/2024 di questo T.A.R. e due diffide ad adempiere notificate a mezzo p.e.c., rispettivamente, del 13/11/2024 e del 7/3/2025, e pur essendo scaduti entrambi i termini concessi all’Amministrazione comunale per adempiere -, chiede ex art. 117, comma 3 del c.p.a.: “ la nomina di un Commissario ad acta che, in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, dia attuazione al giudicato formatosi sulla Sentenza N. 1109/2023 pubblicata in data 24/8/2023 dal Tribunale Civile di Tivoli. Con vittoria di spese ed onorari ”.
3. Non si è costituito neppure nella presente fase del giudizio il Comune di Canterano.
4. All’udienza in Camera di Consiglio del 18 novembre 2025, la causa è stata introitata per la decisione sull’incidente di esecuzione.
5. Il Tribunale osserva che, persistendo ancora l’inadempimento del Comune di Canterano al giudicato di che trattasi e alla sentenza di ottemperanza di questo T.A.R. n. 20028/2024 (nonostante il decorso dei termini ivi indicati), l’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, ritualmente notificata dalla ricorrente alla controparte e tempestivamente depositata in giudizio, è ammissibile e fondata e, pertanto, deve essere accolta.
6. Sussistendo, dunque, la lamentata inottemperanza al giudicato de quo , il Tribunale nomina Commissario ad acta il Segretario della Giunta Regionale del Lazio, con facoltà di delega, il quale provvederà, nel termine complessivo di 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione della presente decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte, a dare esecuzione integrale al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Tivoli, Sezione Civile, n. 1109/2023 pubblicata il 24/8/2023, e alla conseguente sentenza di ottemperanza di questo T.A.R. n. 20028/2024 dell’11/11/2024, nei sensi ivi indicati.
7. All’atto del suo insediamento, il Commissario ad acta o il suo delegato terrà conto degli atti e delle attività eventualmente poste in essere dall’Amministrazione comunale in esecuzione solo parziale del giudicato e ne farà salvi gli effetti, se utili ai fini della compiuta esecuzione del giudicato stesso.
7.1 È utile soggiungere che il Commissario ad acta o il suo delegato dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento e l’esecuzione materiale dei lavori necessari sulla pubblica via per prevenire ulteriori danni alla parte ricorrente.
7.2 I compensi ed i rimborsi del Commissario ad acta , se dovuti per effetto del suo insediamento, sono sin d’ora posti a carico dell’Ente locale, nella misura che sarà liquidata a compimento dell’incarico, dietro presentazione di relazione e parcella, da redigersi ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 2 del D.M. 30/05/2002.
7.3 Si precisa, a quest’ultimo proposito, che costituisce danno erariale patrimoniale il compenso che la P.A. corrisponde al Commissario ad acta nominato dal Giudice amministrativo per effetto dell’inerzia dei soggetti preposti all’attuazione delle decisioni giudiziali (Corte dei Conti, Sez. I giurisd. centrale d’appello, 2 ottobre 2020, n. 255).
8. Le spese processuali del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c., seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del Comune di Canterano e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), pronunciando sull’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione proposta dalla parte ricorrente nell’ambito del giudizio di ottemperanza indicato in epigrafe, la accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, nomina Commissario ad acta il Segretario della Giunta Regionale del Lazio, con facoltà di delega, il quale provvederà, nel termine complessivo di 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione della presente decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte, a dare esecuzione integrale al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Tivoli, Sezione Civile, n. 1109/2023 pubblicata il 24/8/2023, e alla conseguente sentenza di ottemperanza di questo T.A.R. n. 20028/2024 dell’11/11/2024, nei sensi ivi indicati.
Condanna il Comune di Canterano, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento in favore della ricorrente delle spese della presente fase esecutiva (incidente di esecuzione), liquidate in complessivi € 700,00 (Settecento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti, anche non costituite in giudizio, ed al Commissario ad acta designato presso la sua sede.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CH RA, Presidente
CE AL, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AL | CH RA |
IL SEGRETARIO